Ricorso proposto il 19 aprile 2010 - CTG Luxembourg PSF / Corte di giustizia
(Causa T-170/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Thewes)
Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
Annullare le decisioni adottate dalla Corte di giustizia nell'ambito dell'appalto pubblico europeo "AO 008/2009: Supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user", e precisamente:
la decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l'offerta della CTG CONSORTIUM a causa di "deposito tardivo";
la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (non datata e non ancora nota al ricorrente) di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente;
la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 marzo 2010, che ha confermato il rigetto dell'offerta della CTG CONSORTIUM;
dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Corte di giustizia dell'Unione europea e condannare quest'ultima a risarcire alla ricorrente tutti i danni subìti in conseguenza delle decisioni impugnate, nominando un perito per la valutazione di detto danno;
condannare la Corte di giustizia a sopportare integralmente le spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente, a causa di deposito tardivo, nell'ambito della gara d'appalto relativa a servizi di supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user (GU 2009/S 217-312292), nonché della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro lato, il risarcimento dei danni subìti.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, attinenti:
alla violazione del principio di non discriminazione, del principio di parità degli offerenti e del principio di libera concorrenza, essendo stata prevista, in aggiunta alla data limite di invio delle offerte, un'ora limite di deposito alla posta;
alla violazione dell'obbligo di rispondere alle domande di informazioni rivolte in tempo utile all'amministrazione aggiudicatrice;
alla violazione dell'obbligo di informare gli offerenti esclusi dei motivi alla base del rigetto della loro domanda e del nome dell'aggiudicatario, nonché di indicare i mezzi di ricorso;
alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.
____________