Language of document : ECLI:EU:T:2010:98

Causa T‑94/08

Centre de coordination Carrefour SNC

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio — Nuova decisione della Commissione adottata in seguito all’annullamento parziale da parte della Corte — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»

Massime della sentenza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Art. 230, quarto comma, CE)

Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. L’interesse ad agire deve essere esistente ed effettivo e deve essere valutato al giorno in cui il ricorso è proposto. Esso deve comunque permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire.

È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’impresa al fine di ottenere l’annullamento di una decisione della Commissione che preveda un periodo transitorio per porre fine a un regime di aiuti di Stato che sia stato qualificato come aiuto incompatibile con il mercato comune, allorché essa non possiede più un’autorizzazione valida alla luce del diritto nazionale e non beneficia dunque più validamente del regime fiscale su cui verte detta decisione. Infatti, l’annullamento di tale decisione non potrebbe procurarle alcun beneficio.

(v. punti 48-49, 53, 58)