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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2004, nelle cause riunite T-120/01 e T-300/01, Carlo De Nicola contro Banca europea per gli investimenti 1

("Personale della Banca europea per gli investimenti - Ricevibilità - Condizioni di lavoro - Procedimento disciplinare - Sospensione - Licenziamento senza preavviso")

    (Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite T-120/01 e T-300/01, Carlo De Nicola, residente a Roma, rappresentato dall'avv. L. Isola, contro Banca europea per gli investimenti (agenti: sigg. C. Gómez de la Cruz e F. Mantegazza, assistiti dall'avv. C. Camilli, con domicilio eletto in Lussemburgo), aventi ad oggetto, in sostanza, per quanto riguarda la causa T-120/01, da un lato, l'annullamento della lettera 6 marzo 2001 del direttore del servizio del personale della Banca europea per gli investimenti riguardante le condizioni di reintegrazione del ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-185), e l'annullamento della decisione del presidente della Banca, in data 22 maggio 2001, di sospenderlo dalle sue funzioni e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni, e, per quanto riguarda la causa T-300/01, da un lato, l'annullamento della decisione del presidente della Banca, in data 6 settembre 2001, di licenziare il ricorrente senza preavviso e senza indennità di cessazione dal servizio e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. Jaeger e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers; amministratore, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della convenuta 22 maggio 2001 con cui il ricorrente è sospeso dal servizio è annullata.

2)    La decisione della convenuta 6 settembre 2001 con cui il ricorrente è licenziato è annullata.

3)    La convenuta deve versare al ricorrente, in ragione della parziale mancata esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001, la somma di EUR 3 716, aumentata, eventualmente, di una compensazione finanziaria corrispondente ai giorni di ferie non goduti, e maggiorata di interessi di mora a decorrere dal 1º giugno 2001 fino alla data dell'effettivo pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.

4)    La convenuta deve versare al ricorrente la somma di EUR 2 315 a titolo di retribuzioni non percepite per il periodo compreso tra il 1º marzo 2001 e il 31 agosto 2001, maggiorata di interessi di mora a decorrere dal 1º giugno 2001 fino alla data dell'effettivo pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.

5)    La convenuta deve versare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni non percepite a decorrere dal 1º settembre 2001, maggiorati di interessi di mora, effettuando la deduzione della somma di EUR 1 290, versata al ricorrente a titolo di indennità di mobilità geografica per il mese di settembre 2001. Il tasso degli interessi di mora da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.

6)    La convenuta è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 10 000 come risarcimento del danno morale da esso subìto.

7)    La convenuta sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative ai procedimenti sommari, e la metà delle spese sostenute dal ricorrente nelle cause T-120/01 e T-300/01, nonché nel corso dei procedimenti sommari in tali cause.

8)    I ricorsi sono respinti per il resto.

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1 - ( GU C 227 del 11.8.2001 e GU C 44 del 16.2.2002.