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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Laurent Piau contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 giugno 2002.

    (Causa T-193/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 14 giugno 2002 i sig. Laurent Piau, con domicilio in Nantes (Francia), rappresentato dall'avv. Marguerite Fauconnet, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 15 aprile 2002;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il 23 marzo 1998, il ricorrente ha depositato una denuncia dinanzi alla Commissione, facendo valere che le regole applicate dalla FIFA ai procuratori dei giocatori erano contrarie al diritto comunitario. Tale denuncia è stata registrata dalla Commissione, la quale ha proceduto ad un'indagine approfondita. Non avendo ricevuto più alcuna novità in merito alla sua pratica, il ricorrente ha inviato il 31 gennaio 2001 una lettera di diffida alla Commissione ed ha proposto il 31 maggio 2001 un ricorso per carenza (causa T-121/01, GU C 227, dell'11 agosto 2001, pag. 30). In data 3 agosto 2001, la Commissione ha inviato una lettera al ricorrente, informandolo della propria intenzione di non dare un seguito favorevole alla sua denuncia. In seguito alle osservazioni del ricorrente, la Commissione ha respinto la domanda di quest'ultimo in considerazione del fatto che le disposizioni più restrittive sono state abrogate per effetto della procedura avviata. Nella presente causa, il ricorrente contesta quest'ultima decisione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce, in primo luogo, un errore manifesto di valutazione in punto di fatto e di diritto. Ad avviso del ricorrente, l'affermazione della Commissione secondo cui le disposizioni più restrittive contenute nella regolamentazione della FIFA risultano abrogate, è inesatta. Inoltre, gli altri elementi contenuti nella detta normativa non sono neppure essi correttamente valutati.

Inoltre, il ricorrente deduce un difetto di motivazione della decisione. A suo avviso, la Commissione non ha istruito la denuncia in conformità dell'art. 82 del Trattato CE e non ha motivato il rigetto di tale parte della denuncia stessa. Ad avviso del ricorrente, la FIFA si trova in una posizione dominante sul mercato del football ed abusa della sua posizione del mercato connesso dei servizi attinenti ai trasferimenti dei giocatori.

Il ricorrente deduce inoltre un errore di valutazione consistente nel fatto che, a suo avviso, la normativa della FIFA non rispetta l'art. 81 del Trattato CE e che tale normativa non può beneficiare di un'esenzione a norma del paragrafo 3 di tale articolo.

Il ricorrente asserisce altresì che la Commissione ha commesso una violazione dell'art. 49 del Trattato CE. A suo avviso, la Commissione non ha il potere di accordare implicitamente alla FIFA un potere di regolamentazione comportante il rilascio di diplomi.

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