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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-113/11)1

(Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Funzione pubblica – Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento degli arretrati della retribuzione per il mese di agosto 2010

Dispositivo

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 25 del 28.1.2012, pag. 69.