Language of document :

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Irlanda) – Florea Gusa / Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General

(Causa C-442/16)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo – Mantenimento dello status di lavoratore autonomo – Diritto di soggiorno – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di un’indennità per le persone in cerca di occupazione alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Florea Gusa

Convenuti: Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.

____________

1 GU C 383 del 17.1.2016.