Language of document : ECLI:EU:F:2013:43

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

21 marzo 2013

Causa F‑112/11

Raffaele Dalmasso

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti – Articoli 64, 65 e 65 bis dello Statuto – Allegato XI dello Statuto – Regolamento (UE) n. 1239/2010 – Coefficienti correttori – Funzionari con sede di servizio a Ispra»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Dalmasso chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui è stato applicato nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati (GU L 338, pag. 1), in quanto esso fissa al 92,3% il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del personale con sede di servizio della provincia di Varese (Italia) (in prosieguo: il «coefficiente correttore di Varese»).

Decisione: Il ricorso è respinto. Il sig. Dalmasso sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Regolamenti di applicazione dello Statuto – Motivazione – Obbligo – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 64 e 65; allegato XI; regolamento del Consiglio n. 1239/2010)

2.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 64 e 65; allegato XI)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio ad un sito Internet – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, § 4)

4.      Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Esistenza di un coefficiente correttore per talune sedi di servizio in uno Stato membro, ma non per altre nello stesso Stato – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato XI, art. 9)

1.      La motivazione di un regolamento recante fissazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari può limitarsi a indicare, da una parte, la situazione d’insieme che ha condotto alla sua adozione e, dall’altra, gli obiettivi generali che esso si propone di raggiungere, e non deve vertere sugli aspetti tecnici delle modalità di calcolo. Al riguardo, la motivazione del regolamento n. 1239/2010, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, e che riguarda gli articoli 64 e 65 dello Statuto, nonché il suo allegato XI, disposizioni che precisano le condizioni alle quali i coefficienti correttori sono adeguati ogni anno, benché succinta, è sufficiente alla luce di queste considerazioni.

(v. punti 23 e 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 dicembre 1995, Abello e a./Commissione, T‑544/93 e T‑566/93 (punto 89); 8 novembre 2000, Bareyt e a./Commissione, T‑175/97 (punto 75)

2.      In materia di fissazione o di revisione dei coefficienti correttori, l’allegato XI dello Statuto affida all’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) il compito di calcolare, d’intesa con i servizi statistici degli Stati membri, le parità economiche e di verificare se i rapporti tra coefficienti correttori determinino correttamente le equivalenze di potere d’acquisto. A questo proposito, la formulazione delle disposizioni degli articoli 64 e 65 dello Statuto e dell’allegato XI dello Statuto nonché il grado di complessità della materia implicano un ampio margine di valutazione quanto ai fattori e agli elementi da prendere in considerazione nella fissazione o nella revisione dei coefficienti correttori.

Pertanto, la valutazione del giudice dell’Unione, per quanto concerne la definizione e la scelta dei dati di base e dei metodi statistici utilizzati da Eurostat per determinare le proposte di coefficienti correttori, deve limitarsi al controllo del rispetto dei principi sanciti dalle disposizioni dello Statuto, della mancanza di errore manifesto nella valutazione dei fatti alla base della fissazione dei coefficienti correttori e della mancanza di sviamento di potere.

Inoltre, spetta alle parti che intendono contestare gli elementi e il metodo utilizzati al fine di fissare i coefficienti correttori fornire elementi in grado di dimostrare che un errore manifesto è stato commesso.

Al riguardo, in una materia in cui si può procedere solo per approssimazione, la constatazione di un semplice scarto tra, da una parte, il differenziale di andamento dei prezzi a Bruxelles ed in un’altra sede di servizio e, dall’altra, l’andamento del coefficiente correttore applicato a tale sede di servizio, non può essere sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Perché ciò si verifichi, lo scarto di cui trattasi dev’essere particolarmente rilevante.

In ogni caso, anche supponendo che sia dimostrata l’esistenza di errori che inficino il rapporto, risultante in una relazione di Eurostat, tra i prezzi delle prestazioni di un servizio applicati a Bruxelles e quelli applicati in un’altra sede di servizio, occorrerebbe però dimostrare anche che, alla luce della rilevanza degli effetti cumulati di tali errori, il coefficiente correttore di quest’ultima sede di servizio, nel suo complesso, sia manifestamente erroneo.

(v. punti 37-40, 48 e 68)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Abello e a./Commissione, cit. (punti 53, 55, 56 e 79); 25 settembre 2002, Ajour e a./Commissione, T‑201/00 e T‑384/00 (punti 46‑49)

3.      In forza dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, non spetta al Tribunale ricercare su Internet allegati non acclusi agli atti processuali.

(v. punto 64)

4.      L’esistenza di un coefficiente correttore in talune sedi di servizio e la sua assenza in altre sedi di servizio in uno stesso Stato non è, di per sé, discriminatoria dato che la fissazione di un coefficiente correttore si basa su dati oggettivi riguardanti il costo della vita nella sede di servizio. D’altro canto, le disposizioni dell’articolo 9 dell’allegato XI dello Statuto prevedono la possibilità di creare nuovi coefficienti correttori o quella di non applicare coefficienti correttori utilizzati in precedenza.

(v. punto 72)