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Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 - Hairdreams / UAMI - Bartmann (MAGIC LIGHT)

(Causa T-34/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: "Hairdreams" HaarhandelsgmbH (Graz, Austria) (rappresentante: avv. G. Kresbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Emendare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2009, procedimento R 656/2008-4, dando pieno accoglimento al ricorso della ricorrente del 22 aprile 2008 e condannando il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente per l'opposizione, per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle per il presente procedimento;

in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "MAGIC LIGHT" per prodotti delle classi 3, 8, 10, 21, 22, 26 e 44 (domanda di registrazione n. 5 196 597)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Rüdiger Bartmann

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco "MAGIC LIFE" n. 30 415 611 per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/20091, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errori di diritto nella valutazione del rischio di confusione

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).