Language of document : ECLI:EU:C:2016:704

Causa C-221/15

Procedimento penale

contro

Etablissements Fr. Colruyt NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 15, paragrafo 1 – Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato – Normativa nazionale che vieta la vendita di tali prodotti da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Modalità di vendita – Articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016

1.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

(Art. 267 TFUE)

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della normativa nazionale

(Art. 267 TFUE)

3.        Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati – Normativa nazionale che vieta la vendita di tabacchi lavorati da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale – Ammissibilità – Presupposto

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 1)

4.        Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente –Normativa nazionale che vieta la vendita di tabacchi lavorati da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale – Misura che disciplina le modalità di vendita in modo non discriminatorio – Inapplicabilità dell’articolo 34 TFUE

(Art. 267 TFUE)

5.        Concorrenza – Regole dell’Unione – Obblighi degli Stati membri – Divieto di adottare o di mantenere in vigore misure che possono pregiudicare l’effetto utile di tali regole

(Art. 4, § 3, TUE; art. 101 TFUE)

6.        Concorrenza – Regole dell’Unione – Obblighi degli Stati membri – Normativa nazionale che vieta la vendita di tabacchi lavorati da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale – Ammissibilità

(Art. 4, § 3, TUE; art. 101 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 14)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 15)

3.      L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dal produttore o dall’importatore.

Infatti, l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2011/64 ha lo scopo di garantire che l’applicazione delle regole relative alle accise sui prodotti del tabacco non arrechi pregiudizio ai principi concorrenziali, i quali implicano, come risulta dal considerando 10 di tale direttiva, un regime dei prezzi formati liberamente dai produttori o dagli importatori per tutti i gruppi di tabacchi lavorati. Quindi, qualora tale disposizione nazionale non abbia la funzione di disciplinare la fissazione del prezzo indicato dal produttore o dall’importatore sul bollo fiscale, né peraltro riguardi altrimenti l’applicazione dell’accisa sui prodotti del tabacco, essa non ricade nella situazione prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. Dunque, quest’ultimo non vi osta.

(v. punti 26, 28, 29, 31, dispositivo 1)

4.      L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dall’importatore.

Si deve, infatti, ritenere che tale normativa riguardi le modalità di vendita. Orbene, da un lato, detta normativa si applica a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio nazionale. D’altro lato, in quanto non riguardi la determinazione del prezzo indicato da tale bollo fiscale da parte degli importatori di prodotti provenienti da altri Stati membri e tali importatori rimangano liberi di fissare il prezzo, la normativa suddetta non è idonea a impedire l’accesso al mercato di uno Stato membro da parte dei prodotti del tabacco provenienti da un altro Stato membro oppure a ostacolare tale accesso più di quanto non ostacoli l’accesso al mercato dei prodotti del tabacco nazionale.

(v. punti 37-39, 41, dispositivo 2)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 44)

6.      L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco ad un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti.

Infatti, tale normativa non impone né agevola la conclusione di accordi tra fornitori e venditori al dettaglio, ma è sufficiente di per sé stessa, nei limiti in cui abbia direttamente l’effetto di fissare il prezzo praticato dai venditori al dettaglio. Peraltro, essa non delega ad operatori privati la responsabilità di fissare il prezzo praticato dai venditori al dettaglio o di adottare altre decisioni di intervento di interesse economico.

(v. punti 46, 47, 49, dispositivo 3)