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Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 -Bank Saderat/Consiglio

(Causa T-495/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 5 della tabella B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 1, nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

annullare il n. 7 della tabella B dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC 2, nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

dichiarare inapplicabile alla ricorrente l'art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007 3, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui la ricorrente é inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione. Inoltre la ricorrente chiede che sia dichiarato inapplicabile l'art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007, in conformità all'art. 277 TFUE.

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente sono identici o simili a quelli dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25).

2 - Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).