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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2003 nella causa T-303/01, Ayuntamiento de Osera de Ebro contro Commissione delle Comunità europee1

(Progetto di costruzione della linea ad alta velocità Madrid-Barcellona-frontiera francese -- Concorso finanziario del Fondo di coesione--Impatto del tracciato previsto sull'ambiente della zona protetta Soto de Aguilar -- Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento d'inadempimento -- Ricorso di annullamento -- Persone fisiche o giuridiche -- Atto che li riguarda direttamente -- Irricevibilità)

    Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-303/01, Ayuntamiento de Osera de Ebro, con sede in Saragozza (Spagna), con l'avv. J. Ariño Barcelona, contro Commissione delle Comunità Europee (agente: sig. G. Valero Jordana), sostenuta da Regno di Spagna, (agente: sig.ra R. Silva de Lapuerta), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 2001, relativa al rifiuto di avviare un procedimento di constatazione di inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE contro il Regno di Spagna e diretta all'adozione di provvedimenti per impedire alle autorità spagnole di eseguire la loro decisione 17 marzo 1999, relativa al tracciato della linea del treno ad alta velocità Madrid-Barcellona- frontiera francese, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. N. J. Forwood, presidente e dai sigg. J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 10 marzo 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

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1 - (GU C 44 del 16.2.02