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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Gerhard Birkhoff contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il

10 dicembre 2001

    (causa T-302/01)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 10 dicembre 2001 Gerhard Birkhoff, con l' avvocato Vincenzo Salvatore, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee, Direzione Generale - Admin B, del 26/09/2001, manifestamente infondata in fatto ed in diritto, nonché ogni ulteriore atto alla medesima antecedente, connesso e conseguente, e segnatamente la "Comunicazione di modifica n. 10 all'avviso di accertamento del 21/02/92" emessa il 04/07/2001

- condannare la Commissione al risarcimento dei danni conseguenti, e segnatamente a quelli derivanti dalla perdita della copertura della Cassa Malattia e degli ulteriori danni morali

-condannare la Commissione al pagamento delle spese e degli onorari di causa

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già funzionario della Convenuta, attualmente in pensione, si rivolge nella presente causa contro la sospensione, con efficacia retroattiva, dell'erogazione dell'assegno familiare per una sua figlia a carico. Il provvedimento impugnato si basa sul "mezzo di prova dal quale risulta che gli introiti lavorativi di sua figlia superano il 40% dello stipendio base di un funzionario con grado D4/1".

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere:

- L'illegittimità dell'atto per sviamento di potere (carenza ed insufficienza di motivazione, erroneità di presupposti e travisamento dei fatti).

- La violazione dell'art. 2, par. 5, dell'allegato VII allo Statuto.

- La violazione del principio di non discriminazione.

- La violazione del principio di legittimo affidamento e di protezione dei diritti regolarmente acquisiti.

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