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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas / Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Causa C-476/17) 1

[Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Campionamento (sampling) – Articolo 2, lettera c) – Produttore di fonogrammi – Diritto di riproduzione – Riproduzione “in parte” – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) – Citazioni – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di distribuzione – Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 13 – Libertà delle arti]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Convenuti: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Dispositivo

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione dev’essere interpretato, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all’utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell’inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto.

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che un fonogramma contenente campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma non costituisce una «copia», ai sensi di tale disposizione, di detto fonogramma, qualora non riprenda la totalità o una parte sostanziale di quest’ultimo fonogramma.

Uno Stato membro non può prevedere, nel proprio diritto nazionale, un’eccezione o una limitazione al diritto del produttore di fonogrammi sancito dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, diversa da quelle previste dall’articolo 5 di tale direttiva.

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, non ricomprende una situazione in cui non sia possibile identificare l’opera interessata dalla citazione in questione.

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi previsto.

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1 GU C 347 del 16.10.2017.