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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 7 dicembre 2023 - FD / Mercedes-Benz Group AG

(Causa C-751/23, Mercedes-Benz Group)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Duisburg (Tribunale del Land, Duisburg, Germania)

Parti nel procedimento principale

Attore: FD

Convenuta: Mercedes-Benz Group AG

Questioni pregiudiziali

Se, nei casi in cui sia stata rilasciata un’omologazione CE per un tipo di veicolo, possa essere revocata o perlomeno limitata la competenza di un giudice civile di uno Stato membro dell’Unione europea di riconoscere all’acquirente di un veicolo a motore, che secondo le indicazioni del costruttore è stato prodotto e immesso sul mercato sulla base di detta omologazione CE, diritti a un risarcimento danni, in particolare nei confronti del venditore e/o costruttore dello stesso, con la motivazione che tale veicolo, a causa di determinate circostanze dovute alla non conformità con il tipo omologato e/o all’illegalità dell’omologazione CE, non soddisferebbe le norme di diritto dell’Unione europea, senza che, dopo il rilascio dell’omologazione CE, sulla cui base tale veicolo è stato prodotto e immesso sul mercato, sia stata emessa una dichiarazione vincolante da uno degli enti menzionati all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858 , attestante che il veicolo interessato, proprio per tali circostanze e per tali motivi, vale a dire la non conformità con il tipo omologato e/o l’illegalità dell’omologazione CE, non soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione europea.1

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

In quali di tali casi, precisamente, e fino a che punto, con esattezza, vi siano impedimenti per i giudici civili di uno Stato membro a riconoscere all’acquirente di un veicolo, prodotto e immesso sul mercato, secondo le indicazioni del costruttore, sulla base di detta omologazione CE, diritti a un risarcimento danni, in particolare nei confronti del venditore e/o del costruttore dello stesso, con la motivazione che il veicolo di cui trattasi, a causa di determinate circostanze dovute alla non conformità con il tipo omologato e/o all’illegalità dell’omologazione CE, non soddisferebbe le norme di diritto dell’Unione europea.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

Se il diritto dell’Unione europea fornisca indicazioni sulla ripartizione dell’onere di allegazione e di prova, su alleggerimenti dell’onere della prova e sugli obblighi delle parti in relazione all’acquisizione di prove riguardanti la sussistenza dei requisiti in base ai quali viene attribuita la competenza di un giudice civile di uno Stato membro di riconoscere all’acquirente di un veicolo diritti al risarcimento danni con la motivazione che il veicolo di cui trattasi, a causa di determinate circostanze dovute alla non conformità con il tipo omologato e/o all’illegalità dell’omologazione CE, non soddisferebbe le norme di diritto dell’Unione europea, nell’ambito di una controversia di diritto civile tra l’acquirente di un veicolo e il suo costruttore, che è anche il venditore del veicolo all’acquirente, vertente su un obbligo di risarcimento danni del costruttore nei confronti dell’acquirente.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3) e qualora sussistano indicazioni in base al diritto dell’Unione europea:

Come debba essere ripartito l’onere di allegazione ai sensi del diritto dell’Unione europea.

Come debba essere ripartito l’onere della prova ai sensi del diritto dell’Unione europea.

In particolare, se occorra prevedere alleggerimenti dell’onere della prova per l’una o l’altra parte. In caso affermativo, quali.

Se, nell’ambito dell’acquisizione di prove, l’una o l’altra parte debba adempiere determinati obblighi relativi ai requisiti in discussione. In caso affermativo, quali. Qualora debbano sussistere obblighi, quali conseguenze giuridiche debbano derivare ai sensi del diritto dell’Unione europea dal mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’una o dell’altra parte.

Se, nei casi in cui sia stata emessa una dichiarazione vincolante da uno degli enti menzionati all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858, attestante che un veicolo, a causa di determinate circostanze dovute alla non conformità con il tipo omologato e/o all’illegalità dell’omologazione CE, non soddisferebbe le norme di diritto dell’Unione europea, possa essere revocata o perlomeno limitata la competenza di un giudice civile di uno Stato membro dell’Unione europea di negare all’acquirente di detto veicolo un diritto al risarcimento danni nel confronti del venditore e/o del costruttore, con la motivazione che, contrariamente alla dichiarazione vincolante rilasciata, per motivi di fatto o motivi giuridici, il veicolo in questione soddisferebbe pienamente le norme di diritto dell’Unione.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 5):

In quali di tali casi, precisamente, e fino a che punto, con esattezza, vi siano impedimenti per i giudici civili di uno Stato membro a negare all’acquirente di tale veicolo un diritto al risarcimento danni nei confronti del venditore e/o del costruttore con la motivazione che, contrariamente alla dichiarazione vincolante rilasciata, per motivi di fatto o motivi giuridici, il veicolo in questione soddisferebbe pienamente le norme di diritto dell’Unione.

In particolare: se in tali casi la limitazione della competenza del giudice civile di uno Stato membro riguardi solo il rifiuto del diritto a un risarcimento danni per motivi di fatto o solo il rifiuto del diritto a un risarcimento danni per motivi giuridici, o se riguardi il rifiuto del diritto a un risarcimento danni sia per motivi di fatto sia per motivi giuridici.

In quali condizioni si applichino i valori limite per le emissioni di gas di cui al regolamento (CE) n. 715/2007  per veicoli a motore della categoria Euro 5.1

Qualora, in base al contenuto delle risposte alle questioni da 1) a 6), vengano in rilievo casi in cui un giudice civile di uno Stato membro sia autorizzato, nell’ambito della controversia per un’asserita qualità del veicolo non conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione europea, promossa dall’acquirente di un veicolo contro il suo costruttore e/o venditore per un diritto al risarcimento danni in capo al primo nei confronti del secondo, a procedere autonomamente per accertare se il veicolo in questione sia conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione sul rispetto dei limiti di emissioni:

Se, nell’ambito di una controversia di diritto civile tra l’acquirente di un veicolo e il suo costruttore, vertente su un diritto al risarcimento danni in capo al primo nei confronti del secondo, per asserito superamento da parte del veicolo dei limiti di emissioni di gas di scarico stabiliti dalla legge, in condizioni in cui tali limiti dovrebbero essere rispettati, il diritto dell’Unione europea fornisca indicazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova, ad alleggerimenti dell’onere della prova e agli obblighi delle parti in sede di acquisizione delle prove in relazione alla questione se le emissioni di gas di scarico di veicoli a motore rispettino i limiti stabiliti, in condizioni in cui tali limiti dovrebbero essere rispettati.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 8) e qualora sussistano indicazioni in base al diritto dell’Unione europea:

Come debba essere ripartito l’onere della prova ai sensi del diritto dell’Unione europea.

In particolare, se occorra prevedere alleggerimenti dell’onere della prova per l’una o l’altra parte. In caso affermativo, quali.

Se, nell’ambito dell’acquisizione di prove, l’una o l’altra parte debba adempiere determinati obblighi. In caso affermativo, quali.

Qualora debbano sussistere obblighi, quali conseguenze giuridiche debbano derivare ai sensi del diritto dell’Unione europea dal mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’una o dell’altra parte.

Se sussistano differenze riguardo a tali precisazioni a seconda che il diritto al risarcimento danni fatto valere derivi da una violazione del contratto o da un atto illecito e, in caso affermativo, quali.

Se un elemento di progetto in un veicolo a motore, che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di modulare, in base ai risultati del rilevamento, i parametri del processo di combustione nel motore, possa ridurre l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, e quindi costituire un impianto di manipolazione a norma di detto articolo 3, punto 10, del regolamento medesimo, anche se la modulazione dei parametri del processo di combustione determinata in base ai risultati del rilevamento effettuato dall’elemento di progetto in questione, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una o più sostanze dannose, per esempio di ossidi di azoto, ma nel contempo, dall’altro lato, riduce le emissioni di una o più altre sostanze dannose, quali per esempio particelle, idrocarburi, monossido di carbonio e/o biossido di carbonio.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 10):

In quali condizioni, in un caso del genere, l’elemento di progetto costituisca un impianto di manipolazione.

Se un circuito o un comando in un veicolo a motore, che, da un lato, grazie alla modulazione che esso determina dei parametri del processo di combustione, determina di fatto un aumento delle emissioni di una o più sostanze dannose, per esempio di ossidi di azoto, ma nel contempo, dall’altro lato, riduce le emissioni di una o più altre sostanze dannose, quali per esempio particelle, idrocarburi, monossido di carbonio e/o biossido di carbonio, possa risultare vietato ai sensi del diritto dell’Unione europea sotto altri punti di vista rispetto a quello della presenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 12):

In quali condizioni ciò si verifichi.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 10):

Se ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007 sia consentito un impianto di manipolazione a norma dell’articolo 3, punto 10, di detto regolamento anche quando non sia in effetti necessario per proteggere il motore da danni o avarie, ma serva comunque per garantire il funzionamento sicuro del veicolo.

Qualora, in base al contenuto delle risposte alle questioni da 1) a 6), vengano in rilievo casi in cui un giudice civile di uno Stato membro sia autorizzato, nell’ambito della controversia, promossa dall’acquirente di un veicolo contro il suo costruttore e/o venditore su un diritto al risarcimento danni in capo al primo nei confronti del secondo, per un’asserita qualità del veicolo non conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione europea, a procedere autonomamente per accertare se il veicolo in questione sia conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione in relazione ai circuiti e comandi installati,

e nel contempo

si debba rispondere in senso affermativo anche alla questione sub 10):

Se, nell’ambito di una controversia di diritto civile tra l’acquirente di un veicolo a motore e il suo costruttore, vertente su un diritto al risarcimento danni in capo al primo nei confronti del secondo, per un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 vietato, asseritamente installato sul veicolo, il diritto dell’Unione europea fornisca indicazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova, ad alleggerimenti dell’onere della prova e agli obblighi delle parti in sede di acquisizione delle prove, allorché i fatti da cui risulta la presenza dell’impianto di manipolazione e la sua illiceità sono controversi tra le parti e il costruttore è nel contempo il venditore del veicolo all’acquirente.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 15) e qualora sussistano indicazioni in base al diritto dell’Unione europea:

Come debba essere ripartito l’onere della prova ai sensi del diritto dell’Unione europea.

In particolare, se occorra prevedere alleggerimenti dell’onere della prova per l’una o l’altra parte. In caso affermativo, quali.

Se, nell’ambito dell’acquisizione di prove, l’una o l’altra parte debba adempiere determinati obblighi. In caso affermativo, quali.

Qualora debbano sussistere obblighi, quali conseguenze giuridiche debbano derivare ai sensi del diritto dell’Unione europea dal mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’una o dell’altra parte.

Se sussistano differenze riguardo a tali precisazioni a seconda che il diritto al risarcimento danni fatto valere derivi da una violazione del contratto o da un atto illecito e, in caso affermativo, quali.

Qualora, in base al contenuto delle risposte alle questioni da 1) a 6), vengano in rilievo casi in cui un giudice civile di uno Stato membro sia autorizzato, nell’ambito della controversia, promossa dall’acquirente di un veicolo contro il suo costruttore e/o venditore su un diritto al risarcimento danni in capo al primo nei confronti del secondo, per un’asserita qualità del veicolo non conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione europea, a procedere autonomamente per accertare se il veicolo in questione sia conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione in relazione ai circuiti e comandi installati

e nel contempo

si debba rispondere in senso affermativo alla questione sub 12):

Se, nell’ambito di una controversia di diritto civile tra l’acquirente di un veicolo e il suo costruttore, vertente su un diritto al risarcimento danni in capo al primo nei confronti del secondo, per un circuito o comando asseritamente installato sul veicolo, che di fatto non deve essere qualificato come impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, ma si ritiene dovrebbe essere vietato per altri motivi, il diritto dell’Unione europea fornisca indicazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova, ad alleggerimenti dell’onere della prova e agli obblighi delle parti in sede di acquisizione delle prove, allorché i fatti da cui risulta la presenza del circuito o del comando e la loro illiceità sono controversi tra le parti e il costruttore è nel contempo il venditore del veicolo all’acquirente.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 17) e qualora sussistano indicazioni in base al diritto dell’Unione europea:

Come debba essere ripartito l’onere della prova ai sensi del diritto dell’Unione europea.

In particolare, se occorra prevedere alleggerimenti dell’onere della prova per l’una o l’altra parte. In caso affermativo, quali.

Se, nell’ambito dell’acquisizione di prove, l’una o l’altra parte debba adempiere determinati obblighi. In caso affermativo, quali.

Qualora debbano sussistere obblighi, quali conseguenze giuridiche debbano derivare ai sensi del diritto dell’Unione europea dal mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’una o dell’altra parte.

Se sussistano differenze riguardo a tali precisazioni a seconda che il diritto al risarcimento danni fatto valere derivi da una violazione del contratto o da un atto illecito e, in caso affermativo, quali.

Se le disposizioni della direttiva 2007/46/CE , in particolare i suoi articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, primo comma, e 3, punto 36, e le norme che gli Stati membri devono adottare su tale base, abbiano altresì lo scopo di tutelare, in ogni caso o almeno in determinati casi, il singolo acquirente di un veicolo anche nei confronti del costruttore, indipendentemente dal venditore dal quale abbia acquistato il veicolo, in modo che non effettui un acquisto per lui economicamente svantaggioso di un veicolo non conforme ai requisiti del diritto dell’Unione europea che non avrebbe acquistato se fosse stato a conoscenza della sua non conformità con i requisiti del diritto dell’Unione europea, in quanto da parte sua non avrebbe acconsentito, e inoltre di tutelarlo dalla possibilità che venga vincolato anche solo in parte a tale acquisto e debba sopportarne anche solo in parte le conseguenze, nonché debba sostenere spese che ragionevolmente sorgerebbero qualora egli persegua una totale liberazione da un acquisto indesiderato del genere. Qualora ciò si applichi solo in determinati casi / o solo in misura limitata: in quali casi / o in che misura si applichi detta tutela.1

Se, indipendentemente dalla risposta alla precedente questione sub 19), per altri motivi ai sensi del diritto dell’Unione europea, nel caso di una violazione compiuta dal costruttore di un veicolo a motore contro le norme degli Stati membri adottate sulla base degli articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, primo comma, e 3, punto 36, della direttiva 2007/46, sotto forma di una violazione da parte del costruttore del veicolo del divieto di rilasciare un certificato di conformità inesatto, detto costruttore debba sempre, o perlomeno in determinati casi, essere tenuto a esonerare totalmente l’acquirente, a prescindere dal venditore da cui ha acquistato il veicolo, dalle conseguenze, derivanti dalla citata violazione, dell’acquisto per lui economicamente svantaggioso di un veicolo non conforme alle norme di diritto dell’Unione europea, che non avrebbe acquistato se fosse stato a conoscenza della sua non conformità con i requisiti del diritto dell’Unione europea. In particolare, quindi, se esso sia tenuto, qualora gli venga richiesto, a rimborsare le spese di acquisto del veicolo – eventualmente per gradi, dietro consegna e trasferimento di proprietà del veicolo, tenendo conto di eventuali altri vantaggi ottenuti dall’acquirente a seguito dell’acquisto del veicolo – nonché, in misura ragionevole, le spese da questi sostenute per far valere il proprio diritto al rimborso delle spese relative all’acquisto del veicolo. Qualora ciò si applichi solo in determinati casi / o solo in misura limitata: in quali casi / o in che misura si applichi.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 19) solo per determinati casi:

Se il diritto dell’Unione europea fornisca indicazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova, ad alleggerimenti dell’onere della prova e agli obblighi delle parti in sede di acquisizione delle prove in relazione alla questione se sussistano i presupposti di un caso nel quale le disposizioni della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, in particolare i suoi articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, primo comma, e 3, punto 36, e le norme che gli Stati membri devono adottare su tale base, abbiano anche lo scopo di tutelare il singolo acquirente di un veicolo nei confronti del suo costruttore in modo che non effettui un acquisto per lui economicamente svantaggioso di un veicolo non conforme ai requisiti del diritto dell’Unione europea che non avrebbe acquistato se fosse stato a conoscenza della sua non conformità con i requisiti del diritto dell’Unione europea, in quanto da parte sua non avrebbe acconsentito, e inoltre di tutelarlo dalla possibilità che venga vincolato anche solo in parte a tale acquisto e debba sopportarne anche solo in parte le conseguenze, nonché debba sostenere spese che ragionevolmente sorgerebbero qualora egli persegua una totale liberazione da un acquisto indesiderato del genere, nell’ambito di una controversia di diritto civile tra l’acquirente di un veicolo e il suo costruttore, chiamato in quanto tale a rispondere di un diritto al risarcimento danni azionato dal primo nei confronti del secondo per asserita qualità illegale del veicolo.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 21) e qualora sussistano indicazioni in base al diritto dell’Unione europea:

Come debba essere ripartito l’onere della prova ai sensi del diritto dell’Unione europea.

In particolare, se occorra prevedere alleggerimenti dell’onere della prova per l’una o l’altra parte. In caso affermativo, quali.

Se, nell’ambito dell’acquisizione di prove, l’una o l’altra parte debba adempiere determinati obblighi. In caso affermativo, quali.

Qualora debbano sussistere obblighi, quali conseguenze giuridiche debbano derivare ai sensi del diritto dell’Unione europea dal mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’una o dell’altra parte.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 20) solo per determinati casi:

Se il diritto dell’Unione europea fornisca indicazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova, ad alleggerimenti dell’onere della prova e agli obblighi delle parti in sede di acquisizione delle prove in relazione alla questione se sussistano i presupposti di un caso nel quale, per motivi diversi da quelli descritti nella questione sub 19), ai sensi del diritto dell’Unione europea, nel caso di una violazione compiuta dal costruttore di un veicolo a motore contro le norme degli Stati membri adottate sulla base degli articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, primo comma, e 3, punto 36, della direttiva 2007/46, sotto forma di una violazione da parte del costruttore del veicolo del divieto di rilasciare un certificato di conformità inesatto, detto costruttore debba essere tenuto a esonerare totalmente l’acquirente dalle conseguenze dell’acquisto, basato sulla citata violazione, di un veicolo non conforme alle norme di diritto dell’Unione europea, che non avrebbe voluto se fosse stato a conoscenza della sua non conformità con i requisiti del diritto dell’Unione europea. In particolare, quindi, se esso sia tenuto, qualora gli venga richiesto, a rimborsare le spese di acquisto del veicolo – eventualmente per gradi, dietro consegna e trasferimento di proprietà del veicolo, tenendo conto di eventuali altri vantaggi ottenuti dall’acquirente a seguito dell’acquisto del veicolo – e inoltre a rimborsare le spese da questi ragionevolmente sostenute per far valere il proprio diritto al rimborso delle spese relative all’acquisto del veicolo, nell’ambito di una controversia di diritto civile tra l’acquirente di un veicolo e il suo costruttore, chiamato in quanto tale a rispondere di un diritto al risarcimento danni azionato dal primo nei confronti del secondo per asserita qualità illegale del veicolo.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 23) e qualora sussistano indicazioni in base al diritto dell’Unione europea:

Come debba essere ripartito l’onere della prova ai sensi del diritto dell’Unione europea.

In particolare, se occorra prevedere alleggerimenti dell’onere della prova per l’una o l’altra parte. In caso affermativo, quali.

Se, nell’ambito dell’acquisizione di prove, l’una o l’altra parte debba adempiere determinati obblighi. In caso affermativo, quali.

Qualora debbano sussistere obblighi, quali conseguenze giuridiche debbano derivare ai sensi del diritto dell’Unione europea dal mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’una o dell’altra parte.

Se il diritto dell’Unione europea, in casi in cui il costruttore in linea di principio sia tenuto al risarcimento dei danni all’acquirente di un veicolo a causa del rilascio di un certificato di conformità attestante in modo non corretto che al momento della sua produzione il veicolo è conforme a tutti gli atti normativi, imponga di riconoscere all’acquirente del veicolo un risarcimento danni minimo nei confronti del costruttore, con riserva di imputare eventuali vantaggi ottenuti con l’acquisto, benché di fatto l’acquirente, anche senza tener conto della compensazione dei vantaggi ottenuti, non abbia subito alcun danno o solo un danno lieve. Qualora ciò si applichi solo in determinati casi: in quali casi sia valido tale obbligo.

In caso di risposta affermativa della questione sub 25), almeno in determinati casi:

A quanto ammonti il risarcimento danni minimo da riconoscere, tenuto conto dei vantaggi ottenuti con l’acquisto.

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1 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018, L 151, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

1 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).