Language of document : ECLI:EU:T:2012:205

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

27 aprile 2012

Causa T‑37/10 P

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione 2006 — Decisione del comitato per i ricorsi — Portata del controllo — Assicurazione malattia — Diniego di presa in carico di spese mediche — Domanda di risarcimento danni»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, Racc. FP pagg. I-A-1-469 e II-A-1-2529).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08), è annullata nella parte in cui respinge, in primo luogo, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI), in secondo luogo, le sue conclusioni volte all’annullamento della decisione di non promuoverlo a titolo dell’anno 2006, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie che essa avrebbe messo in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo. L’impugnazione è respinta per il resto. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Funzionari — Agenti della Banca europea per gli investimenti — Direttiva interna che stabilisce la competenza del comitato per i ricorsi della Banca – Effetti giuridici

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

2.      Funzionari — Agenti della Banca europea per gli investimenti — Valutazione — Rapporto informativo – Contestazione dinanzi al comitato per i ricorsi della Banca — Portata del controllo

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

3.      Funzionari — Agenti della Banca europea per gli investimenti — Valutazione — Rapporto informativo — Contestazione

(Statuto dei funzionari, art. 90; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

4.      Funzionari — Agenti della Banca europea per gli investimenti — Ricorso — Ricorso diretto contro una decisione del comitato per i ricorsi in materia di valutazione — Sindacato giurisdizionale — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

5.      Funzionari — Agenti della Banca europea per gli investimenti — Procedimento precontenzioso — Natura facoltativa

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

6.      Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Sindacato da parte del Tribunale del diniego del Tribunale della funzione pubblica di disporre misure di organizzazione del procedimento o istruttorie — Portata

(Art. 256, § 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      In quanto disposizione di una decisione formale della Banca europea per gli investimenti, debitamente pubblicata e attuata, un articolo che disciplina la portata del controllo che il comitato per i ricorsi della Banca deve effettuare stabilisce una norma interna di portata generale giuridicamente vincolante che limita l’esercizio del potere discrezionale della Banca in materia di organizzazione delle proprie strutture e della gestione del proprio personale, della quale possono avvalersi i membri di detto personale dinanzi al giudice dell’Unione che ne garantisce il rispetto.

(v. punto 40)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 2003, McAuley/Consiglio, T‑165/01 (punto 44); 1° marzo 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03 (punto 25, e la giurisprudenza ivi citata)

2.      La possibilità di cui dispone il comitato per i ricorsi, istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione del personale, di annullare ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione, vale a dire nel rapporto informativo, implica che detto comitato è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente quella del mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto. Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza espressamente riconosciutagli a modificare i giudizi individuali e il voto che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato. Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti.

(v. punto 41)

3.       Nel caso in cui la Banca europea per gli investimenti adotti una normativa interna completa che istituisce un comitato per i ricorsi competente ad esaminare le decisioni dei valutatori del personale in funzione di criteri di controllo non paragonabili, e più precisi, rispetto a quelli che può utilizzare l’autorità investita del potere di nomina nell’ambito dello Statuto dei funzionari, e senza la possibilità di svolgere un’udienza o di sentire testimoni, tale normativa è atta ad escludere l’applicazione per analogia delle norme che disciplinano la procedura di reclamo introdotta dall’articolo 90 dello Statuto. Infatti, pur volendo tener conto di un ampio margine discrezionale del valutatore nel giudizio di valore complesso che egli esprime sul lavoro delle persone che egli deve valutare, non è affatto escluso che la normativa interna pertinente attribuisca alle istanze d’appello un margine discrezionale analogo a quello del valutatore, nonché il potere di sostituirsi, almeno parzialmente, a quest’ultimo.

(v. punto 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 maggio 2006, Magone/Commissione, T‑73/05 (punti 25 e 29); 31 gennaio 2007, Aldershoff/Commissione, T‑236/05 (punto 83)

4.      Pur volendo supporre che, in caso di contestazione della decisione del comitato per i ricorsi istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione dei membri del personale, il giudice dell’Unione sia automaticamente investito sia di tale decisione sia del rapporto informativo, tale circostanza non giustifica, di per sé, che tale giudice si limiti all’esame delle conclusioni dirette avverso tale rapporto, ovvero rinunci completamente al controllo della fondatezza della decisione del comitato per i ricorsi, nei limiti in cui tale comitato detiene un potere di controllo completo che l’autorizza a sostituire le proprie valutazioni a quelle previste nel citato rapporto, potere che non può, da parte sua, vantare il Tribunale della funzione pubblica. Infatti, l’errata rinuncia da parte del comitato per i ricorsi ad un siffatto controllo completo equivale a sottrarre all’interessato un’istanza di controllo prevista dalla normativa interna della BEI e gli arreca quindi pregiudizio, di modo che essa deve poter essere soggetta al controllo del giudice di primo grado.

Peraltro, poiché un potere di controllo completo è stato conferito al comitato per i ricorsi per quanto riguarda i giudizi contenuti e i voti attribuiti in un rapporto informativo, è indispensabile che il giudice di primo grado verifichi, certamente nell’ambito del suo controllo ristretto, se e in quale misura il citato comitato abbia esercitato tale obbligo di controllo completo conformemente alle norme applicabili.

(v. punti 49 e 54)

5.      La circostanza che il regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, il quale definisce i rimedi amministrativi, non preveda, a differenza degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, alcuna procedura precontenziosa obbligatoria, osta ad una trasposizione pura e semplice del sistema contenzioso statutario, sebbene modulata da un’applicazione flessibile di tale sistema al fine di assicurare la certezza del diritto, in considerazione dell’incertezza vigente sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi del personale della Banca. Infatti, pur se l’articolo 41 del citato regolamento fa riferimento ad un’amichevole composizione, esso precisa tuttavia contemporaneamente che una siffatta procedura si svolge indipendentemente dall’azione intentata dinanzi al giudice dell’Unione.

A tale proposito, ne consegue che il regolamento del personale della Banca e, in particolare, il suo articolo 41, costituiscono una normativa interna, in linea di principio, completa della Banca, la cui natura e ratio sono molto diverse da quelle dello Statuto, ivi compresi i suoi articoli 90 e 91. Di conseguenza, l’esistenza stessa di tale normativa interna impedisce, salvo in caso di lacuna manifesta contraria a norme superiori di diritto che va imperativamente colmata, di procedere ad analogie rispetto al citato Statuto. Di conseguenza, non è possibile procedere ad un’interpretazione contra legem delle condizioni che disciplinano la procedura interna facoltativa di amichevole composizione prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale per convertirla in una procedura obbligatoria. Infatti, a tale proposito, l’articolo 41 non presenta precisamente alcuna lacuna che debba essere colmata da altre norme per soddisfare i requisiti derivanti dai principi superiori di diritto.

(v. punti da 75 a 77)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99 (punti 96, da 97 a 101); 17 giugno 2003, Seiller/BEI, T‑385/00 (punti da 50 a 52, 65 e 73)

6.      Il solo Tribunale della funzione pubblica è, in linea di principio, competente a constatare i fatti e ad esaminare le prove. A maggior ragione, ai fini di tale valutazione dei fatti e delle prove, spetta al solo giudice di primo grado decidere se e in quale misura sia necessario adottare misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori. Quindi, il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito e di scegliere le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori adeguati a tal fine.

A tale proposito, quando il Tribunale della funzione pubblica respinge le domande di mezzi istruttori, in quanto esse non presentano alcuna utilità per la soluzione della controversia, tale valutazione esula dalla competenza del giudice dell’impugnazione, salvo in presenza di un argomento atto a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto.

(v. punti 99 e 100)

Riferimento:

Corte: 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P (punto 319); 10 giugno 2010, Thomson Sales Europe/Commissione, C‑498/09 P (punto 138)