Language of document : ECLI:EU:C:2017:1004

Causa C442/16

Florea Gusa

contro

Minister for Social Protection e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo – Mantenimento dello status di lavoratore autonomo – Diritto di soggiorno – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di un’indennità per le persone in cerca di occupazione alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017

Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Lavoratori subordinati e autonomi – Cittadino di uno Stato membro che, dopo aver esercitato un’attività autonoma per quattro anni nello Stato membro ospitante, abbia cessato tale attività per mancanza di lavoro in tale ultimo Stato membro – Mantenimento dello status di lavoratore autonomo

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7,§ 1, a), e § 3, b)]

L’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.

Infatti, da un lato, dai considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38 si evince che quest’ultima, per rafforzare il diritto fondamentale e individuale di tutti i cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e facilitare l’esercizio di tale diritto, ha lo scopo di superare l’approccio settoriale e frammentario che caratterizzava gli strumenti del diritto dell’Unione anteriori a tale direttiva, i quali riguardavano separatamente, in particolare, i lavoratori subordinati e autonomi, mediante l’elaborazione di un atto legislativo unico che codificasse e rivedesse tali strumenti (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punto 25).

Orbene, interpretare l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva come riguardante solo le persone che abbiano esercitato un’attività lavorativa subordinata per oltre un anno, escludendo quelle che abbiano esercitato un’attività lavorativa autonoma per un siffatto periodo, sarebbe contrario a tale scopo.

Dall’altro lato, un’interpretazione del genere creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra queste due categorie di persone rispetto all’obiettivo perseguito da tale disposizione di garantire, attraverso il mantenimento dello status di lavoratore, il diritto di soggiorno delle persone che abbiano cessato di esercitare la loro attività professionale a causa della mancanza di lavoro dovuta a circostanze indipendenti dalla loro volontà.

Infatti, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un’attività autonoma può trovarsi costretto a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato.

(v. punti 40‑43, 46 e dispositivo)