Language of document : ECLI:EU:F:2013:43

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

21 marzo 2013 (*)

«Funzione pubblica – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti – Articoli 64, 65 e 65 bis dello Statuto – Allegato XI dello Statuto – Regolamento (UE) n. 1239/2010 – Coefficienti correttori – Funzionari con sede di servizio a Ispra»

Nella causa F‑112/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Raffaele Dalmasso, agente contrattuale della Commissione europea, residente in Monvalle (Italia), rappresentato da C. Mourato, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e J. Herrmann, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, R. Barents e K. Bradley, giudici,

cancelliere: J. Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2011, il sig. Dalmasso ha proposto il presente ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione della Commissione europea con cui è stato applicato nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati (GU L 338, pag. 1), in quanto esso fissa al 92,3% il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del personale con sede di servizio nella provincia di Varese (Italia) (in prosieguo: il «coefficiente correttore di Varese»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 64 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

«Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

Detti coefficienti sono fissati dal Consiglio [dell’Unione europea] che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull’Unione europea. Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie dell’Unione è, alla data del 1°gennaio 1962, pari al 100%».

3        L’articolo 65 dello Statuto dispone quanto segue:

«1.      Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese dell’Unione, di un indice comune calcolato dall’Istituto statistico dell’Unione europea [(Eurostat)] d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.

Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.

2.      In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.

3.      Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull’Unione europea».

4        Ai sensi dell’articolo 65 bis dello Statuto, le modalità d’applicazione degli articoli 64 e 65 di tale Statuto sono definite nell’allegato XI dello Statuto.

5        Il capitolo 1 dell’allegato XI dello Statuto è intitolato «Esame annuale del livello delle retribuzioni (articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto)». Esso comprende due sezioni: la prima è intitolata «Elementi degli adeguamenti annuali» e la seconda «Modalità dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni».

6        L’articolo 1 dell’allegato XI dello Statuto, che figura nella sezione 1 del capitolo 1 di tale allegato, dispone:

«1.      Relazione dell’istituto statistico dell’Unione europea (Eurostat)

Ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull’andamento del costo della vita a Bruxelles [(Belgio)], sulle parità economiche fra Bruxelles ed alcune sedi di servizio negli Stati membri e sull’andamento del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

2.      Andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale di Bruxelles)

Sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe, Eurostat stabilisce un indice che consente di misurare l’andamento del costo della vita per i funzionari dell’Unione in servizio a Bruxelles. Tale indice (in appresso denominato “indice internazionale di Bruxelles”) tiene conto dell’evoluzione constatata tra il mese di giugno dell’anno precedente e il mese di giugno dell’anno in corso; esso è calcolato secondo il metodo statistico definito dal “gruppo articolo 64 dello statuto” previsto all’articolo 13 [del presente allegato].

3.      Andamento del costo della vita fuori Bruxelles (parità economiche e indici impliciti)

a)      Eurostat, d’intesa con gli istituti statistici nazionali o altre autorità competenti degli Stati membri, calcola le parità economiche che determinano le equivalenze di potere di acquisto:

i)      delle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell’Unione in servizio nelle capitali degli Stati membri, ad eccezione dei Paesi Bassi, dove l’indice dell’Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam, e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles,

ii)      delle pensioni dei funzionari corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio.

b)      Le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno.

c)      Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all’anno e verificata con un’indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni. Ai fini dell’attualizzazione delle parità economiche, Eurostat utilizza gli indici più appropriati, quali definiti dal “gruppo articolo 64 dello statuto” previsto all’articolo 13.

d)      L’andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento è calcolato sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell’indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

4.      Andamento del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)

a)      Per misurare in percentuale l’andamento positivo o negativo del potere d’acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, Eurostat stabilisce, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di settembre dalle autorità nazionali interessate, indicatori specifici dell’andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il mese di luglio dell’anno precedente e il mese di luglio dell’anno in corso. Le due retribuzioni includono un dodicesimo di tutti gli elementi pagati nel corso dell’anno.

I vari indicatori specifici sono di due tipi:

i)      un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello statuto,

ii)      un indicatore medio ponderato in base all’organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni.

Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l’insieme dell’Unione europea, Eurostat utilizza un campione composto dai seguenti Stati membri: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione conformemente all’articolo 65, paragrafo 3 dello statuto, può adottare un nuovo campione che rappresenti almeno il 75% del [prodotto interno lordo (PIL)] dell’Unione europea e che sarà d’applicazione dall’anno che segue l’adozione. I risultati per paese sono ponderati in base alla parte del PIL nazionale misurata utilizzando le parità di potere d’acquisto, quali risultano dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti in vigore al momento considerato.

b)      Le autorità nazionali competenti forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l’andamento del potere d’acquisto dei funzionari nazionali.

Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione se, dopo una nuova consultazione delle autorità nazionali interessate, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l’impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l’andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

c)      Oltre agli indicatori specifici, Eurostat calcola determinati indicatori di controllo. Uno di essi è costituito dai dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel SEC in vigore al momento considerato.

Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l’andamento degli indicatori di controllo di cui sopra».

7        L’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, che figura nella sezione 2 del capitolo 1 di tale allegato, stabilisce:

«1.      In conformità all’articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1° luglio.

2.      Il valore dell’adeguamento è pari al prodotto dell’indicatore specifico e dell’indice internazionale di Bruxelles. L’adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti.

3.      Il valore dell’adeguamento così fissato è incorporato, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nella tabella degli stipendi base figurante all’articolo 66 dello statuto e all’allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20, 63 e 93 del regime applicabile agli altri agenti:

a)      all’importo della retribuzione e della pensione nette senza coefficiente correttore si aggiunge o si sottrae il valore dell’adeguamento annuale di cui sopra,

b)      la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando per ogni grado e scatto l’importo lordo che, dopo detrazione dell’imposta operata tenendo conto del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all’importo della retribuzione netta,

c)      per la conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto.

(…)

5.      Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili:

a)      alle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell’Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio,

b)      in deroga all’articolo 82, paragrafo 1 dello statuto, alle pensioni dell’Unione corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004,

sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all’articolo 1 del presente allegato ed i tassi di cambio previsti all’articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.

Sono applicabili le modalità previste all’articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

(…)».

8        L’articolo 9 dell’allegato XI dello Statuto prevede quanto segue:

«1.      Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l’amministrazione di un’istituzione dell’Unione europea o i rappresentanti dei funzionari dell’Unione europea in una sede di servizio determinata possono chiedere l’istituzione di un coefficiente correttore specifico per la sede considerata.

La domanda a tal fine presentata deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull’arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d’acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (ad eccezione dei Paesi Bassi, dove L’Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5%) e duratura, la Commissione presenta una proposta di fissazione di un coefficiente correttore per la sede considerata.

2.      Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può altresì decidere di sospendere l’applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la proposta deve essere fondata su uno dei seguenti elementi:

a)      una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall’amministrazione di un’istituzione dell’Unione europea o dai rappresentanti dei funzionari dell’Unione europea in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta uno scarto (inferiore al 2%) che non è più significativo rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato. Il carattere durevole di questa convergenza deve essere convalidato da Eurostat;

b)      il fatto che nessun funzionario od agente dell’Unione presta più servizio in tale sede.

3.      Il Consiglio delibera in merito alla proposta conformemente all’articolo 64, secondo comma, dello statuto».

9        Gli articoli 64, 65 e 65 bis dello Statuto sono applicabili agli agenti contrattuali in forza del combinato disposto degli articoli 20 e 92 del RAA.

10      D’altro canto, il punto 1.1 dell’allegato I, intitolato «Metodologia», del regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336, pag. 1) prevede quanto segue:

«Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione (Eurostat) predisporrà un manuale metodologico che descrive i metodi utilizzati nelle varie fasi di calcolo delle [parità di potere di acquisto], compresi i metodi per la stima delle informazioni di base e delle parità mancanti. Il manuale metodologico sarà sottoposto a revisione in caso di cambiamenti significativi della metodologia. Esso può introdurre nuovi metodi nell’intento di migliorare la qualità dei dati, ridurre i costi o alleggerire gli oneri a carico dei fornitori di dati».

 Fatti

11      Il ricorrente è in servizio presso il Centro comune di ricerca della Commissione (JRC), situato ad Ispra, provincia di Varese (Italia). Il coefficiente correttore applicabile alla sua retribuzione è il coefficiente correttore di Varese, coefficiente correttore distinto dal coefficiente correttore per l’Italia.

12      Con il regolamento n. 1239/2010, il Consiglio ha adeguato, a decorrere dal 1° luglio 2010, le retribuzioni dei funzionari e degli agenti dell’Unione europea nonché i coefficienti correttori che si applicano a tali retribuzioni, in particolare in forza dell’articolo 64 dello Statuto.

13      Il coefficiente correttore di Varese, che era stato fissato al 97,1% per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010, è stato fissato, dall’articolo 3 del regolamento n. 1239/2010, al 92,3% a decorrere dal 1° luglio 2010. Tale nuovo coefficiente correttore è stato applicato per la prima volta al ricorrente in occasione della predisposizione del suo foglio paga del febbraio 2011.

14      Il 21 marzo 2011, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione della Commissione recante il suo foglio paga del febbraio 2011 nella parte in cui è applicato nei suoi confronti il nuovo coefficiente correttore di Varese.

15      Con decisione del 12 luglio 2011, la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente.

 Conclusioni delle parti

16      Il ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        «annullare il suo foglio paga del febbraio 2011 e i suoi fogli paga successivi, nella parte in cui tali fogli paga applicano [il nuovo coefficiente correttore di Varese]»;

–        annullare la decisione della Commissione del 12 luglio 2011, con cui è stato respinto il suo reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

18      Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

19      In forza di una giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione può legittimamente valutare, in considerazione delle circostanze del caso di specie, se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito senza statuire previamente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto (sentenza del Tribunale del 20 novembre 2012, Soukup/Commissione, F‑1/11, punto 29, e giurisprudenza ivi citata). Nelle circostanze del caso di specie e per un riguardo di economia processuale, anche se il ricorrente si è limitato, in parte, nel suo ricorso, a rinviare al suo reclamo per i particolari della sua argomentazione, si devono esaminare i motivi di merito da lui fatti valere nell’ambito del presente ricorso, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, dato che il ricorso, in ogni caso e per le ragioni qui di seguito esposte, è privo di fondamento.

20      A sostegno delle sue conclusioni di annullamento il ricorrente fa valere tre motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di accesso ai documenti, all’errore manifesto di valutazione e alla violazione del principio di non discriminazione.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di accesso ai documenti

21      Il primo motivo è suddiviso in due parti.

22      Nell’ambito della prima parte, il ricorrente fa valere, mediante eccezione, un’insufficienza di motivazione che, a suo parere, inficia la legittimità del regolamento n. 1239/2010 sul quale è fondata la decisione individuale da lui impugnata.

23      Al riguardo, occorre ricordare che la motivazione di un regolamento recante fissazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari può limitarsi a indicare, da una parte, la situazione d’insieme che ha condotto alla sua adozione e, dall’altra, gli obiettivi generali che esso si propone di raggiungere, e che essa non deve vertere sugli aspetti tecnici delle modalità di calcolo (v., relativamente a regolamenti di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto, sentenza del Tribunale di primo grado del 7 dicembre 1995, Abello e a./Commissione, T‑544/93 e T‑566/93, punto 89; v. altresì, relativamente ad un regolamento recante fissazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 novembre 2000, Bareyt e a./Commissione, T‑175/97, punto 75). Nella fattispecie, la motivazione del regolamento n. 1239/2010, per quanto succinta, è sufficiente alla luce di queste considerazioni.

24      In particolare, il regolamento n. 1239/2010 riguarda gli articoli 64 e 65 dello Statuto, nonché il suo allegato XI, disposizioni che precisano le condizioni alle quali i coefficienti correttori sono adeguati ogni anno, vale a dire, per i funzionari la cui retribuzione è espressa in euro, secondo l’andamento rispettivo del costo della vita a Bruxelles e nelle altre sedi di servizio alle quali è attribuito un coefficiente correttore. Pertanto, è chiaro che la modifica del coefficiente correttore di Varese è motivata da un andamento divergente del costo della vita a Bruxelles e a Varese.

25      Anche supponendo che possa ritenersi che il ricorrente faccia valere un’insufficienza di motivazione che infici la legittimità della decisione individuale con cui è applicato nei suoi confronti il regolamento n. 1239/2010, pure tale censura dovrebbe essere respinta.

26      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione lesiva ha lo scopo, da una parte, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare la fondatezza di tale decisione e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al giudice e, dall’altra, di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della detta decisione. Per quanto riguarda una decisione con cui l’amministrazione applica un atto di portata generale alla situazione individuale di un funzionario, senza disporre di un potere discrezionale al riguardo, la motivazione può limitarsi ad un riferimento all’atto normativo e all’indicazione, nella misura di quanto è necessario nelle circostanze del caso di specie, delle ragioni per le quali l’amministrazione ritiene che ricorrano le condizioni di applicazione del detto atto a tale funzionario. Per contro, l’amministrazione non è tenuta a spiegare le ragioni che hanno motivato l’adozione dell’atto normativo da parte del legislatore dell’Unione (sentenza Bareyt e a./Commissione, cit., punti 76 e 77).

27      Nella fattispecie, la decisione del 12 luglio 2011 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente precisa chiaramente che la decisione individuale di cui il ricorrente chiede l’annullamento è stata adottata in applicazione del regolamento n. 1239/2010. Tenuto conto del fatto che l’applicazione di tale regolamento alla retribuzione del ricorrente si imponeva all’amministrazione, tale motivazione dev’essere considerata sufficiente (sentenza Bareyt e a./Commissione, cit, punto 78).

28      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, relativo alla violazione del diritto di accesso ai documenti, il ricorrente censura il rifiuto che sarebbe stato opposto dalla Commissione ad una domanda di informazioni integrative, presentata dai rappresentanti del personale nell’ambito dei lavori del «Gruppo tecnico sulle retribuzioni» (in prosieguo: il «GTR»), nel corso di discussioni preliminari all’adozione del regolamento n. 1239/2010. A questo titolo, egli fa valere, in particolare, le disposizioni dell’articolo 15 TFUE, le disposizioni del regolamento n. 1445/2007, le disposizioni del manuale metodologico di cui al punto 1.1 dell’allegato I del detto regolamento, le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87, pag. 164), le disposizioni dell’articolo 11 dell’allegato XI dello Statuto, le quali prevedono in particolare che «Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell’elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni», il principio di buona amministrazione e, infine, il principio di trasparenza.

29      Tuttavia, il ricorrente non prova che la trasmissione di taluni dati statistici ai rappresentanti sindacali o la consultazione di tali rappresentanti sindacali costituisca un atto preparatorio all’adozione del regolamento n. 1239/2010 o a quella delle decisioni individuali che ne fanno applicazione. In particolare, anche se egli ha invocato all’udienza un vizio di procedura che, a suo parere, avrebbe inficiato l’adozione del regolamento n. 1239/2010 attinente al fatto che la Commissione avrebbe ingiustamente rifiutato di trasmettere dati ai membri del GTR, il cui ruolo sarebbe appunto l’attuazione di una concertazione con i rappresentanti del personale prima dell’adozione dei regolamenti relativi ai coefficienti correttori, egli non dimostra che una delle disposizioni o che uno dei principi da lui fatti valere al riguardo ed in particolare quelli menzionati al punto 28 della presente sentenza, imponessero, ai fini dell’adozione del regolamento n. 1239/2010, la trasmissione di informazioni al GTR. Di conseguenza, nessun vizio di procedura può essere preso in considerazione dal Tribunale.

30      Pertanto, anche supponendo che i rappresentanti del personale partecipanti ai lavori del GTR non siano stati sufficientemente informati dalla Commissione e che sia, in particolare, provato che quest’ultima abbia rifiutato di accogliere una domanda proveniente dai detti rappresentanti e diretta ad ottenere informazioni, tale circostanza sarebbe ininfluente sulla legittimità del regolamento n. 1239/2010 o delle decisioni individuali che ne fanno applicazione.

31      La censura fondata sull’illegittimità del rifiuto di accogliere una domanda di informazioni integrative deve pertanto essere respinta in quanto inconferente.

32      In ogni caso, per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti del ricorrente stesso, spettava a lui presentare, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), una domanda di accesso ai documenti di cui egli intendeva ottenere la comunicazione. A seguito della presentazione di una siffatta domanda, e in caso di rifiuto opposto dall’amministrazione, egli avrebbe allora potuto contestare tale rifiuto dinanzi al giudice dell’Unione e, eventualmente, sulla base degli elementi di informazione così raccolti, facendo valere se necessario l’esistenza di un fatto nuovo sostanziale, proporre un ricorso di annullamento diretto contro i suoi fogli paga. Di conseguenza, l’argomento fondato dal ricorrente, nel corso dell’udienza, su un pregiudizio alla tutela giurisdizionale effettiva non può essere accolto.

33      Le considerazioni che precedono non possono essere messe in discussione dagli altri argomenti fatti valere dal ricorrente nell’ambito del motivo relativo alla violazione del diritto di accesso ai documenti.

34      Così, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione, da parte del regolamento n. 239/2010 o della sua decisione di applicazione nei confronti del ricorrente, delle disposizioni dell’articolo 11 dell’allegato XI dello Statuto, queste ultime disposizioni, che precisano che Eurostat vigila sulla qualità dei dati e dei metodi statistici, non hanno alcuna relazione con la motivazione della decisione individuale contestata. Per contro, in quanto l’argomento della ricorrente mira a dimostrare che i dati o i metodi utilizzati da Eurostat non sarebbero affidabili, esso sarà esaminato successivamente, nell’ambito del motivo relativo all’errore manifesto di valutazione.

35      Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo, nelle sue due parti, dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo all’errore manifesto di valutazione

36      In via preliminare, occorre ricordare che il principio di equivalenza di potere d’acquisto tra i funzionari – il quale risulta, segnatamente, dalle disposizioni dell’articolo 64 dello Statuto – implica che i diritti pecuniari dei funzionari e degli agenti procurano, ad equivalenza di situazioni professionali e familiari, un potere d’acquisto identico indipendentemente dalla sede di servizio. Tale principio è attuato attraverso l’applicazione alla retribuzione di coefficienti correttori che esprimono il rapporto tra il costo della vita a Bruxelles, città di riferimento, e quello delle varie sedi di servizio (sentenza del Tribunale di primo grado del 25 settembre 2002, Ajour e a./Commissione, T‑201/00 e T‑384/00, punto 45).

37      In materia di fissazione o di revisione dei coefficienti correttori, l’allegato XI dello Statuto affida ad Eurostat il compito di calcolare, d’intesa con i servizi statistici degli Stati membri, le parità economiche e di verificare se i rapporti tra coefficienti correttori determinino correttamente le equivalenze di potere d’acquisto (sentenze Abello e a./Commissione, cit., punto 55, e Ajour e a./Commissione, cit., punto 46).

38      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la formulazione delle disposizioni degli articoli 64 e 65 dello Statuto e dell’allegato XI dello Statuto nonché il grado di complessità della materia implicano un ampio margine di valutazione quanto ai fattori e agli elementi da prendere in considerazione nella fissazione o nella revisione dei coefficienti correttori (sentenze Abello e a./Commissione, cit., punto 53, e Ajour e a./Commissione, cit., punto 47).

39      Pertanto, la valutazione del giudice dell’Unione, per quanto concerne la definizione e la scelta dei dati di base e dei metodi statistici utilizzati da Eurostat per determinare le proposte di coefficienti correttori, deve limitarsi al controllo del rispetto dei principi sanciti dalle disposizioni dello Statuto, della mancanza di errore manifesto nella valutazione dei fatti alla base della fissazione dei coefficienti correttori e della mancanza di sviamento di potere (sentenze Abello e a./Commissione, cit., punto 56, e Ajour e a./Commissione, cit., punto 48).

40      Occorre sottolineare, inoltre, che spetta alle parti che intendono contestare gli elementi e il metodo utilizzati al fine di fissare i coefficienti correttori fornire elementi in grado di dimostrare che un errore manifesto è stato commesso (sentenze Abello e a./Commissione, cit., punto 79, e Ajour e a./Commissione, cit., punto 49).

41      In primo luogo, secondo il ricorrente, il coefficiente correttore di Varese sarebbe stato abbassato in maniera sproporzionata rispetto all’andamento del differenziale di inflazione tra Bruxelles e Varese.

42      È vero che vi è stata una diminuzione del 4,8% del coefficiente correttore di Varese, dato che quest’ultimo è passato, nel luglio 2010, dal 97,1% al 92,3%.

43      Secondo il ricorrente, si tratta di una variazione sensibile che dovrebbe normalmente spiegarsi con uno scarto altrettanto rilevante tra l’andamento globale dei prezzi a Bruxelles e l’andamento globale dei prezzi a Varese.

44      Orbene, risulta dai dati prodotti dal ricorrente stesso che tra il giugno 2009 e il giugno 2010 l’aumento globale dei prezzi è stato più elevato a Bruxelles che a Varese.

45      Pertanto, prima facie, una diminuzione del coefficiente correttore a Varese appare giustificata.

46      Tuttavia il ricorrente contesta l’entità di tale diminuzione, la quale sarebbe sproporzionata rispetto alla differenza tra l’aumento dei prezzi a Bruxelles e l’aumento dei prezzi a Varese.

47      Nella fattispecie, le cifre prodotte dal ricorrente, supponendo che siano esatte, portano a constatare l’esistenza di un differenziale di inflazione tra Bruxelles e Varese dell’1,2%, mentre il coefficiente correttore di Varese è diminuito del 4,8%.

48      Si deve però precisare che le cifre relative all’aumento dei prezzi non derivano dalla esauriente raccolta di tutte le transazioni realizzate nel corso di un determinato periodo, ma sono dirette, sulla base di indagini, a dare una semplice stima rappresentativa di tendenze. Pertanto, in una materia in cui si può procedere solo per approssimazione, la constatazione di un semplice scarto tra, da una parte, il differenziale di andamento dei prezzi a Bruxelles ed in un’altra sede di servizio e, dall’altra, l’andamento del coefficiente correttore applicato a tale sede di servizio, non può essere sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Perché ciò si verifichi, lo scarto di cui trattasi dev’essere particolarmente rilevante.

49      Di conseguenza, anche supponendo che le cifre prodotte dal ricorrente siano sufficientemente affidabili, lo scarto rilevato tra, da una parte, l’andamento comparativo dei prezzi a Bruxelles e a Varese e, dall’altra, l’andamento del coefficiente correttore di Varese, non permette di concludere per l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

50      In ogni caso, per tentare di dimostrare che l’entità della diminuzione del coefficiente correttore di Varese sarebbe sproporzionata rispetto allo scarto tra l’aumento dei prezzi a Bruxelles e l’aumento dei prezzi a Varese, il ricorrente fonda il suo ragionamento sulla supposta esistenza di un rapporto di proporzionalità tra gli scarti di variazioni dei prezzi e il coefficiente correttore.

51      Tuttavia, risulta dalla relazione di Eurostat, del 18 novembre 2010, relativa all’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni [SEC(2010) 1406 def.], redatta in applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto e dell’allegato XI dello Statuto (in prosieguo: la «relazione Eurostat»), allegata alla proposta [COM(2010) 678] che ha condotto all’adozione del regolamento n. 239/2010, alla quale il ricorrente fa riferimento nel suo reclamo, che il calcolo dei coefficienti correttori non è riducibile ad una misura della differenza di andamento dell’indice dei prezzi al consumo a Bruxelles e nelle altre sedi di servizio.

52      Infatti, i coefficienti correttori sono calcolati sulla base di un certo numero di gruppi di spese. Un rapporto di prezzi tra Bruxelles e ciascuna sede di servizio è stabilito per ciascuno di tali gruppi di spese. Tale rapporto di prezzi è poi ponderato in relazione alla rilevanza relativa del gruppo di spese nel paniere di consumo del «funzionario internazionale medio» a Bruxelles, nonché nel paniere di consumo del «funzionario internazionale medio» nella sede di servizio.

53      A seguito di questa ponderazione specifica connessa alla struttura delle spese del «funzionario internazionale medio», non vi è un rapporto diretto di proporzionalità tra, da una parte, il differenziale di andamento globale dei prezzi tra Bruxelles e un’altra sede di servizio e, dall’altra, la modifica del coefficiente correttore applicabile a tale sede di servizio.

54      A questo proposito, la Commissione aveva del resto precisato nel rigetto del reclamo quanto segue:

«La nuova struttura delle spese per Bruxelles attribuisce un maggior peso alle locazioni e ad altre componenti che sono relativamente più care a Bruxelles che a Varese, e un peso minore agli elementi che sono relativamente meno cari a Bruxelles. Di conseguenza, il livello relativo dei prezzi di Bruxelles è aumentato rispetto a quello di Varese, il che significa che, per mantenere lo stesso potere d’acquisto, la retribuzione di un funzionario con sede di servizio a Varese deve diminuire rispetto a quella di un funzionario con sede di servizio a Bruxelles».

55      Pertanto, l’argomentazione del ricorrente, concernente i rapporti tra le variazioni dell’indice dei prezzi e quelle dei coefficienti correttori per Bruxelles e per Varese, dev’essere respinta.

56      In secondo luogo, il ricorrente asserisce che, contrariamente a quanto indicano i dati sulla base dei quali il coefficiente correttore di Varese è stato calcolato – dati che compaiono nella relazione di Eurostat alla quale il ricorrente fa riferimento nei suoi atti processuali – i prezzi dell’elettricità, del gas ad uso domestico e del gasolio da riscaldamento sono più elevati a Varese che a Bruxelles.

57      Tuttavia, gli elementi fatti valere dal ricorrente non possono essere considerati sufficientemente affidabili o pertinenti perché sia concluso per l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

58      Infatti, il ricorrente si basa in parte su campioni troppo limitati di fatture (otto fatture a Bruxelles e sette a Varese riguardanti l’energia elettrica; sei fatture a Bruxelles e otto per Varese riguardanti il gas ad uso domestico), allorché la Commissione ha affermato, nel provvedimento di rigetto del reclamo, che Eurostat utilizza stime ottenute direttamente presso i fornitori di energia.

59      Il ricorrente si basa altresì su informazioni che, a suo parere, sarebbero state fornite da un’organizzazione commerciale che ha il compito di raccogliere e di pubblicare i dati relativi all’energia. Orbene, il ricorrente non dimostra in che modo l’affidabilità dei dati sui quali si fonda sia superiore a quella dei dati sui quali si basa Eurostat. Per giunta, tali dati non vertono su Bruxelles e su Varese, ma sul Belgio e sull’Italia, il che limita fortemente la loro pertinenza.

60      Pertanto, si deve concludere che il ricorrente non è pervenuto a dimostrare che i dati relativi al rapporto tra i prezzi dell’elettricità, del gas per uso domestico e del gasolio da riscaldamento applicati a Bruxelles e quelli applicati a Varese, sulla base dei quali è stato calcolato il coefficiente correttore di Varese, siano manifestamente erronei.

61      In terzo luogo, il ricorrente asserisce che il rapporto stabilito tra i prezzi delle prestazioni sanitarie a Bruxelles e a Varese dovrebbe essere molto più elevato di quanto indicano i dati sulla base dei quali il coefficiente correttore è stato calcolato – dati che compaiono nella relazione di Eurostat.

62      Il ricorrente si basa sui coefficienti di parità applicati, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 5, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea, adottata in applicazione dell’articolo 72 dello Statuto, al fine di garantire che, per un certo numero di prestazioni il cui rimborso è soggetto a massimale, la percentuale effettiva di rimborso in ciascuno degli Stati membri sia identica a quella osservata in Belgio.

63      Infatti, secondo il ricorrente, un certo numero di coefficienti di parità mettono in evidenza prestazioni sanitarie più care in Italia che in Belgio.

64      Innanzitutto, si deve constatare che il ricorrente non produce i documenti sulla base dei quali ha redatto i grafici e la tabella che figurano nel reclamo, ma si limita ad indicare l’indirizzo web a partire dal quale egli ha potuto raccogliere tali dati. Orbene, in forza dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento di procedura, non spetta al Tribunale ricercare su Internet allegati non acclusi agli atti processuali.

65      Poi, i coefficienti di parità tengono conto solo delle spese per le quali è possibile un rimborso da parte del regime comune di assicurazione malattia (in prosieguo: il «RCAM») il che esclude talune spese non rimborsate che sono tuttavia connesse alla salute.

66      Inoltre, nel rigetto del reclamo, la Commissione ha precisato, senza essere contestata su questo punto, che i coefficienti di parità si applicano solo a talune delle spese rimborsate dal RCAM.

67      Pertanto, alla luce dell’affidabilità limitata dei dati sui quali il ricorrente fonda la sua argomentazione e dei limiti del metodo consistente nel prendere in considerazione i coefficienti di parità, dev’essere concluso che il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il rapporto, che compare nella relazione di Eurostat, tra i prezzi delle prestazioni sanitarie applicati a Bruxelles e quelli applicati a Varese sia manifestamente erroneo.

68      In ogni caso, anche supponendo che tali censure siano fondate e che il ricorrente riesca a dimostrare così l’esistenza di errori che inficino tale rapporto, occorrerebbe però che egli dimostrasse anche che, alla luce della rilevanza degli effetti cumulati di tali errori, il coefficiente correttore di Varese, nel suo complesso, è manifestamente erroneo (v., in questo senso, sentenza Ajour e a./Commissione, cit., punto 49).

69      Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie. Infatti, le spese sanitarie rappresentano, alla luce dei dati che compaiono nella relazione di Eurostat, solo il 2,39% del peso delle spese nel paniere di consumo del «funzionario internazionale medio» a Varese e l’1,92% del peso delle spese nel paniere di consumo del «funzionario internazionale medio» a Bruxelles.

70      In conclusione, il motivo relativo all’errore manifesto di valutazione dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione

71      Il ricorrente sostiene che i funzionari e gli agenti con sede di servizio a Varese sono vittime di un trattamento discriminatorio rispetto ai funzionari e agli agenti con sede di servizio a Parma (Italia) e a Torino (Italia). Infatti, a questi ultimi non è applicato un coefficiente correttore specifico, ma il coefficiente correttore applicabile per l’Italia, il quale è stato fissato al 106,6% in forza del regolamento n. 1239/2010.

72      Tuttavia, l’esistenza di un coefficiente correttore in talune sedi di servizio e la sua assenza in altre sedi di servizio in uno stesso Stato non è, di per sé, discriminatoria dato che la fissazione di un coefficiente correttore si basa su dati oggettivi riguardanti il costo della vita nella sede di servizio. D’altro canto, le disposizioni dell’articolo 9 dell’allegato XI dello Statuto prevedono la possibilità di creare nuovi coefficienti correttori o quella di non applicare coefficienti correttori utilizzati in precedenza.

73      Per di più, il mero riferimento da parte del ricorrente ad alcuni dati relativi al costo della vita a Varese, a Parma, a Torino e a Roma (Italia), non basta a dimostrare l’esistenza dell’asserita discriminazione.

74      D’altro canto, in uno dei documenti prodotti dal ricorrente per dimostrare le sue affermazioni viene precisato che i dati controversi «sono solo indicativi» e che il «calcolo del costo globale della vita è necessariamente arbitrario».

75      Di conseguenza, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione dev’essere disatteso.

76      Da tutto quanto precede risulta che le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento devono essere respinte.

 Sulle spese

77      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

78      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.

79      Conformemente all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Dalmasso sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 2013.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: il francese.