Language of document : ECLI:EU:T:2020:435

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

23 settembre 2020 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del CRU sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Obbligo di motivazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

Nella causa T‑411/17,

Landesbank Baden-Württemberg, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata da H. Berger e K. Rübsamen, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da A. Martin-Ehlers, S. Raes, T. Van Dyck e A. Kopp, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del CRU nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte riguardante la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Quadro giuridico

1        La presente causa si colloca nell’ambito del secondo pilastro dell’unione bancaria, relativo al meccanismo di risoluzione unico (MRU), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). L’istituzione del MRU ha lo scopo di intensificare l’integrazione del quadro di risoluzione negli Stati membri appartenenti alla zona euro e negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare al meccanismo di vigilanza unico (MVU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

2        Più specificamente, la presente causa riguarda il Fondo di risoluzione unico (FRU), istituito dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. Il FRU è finanziato dai contributi degli enti riscossi a livello nazionale sotto forma, segnatamente, di contributi ex ante, in esecuzione dell’articolo 67, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, di detto regolamento, la nozione di ente include un ente creditizio o un’impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo regolamento. I contributi sono trasferiti a livello dell’Unione europea conformemente all’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al FRU, sottoscritto a Bruxelles (Belgio) il 21 maggio 2014.

3        L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Contributi ex ante», così dispone:

«1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a)      un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b)      un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo.

(...)

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

a)      l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

b)      le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato».

4        Il regolamento n. 806/2014 è stato integrato, per quanto riguarda i suddetti contributi ex ante, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al FRU (GU 2015, L 15, pag. 1).

5        Inoltre, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 fanno rinvio a talune disposizioni contenute in due ulteriori atti:

–        da un lato, la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190);

–        dall’altro, il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

6        Il Comitato di risoluzione unico (CRU) è stato istituito quale agenzia dell’Unione (articolo 42 del regolamento n. 806/2014). Esso è composto in particolare da una sessione plenaria e da una sessione esecutiva (articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014). Il CRU in sessione esecutiva adotta tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del regolamento n. 806/2014, salvo disposizione contraria del medesimo regolamento [articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014].

 Fatti

7        La Landesbank Baden-Württemberg, ricorrente, è un ente creditizio con sede in Germania. Essa è collegata al sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: il «STI») della Sparkassen-Finanzgruppe (gruppo finanziario delle casse di risparmio, Germania).

8        Il 26 gennaio 2017 la ricorrente trasmetteva all’autorità di risoluzione tedesca, il Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale per la stabilità del mercato finanziario, Germania; in prosieguo: l’«AFSM»), la propria dichiarazione ai fini del contributo ex ante per il 2017.

9        Con decisione dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al FRU (SRB/ES/SRF/2017/05; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il CRU in sessione esecutiva decideva, in forza degli articoli 54, paragrafo 1, lettera b), e 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante dovuto da ciascun ente, tra cui la ricorrente, per l’anno 2017.

10      Con avviso di riscossione del 21 aprile 2017, ricevuto il 24 aprile 2017, l’AFSM informava la ricorrente che il CRU aveva fissato il suo contributo ex ante al FRU per l’anno 2017 e le comunicava l’importo da pagare a favore del Restrukturierungsfond (fondo di ristrutturazione, Germania) (in prosieguo: l’«avviso di riscossione»). L’AFSM allegava all’avviso di riscossione due documenti, vale a dire una versione tedesca del testo della decisione impugnata, senza l’allegato indicato da tale testo, e un documento intitolato «Dettagli del calcolo (adeguato al rischio): Contributi ex ante al [FRU] per il 2017» (in prosieguo: il «documento intitolato “Dettagli del calcolo”»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2017, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del CRU.

13      Con decisione del 13 novembre 2017, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale (vecchia composizione) ha accolto la domanda di intervento della Commissione.

14      Su proposta dell’Ottava Sezione del Tribunale (vecchia composizione), quest’ultimo ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

15      Mediante misura di organizzazione del procedimento, adottata il 12 febbraio 2019 ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, in primo luogo, il Tribunale ha invitato il CRU a produrre, da un lato, la copia integrale dell’originale della decisione impugnata, incluso il suo allegato, e, dall’altro, l’insieme delle decisioni intermedie da esso adottate e che sono alla base del calcolo del contributo ex ante per il 2017. In secondo luogo, il Tribunale ha invitato il CRU a descrivere la procedura di adozione della decisione impugnata, fornendo i documenti giustificativi. In terzo luogo, il CRU è stato invitato a precisare, in merito ai dati della tabella relativa agli intervalli per il fattore di correzione per il rischio, pubblicata sul suo sito Internet, indicati al punto 154 del controricorso e al punto 102 della controreplica, la data della prima pubblicazione di tali dati. In quarto luogo, il CRU è stato invitato ad indicare i valori del fattore per l’indicatore IPS e quelli del fattore di correzione per il rischio applicati, nell’ambito della decisione impugnata, nel caso degli altri enti menzionati nell’allegato A.12 al ricorso.

16      Con atto del 20 marzo 2019, il CRU ha risposto a tale misura di organizzazione del procedimento. Per quanto concerne la richiesta di produzione dei documenti, esso ha affermato, in sostanza, che non poteva produrli per ragioni di riservatezza. Per tale motivo, esso ha chiesto al Tribunale di adottare una misura istruttoria.

17      Con ordinanza del 10 aprile 2019, il Tribunale ha ingiunto al CRU, sul fondamento, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, degli articoli 91, lettera b), 92, paragrafo 3, nonché 103 del regolamento di procedura, di produrre, in versione sia pubblica sia riservata, le copie integrali dell’originale della decisione impugnata, compreso il suo allegato, dell’insieme delle decisioni intermedie da esso adottate e che sono alla base del calcolo del contributo ex ante per il 2017, dell’insieme dei documenti giustificativi relativi alla procedura di adozione della decisione impugnata e i valori dei fattori di cui al precedente punto 15.

18      Con atto del 3 maggio 2019, il CRU ha risposto all’ordinanza del 10 aprile 2019. Per quanto riguarda la decisione impugnata, il CRU ha spiegato che il suo allegato era stato adottato in formato XLSX. Tuttavia, il documento prodotto dinanzi al Tribunale era in formato PDF. Per quanto concerne le decisioni intermedie, il CRU ha prodotto, da un lato, alcune decisioni relative al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 e, dall’altro, alcuni progetti di decisione e determinate note di sintesi (cover notes). Infine, il CRU ha fornito talune indicazioni sui valori dei fattori di cui al precedente punto 15.

19      Al fine di consentire al CRU di integrare la risposta menzionata al punto 18 della presente sentenza, il Tribunale ha adottato, in data 9 settembre 2019, una seconda ordinanza recante misure istruttorie.

20      Con atto del 26 settembre 2019, il CRU ha risposto all’ordinanza del 9 settembre 2019 e ha prodotto, da un lato, una copia, in formato PDF, del testo della decisione impugnata e, per quanto concerne il relativo allegato, una chiave USB contenente, in versione sia pubblica sia riservata, un file in formato XLSX. Dall’altro, il CRU ha prodotto, in versione sia pubblica sia riservata, undici documenti che descrivono la procedura di approvazione da parte della sua sessione esecutiva dei progetti di decisione contenuti nelle note di sintesi di cui al punto 18 della presente sentenza o a queste allegati. Infine, esso ha prodotto una tabella anonima dei valori dei fattori menzionati al precedente punto 15.

21      Con ordinanza del 10 ottobre 2019, a seguito dell’esame previsto all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo l’insieme dei documenti prodotti dal CRU in versione riservata in risposta alle ordinanze recanti misure istruttorie del 10 aprile e del 9 settembre 2019, e ha considerato che le versioni pubbliche delle note di sintesi di cui al punto 18 della presente sentenza contenessero passaggi segretati che erano al contempo rilevanti ai fini della controversia e di carattere pubblico. Di conseguenza, esso ha ingiunto al CRU di produrre nuove versioni pubbliche di dette note.

22      Con atto del 18 ottobre 2019, il CRU ha ottemperato a tale ordinanza.

23      Con lettere del 6 novembre 2019, la ricorrente e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni sulle risposte del CRU alla misura di organizzazione del procedimento del 12 febbraio 2019, alle ordinanze recanti misure istruttorie del 10 aprile e del 9 settembre 2019 e all’ordinanza del 10 ottobre 2019.

24      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda;

–        condannare il CRU alle spese.

25      Il CRU chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale decidesse di annullare la decisione impugnata, differire gli effetti dell’annullamento di sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

–        condannare la ricorrente alle spese.

26      La Commissione non ha depositato alcuna memoria d’intervento entro il termine impartito.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

27      Nei suoi scritti difensivi, il CRU ha contestato sostanzialmente la legittimazione della ricorrente ad agire per l’annullamento della decisione impugnata, facendo valere che essa non sarebbe stata direttamente e individualmente interessata da quest’ultima e che solo l’avviso di riscossione avrebbe potuto incidere sulla sua situazione.

28      È giocoforza rilevare che, nella sua sentenza del 3 dicembre 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 65), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene i destinatari delle decisioni del CRU in merito al calcolo dei contributi ex ante al FRU siano, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, le autorità nazionali di risoluzione (in prosieguo: le «ANR»), gli enti debitori di tali contributi sono, senza alcun dubbio, direttamente e individualmente interessati da dette decisioni.

29      Ne consegue che la ricorrente è legittimata ad agire per l’annullamento della decisione impugnata, ciò che il CRU ha riconosciuto in udienza e di cui è stato preso atto nel relativo verbale.

30      Per quanto concerne l’argomento del CRU secondo cui il ricorso sarebbe «volto direttamente (…) contro i regolamenti e le direttive che riguardano il sistema di calcolo dei contributi ex ante» e, per tale motivo, esso dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile, va rilevato che il presente ricorso riguarda unicamente l’annullamento della decisione impugnata. Il regolamento delegato 2015/63 non è oggetto di una domanda di annullamento, ma costituisce l’atto di portata generale di cui la ricorrente eccepisce l’illegittimità.

31      Occorre aggiungere, in proposito, che, a termini dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, valersi dei motivi di cui all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi ai giudici dell’Unione l’inapplicabilità dell’atto stesso.

32      Di conseguenza, poiché il presente ricorso è diretto contro una decisione del CRU, adottata sul fondamento di un atto di portata generale adottato da un’istituzione dell’Unione, tale ricorso non può essere considerato irricevibile, in tutto o in parte, per il semplice fatto che la ricorrente, nell’ambito di tale ricorso, invoca l’inapplicabilità di detto atto in forza dell’articolo 277 TFUE.

33      Inoltre, dato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v. sentenza del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑14/14 e T‑87/14, EU:T:2017:102, punto 55 e giurisprudenza ivi citata), è sufficiente rilevare che la decisione impugnata cita il regolamento delegato 2015/63 – di cui la ricorrente eccepisce l’illegittimità per quanto concerne i suoi articoli da 4 a 7 e 9 nonché il suo allegato I (v. punto 35 infra) – come una delle sue basi giuridiche. Inoltre, dal fascicolo risulta che il contributo ex ante della ricorrente per il 2017 è stato calcolato secondo il metodo denominato «adeguato al rischio», ossia proprio sulla base, in particolare, delle summenzionate disposizioni del regolamento delegato 2015/63.

34      Dalle considerazioni che precedono emerge che il presente ricorso è ricevibile sia per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione impugnata sia per quanto concerne l’eccezione di illegittimità invocata dalla ricorrente.

 Nel merito

35      A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva sei motivi, riguardanti:

–        il primo, la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a causa dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata;

–        il secondo, la violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per il motivo che essa non è stata ascoltata;

–        il terzo, la violazione dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, a causa della non verificabilità della decisione impugnata;

–        il quarto, la violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59, dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), dell’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato 2015/63, degli articoli 16 e 20 della Carta e del principio di proporzionalità, a causa dell’applicazione del fattore per l’indicatore IPS;

–        il quinto, la violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità, a causa dell’applicazione del fattore di correzione per il rischio;

–        il sesto, l’illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché dell’allegato I a tale regolamento.

36      Occorre anzitutto esaminare il motivo di ordine pubblico relativo alla violazione delle forme sostanziali che il giudice dell’Unione è tenuto a rilevare d’ufficio (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67; del 30 marzo 2000, VBA/Florimex e a., C‑265/97 P, EU:C:2000:170, punto 114; del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, T‑228/99 e T‑233/99, EU:T:2003:57, punto 143, e del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

37      La violazione delle forme sostanziali comprende, in particolare, la mancanza di autenticazione dell’atto (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punti 75 e 76, e del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti 40 e 41) e l’omessa o insufficiente motivazione (v. sentenza del 15 giugno 2017, Spagna/Commissione, C‑279/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:461, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), la quale è oggetto del primo motivo di annullamento, che deve essere esaminato congiuntamente al terzo e al sesto motivo.

 Sull’autenticazione della decisione impugnata

38      Occorre ricordare che, poiché l’elemento intellettuale e l’elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell’atto è la necessaria espressione della volontà dell’autorità che lo adotta (sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 70; del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 38, e del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 74).

39      L’autenticazione dell’atto ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato dall’autore dell’atto e costituisce una forma sostanziale (sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punti 75 e 76; del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti 40 e 41, e del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 75).

40      È già stato altresì dichiarato che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione dell’atto, senza che sia inoltre necessario dimostrare che l’atto presenta un altro vizio o che l’assenza di autenticazione ha causato un danno a chi la fa valere (sentenze del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 42, e del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 76).

41      Il controllo del rispetto della formalità dell’autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell’atto precede qualsiasi altro controllo, come quello della competenza dell’autore dell’atto, del rispetto del principio di collegialità o, ancora, quello dell’osservanza dell’obbligo di motivazione degli atti (sentenze del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 46, e del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 77).

42      Se, nell’esaminare l’atto dinanzi ad esso prodotto, il giudice dell’Unione constata che quest’ultimo non è stato regolarmente autenticato, esso deve rilevare d’ufficio il motivo attinente alla violazione di una forma sostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l’atto inficiato da tale vizio (sentenze del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 51, e del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 78).

43      Al riguardo, poco importa che l’assenza di autenticazione non abbia causato danni ad alcuna delle parti in causa. Infatti, l’autenticazione degli atti è una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, essenziale per la certezza del diritto, la cui violazione comporta l’annullamento dell’atto viziato, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un tale danno (sentenze del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 52, e del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822, punto 79; v. altresì, in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punto 47).

44      Nel caso di specie, nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento adottata il 12 febbraio 2019, il CRU afferma che la decisione impugnata è stata adottata mediante procedura scritta, conformemente agli articoli 7, paragrafo 5, e 9 delle regole di procedura del CRU in sessione esecutiva, quali adottate dalla decisione del CRU in sessione plenaria, del 29 aprile 2015 (SRB/PS/2015/8), avviata con l’invio ai membri della sessione esecutiva del CRU, a mezzo di posta elettronica, di documenti contenenti, in particolare, un documento in formato DOC corrispondente al progetto di testo della decisione impugnata e un documento in formato XLSX corrispondente al progetto dell’allegato cui si riferisce il testo della decisione impugnata.

45      In proposito, dalla risposta del CRU all’ordinanza del 10 aprile 2019 emerge che l’11 aprile 2017, a seguito dell’approvazione, sempre per posta elettronica, dei due documenti menzionati al punto 44 della presente sentenza, come modificati nel corso della procedura, da parte di tutti i membri della sessione esecutiva, la segreteria del CRU ha stampato il documento in formato DOC (testo della decisione impugnata, senza il suo allegato) e la presidente del CRU ha firmato tale documento nonché la scheda di accompagnamento relativa al fascicolo. La versione firmata di detto documento sarebbe conservata presso la sede del CRU.

46      Nella sua risposta all’ordinanza del 10 aprile 2019, il CRU ha prodotto una copia di tale versione firmata del testo della decisione impugnata nonché una copia di detta scheda di accompagnamento.

47      È giocoforza tuttavia rilevare che il CRU non ha fornito alcuna prova dell’autenticazione dell’allegato alla decisione impugnata, che è un documento elettronico in formato XLSX contenente gli importi dei contributi ex ante e costituisce quindi un elemento essenziale di tale decisione.

48      Infatti, il CRU non ha prodotto alcuna versione dell’allegato alla decisione impugnata che rechi una firma elettronica, sebbene tale allegato non sia in alcun modo indissolubilmente collegato al testo della decisione impugnata.

49      Per quanto concerne la scheda di accompagnamento indicata al precedente punto 45, di cui la menzione «Attachment(s): 2» [Documento(i) allegato(i): 2] dovrebbe in teoria significare che tale scheda, quando è stata firmata a mano dalla presidente del CRU, era corredata di due documenti allegati, vale a dire del testo della decisione impugnata e di una versione stampata dell’allegato, è giocoforza rilevare che detta scheda, in realtà, non dimostra la presenza di due documenti allegati, che essa, peraltro, non identifica nemmeno.

50      Il CRU ha inoltre comunicato in udienza di non aver stampato l’allegato che, come già osservato, costituisce un documento in formato XLSX, vale a dire un documento elettronico. Pertanto, la sua firma poteva solo essere elettronica e tale documento non poteva quindi essere allegato fisicamente ad una scheda di accompagnamento cartacea.

51      Orbene, il CRU menziona una firma solo per quanto concerne il testo della decisione impugnata. Il CRU non dimostra la presenza di una firma elettronica di tale allegato da parte della presidente del CRU.

52      Per quanto riguarda l’argomento addotto dal CRU in udienza, secondo cui l’allegato sarebbe stato disponibile in un sistema di documentazione denominato ARES (Advanced Records System) al momento della firma della scheda di accompagnamento, è giocoforza constatare che tale argomento è nuovo e, in quanto tale, irricevibile, nonché, in ogni caso, non suffragato.

53      Va osservato, in proposito, che la scheda di accompagnamento non contiene alcun elemento che dimostri tale affermazione e ancor meno elementi che consentano di stabilire un nesso indissolubile tra detta scheda, firmata a mano dalla presidente del CRU, e un documento asseritamente presente in ARES, che corrisponderebbe all’allegato della decisione impugnata, quale prodotto dinanzi al Tribunale.

54      In definitiva, la firma manoscritta di una scheda di accompagnamento che menziona due documenti allegati senza identificarli, né esserne in seguito indissolubilmente collegata, sebbene esistesse in realtà un solo documento allegato a detta scheda, non consente di giudicare effettuata l’autenticazione di un altro documento – l’allegato in formato XLSX – asseritamente presente in ARES.

55      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’obbligo di autenticazione della decisione impugnata non è soddisfatto.

56      Il Tribunale ritiene opportuno, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, pronunciarsi altresì sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, sul terzo motivo, attinente alla violazione del diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, e sul sesto motivo, riguardante un’eccezione di illegittimità di talune disposizioni del regolamento delegato 2015/63, esaminando congiuntamente questi diversi motivi.

 Sul primo, sul terzo e sul sesto motivo, considerati congiuntamente, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’obbligo di motivazione, alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un’eccezione di illegittimità del regolamento delegato 2015/63

–       Argomenti delle parti

57      La ricorrente fa valere che il CRU avrebbe violato l’obbligo di motivazione e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva a causa di una motivazione insufficiente della decisione impugnata.

58      Essa sostiene che, secondo la giurisprudenza, una decisione che richiede il pagamento di un’imposta sarebbe adeguatamente motivata ai fini del controllo giurisdizionale solo se contiene un resoconto esatto e dettagliato degli elementi del credito di cui essa costituisce titolo esecutivo.

59      Nel caso di specie, gli obblighi di motivazione, inoltre, sarebbero rigorosi a causa della complessità dell’adeguamento in funzione del profilo di rischio, dell’entità dell’onere finanziario imposto e del potere discrezionale di cui disporrebbe il CRU.

60      Orbene, nessuno dei documenti forniti alla ricorrente in allegato all’avviso di riscossione conterrebbe le indicazioni necessarie per valutare l’esattezza del calcolo del suo contributo, sia in relazione al calcolo del contributo annuale di base sia in relazione all’adeguamento di tale contributo in funzione del profilo di rischio.

61      La sola riproduzione dei dati riguardanti esclusivamente la ricorrente sarebbe manifestamente insufficiente.

62      La ricorrente aggiunge che il CRU non potrebbe giustificare l’inosservanza dell’obbligo di motivazione basandosi su obblighi di riservatezza dei dati relativi agli altri enti, che sono indispensabili per il controllo del calcolo. Essa rinvia all’articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 e agli obblighi di divulgazione degli enti creditizi di cui agli articoli 431 e seguenti del regolamento n. 575/2013.

63      Pertanto, il CRU avrebbe violato l’obbligo di motivazione in modo sostanziale e sotto vari aspetti, il che dovrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata. La motivazione fornita non consentirebbe né agli enti né all’AFSM di verificare e controllare il calcolo del contributo. Anche per il Tribunale sarebbe impossibile controllare la decisione impugnata e, di conseguenza, rispettare esso stesso l’obbligo di motivazione. La sentenza che il Tribunale dovrebbe emettere non potrebbe che violare la garanzia del diritto ad un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.

64      Ad avviso della ricorrente, le violazioni dell’obbligo di motivazione rivelano la possibilità di lacune sostanziali che non possano essere accertate proprio per mancanza di una motivazione completa.

65      Per le stesse ragioni, il CRU avrebbe violato altresì il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, in assenza di una motivazione sufficiente della decisione impugnata, il Tribunale non potrebbe assicurarsi che la decisione si fondi su una base materiale sufficientemente solida, né valutare la verosimiglianza in astratto dei dati e dei valori nonché delle fasi su cui si basa il calcolo del contributo controverso.

66      Infine, la ricorrente, invocando l’articolo 277 TFUE, sostiene che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata anche perché gli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché il suo allegato I violerebbero essi stessi il principio di una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto creerebbero un sistema complesso di determinazione dei contributi, caratterizzato da numerosi margini discrezionali nonché da una natura del tutto priva di trasparenza e nel cui ambito di applicazione il CRU non sarebbe in grado di fornire una motivazione verificabile e controllabile dell’onere individuale imposto agli enti.

67      Il CRU, sostenuto sostanzialmente dalla Commissione, contesta tali argomenti.

68      Il CRU afferma anzitutto che la motivazione della decisione impugnata sarebbe sufficiente non solo nei confronti delle ARN, per comprendere le ragioni del calcolo, ma anche in termini generali.

69      Il CRU invoca, poi, vari elementi del contesto che, a suo avviso, potrebbero incidere sulla portata dell’obbligo di motivazione.

70      In primo luogo, sia l’AFSM sia gli enti sarebbero stati coinvolti nella procedura di calcolo dei contributi ex ante.

71      In secondo luogo, la metodologia da applicare per il calcolo dei contributi ex ante sarebbe chiaramente esposta nella normativa applicabile, in particolare nell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014 nonché nella sezione 2 e nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63.

72      In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulterebbe che una decisione rientrante nell’ambito di una prassi decisionale costante può essere sommariamente motivata, in particolare con un richiamo a tale prassi.

73      Inoltre, il CRU fa valere che l’obbligo di motivazione nei confronti della ricorrente – contrariamente a quanto quest’ultima asserirebbe – non avrebbe una portata tale da consentirle di valutare con precisione la correttezza o meno dei calcoli. Ciò si dedurrebbe dalla giurisprudenza relativa ad altri settori del diritto dell’Unione, in particolare quello del diritto della concorrenza.

74      In tale contesto, il CRU sottolinea il fatto che i contributi ex ante dei (circa) 3 500 enti sarebbero interconnessi, in quanto la somma di tutti i contributi dovrebbe corrispondere al livello-obiettivo annuale e che, di conseguenza, il calcolo del contributo della ricorrente non si baserebbe unicamente sulle informazioni da essa trasmesse, ma anche su quelle fornite dagli altri 3 500 enti e relative alle specificità dell’attività di tali enti, alle loro responsabilità e ai loro rischi, che il CRU valuterebbe, nell’ambito della decisione impugnata, formulando una classificazione relativa degli enti. Tali informazioni sarebbero riservate. L’obbligo di motivazione dovrebbe quindi essere bilanciato con l’obbligo di tutela del segreto professionale di tutti gli enti interessati, imposto al CRU.

75      Inoltre, dalla giurisprudenza emergerebbe che la portata dell’obbligo di motivazione può essere limitata anche per considerazioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali.

76      Infine, condividere tutte le informazioni riservate di tutti gli enti degli Stati membri partecipanti con ciascuna ARN eccederebbe quanto richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81.

77      Di conseguenza, la decisione impugnata conterrebbe una motivazione sufficientemente dettagliata.

78      Nella misura in cui la ricorrente sosterrebbe che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva richiede che il Tribunale sia in grado di ricalcolare il contributo, il CRU afferma che tale interpretazione del controllo di legittimità sarebbe troppo ampia e non corrisponderebbe alla giurisprudenza esistente in materia. Infatti, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dovrebbe essere valutato nel contesto dell’equilibrio istituzionale messo in atto dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/81. Il CRU sarebbe incaricato del calcolo dei contributi ex ante. Di conseguenza, il ruolo del Tribunale non dovrebbe essere quello di sostituire la sua decisione a quella del CRU ricalcolando il contributo. Nel presente procedimento, il Tribunale sarebbe in grado di controllare la legittimità della decisione impugnata tenendo conto del quadro giuridico rilevante. Pertanto, il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva non sarebbe violato.

79      In ogni caso, il Tribunale potrebbe, nell’ambito del suo controllo, chiedere la produzione di informazioni o di prove rilevanti ai fini di siffatto controllo, bilanciando al contempo il rispetto della riservatezza con la necessità di garantire sufficientemente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, e porre quindi rimedio a qualunque eventuale mancanza di informazioni che metta a repentaglio tale diritto.

80      Per le stesse ragioni, l’eccezione di illegittimità invocata dalla ricorrente in relazione alle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 sarebbe infondata.

81      In ogni caso, dato che la ricorrente non fornirebbe alcuna prova dell’asserita commissione di un errore nel calcolo dei contributi ex ante 2017, tale calcolo, in linea di principio, resterebbe valido. Pertanto, essa non avrebbe alcun interesse legittimo all’annullamento della decisione impugnata.

82      Nella sua risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, il CRU ha precisato che la possibilità, prevista all’articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2014/59, indicata dalla ricorrente (v. punto 62 supra), e all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, di divulgare informazioni riservate in forma sommaria o aggregata in modo tale da rendere impossibile l’identificazione degli enti, non potrebbe essere contemplata nel caso di specie. Esso avrebbe fornito alla ricorrente tutti i dati consentiti dal sistema esistente.

–       Giudizio del Tribunale

83      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

84      L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per valutare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE si deve tener conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (v. sentenza del 7 marzo 2013, Acino/Commissione, T‑539/10, non pubblicata, EU:T:2013:110, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

85      Inoltre, la motivazione di un atto deve essere logica e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono tale atto (v. sentenza del 15 luglio 2015, Pilkington Group/Commissione, T‑462/12, EU:T:2015:508, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

86      Per di più, sussiste una stretta relazione tra l’obbligo di motivazione e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Housieaux, C‑186/04, EU:C:2005:70, paragrafo 32).

87      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione su cui si fonda la decisione contestata, sia per consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, sia per porre pienamente in grado quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità di detta decisione, cui è tenuto ai sensi del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 marzo 2019, AlzChem/Commissione, C‑666/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:196, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

88      In via preliminare occorre ricordare che, sebbene, nel sistema istituito dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/81, le decisioni che fissano i contributi ex ante siano notificate alle ANR, gli enti debitori di tali contributi, tra cui la ricorrente, sono individualmente e direttamente interessati dalle suddette decisioni (v. punto 28 supra).

89      Pertanto, laddove si tratti di valutare la portata dell’obbligo di motivare le decisioni di cui trattasi, deve essere altresì preso in considerazione l’interesse che tali enti possono avere a ricevere spiegazioni (sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, punto 176, e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 164).

90      Tuttavia, spetta al CRU calcolare e fissare i contributi ex ante. Le sue decisioni sul calcolo di detti contributi sono rivolte soltanto alle ANR (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81) e spetta alle ANR comunicarle agli enti (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81) e riscuotere i contributi presso gli enti sulla base di dette decisioni (articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014) (sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, punto 204, e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 179).

91      Così il CRU, quando agisce in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, adotta decisioni aventi carattere definitivo e che riguardano, individualmente e direttamente, gli enti (sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, punto 205, e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 180).

92      Spetta pertanto al CRU, autore di tali decisioni, motivarle. Tale obbligo non può essere delegato alle ANR, né queste ultime possono porre rimedio alla sua violazione, salvo disconoscere la qualità di autore delle suddette decisioni in capo al CRU e la sua responsabilità a tale titolo, e salvo dare luogo, tenuto conto della diversità delle ANR, a un rischio di disparità di trattamento degli enti sotto il profilo della motivazione delle decisioni del CRU (sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, punto 206, e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 181).

93      Nel caso di specie, per quanto concerne il testo della decisione impugnata, il preambolo cita come basi giuridiche il regolamento n. 806/2014, la direttiva 2014/59, il regolamento di esecuzione 2015/81, il regolamento delegato 2015/63 e l’accordo intergovernativo menzionato al punto 2 della presente sentenza e contiene varie indicazioni relative alla presa in considerazione dei contributi ex ante riscossi negli anni 2015 e 2016. Seguono il dispositivo principale della decisione impugnata («[Il CRU nella sua sessione esecutiva] approva gli importi dei contributi ex ante al [FRU] per il 2017 quali figurano in allegato») e undici punti che espongono, in termini generali, la procedura di calcolo dei contributi ex ante. Infine, il punto 12 precisa che «[la decisione impugnata] entra in vigore il giorno della sua adozione».

94      Per quanto riguarda l’allegato alla decisione impugnata prodotto dal CRU nella sua risposta all’ordinanza del 9 settembre 2019, esso contiene una tabella che indica, per ciascun ente interessato, lo Stato membro partecipante in cui quest’ultimo è autorizzato, il tipo di metodo utilizzato per calcolare la parte «europea» del contributo ex ante per il 2017, l’importo di tale contributo e, nella colonna intitolata «Fattore di correzione per il rischio (EA)», l’importo del fattore «europeo» di correzione per il rischio [v. articolo 9 del regolamento delegato 2015/63 e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/81], applicato nel suo caso.

95      È pacifico che la decisione impugnata non contiene, oltre alle spiegazioni generali formulate nel suo testo, quasi nessun elemento sul calcolo del contributo della ricorrente. Infatti, tale decisione fornisce unicamente il tipo di metodo e l’importo del fattore di correzione per il rischio applicati alla ricorrente per calcolare la parte «europea» del suo contributo.

96      Occorre aggiungere che dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/81 risulta che la parte del calcolo del contributo operato dal CRU in relazione al contesto europeo rappresenta, nel 2017, solo il 60% del totale, mentre il 40% corrisponde alla parte nazionale.

97      Per quanto concerne il documento intitolato «Dettagli del calcolo» (v. punto 10 supra), supponendo che esso provenga effettivamente dal CRU, come affermato da quest’ultimo in udienza, è giocoforza rilevare che, sebbene indichi, oltre agli elementi menzionati al punto 94 della presente sentenza, il tipo di metodo per il calcolo della parte «nazionale» del contributo e l’importo del fattore «nazionale» di correzione per il rischio nonché altri elementi di calcolo, esso, tuttavia, non contiene alcun elemento sufficiente per verificare l’esattezza del contributo.

98      In particolare, tale documento non contiene alcun elemento di calcolo riferibile agli altri (circa) 3 500 enti sebbene, ai sensi, segnatamente, degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63, il calcolo del contributo della ricorrente implichi, da un lato, la determinazione di una proporzione tra l’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) e le passività totali (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli altri enti e, dall’altro, una valutazione del suo profilo di rischio in relazione ai profili di rischio di questi altri enti sulla base degli indicatori previsti.

99      Per giustificare l’assenza di tali elementi, il CRU fa valere sostanzialmente che gli elementi riguardanti gli altri enti sarebbero riservati.

100    Il Tribunale non contesta il carattere riservato dei dati degli altri (circa) 3 500 enti, ma rileva che il calcolo del contributo della ricorrente, basandosi in modo interdipendente su tali dati, risulta intrinsecamente privo di trasparenza.

101    La ricorrente può certamente esaminare il metodo di calcolo del contributo ex ante quale definito nella normativa ed esposto nel testo della decisione impugnata. Essa può, se del caso, contestarne determinati aspetti e la loro attuazione nei suoi confronti come, ad esempio, la valutazione da parte del CRU dei suoi dati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

102    Ciò premesso, al di là di tali contestazioni specifiche, poiché il contributo della ricorrente è calcolato in modo interdipendente e su basi non comunicabili, il metodo di calcolo pregiudica la sua possibilità di contestare utilmente la decisione impugnata.

103    Tali considerazioni sono incidentalmente avvalorate dal CRU nell’ambito della sua risposta al quarto e al quinto motivo. Con tali motivi, la ricorrente contesta elementi precisi del calcolo del suo contributo invocando, in particolare, il suo profilo di rischio asseritamente buono che risulterebbe da un confronto che essa ha effettuato dei suoi dati finanziari con i dati di altri enti. Il CRU respinge tale confronto per il motivo che esso non equivarrebbe all’analisi esaustiva che esso avrebbe realizzato conformemente alla normativa. Orbene, il Tribunale non può che constatare, per quanto concerne detta risposta del CRU, che per la ricorrente è proprio impossibile accedere ai dati precisi ed esaustivi che le consentirebbero di procedere a siffatta analisi.

104    Inoltre poiché, nella sua risposta al quinto motivo, il CRU insiste sul fatto che gli importi del fattore di correzione per il rischio, applicati nel caso della ricorrente, «rimangono nei limiti prescritti dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato [2015/63], vale a dire tra lo 0,8 e l’1,5», va rilevato che tale insistenza non risponde alle preoccupazioni della ricorrente. Tali preoccupazioni non riguardano la questione, se il fattore rimanga nei limiti summenzionati, ciò che la motivazione fornita consente di rilevare, ma se tale fattore non comporti alcun errore all’interno di tali limiti, tenendo conto del fatto che, secondo quanto indicato nel documento intitolato «Dettagli del calcolo», l’intervallo previsto nella suddetta disposizione rappresenta una differenza, per quanto concerne l’importo del contributo della ricorrente, pari a [riservato] (1).

105    La tabella pubblicata dal CRU sul suo sito Internet e da esso menzionata anche nella sua risposta al quinto motivo non aggiunge nulla al riguardo. Tale tabella indica il numero di enti cui sono stati applicati gli importi del fattore di correzione per il rischio nel contesto della zona euro negli intervalli compresi tra lo 0,8 e lo 0,9, tra lo 0,9 e l’1, ecc., fino a un intervallo compreso tra l’1,4 e l’1,5. Al pari dell’allegato alla decisione impugnata, detta tabella fornisce soltanto un’informazione parziale sul calcolo del contributo ex ante, poiché essa riguarda unicamente il fattore di correzione per il rischio nel contesto europeo. Tale tabella – peraltro pubblicata successivamente alla proposizione del presente ricorso – non consente di verificare l’esattezza del calcolo di detto fattore nel caso della ricorrente e, di conseguenza, del suo contributo.

106    Non è inoltre contestato dal CRU che un ente come la ricorrente non possa sapere esattamente il motivo per cui il suo contributo aumenti, diminuisca o rimanga stabile da un anno all’altro, poiché tali variazioni o tale stagnazione risultano da una posizione relativa di cui esso ignora per definizione i termini. Un ente potrebbe quindi vedere aumentare il suo contributo sebbene il suo profilo di rischio sia diminuito, e viceversa, senza disporre di elementi giustificativi, trattandosi di elementi riservati.

107    Orbene, dall’articolo 296 TFUE emerge che gli atti giuridici devono essere motivati, e la giurisprudenza ricorda che l’obbligo di motivazione si applica ad ogni atto che può formare oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza del 1° ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 42).

108    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che un difetto di motivazione non può essere giustificato sulla base dell’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio. L’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio non può essere inteso in senso così ampio da privare del suo contenuto essenziale l’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

109    Nel caso di specie, la motivazione fornita alla ricorrente non le consente di verificare l’importo del suo contributo, il quale costituisce tuttavia l’elemento essenziale della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente. Tale motivazione pone quest’ultima in una posizione in cui essa non è in grado di sapere se tale importo sia stato calcolato correttamente o se debba contestarlo dinanzi al Tribunale, senza poter tuttavia, come peraltro le viene richiesto nell’ambito di un ricorso giurisdizionale, identificare, per quanto concerne detto importo, gli elementi contestati della decisione impugnata, formulare censure al riguardo e addurre prove, che possono consistere in indizi seri, intese a dimostrare che le proprie censure sono fondate (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 132).

110    Ne consegue che il CRU ha violato l’obbligo di motivazione.

111    Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti avanzati dal CRU.

112    Per quanto concerne il riferimento alla partecipazione della ricorrente nel processo decisionale, va rilevato che tale partecipazione si limita alla fornitura di informazioni da parte dell’ente al CRU, conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63 e secondo i modelli e gli schemi definiti dal CRU ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione 2015/81. Essa non fornisce all’ente alcun mezzo per verificare l’esattezza del suo contributo.

113    Lo stesso vale, per le ragioni indicate ai punti 101 e 102 della presente sentenza, per il riferimento da parte del CRU al fatto che il metodo di calcolo è esposto nella normativa applicabile.

114    Per quanto concerne l’argomentazione del CRU basata sulla giurisprudenza relativa alle decisioni che sono in linea con una prassi decisionale costante e possono essere motivate in modo sommario, occorre rilevare quanto segue.

115    Tale giurisprudenza è irrilevante in quanto non riguarda la questione, oggetto della fattispecie, dell’occultamento di dati per motivi di riservatezza.

116    Inoltre, poiché dal fascicolo emerge che il CRU utilizza le tecnologie dell’informazione (file XLSX, posta elettronica) ai fini del calcolo dei contributi ex ante e dell’adozione di decisioni su tali contributi, il che consente di strutturare e diffondere in modo semplice e rapido una grande quantità di informazioni, non si può sostenere che considerazioni materiali, tecniche o temporali, talvolta invocate per giustificare una motivazione sommaria, possano applicarsi nel caso di specie.

117    Infine e in ogni caso, non può configurarsi nella fattispecie una prassi decisionale costante. Come osserva la ricorrente, è solo per la seconda volta, nel 2017, che il CRU ha fissato i contributi ex ante al FRU. Inoltre, la decisione del CRU che fissa i contributi ex ante al FRU per il 2016 è stata annullata (sentenze del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU, T‑323/16, EU:T:2019:822; del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824).

118    Per quanto riguarda l’argomento basato sulla giurisprudenza relativa alla motivazione nel settore del diritto della concorrenza, è vero che, secondo una giurisprudenza costante, in tale settore, le esigenze inerenti alla motivazione non impongono alla Commissione di indicare nella propria decisione gli elementi numerici attinenti alle modalità di calcolo dell’importo delle ammende (v. sentenza del 5 giugno 2012, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑214/06, EU:T:2012:275, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

119    Tuttavia, occorre sottolineare che da tale giurisprudenza risulta che le ammende costituiscono uno strumento della politica della concorrenza della Commissione, che deve poter disporre di un margine di discrezionalità nella fissazione del loro importo al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza. Pertanto, la Commissione non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Se la Commissione fosse tenuta a indicare nella sua decisione i dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’importo delle ammende, verrebbe compromesso l’effetto dissuasivo delle stesse (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C‑182/99 P, EU:C:2003:526, punto 75; dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, EU:T:2008:254, punti 335 e 336, e del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).

120    Orbene, siffatte considerazioni non sono applicabili al caso di specie.

121    Da un lato, il caso di specie non si colloca nel quadro di una normativa che comporti l’esistenza di un margine discrezionale al fine di orientare il comportamento delle imprese, ma nel contesto di un calcolo oggettivo che non lascia, in linea di principio, alcun margine discrezionale di questo tipo all’autore di detto calcolo.

122    Dall’altro lato, il caso di specie non rientra nell’ambito di un procedimento sanzionatorio che giustifichi il mantenimento di un effetto dissuasivo, ma rientra in un procedimento paragonabile a quello di un’imposizione. In tale contesto, non vi è alcun motivo di privare il debitore della possibilità di verificare l’esattezza del suo contributo. In proposito, e contrariamente a quanto fa valere il CRU, la ricorrente ha giustamente invocato la sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7, pagg. 30 e 31), in cui la Corte ha dichiarato che la giustificazione legale della decisione impugnata in tale causa, con cui si era proceduto ad una tassazione d’ufficio, richiedeva il resoconto esatto e dettagliato degli elementi del credito di cui essa costituiva titolo esecutivo, che solo tale resoconto poteva consentire il controllo giurisdizionale e che, in assenza di siffatti elementi, detta decisione non era sufficientemente motivata (v., anche, sentenza del 16 dicembre 1963, Macchiorlati Dalmas/Alta Autorità, 1/63, EU:C:1963:58, pag. 636).

123    Per quanto concerne il riferimento effettuato dal CRU all’ordinanza del 22 febbraio 2005, Hynix Semiconductor/Consiglio (T‑383/03, EU:T:2005:57, punto 35), quest’ultima è manifestamente irrilevante nel caso di specie. Infatti, tale ordinanza non riguardava l’obbligo di motivazione di un atto, ma unicamente l’obbligo di una parte, che presenti una domanda di riservatezza in un procedimento dinanzi al Tribunale, di motivare la propria domanda.

124    Per quanto riguarda i riferimenti effettuati dal CRU ai procedimenti riguardanti gli appalti pubblici e gli aiuti di Stato, il Tribunale ha constatato, nei procedimenti di cui trattasi, che l’occultamento di dati economici nella versione pubblica della decisione controversa non aveva impedito ai ricorrenti di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione né ostacolato la loro possibilità di contestare tale decisione dinanzi al Tribunale, e nemmeno a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato giurisdizionale nell’ambito del ricorso di cui trattasi (sentenza dell’8 gennaio 2015, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, T‑58/13, non pubblicata, EU:T:2015:1, punti da 73 a 77), e che i ricorrenti avevano una conoscenza sufficiente dei vantaggi relativi delle offerte degli altri offerenti prescelti (sentenza dell’8 luglio 2015, European Dynamics Luxembourg e a./Commissione, T‑536/11, EU:T:2015:476, punto 47 e punto 50 in fine).

125    Nel caso di specie, per contro, e come già rilevato ai punti da 93 a 106 e 109 della presente sentenza, la motivazione fornita alla ricorrente, anche tenendo conto del documento intitolato «Dettagli del calcolo» (v. punto 10 supra), non le consente di verificare se l’importo del suo contributo sia conforme alla normativa applicabile e, pertanto, di decidere con piena cognizione di causa se sia opportuno adire il giudice competente e in quali termini.

126    Quanto al riferimento effettuato dal CRU alla giurisprudenza in materia di lotta al terrorismo, che riconosce che considerazioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o lo svolgimento delle loro relazioni internazionali possano ostare alla comunicazione di alcuni elementi della motivazione (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, EU:T:2009:401, punto 81), è sufficiente rilevare che la materia dell’unione bancaria non riguarda in alcun modo le tematiche affini alla lotta al terrorismo.

127    Infine, e contrariamente a quanto sostiene il CRU, è giocoforza affermare che la possibilità per il Tribunale di chiedergli di produrre informazioni ai fini dell’esame della legittimità della decisione impugnata non può modificare, nel caso di specie, la constatazione di una violazione dell’obbligo di motivazione, né garantire il rispetto del diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.

128    Infatti, la decisione impugnata doveva essere sufficientemente motivata alla data della sua adozione e, in ogni caso, prima della proposizione del ricorso di annullamento. Il difetto di motivazione non può essere sanato successivamente alla proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, in particolare a seguito di misure di organizzazione del procedimento o di misure istruttorie adottate da quest’ultimo.

129    Per quanto concerne l’eccezione di illegittimità invocata dalla ricorrente, occorre respingere l’argomento sollevato dalla Commissione in udienza secondo cui essa non può contestare la legittimità della decisione impugnata, poiché il metodo di calcolo del suo contributo, basato sull’interdipendenza dei contributi e sul ricorso a dati riservati, non discenderebbe tanto dal regolamento delegato 2015/63 quanto dal regolamento n. 806/2014 e dalla direttiva 2014/59, contro i quali essa non avrebbe sollevato alcuna eccezione di illegittimità. Infatti, come emerge dalle considerazioni di seguito esposte, il fatto che il calcolo del contributo ex ante della ricorrente sia privo di trasparenza e, pertanto, che quest’ultima non sia in grado di verificarne l’esattezza risulta, quanto meno in parte, dal metodo di calcolo definito dalla Commissione stessa, ossia senza che ciò le sia stato imposto dal regolamento n. 806/2014 o dalla direttiva 2014/59, nel regolamento delegato 2015/63.

130    Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, un contributo ex ante di un ente è calcolato sostanzialmente in due fasi.

131    Si calcola anzitutto un «contributo fisso» (in realtà, per gli enti più importanti, tra cui la ricorrente, un «contributo annuale di base» a norma del regolamento delegato 2015/63, v. il suo considerando 5), che è proporzionale all’ammontare delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, dell’insieme degli enti autorizzati nel territorio degli Stati membri partecipanti.

132    Il «contributo annuale di base» è poi adattato in funzione del profilo di rischio dell’ente.

133    I criteri di tale adattamento sono stabiliti nel regolamento delegato 2015/63, adottato dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 7, della direttiva 2014/59 e applicabile nel contesto del regolamento n. 806/2014 in forza del suo articolo 70, paragrafo 6.

134    Tuttavia, dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, base giuridica del regolamento delegato 2015/63, non risulta che l’adattamento in funzione del profilo di rischio debba necessariamente seguire una modalità di calcolo interdipendente e basata su dati riservati di terzi.

135    Infatti, gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’adattamento in funzione del profilo di rischio, di cui il summenzionato articolo 103, paragrafo 7, redige l’elenco, riguardano tutti esclusivamente l’ente interessato, vale a dire, in primo luogo, l’esposizione al rischio dell’ente, compresa l’importanza delle sue attività di negoziazione, dei suoi impegni fuori bilancio e del suo livello di indebitamento; in secondo luogo, la stabilità e la diversificazione delle fonti di finanziamento dell’ente e delle sue attività altamente liquide non vincolate; in terzo luogo, la situazione finanziaria dell’ente; in quarto luogo, la probabilità che esso sia soggetto ad un procedimento di risoluzione; in quinto luogo, la misura in cui esso ha già beneficiato di un sostegno finanziario pubblico eccezionale; in sesto luogo, la complessità della sua struttura e la sua possibilità di risoluzione; in settimo luogo, l’importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o di più Stati membri o dell’Unione e, in ottavo luogo, l’appartenenza ad un sistema di tutela istituzionale.

136    Quanto all’affermazione secondo cui l’interdipendenza e il ricorso ai dati riservati degli altri enti discenderebbero dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, che fissa, attraverso il livello-obiettivo, un livello di finanziamento del FRU da raggiungere al termine del periodo iniziale, e dall’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che prevede che il cumulo dei contributi non debba superare annualmente il 12,5% di detto livello-obiettivo, è giocoforza rilevare che queste due disposizioni non impongono, attraverso le soglie che fissano, un sistema di adattamento in funzione del profilo di rischio privo di trasparenza per gli enti di cui trattasi, tra cui la ricorrente.

137    In primo luogo, l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non definisce il livello-obiettivo come un livello massimo esatto di finanziamento da rispettare al centesimo, ma soltanto come un minimo («almeno l’1%»).

138    In secondo luogo, detto livello-obiettivo è definito con riferimento all’importo dei depositi protetti dell’insieme degli enti creditizi in questione al termine del periodo cosiddetto iniziale, quindi con riferimento ad un importo che potrà essere esattamente stimato solo alla fine del 2023.

139    In terzo luogo, sebbene l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 richieda che i contributi ex ante riscossi per l’anno di cui trattasi non superino il 12,5% di detto livello-obiettivo, ciò non comporta la necessità assoluta di fissare per ciascun anno un importo preciso che debba poi essere ripartito, nell’ambito del calcolo dei contributi ex ante, tra tutti gli enti in questione. Invero, oltre al fatto che l’aliquota del 12,5% riguarda essa stessa il livello-obiettivo definito come un minimo e con riferimento ad un importo che potrà essere esattamente stimato solo alla fine del 2023, tale disposizione non vieta un cumulo dei contributi ex ante che ammonti eventualmente, per l’anno in questione, ad una percentuale inferiore al 12,5% di detto livello-obiettivo.

140    Ne consegue che, poiché, da un lato, la direttiva 2014/59 e il regolamento n. 806/2014 non imponevano alla Commissione di adottare, con il regolamento delegato 2015/63, un metodo di adattamento al profilo di rischio privo di trasparenza per la ricorrente e, dall’altro, la Commissione ha riconosciuto che, da un punto di vista economico, era possibile valutare il profilo di rischio di un ente unicamente sulla base dei suoi propri dati (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 156), la circostanza che la ricorrente abbia limitato la sua eccezione di illegittimità al solo regolamento delegato 2015/63 non impedisce in alcun modo al Tribunale di constatare l’illegittimità del metodo di calcolo dei contributi ex ante, alla luce degli obblighi di cui all’articolo 296 TFUE, quantomeno con riferimento alla parte di tale metodo relativa all’adattamento in funzione del profilo di rischio, determinata in detto regolamento delegato.

141    Si deve pertanto concludere che la violazione dell’obbligo di motivazione accertata nel caso di specie al punto 110 della presente sentenza deriva, per la parte del calcolo del contributo ex ante relativa all’adattamento in funzione del profilo di rischio, dall’illegittimità, invocata a titolo di eccezione, degli articoli da 4 a 7 e 9 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63.

142    Inoltre e in ogni caso, poiché l’obbligo di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, sancito dall’articolo 296 TFUE, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, di cui spetta al giudice garantire l’osservanza, se necessario sollevando d’ufficio un motivo relativo alla violazione di detto obbligo (v. punti 36 e 37 supra), e poiché, in violazione di tale obbligo, la ricorrente non dispone di elementi sufficienti per verificare l’esattezza del suo contributo, il CRU non può ovviare a siffatta violazione invocando una normativa di diritto derivato.

143    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre concludere, dopo aver accolto il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di autenticazione, che la decisione impugnata dev’essere annullata anche sul fondamento della violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi invocati dalla ricorrente.

 Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

144    Il CRU giunge sostanzialmente alla conclusione che, nell’ipotesi in cui il Tribunale annullasse la decisione impugnata, gli effetti dell’annullamento dovrebbero essere differiti di sei mesi dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

145    La ricorrente non si è espressa su questo punto.

146    Le sentenze con le quali il Tribunale annulla una decisione adottata da un’istituzione o da un organo dell’Unione hanno, in linea di principio, effetto immediato, nel senso che l’atto annullato è eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico ed è considerato come mai esistito. Cionondimeno, sulla base dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può mantenere provvisoriamente gli effetti di una decisione annullata (v. sentenza del 2 aprile 2014, Ben Ali/Consiglio, T‑133/12, non pubblicata, EU:T:2014:176, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

147    Nel caso di specie, da quanto precede emerge che il CRU non potrà sostituire la decisione impugnata senza violare nuovamente l’obbligo di motivazione e il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, fintantoché il quadro giuridico, e in particolare il regolamento delegato 2015/63, non sia stato modificato.

148    In tali circostanze, conformemente alle conclusioni del CRU, occorre mantenere gli effetti della decisione impugnata per sei mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza sarà passata in giudicato.

 Sulle spese

149    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il CRU è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

150    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (CRU) dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), è annullata nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/SRF/2017/05 sono mantenuti, per quanto concerne la Landesbank Baden-Württemberg, per sei mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza sarà passata in giudicato.

3)      Il CRU sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Landesbank Baden-Württemberg.

4)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Collins

Kancheva

Barents

Passer

 

      De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2020.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1 Dati riservati segretati.