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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 31 maggio 2021 – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA / Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(Causa C-339/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA

Resistenti: Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Questione pregiudiziale

Dica la Corte se gli articoli 18, 26, 49, 54 e 55 del TFUE, gli articoli 3 e 13 della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 1 , nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad una normativa nazionale che, nel delegare all’autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione di flussi di comunicazioni disposte dall’autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell’integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati dagli operatori in relazione a tali attività e, inoltre, vincoli l’autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso.

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1     Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU 2018, L 321, pag. 36.).