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Impugnazione proposta il 9 agosto 2022 dalla Aeris Invest Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1° giugno 2022, causa T-628/17, Aeris Invest/Commissione e CRU

(Causa C-535/22 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos e M. Varela Suárez, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico (CRU), Regno di Spagna, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Banco Santander, SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

(i) in via principale, annullare la sentenza della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 1° giugno 2022, Aeris Invest/Commissione e CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, e, di conseguenza:

– annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

– annullare la decisione UE 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;

– dichiarare inapplicabili gli articoli 15 e 22 del regolamento 806/20141 , ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

(ii) Condannare la Commissione europea e il Comitato di risoluzione unico alle spese dei due gradi di giudizio.

(iii) In via subordinata rispetto alla richiesta precedente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, riservandosi, in tal caso, la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione avverso la sentenza impugnata, la ricorrente invoca otto motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), in quanto nella sentenza impugnata si afferma che la motivazione della decisione di risoluzione sarebbe sufficiente e non sarebbe contraddittoria.

Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola l’articolo 47 della Carta, poiché in essa si afferma che: (i) la ricorrente sarebbe un terzo, (ii) la riservatezza della decisione di risoluzione, della Valutazione 1 e della Valutazione 2 sarebbe giustificata, (iii) la motivazione può essere resa nota dopo la proposizione del ricorso e (iv) il testo integrale della decisione di risoluzione è irrilevante ai fini della soluzione della controversia.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 18 del regolamento 806/2014 (in prosieguo: l’«SRMR»), il dovere di diligenza e l’articolo 296 TFUE, poiché non ha tenuto conto di elementi rilevanti ed esistevano soluzioni alternative.

Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere che nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 14 e 20 dell’SRMR, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE, poiché (i) massimizzare il prezzo di vendita è vincolato ai principi di competenza e di trasparenza, (ii) il procedimento non ha soddisfatto i requisiti stabiliti e, (iii) in ogni caso, l’interesse pubblico non giustifica una violazione dell’articolo 14 dell’SRMR.

Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il dovere di diligenza, l’articolo 17 della Carta, l’articolo 14 dell’SRMR e i diritti della difesa, in quanto: (i) accusa la ricorrente di non aver dimostrato come fossero stati raggiunti gli obiettivi di risoluzione quando tali obiettivi erano riservati, (ii) il comitato di risoluzione unico non era adeguatamente preparato, e (iii) la risoluzione è stata sproporzionata poiché l’entità era solvibile.

Con il sesto motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola l’articolo 47 della Carta, l’articolo 6 della Convenzione e il principio del contraddittorio, poiché: (i) i documenti richiesti dal Tribunale nell’ordinanza del 12 maggio 2021 non sono stati consegnati alla ricorrente, (ii) è stata negata l’acquisizione delle prove necessarie ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa e (iii) alla ricorrente non è stato consentito di prendere conoscenza e di discutere i documenti su cui si basavano gli argomenti dei convenuti.

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il diritto di proprietà respingendo l’eccezione di illegittimità da essa sollevata, in quanto: (i) vi è un’ingerenza nel diritto di proprietà; (ii) ammortizzare il capitale di una banca solvibile è contrario al requisito di necessità e al divieto di arbitrarietà, (iii) ammortizzare il debito e il capitale di una banca solvibile è sproporzionato, e (iv) non esiste una compensazione adeguata.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola gli articoli 17 e 52 della Carta nonché l’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea, poiché (i) nell’ambito della nozione di ingerenza nel diritto di proprietà non si esamina quale sia stato il procedimento e se la misura fosse arbitraria, e (ii) non vi è stata una compensazione adeguata.

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1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).