SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
29 gennaio 1998 (1)
«Antidumping Aldeide furanica Elementi che giustificano l'apertura di
un'inchiesta Principio di proporzionalità Danno Rigetto di un impegno
Regolamento (CEE) n. 2423/88»
Nella causa T-97/95,
Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation, società di diritto
cinese, con sede in Pechino, con l'avv. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch et Wolter, 11,
rue Goethe,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato nella fase iniziale dai signori Yves
Cretien, consigliere giuridico, e Antonio Tanca, membro del servizio giuridico, in
qualità di agenti, poi esclusivamente dal signor Tanca, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e di Bruxelles, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore della
direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard
Konrad Adenauer,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo
servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
e
Furfural Español SA, società di diritto spagnolo, con sede in Alcantarilla (Spagna),
con l'avv. José Rivas de Andrés, del foro di Madrid, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso l'avv. Arsène Kronshagen, 2, rue Marie-Adélaïde,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del
Consiglio 16 gennaio 1995, n. 95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese (GU
L 15, pag. 11),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quinta Sezione ampliata),
composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora V. Tiili e dai
signori J. Azizi, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18
settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
- 1.
- La ricorrente, la Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation (in
prosieguo: la «Sinochem»), è un'impresa statale della Repubblica popolare cinese
che importa prodotti chimici in Cina ed esporta prodotti chimici provenienti dallo
stesso paese. Fino al 1° gennaio 1993 essa era l'esportatrice esclusiva di aldeide
furanica originaria della Cina. A partire da tale data, le esportazioni di aldeide
furanica si effettuano liberamente per effetto della liberalizzazione del regime degli
scambi commerciali cinesi. All'epoca dei fatti di causa, la Sinochem esportava la
maggior parte dell'aldeide furanica originaria della Cina.
- 2.
- L'aldeide furanica, il prodotto di cui trattasi nel presente procedimento, è una
sostanza chimica liquida ottenuta con la trasformazione di diversi tipi di scarti
agricoli. Essa ha due principali applicazioni del tutto distinte: viene utilizzata, in
primo luogo, come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la
depurazione dei lubrificanti e, in secondo luogo, come materia prima per la
fabbricazione dell'alcol furfurilico.
- 3.
- Nel gennaio 1993 la Commissione riceveva una denuncia presentata dalla Furfural
Español SA (in prosieguo la «Furfural Español»). Nella denuncia si segnalava
l'esistenza di pratiche di dumping aventi ad oggetto l'aldeide furanica originaria
della Cina e si esponeva il notevole danno che ne conseguiva.
- 4.
- Alla luce di questi elementi, il 31 luglio 1993 la Commissione pubblicava, ai sensi
del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non
membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il
«regolamento base»), l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo
alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese
(GU C 208, pag. 8) e avviava un'inchiesta.
- 5.
- L'inchiesta riguardava il periodo 1° luglio 1992 - 30 giugno 1993. La Commissione
effettuava controlli e verifiche in loco presso le sedi del produttore comunitario
Furfural Español e presso alcuni importatori della Comunità, in particolare la
Quaker Oats Chemicals Inc. (in prosieguo: la «QO Chemicals»), società
statunitense con sede in Anversa (Belgio), controllata da un'altra società
statunitense, la Great Lakes Chemicals Corporation. Essa svolgeva inoltre
un'inchiesta presso due produttori argentini di aldeide furanica, avendo deciso di
basarsi sull'Argentina, quale paese analogo, ai fini del calcolo del valore normale.
- 6.
- La Furfural Español è una società con sede in Alcantarilla (Spagna). All'epoca
dell'inchiesta, era l'unico produttore di aldeide furanica nella Comunità. Essa
rappresentava pertanto «l'industria comunitaria» ai sensi dell'art. 4, n. 5, del
regolamento base.
- 7.
- La ricorrente e la Furfural Español fornivano entrambe aldeide furanica destinata
sia alla depurazione di lubrificanti sia alla fabbricazione di alcol furfurilico. Il
principale produttore di alcol furfurilico della Comunità è la QO Chemicals. Fino
al 1992 era attivo un altro produttore comunitario di alcol furfurilico, la società
francese Agrifurane. Nel 1994 una nuova società di produzione di tale alcol,
l'Indofurane Europe, si stabiliva in Francia. La Furfural Español forniva aldeide
furanica alla QO Chemicals nel 1989 e riforniva altresì l'Agrifurane fino al 1992 e,
l'Indofurane Europe nel 1995. Le sue vendite erano in gran parte destinate alla
depurazione dei lubrificanti.
- 8.
- La QO Chemicals è il primo produttore mondiale di alcol furfurilico. Essa è quindi,
di fatto, il principale acquirente di aldeide furanica nella Comunità europea. Nel
periodo dell'inchiesta, era l'unico produttore comunitario di alcol furfurilico e
rappresentava così l'intero mercato comunitario di alcol furfurilico.
- 9.
- Il fornitore di aldeide furanica, che provvede a oltre l'80% del fabbisogno della QO
Chemicals, è stabilito nella Repubblica dominicana. Esso è inoltre il principale
produttore mondiale di aldeide furanica. Sin dagli anni sessanta, era stato stipulato
un contratto di fornitura a lungo termine tra quest'ultimo e la QO Chemicals, con
il tramite di una società statunitense collegata a quest'ultima. A termini del
contratto, la QO si impegna ad acquistare pressocché tutta l'aldeide furanica
prodotta dal produttore della Repubblica dominicana, che si impegna a sua volta
a vendere alla QO Chemicals pressocché tutta la sua produzione di aldeide
furanica.
- 10.
- Con regolamento (CE) 18 luglio 1994, n. 1783, che istituisce un dazio antidumping
provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica
popolare cinese (GU L 186, pag. 11, in prosieguo: il «regolamento provvisorio»),
la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio di 352 ECU per
tonnellata sul prodotto di cui trattasi, rientrante nella voce NC 2932 12 00 della
nomenclatura combinata dell'Unione europea.
- 11.
- Essa determinava un margine di dumping pari al 62%, corrispondente alla media
ponderata dei margini di dumping relativi sia agli operatori che avevano offerto la
propria collaborazione sia a quelli che l'avevano negata (punto 21 del preambolo
del regolamento provvisorio). Essa constatava che il margine di dumping così
determinato superava il livello di eliminazione del danno, calcolato in base alla
differenza tra il prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) medio ponderato
all'importazione e il costo di produzione del produttore comunitario cui andava
aggiunto un margine di profitto del 5% (punto 50 del preambolo del regolamento
provvisorio).
- 12.
- Il 28 luglio 1994 la Sinochem proponeva alla Commissione un impegno per la
limitazione quantitativa delle sue importazioni di aldeide furanica nella Comunità.
- 13.
- Con regolamento (CE) 16 gennaio 1995, n. 95, che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica
popolare cinese (GU L 15, pag. 11, in prosieguo: il «regolamento definitivo»), il
Consiglio confermava il dazio antidumping di 352 ECU per tonnellata istituito dal
regolamento provvisorio. Esso respingeva (punto 29 del preambolo del regolamento
definitivo) l'impegno proposto dalla Sinochem, ritenendo che la detta impresa
pubblica non era in possesso dei requisiti previsti al riguardo per uno Stato privo
di economia di mercato. Esso menzionava inoltre numerose violazioni di impegni
sottoscritti da esportatori cinesi, in particolare da parte della Sinochem stessa.
Procedimento e conclusioni delle parti
- 14.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1995, la
ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto contro il regolamento definitivo.
- 15.
- L'8 settembre 1995 la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle
conclusioni del convenuto. L'istanza è stata accolta con ordinanza del Presidente
della Quinta Sezione ampliata 2 ottobre 1995.
- 16.
- Il 3 ottobre 1995 la Furfural Español ha chiesto di intervenire a sostegno delle
conclusioni del convenuto. L'istanza è stata accolta con ordinanza del Presidente
della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 18 dicembre 1995.
- 17.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso,
da un lato, di adottare taluni provvedimenti di organizzazione del procedimento ai
sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura, rivolgendo quesiti scritti alle parti,
e, dall'altro, di passare alla fase orale.
- 18.
- Le parti hanno risposto ai quesiti scritti nel corso del mese di agosto 1997. Esse
hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza
del 18 settembre 1997.
- 19.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare il dazio antidumping istituito dal regolamento definitivo;
annullare la decisione del Consiglio di respingere l'impegno proposto dalla
ricorrente;
condannare il Consiglio alle spese.
- 20.
- Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
- 21.
- L'interveniente Furfural Español conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle dell'interveniente.
- 22.
- Nella memoria di replica, la ricorrente chiede che, in ogni caso, l'interveniente
Furfural Español sia condannata a sostenere le proprie spese.
Nel merito
- 23.
- La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno delle sue conclusioni dirette
all'annullamento del dazio antidumping istituito dal regolamento definitivo. Il primo
motivo riguarda la violazione degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, del regolamento base. Il
secondo è relativo alla violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento base e del
principio di proporzionalità. Con il terzo motivo, essa fa valere la violazione
dell'art. 4, n. 1, del regolamento base e l'esistenza di un errore manifesto di
valutazione. Il quarto e il quinto motivo riguardano la violazione dell'art. 190 del
Trattato CE e un errore manifesto di valutazione in relazione al rigetto
dell'impegno proposto dalla ricorrente, rigetto formulato nel regolamento definitivo.
- 24.
- In considerazione del nesso esistente tra il primo e il secondo motivo, essi vanno
esaminati congiuntamente.
Sul primo e sul secondo motivo relativi, da un lato, alla violazione degli artt. 5, n. 2,
e 7, n. 1, del regolamento base e, dall'altro, alla violazione dell'art. 2, n. 1, del
medesimo regolamento nonché del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
Primo motivo
- 25.
- La ricorrente fa valere che il regolamento definitivo contravviene agli artt. 5, n. 2,
e 7, n. 1, del regolamento base in quanto il procedimento verte indistintamente su
tutte le importazioni di aldeide furanica originaria della Cina destinate tanto alla
depurazione di lubrificanti quanto alla produzione di alcol furfurilico, mentre sia
gli elementi probatori relativi al danno forniti nella denuncia sia l'avviso di apertura
del procedimento riguardano esclusivamente l'aldeide furanica utilizzata per la
depurazione di lubrificanti.
- 26.
- Essa ricorda che, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento base, «la denuncia deve
contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping o della
sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva». Di conseguenza, prima di avviare ilprocedimento, la Commissione sarebbe tenuta a valutare se gli elementi probatori
figuranti nella denuncia, in particolare in ordine al danno allegato, siano sufficienti.
Tale obbligo costituirebbe un requisito di forma essenziale la cui violazione
comporterebbe l'illegittimità del procedimento (sentenza della Corte 7 dicembre
1993, causa C-216/91, Rima Eletrometalurgia/Consiglio, Racc. pag. I-6303).
- 27.
- La Commissione avrebbe altresì violato l'art. 7, n. 1, del regolamento base, ai sensi
del quale essa può dare inizio al procedimento e avviare un'inchiesta soltanto
quando risulti che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura
del procedimento. Gli elementi probatori richiamati nell'art. 7, n. 1, sarebbero gli
stessi di cui all'art. 5, nn. 2 e 6, vale a dire quelli relativi all'esistenza del dumping
e al danno che ne deriva.
- 28.
- Nel caso di specie, la Commissione avrebbe accettato una denuncia relativa al
complesso delle importazioni di aldeide furanica originaria della Cina nonostante
la detta denuncia fornisse elementi di prova relativi al danno derivante da una sola
delle due utilizzazioni dell'aldeide furanica, vale a dire la depurazione dei
lubrificanti. Ebbene, questi elementi sarebbero palesemente insufficienti, poiché
l'aldeide furanica destinata a tale utilizzazione rappresenterebbe soltanto un terzo
del consumo totale di aldeide furanica nella Comunità, com'è stato riconosciuto
nella denuncia dalla stessa impresa denunciante. Di conseguenza, la Commissione
avrebbe dovuto o chiedere alla denunciante di integrare gli elementi probatori o
limitare la portata del procedimento alle sole importazioni di aldeide furanica
destinate alla depurazione di lubrificanti.
- 29.
- Le due utilizzazioni dell'aldeide furanica corrisponderebbero in realtà a due
mercati del tutto distinti, circostanza questa che troverebbe conferma nel fatto che
i relativi clienti sarebbero anch'essi completamente diversi.
- 30.
- La definizione del prodotto contenuta nell'avviso di apertura del procedimento
farebbe riferimento alle due utilizzazioni dell'aldeide furanica, mentre i dati relativi
alle quote di mercato figuranti nella parte intitolata «Pregiudizio» nel medesimo
avviso riguarderebbero soltanto l'aldeide furanica destinata alla depurazione di
lubrificanti.
- 31.
- La Commissione avrebbe quindi avviato un procedimento non conforme agli artt.
5 e 7 del regolamento base. I provvedimenti antidumping adottati al termine di un
procedimento la cui fase iniziale è viziata da illegittimità sarebbero anch'essi
illegittimi e andrebbero conseguentemente annullati.
- 32.
- Il Consiglio nega l'esistenza di due mercati distinti. Il prodotto destinato alle due
diverse utilizzazioni sarebbe un unico e identico prodotto e non vi sarebbero criteri
oggettivi che consentono di determinare l'utilizzazione prevista per tale prodotto
o la sua destinazione finale all'atto dell'importazione o della vendita dello stesso
nella Comunità.
- 33.
- La denuncia analizzerebbe tutti i fattori che devono essere presi in considerazione,
ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento base, nella valutazione del danno e
fornirebbe tutti gli elementi di prova atti a dimostrarne l'esistenza.
- 34.
- Il Consiglio conclude che la Commissione ha correttamente accertato che la
denuncia conteneva un principio di prova sufficiente in ordine all'esistenza di un
danno e che doveva essere avviato un procedimento antidumping.
- 35.
- L'interveniente Furfural Español sostiene che la ricorrente cerca di suscitare
l'impressione errata che l'unico elemento di prova sul danno fornito nella denuncia
fosse il dato relativo al consumo e che questo dato riguardasse esclusivamente le
vendite di aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti. Essa rileva
come la denuncia contenga 25 pagine dedicate all'analisi del danno ed esamini tutti
i fattori elencati nell'art. 4, n. 2, del regolamento base. Tale denuncia fornirebbe,
per ciascuno di quei fattori, gli elementi di prova del danno. La Furfural Español
osserva che, in generale, tutti i dati e tutti gli elementi di prova presentati nella
denuncia riguardano il periodo 1987 - 1992 (primo trimestre), nel corso del quale
l'Agrifurane, l'unico altro produttore comunitario di alcol furfurilico, era ancora
attivo. Di conseguenza, non potrebbe contestarsi il fatto che la denuncia conteneva
informazioni relative all'aldeide furanica destinata alla produzione di alcol
furfurilico. Inoltre, i dati sul volume e sul prezzo delle importazioni di aldeide
furanica proveniente dalla Cina e da altri paesi terzi sarebbero stati presentati nella
denuncia prescindendo dal fatto che il prodotto fosse utilizzato per la depurazione
dei lubrificanti o per la fabbricazione di alcol furfurilico.
- 36.
- Quanto alle informazioni relative al consumo nella Comunità, fornite nella
denuncia, la Furfural Español riconosce la loro maggiore precisione in ordine alle
vendite di aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti. Essa sostiene
tuttavia che, poiché tutti i dati relativi alle importazioni di aldeide furanica in
Belgio fruivano di un trattamento riservato e il principale produttore comunitario
di alcol furfurilico era stabilito in Belgio, non sarebbe stato equo imporre alla
denunciante la produzione di informazioni più dettagliate sul segmento di mercato
relativo all'alcol furfurilico. Essa sarebbe stata così privata del diritto ad una
legittima tutela conferito all'industria comunitaria dal regolamento base.
- 37.
- Per quanto riguarda gli argomenti del Consiglio e dell'interveniente in ordine agli
elementi di prova forniti nella denuncia, diversi dai dati relativi alle quote di
mercato, la ricorrente fa valere che, poiché la Furfural Español ha esclusivamente
fornito aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti, tutti i fattori
economici riguardanti l'incidenza delle importazioni sulla situazione di quell'impresa
non erano, per definizione, riconducibili ad altro se non a quel mercato. Di
conseguenza, i fattori richiamati dalla denunciante per dimostrare l'esistenza del
danno riguarderebbero soltanto l'aldeide furanica utilizzata per la depurazione dei
lubrificanti.
- 38.
- Da ultimo, la ricorrente afferma, nella replica, che le sembra sorprendente che la
Commissione non abbia ritenuto opportuno consultare un suo fascicolo relativo ad
un procedimento avviato nel 1981, riguardante il medesimo prodotto, gli stessi paesi
esportatori e il medesimo importatore QO Chemicals. In quel procedimento,
nell'ambito del quale la Furfural Español sarebbe stata parimenti accusata di porre
in essere pratiche di dumping nella Comunità, la Commissione avrebbe concluso,
in circostanze di fatto molto simili a quelle del caso di specie, che le importazioni
dalla Repubblica dominicana, che non erano state oggetto di dumping, costituivano
la causa principale del danno subito dall'industria comunitaria e che, per quanto
riguarda le importazioni dalla Cina (e dalla Spagna), gli interessi della Comunità
non richiedevano misure di protezione.
- 39.
- Il Consiglio fa valere nella controreplica che il procedimento avviato nel 1981 non
può essere ricollegato alla pratica in esame, considerata l'ampiezza dei
cambiamenti intervenuti nel frattempo sul mercato comunitario dell'aldeide
furanica. In primo luogo, tutti i produttori comunitari presenti nel 1981 avrebbero
cessato l'attività. In secondo luogo, nel 1981 la Furfural Español, che è ormai
l'unico produttore comunitario in seguito all'adesione del Regno di Spagna alla
Comunità nel 1986, sarebbe stato un esportatore. In terzo luogo, dei due grandi
importatori di aldeide furanica esistenti nel 1981 (QO Chemicals e Rhône-Poulenc),
soltanto la QO Chemicals sarebbe tuttora attiva. In quarto luogo, nel 1981 la
ricorrente sarebbe stato l'unico esportatore dalla Cina, mentre, nel caso in esame,
un gran numero di esportatori indipendenti di questo stesso paese avrebbero
manifestamente venduto il prodotto ad un prezzo molto basso. Infine nel
procedimento del 1981, diversamente dal caso di specie, la denuncia sarebbe stata
diretta, in particolare, contro la Repubblica dominicana, con la conseguenza che
sarebbe stato necessario esaminare le importazioni provenienti da quest'ultimo
paese in un contesto leggermente diverso.
Secondo motivo
- 40.
- La ricorrente sostiene che il dazio antidumping è stato imposto contravvenendo
all'art. 2, n. 1, del regolamento base e il principio della proporzionalità. Esso
colpirebbe infatti indistintamente tutte le importazioni di aldeide furanica, mentre
la valutazione del danno si fonderebbe sulla constatazione che quest'ultimo sarebbe
stato subito soltanto in relazione all'aldeide furanica utilizzata per la depurazione
dei lubrificanti. Ora, tale utilizzo del prodotto rappresenterebbe soltanto una
minima parte del consumo complessivo di aldeide furanica nella Comunità.
- 41.
- La ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, un dazio antidumping può essere
imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica
nella Comunità causi un danno. A suo parere, questa norma implica che il dazio
antidumping è giustificato soltanto nei limiti in cui viene imposto per eliminare il
danno causato dal dumping.
- 42.
- Il provvedimento antidumping imposto dalle istituzioni andrebbe ben oltre quanto
era necessario per eliminare il danno, poiché si applica al complesso delle
importazioni di aldeide furanica e non esclusivamente all'aldeide furanica utilizzata
per la depurazione di lubrificanti, che sarebbe il prodotto a cui fa riferimento la
denuncia. Di conseguenza, il provvedimento antidumping sarebbe in contrasto con
il principio di proporzionalità.
- 43.
- Peraltro, le istituzioni avrebbero confermato, nel regolamento provvisorio (punto
24 del preambolo), che non vi sarebbe alcuna concorrenza tra le vendite effettuate
in ciascuno dei due mercati dell'aldeide furanica.
- 44.
- Nella replica, la ricorrente riconosce che il prodotto destinato alle due diverse
applicazioni costituisce un unico e identico prodotto. Tuttavia, basandosi su
numerosi esempi, essa argomenta che la normativa doganale comunitaria contiene
disposizioni che consentono, per l'imposizione dei dazi doganali, di trattare
diversamente prodotti fisicamente identici, in funzione della loro utilizzazione
finale. A suo parere, il Consiglio avrebbe quindi potuto limitare l'imposizione del
dazio antidumping all'aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti,
vale a dire all'unica applicazione in relazione alla quale la denuncia menzionava
l'esistenza di un danno.
- 45.
- In udienza, la ricorrente ha fatto valere che, data la limitata capacità di produzione
della Furfural Español, le importazioni cinesi di aldeide furanica destinate alla QO
Chemicals non erano atte ad arrecare un danno all'industria comunitaria. Per
questa ragione, il dazio antidumping avrebbe dovuto essere imposto esclusivamente
sull'aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti e l'imposizione dei
dazi antidumping sull'aldeide furanica destinata a clienti diversi dalla QO Chemicals
sarebbe stata sufficiente per eliminare il danno. La ricorrente ha aggiunto che,
anche dopo l'istituzione dei dazi antidumping, la Furfural Español non ha fornito
aldeide furanica alla QO Chemicals.
- 46.
- Il Consiglio sostiene che tutte le importazioni di aldeide furanica originaria della
Cina, indipendentemente dall'uso effettivo o previsto, hanno arrecato un danno alla
produzione comunitaria. Inoltre, l'inchiesta sul danno svolta dalle istituzioni
comunitarie avrebbe riguardato il complesso delle importazioni e non soltanto
quelle utilizzate per la depurazione dei lubrificanti.
- 47.
- Il Consiglio ritiene che il richiamo fatto dalla ricorrente al punto 24 del preambolo
del regolamento provvisorio sia del tutto inesatto. In quel punto, le istituzioni non
avrebbero confermato che non poteva esistere alcuna concorrenza tra le vendite
effettuate sul mercato dell'aldeide furanica destinata alla fabbricazione di alcol
furfurilico e quelle effettuate sul mercato dell'aldeide furanica destinata alla
depurazione dei lubrificanti. Al contrario, il detto punto stabilirebbe una distinzione
tra un «mercato prigioniero» e un «mercato libero». Inoltre, il regolamento
definitivo testimonierebbe di un cambiamento di impostazione da parte della
Commissione in materia di inchieste sul danno rispetto al regolamento provvisorio,
per quanto riguarda l'esistenza di un «mercato prigioniero».
- 48.
- Infine, quanto all'argomento relativo alla normativa doganale, secondo cui vi
sarebbe la possibilità di trattare diversamente un prodotto in funzione della sua
destinazione finale, il Consiglio sostiene che è del tutto privo di interesse, nel caso
di specie, chiedersi se ciò sarebbe stato teoricamente possibile, poiché esso non ha
basato il regolamento controverso sull'impossibilità tecnica di limitare l'istituzione
di un dazio antidumping nel modo suggerito dalla ricorrente.
- 49.
- Con riguardo al riferimento effettuato dalla ricorrente al punto 24 del preambolo
del regolamento provvisorio, la Furfural Español aggiunge che essa stessa era in
concorrenza con i produttori della Cina anche per ottenere gli ordini
dell'Agrifurane relativi all'aldeide furanica destinata alla fabbricazione di alcol
furfurilico, fino al momento in cui tale società ha cessato la propria attività. Essa
sostiene inoltre di essere attualmente in concorrenza con gli stessi in relazione agli
ordini dell'Indofurane Europe per la fabbricazione di alcol furfurilico.
- 50.
- Essa ha riconosciuto, in udienza, di non aver effettuato vendite di aldeide furanica
alla QO Chemicals dopo l'imposizione dei dazi antidumping. Ciònondimeno, essa
ha fatto valere il proprio diritto legittimo a non essere esclusa dalla posizione di
fornitore potenziale di qualsiasi cliente su un mercato contrassegnato da
concorrenza leale, in particolare con riguardo ai prezzi.
Giudizio del Tribunale
Sull'esistenza di un solo mercato o di due mercati dell'aldeide furanica
- 51.
- La prima questione che si pone è quella di accertare se le istituzioni abbiano
correttamente accertato che non esistevano due distinti mercati dell'aldeide
furanica, connessi rispettivamente alle due applicazioni del prodotto, fermo
restando che, nell'ambito delle misure di tutela commerciale, esse dispongono di
un ampia discrezionalità e che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a
controllare che non abbiano commesso un errore manifesto di valutazione o uno
sviamento di potere (sentenza della Corte 14 luglio 1988, causa 188/85,
Fediol/Commissione, Racc. pag. 4193, punto 6).
- 52.
- Occorre rilevare, in primo luogo, che l'aldeide furanica, sia che venga utilizzata per
la depurazione dei lubrificanti sia che venga destinata alla fabbricazione di alcol
furfurilico, è un unico e identico prodotto, come ha riconosciuto la stessa ricorrente.
Essa può quindi essere destinata, in ogni momento, ad una qualsiasi delle due
applicazioni. Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha accertato, senza alcuna
contestazione in merito da parte della ricorrente né durante il procedimento
amministrativo né nel corso del presente procedimento contenzioso, che l'aldeide
furanica prodotta dal produttore comunitario e quella prodotta in Cina
presentavano le stesse caratteristiche ed erano intercambiabili nelle loro
applicazioni (punto 11 del preambolo del regolamento provvisorio, confermato dal
punto 4 del preambolo del regolamento definitivo).
- 53.
- In secondo luogo, va constatato che non vi è alcuna disposizione nel regolamento
base che obblighi le istituzioni a trattare diversamente un medesimo prodotto in
funzione delle sue diverse applicazioni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio,
non esiste alcun criterio oggettivo che consenta di determinare l'utilizzazione
prevista per il prodotto o la sua destinazione finale, all'atto dell'importazione o
della vendita dello stesso nella Comunità.
- 54.
- In terzo luogo, si deve precisare che ogni azienda che fornisce aldeide furanica a
clienti che l'utilizzano per la depurazione di lubrificanti è altresì un potenziale
fornitore degli acquirenti che utilizzano il medesimo prodotto per la fabbricazione
di alcol furfurilico, come appare dalle vendite effettuate dalla Furfural Español alle
società Agrifurane, Indofurane e QO Chemicals nonché dalle rivendite effettuate
da quest'ultima ad altri commercianti per la depurazione di lubrificanti.
- 55.
- Di conseguenza, le istituzioni non hanno ecceduto i limiti del loro ampio potere
discrezionale accertando che non esistevano due distinti mercati privi di qualsiasi
connessione e decidendo su questa base di non trattare differentemente l'aldeide
furanica in funzione delle sue due applicazioni.
Sull'esistenza, nella denuncia, di elementi sufficienti per giustificare l'apertura di
un'inchiesta sul complesso delle importazioni cinesi di aldeide furanica
- 56.
- Gli argomenti della ricorrente relativi ad una violazione degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1,
del regolamento base, diretti a corroborare la tesi secondo cui l'inchiesta poteva
riguardare soltanto le importazioni di aldeide furanica destinata alla depurazione
dei lubrificanti, procedono dal postulato dell'esistenza di due distinti mercati
dell'aldeide furanica.
- 57.
- Poiché il Tribunale ha stabilito che esiste un solo mercato, gli argomenti formulati
in tal senso sono privi di fondamento.
- 58.
- Pertanto, si procederà nondimeno all'esame dei principali elementi di tali
argomenti soltanto ad abundantiam.
- 59.
- La ricorrente non può fondare la propria argomentazione sul contenuto dell'avviso
di apertura del procedimento. Anche se i dati sulle quote di mercato figuranti nella
parte intitolata «Pregiudizio» si riferiscono effettivamente all'aldeide furanica
utilizzata per la depurazione dei lubrificanti, la definizione del prodotto nonché i
dati relativi ad altre informazioni, in particolare al volume delle importazioni,
contenuti nel medesimo avviso richiamano le due applicazioni dell'aldeide furanica.
Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il solo fatto che uno degli
elementi dell'avviso di apertura del procedimento riguardi soltanto una delle
applicazioni dell'aldeide furanica obbliga la Commissione a limitare la portata del
procedimento a questa sola applicazione del prodotto.
- 60.
- In ogni caso, come ha giustamente fatto valere l'interveniente Furfural Español, il
fatto di subordinare la validità di una denuncia alla produzione di dati relativi alle
importazioni di aldeide furanica in Belgio dati cui un denunciante non può aver
accesso trattandosi di informazioni riservate allorché vi sono nella sua denuncia
altri elementi sufficienti in ordine al danno subito e il prodotto fabbricato e quello
oggetto di dumping sono perfettamente intercambiabili, si risolverebbe nel privarlo
del diritto ad una legittima tutela che il regolamento base conferisce all'industria
comunitaria.
- 61.
- La ricorrente non può fondatamente sostenere che, poiché la Furfural Español ha
fornito soltanto aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti, tutti i
fattori economici esposti nella denuncia in relazione all'incidenza delle importazioni
nei confronti della denunciante non erano per definizione riconducibili se non al
mercato dell'aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti. Infatti, la
Furfural Español ha fornito aldeide furanica anche a produttori di alcol furfurilico.
- 62.
- Né tanto meno la ricorrente può trarre argomento dalla sentenza Rima
Eletrometalurgia/Consiglio, citata al precedente punto 26. In quella causa, la Corte
ha annullato il regolamento antidumping per violazione dell'art. 7, n. 1, del
regolamento base in quanto, nell'ambito di un procedimento di riesame, le
istituzioni avevano avviato una nuova inchiesta nei confronti della Rima
Eletrometalurgia benché i suoi prodotti fossero stati esclusi dall'applicazione del
dazio antidumping al termine della prima inchiesta e le istituzioni non disponessero
di alcun elemento di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping da parte
della detta impresa. In quel contesto, la Corte ha dichiarato, al punto 16 della
sentenza, che «l'apertura di un'inchiesta, sia nel caso di apertura di un
procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento che
istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori
sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva».
Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non si può evincere da questa
affermazione che determinati elementi di prova del danno relativi ad un'unica
applicazione di un dato prodotto devono, comunque, considerarsi insufficienti.
Poiché la denuncia conteneva elementi probatori in ordine al danno subito dal
produttore comunitario, la Commissione poteva legittimamente considerarli
sufficienti, sebbene riguardassero soltanto una delle due applicazioni, dal momento
che il prodotto era lo stesso.
- 63.
- La ricorrente non può infine utilmente far riferimento al procedimento
antidumping avviato nel 1981, dal momento che la nuova inchiesta all'origine del
presente procedimento è stata avviata in base ad elementi probatori sufficienti. In
ogni caso, come ha giustamente rilevato il Consiglio (v. supra, punto 39),
l'argomento della ricorrente è privo di pertinenza alla luce dei mutamenti
sostanziali e palesi intervenuti nel frattempo.
- 64.
- Da tutto quanto precede discende che la Commissione ha correttamente deciso di
non limitare la portata del procedimento alle sole importazioni di aldeide furanica
destinata alla depurazione di lubrificanti e che, avviando il procedimento in
relazione al complesso delle importazioni di aldeide furanica, essa non ha violato
l'art. 5, n. 2, né l'art. 7, n. 1, del regolamento base.
Sul danno
- 65.
- Ciò premesso, occorre esaminare gli argomenti addotti dalla ricorrente nell'ambito
del secondo motivo, riguardanti il danno arrecato all'industria comunitaria. A suo
parere, il provvedimento antidumping imposto dalle istituzioni eccede la misura
necessaria per eliminare il danno in quanto si applica al complesso delle
importazioni di aldeide furanica anziché soltanto all'aldeide furanica utilizzata per
la depurazione di lubrificanti, mentre un provvedimento limitato alle importazioni
di aldeide furanica destinata a quest'ultima applicazione sarebbe stato sufficiente
per eliminare il danno.
- 66.
- Questa tesi non può essere accolta, in quanto è già stato stabilito (v. supra, punto
55) che le due diverse applicazioni dell'aldeide furanica non corrispondevano a due
distinti mercati e che il prodotto era lo stesso.
- 67.
- Inoltre, si deve ricordare che l'art. 2, n. 1, del regolamento base dispone quanto
segue: «Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di
dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un danno». Questa
norma non obbliga in alcun modo le istituzioni a imporre dazi antidumping soltanto
su una delle applicazioni di un dato prodotto. L'unico presupposto stabilito per
l'imposizione di un dazio è che il prodotto abbia causato un danno, il che non viene
contestato nel caso di specie.
- 68.
- Non essendovi alcun ostacolo all'utilizzazione indistinta dell'aldeide furanica per
l'una o l'altra delle sue due applicazioni, e data l'esistenza di una concorrenza
attuale o potenziale tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta,
l'imposizione di dazi antidumping soltanto sull'aldeide furanica destinata alla
depurazione dei lubbrificanti non sarebbe stata atta a garantire l'eliminazione del
danno.
- 69.
- Infatti, quantitativi di aldeide furanica acquistati per essere utilizzati nell'una delle
due applicazioni potrebbero essere agevolmente dirottati verso l'altra applicazione,
come è dimostrato dal fatto, riconosciuto dalle parti, che la QO Chemicals, il
maggiore produttore di alcol furfurilico nella Comunità, rivende l'eccedenza di
aldeide furanica acquistata per la propria produzione a imprese che effettuano la
depurazione dei lubrificanti.
- 70.
- Di conseguenza, l'obiettivo dell'imposizione dei dazi antidumping verrebbe eluso
nel caso di specie qualora i dazi imposti riguardassero esclusivamente
l'importazione di aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti.
- 71.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, le istituzioni, imponendo dazi
antidumping sul complesso delle importazioni cinesi di aldeide furanica, non hanno
ecceduto i limiti di quanto era necessario per l'eliminazione del danno.
- 72.
- L'argomento della ricorrente relativo alla possibilità di trattare diversamente un
prodotto, ai fini dell'imposizione di dazi doganali, a seconda della sua utilizzazione
finale non può essere accolto. Il fatto che questa possibilità sussista nella normativa
doganale non comportava che il Consiglio avesse l'obbligo di conformarvisi, alla
luce di quanto sopra esposto. In ogni caso, le istituzioni comunitarie hanno agito
in conformità del regolamento base, senza oltrepassare i limiti del loro ampio
potere discrezionale, com'è già stato stabilito.
- 73.
- Inoltre, l'interveniente Furfural Español ha fatto giustamente valere il diritto
dell'industria comunitaria di non esser esclusa, di fatto o virtualmente, da un
determinato mercato a causa dell'esistenza di pratiche di dumping.
- 74.
- E' quindi giocoforza concludere che le istituzioni non hanno violato né l'art. 2, n. 1,
del regolamento base, né il principio di proporzionalità imponendo dazi
antidumping su tutte le importazioni di aldeide furanica, indipendentemente
dall'utilizzazione finale di tale prodotto.
- 75.
- Alla luce di tutto quanto precede, il primo e il secondo motivo devono essere
respinti.
Sul terzo motivo riguardante una violazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento base e
un errore manifesto di valutazione
Argomenti delle parti
- 76.
- Secondo la ricorrente, la conclusione a cui sono giunte le istituzioni, vale a dire che
il danno è stato causato dalle importazioni di aldeide furanica originaria della Cina
sul mercato dell'aldeide furanica utilizzata per la depurazione dei lubrificanti, è
inficiata da un errore nella valutazione degli elementi di fatto e da contraddizioni
sostanziali.
- 77.
- Nella loro analisi del danno, le istituzioni comunitarie non avrebbero preso in
considerazione, le importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica
dominicana in quanto erano dirette ad un unico importatore comunitario, la QO
Chemicals, che non aveva praticamente alcun rapporto con il produttore
comunitario.
- 78.
- La ricorrente ritiene tuttavia che, poiché l'84% delle importazioni cinesi erano
destinate alla QO Chemicals, la medesima considerazione debba valere per esse
e che, pertanto, queste importazioni potessero arrecare un danno al produttore
comunitario soltanto nella misura della percentuale residua, pari al 16%.
- 79.
- Le istituzioni comunitarie non avrebbero neppure preso in considerazione le
rivendite di aldeide furanica effettuate dalla QO Chemicals a imprese che
effettuano la depurazione di lubrificanti, ritenendo che queste vendite non
pregiudicassero il produttore comunitario di aldeide furanica in quanto i prezzi di
rivendita erano in effetti superiori a quelli praticati dagli esportatori cinesi e non
inferiori a quelli del produttore comunitario.
- 80.
- Le istituzioni avrebbero erroneamente considerato che le importazioni provenienti
da altri paesi non potevano essere all'origine del danno per il fatto che la quota di
mercato corrispondente era di modesta entità rispetto alle importazioni dalla Cina.
La ricorrente sostiene che, detraendo dal complesso delle importazioni cinesi l'84%
destinato alla QO Chemicals, il volume delle importazioni cinesi non risulterebbe
di molto superiore a quello delle importazioni provenienti dagli altri paesi
esportatori. Essa fa valere che le vendite di aldeide furanica originaria della Cina
a clienti diversi dalla QO Chemicals nella Comunità ammontano infatti a 1 050
tonnellate. Essa rileva come sia priva di sostegno probatorio l'affermazione del
Consiglio secondo cui tali vendite corrispondevano a circa 2 050 tonnellate nel
periodo dell'inchiesta, aggiungendo che, anche se ciò fosse vero, un volume del
genere non sarebbe molto più elevato di quello esportato nella Comunità da altri
paesi durante il periodo dell'inchiesta. Infatti, il dato combinato relativo al volume
delle importazioni provenienti dall'Argentina, dalla Repubblica del Sudafrica,
dall'Indonesia e dalla Slovenia nello stesso periodo sarebbe stato pari a 2 116
tonnellate.
- 81.
- La ricorrente fa valere che il Consiglio stesso riconosce che il prodotto originario
della Repubblica dominicana è stato venduto a prezzi all'esportazione di gran lunga
inferiori a quello di qualsiasi altro paese esportatore e che il volume di tali
esportazioni destinate all'Unione europea è quattro volte maggiore di quello
esportato dalla Cina.
- 82.
- In conclusione, essa contesta l'affermazione del Consiglio secondo cui le
importazioni originarie della Cina sarebbero aumentate durante il periodo
dell'inchiesta. Essa afferma che hanno invece subito un forte declino nel periodo
1990 - 1992.
- 83.
- Il Consiglio fa valere che la questione essenziale è quella se sia corretta la sua
conclusione secondo cui le importazioni provenienti dalla Cina, che erano oggetto
di dumping, hanno causato un danno al produttore comunitario, mentre ciò non
sarebbe invece avvenuto con le importazioni di aldeide furanica dalla Repubblica
dominicana.
- 84.
- Esso sostiene che le importazioni dalla Cina avvengono in circostanze del tutto
diverse rispetto alle importazioni dalla Repubblica dominicana, dal momento che
non vi sono mai stati legami particolari tra la ricorrente e la QO Chemicals, che la
QO Chemicals non si trova in una situazione di dipendenza dalla ricorrente come
accade invece nei confronti del produttore dominicano e che, pertanto, la ricorrente
ed altri esportatori cinesi si trovano in concorrenza, per la parte della domanda
della QO Chemicals non soddisfatta dal produttore dominicano, con il produttore
comunitario e gli esportatori di altri paesi terzi. Inoltre, il Consiglio ricorda che il
procedimento non ha preso in esame le importazioni di aldeide furanica venduta
dalla ricorrente, bensì le importazioni di aldeide furanica originaria della Cina.
- 85.
- Quanto all'asserita riduzione delle importazioni dalla Cina nel periodo
dell'inchiesta, il Consiglio rileva come la ricorrente si sia basata su una tabella,
intitolata «Importazioni di aldeide furanica da parte di importatori comunitari
diversi dalla QO Chemicals (aldeide furanica destinata alla depurazione dei
lubrificanti) (in tonnellate)», che conteneva solo i dati delle importazioni di aldeide
furanica verso gli Stati membri ad eccezione del Belgio.
- 86.
- Il Consiglio fa infine valere che la ricorrente non spiega in alcun modo come,
malgrado le importazioni provenienti dalla Repubblica dominicana, il produttore
comunitario abbia potuto in passato mantenere il livello di prezzi da esso praticato
e la sua quota di mercato conservando ampi margini di profitto, circostanza questa
che confermerebbe a suo parere il fatto che le importazioni dalla Repubblica
dominicana non avevano causato alcun danno al produttore comunitario.
- 87.
- Nella propria memoria d'intervento, la Furfural Español ricorda come il
regolamento definitivo (punto 17 del preambolo) abbia tenuto conto delle
importazioni provenienti dalla Repubblica dominicana nell'ambito dell'analisi del
danno e come, sebbene le percentuali relative al consumo, alle quote di mercato,
alle vendite e agli altri dati siano mutate, le tendenze che esse riflettono siano
rimaste inalterate, il che confermerebbe che le importazioni provenienti dalla
Repubblica dominicana non costituivano la causa del danno subito dal produttore
comunitario.
- 88.
- L'interveniente riconosce che è vero che la Commissione ha agito come se il 100%
delle importazioni provenienti dalla Cina fossero state vendute sul mercato in
concorrenza con la Furfural Español, poiché queste importazioni erano
effettivamente in concorrenza con la Furfural Español. A suo parere, le sole
vendite che non erano in concorrenza con la Furfural Español erano quelle
effettuate alla QO Chemicals dal suo fornitore della Repubblica dominicana
nell'ambito del contratto da essi stipulato.
Giudizio del Tribunale
- 89.
- L'art. 4, n. 1, del regolamento base così dispone:
«Il danno è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di
sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping (...), la causa del danno,
ossia se arrecano o minacciano di arrecare un danno notevole ad una industria
stabilita nella Comunità (...). I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e
i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione
della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì
un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle
importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni».
- 90.
- Occorre accertare se ricorrano nel caso di specie i presupposti enunciati da tale
norma.
- 91.
- In primo luogo, la ricorrente non nega il fatto che le sue importazioni siano state
effettuate a prezzi di dumping e che il margine di dumping accertato fosse pari al
62%, corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping relativi a tutti
gli esportatori cinesi.
- 92.
- In secondo luogo, essa non contesta neppure il fatto che le sue importazioni
abbiano causato un danno al produttore comunitario. Ciònondimeno, essa sostiene
che soltanto il 16% delle importazioni cinesi era atto a causare un danno del
genere, in quanto l'84% residuo era destinato alla produzione di alcol furfurilico,
applicazione questa a cui non contribuiva il produttore comunitario. Di
conseguenza, la percentuale del 16% sarebbe stata la medesima di quella attribuita
alle esportazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana.
- 93.
- A tale riguardo, si deve ricordare come l'aldeide furanica utilizzata per le due
applicazioni sia un unico e identico prodotto, che può essere destinato, in ogni
momento, ad una qualsiasi delle due applicazioni. Di conseguenza, il 100% delle
esportazioni cinesi è atto a causare un danno al produttore comunitario.
- 94.
- In terzo luogo, il regolamento definitivo puntualizza quanto segue (al punto 25 del
preambolo):
«Le importazioni dal [la Repubblica dominicana], negli ultimi 30 anni, hanno
fornito la maggior parte dell'aldeide furanica consumata nella Comunità. [...]
Nonostante tale situazione il produttore comunitario ha potuto applicare prezzi
adeguati, conservare la quota di mercato e realizzare profitti sino al 1991. Soltanto
a partire dal 1992, quando il prezzo dell'aldeide furanica importata dalla Cina è
nettamente diminuito, il produttore comunitario è stato costretto a ridurre i prezzi
di vendita sul mercato interno e a seguire la tendenza al ribasso per conservare la
quota di mercato [...]».
- 95.
- A tale riguardo, emerge dal regolamento provvisorio e da quello definitivo che,
sebbene i prezzi del produttore comunitario fossero aumentati del 23,7% nel
periodo 1988-1991, essi sono scesi del 36,4% tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta
e che il suo bilancio, sempre in attivo nel 1991, ha mostrato passività sempre
maggiori nel corso degli anni seguenti, iniziando nel 1992 a registrare perdite,
divenute rilevanti nel corso del periodo dell'inchiesta (tra il 10 e il 20% del
fatturato).
- 96.
- Di conseguenza, il deterioramento della situazione economica del produttore
comunitario nel 1992 va imputato, non già ad una situazione rimasta stabile per più
di 30 anni, bensì al cambiamento intervenuto sul mercato nel 1992, vale a dire
all'improvvisa diminuzione dei prezzi delle importazioni cinesi. Non è stato peraltro
contestato che le importazioni dominicane di aldeide furanica non hanno impedito
al produttore comunitario di realizzare ampi margini di profitto fino al momento
in cui i prezzi dell'aldeide furanica cinese sono improvvisamente diminuiti.
- 97.
- Infine, il regolamento definitivo sottolinea, al punto 18 del preambolo, come,
sebbene la quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Repubblica
dominicana avesse registrato un aumento nel periodo 1989-1992, vi sia stata
un'inversione di tendenza tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta e la quota
delle importazioni cinesi sia passata dal 13,7% al 15,2%.
- 98.
- Ciò posto, le istituzioni non hanno commesso un errore manifesto di valutazione
ritenendo che le importazioni di aldeide furanica provenienti dalla Repubblica
dominicana, cui non è stata imputata alcuna pratica di dumping, non fossero atte
a spezzare il nesso di causalità tra il dumping praticato sulle importazioni di aldeide
furanica proveniente dalla Cina e il danno subito dall'industria comunitaria.
- 99.
- In ogni caso, per giurisprudenza costante, l'imposizione di dazi antidumping non
può essere contestata per il fatto che essi lascino sussistere i problemi causati
all'industria comunitaria dalla concorrenza di prodotti importati da paesi terzi, ma
non oggetto di dumping.
- 100.
- Invero, il fatto che un produttore comunitario incontri delle difficoltà, imputabili
anche a cause diverse dal dumping, non è una ragione per negargli ogni tutela
contro il danno cagionato dal dumping, come ha dichiarato la Corte nella sentenza
5 ottobre 1988, causa 250/85, Brother Industries/Consiglio (Racc. pag. 5683, punto
42).
- 101.
- Nell'ambito della causa conclusasi con la detta sentenza, la Brother aveva fatto
valere (punto 40 della sentenza) che l'imposizione di un dazio antidumping nei suoi
confronti non era di alcuna utilità agli interessi comunitari, atteso che altre imprese
extracomunitarie continuavano a vendere sul mercato comunitario a prezzi uguali
o inferiori ai suoi.
- 102.
- La Corte ha constatato (punto 41) che la Brother non sosteneva che le imprese di
cui sopra vendevano sul mercato comunitario a prezzi di dumping e, pertanto, gli
interessi della Comunità erano efficacemente tutelati con misure di protezione
contro le importazioni oggetto di dumping, anche se un dazio antidumping non ha
l'effetto di sottrarre l'industria comunitaria alla concorrenza di prodotti originari di
altri paesi terzi, ma non oggetto di dumping.
- 103.
- Del pari, nella sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 277/85 e 300/85, Canon e
a./Consiglio (Racc. pag. 5731, punto 63), la Corte, rispondendo all'argomento della
ricorrente secondo cui una parte delle perdite subite dal produttore comunitario
erano state causate dalla sua inefficienza, ha rilevato come il fatto che un
produttore comunitario sopporti difficoltà dovute anche a cause diverse dal
dumping non sia un motivo per togliere a tale produttore ogni protezione contro
il danno causato dal dumping.
- 104.
- Alla luce di quanto precede, poiché è stata constatata l'esistenza sia di pratiche di
dumping nell'ambito delle importazioni cinesi sia di un danno causato da tali
importazioni e la ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dall'industria
comunitaria, come constatato nel regolamento provvisorio e in quello definitivo,
andava attribuito ad altri fattori, tra cui in particolare le importazioni dalla
Repubblica dominicana, è giocoforza concludere che i presupposti enunciati
dall'art. 4, n. 1, del regolamento base ricorrono nel caso di specie.
- 105.
- Quanto all'argomento della ricorrente relativo all'incidenza sul danno delle
importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana (v.
supra punto 80), esso muove dal presupposto che possa essere fatta una distinzione
tra un mercato dell'aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti ed
un mercato dell'aldeide furanica destinata alla fabbricazione di alcol furfurilico.
Infatti, la ricorrente detrae dal complesso delle importazioni cinesi l'84% destinato
alla QO Chemicals e pone a confronto la percentuale residua di tali importazioni
con quelle dei paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana.
- 106.
- Tuttavia, si è già accertato (v. supra, punto 93) che il 100% delle esportazioni cinesi
è atto a causare un danno all'industria comunitaria. Di conseguenza, per valutare
l'importanza relativa delle importazioni cinesi rispetto alle importazioni provenienti
da paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana, il confronto deve essere fatto
tra il 100% delle importazioni cinesi e le importazioni effettuate da ciascuno degli
altri paesi terzi e non tra il 16% delle importazioni cinesi e il volume cumulato
delle importazioni effettuate da tutti gli altri paesi terzi. Alla luce di queste
considerazioni, l'argomento della ricorrente secondo cui le importazioni cinesi
avevano la medesima importanza di quelle provenienti dai paesi terzi diversi dalla
Repubblica dominicana non può essere accolto.
- 107.
- Quanto all'affermazione della ricorrente, contestata dal Consiglio, secondo cui ilvolume delle importazioni cinesi sarebbe diminuito durante il periodo dell'inchiesta,
essa si fonda sui dati forniti in una tabella intitolata «Importazioni di aldeide
furanica da parte di importatori comunitari diversi dalla QO Chemicals (aldeide
furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti) (in tonnellate)», dati riguardanti
esclusivamente le importazioni destinate a paesi diversi dal Belgio. Ebbene, l'84%
delle importazioni cinesi era destinato alla QO Chemicals, società stabilita in
Belgio. Inoltre, la ricorrente ha affermato in udienza che aveva regolarmente
fornito circa 10 000 tonnellate l'anno di aldeide furanica alla QO Chemicals, dato
questo che appare ampiamente superiore ai valori figuranti in un'altra tabella
menzionata nel ricorso, intitolata «Importazioni di aldeide furanica originaria della
Cina nell'Unione europea». Conseguentemente, i dati forniti dalla ricorrente non
sono sufficienti per avvalorare la sua tesi.
- 108.
- In ogni caso, secondo una giurisprudenza costante, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del
regolamento base, l'esame del danno deve comprendere un complesso di fattori,
uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo. Per questi motivi, la
diminuzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non è
di ostacolo all'accertamento di un grave danno da esse causato, purché
l'accertamento sia fondato su differenti fattori dei quali la detta disposizione
prevede la presa in considerazione (sentenze della Corte 11 luglio 1990, cause
riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio,
Racc. pag. I-2945, punti 50-52; cause riunite C-320/86 e C-188/87, Stanko
France/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-3013, pubblicazione sommaria, punti
60 e 61, e causa C-157/87, Electroimpex e a./Consiglio, Racc. pag. I-3021,
pubblicazione sommaria, punti 41 e 42).
- 109.
- Nel caso di specie, il regolamento definitivo (punti 19 e 21 del preambolo) prende
in considerazione i seguenti elementi in ordine al danno subito dall'industria
comunitaria:
i prezzi all'importazione dell'aldeide furanica originaria della Cina erano
inferiori del 24,4 % a quelli del produttore comunitario ed erano diminuiti
di oltre il 30 % nel corso del periodo dell'inchiesta;
la produzione di aldeide furanica della Furfural Español era diminuita del
17,7% dal 1989 al periodo dell'inchiesta;
le sue vendite sul mercato comunitario avevano subito un calo del 28,5% tra
il 1989 e il periodo dell'inchiesta;
lo sfruttamento degli impianti era diminuito, passando dall'85 al 70%;
i suoi prezzi erano scesi del 36,4% tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta,
registrando un calo del 22,4% tra il 1992 e quello stesso periodo;
le sue scorte erano aumentate di oltre 31,6% nel periodo considerato.
- 110.
- Alla luce di questi elementi e malgrado un'eventuale diminuzione delle
importazioni cinesi, le istituzioni comunitarie hanno correttamente concluso, senza
commettere alcun errore manifesto di valutazione, che le importazioni cinesi
effettuate a prezzi di dumping avevano causato un danno all'industria comunitaria.
- 111.
- Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere respinto.
Sul quarto e sul quinto motivo, riguardanti la violazione dell'art. 190 del Trattato
nonché un errore manifesto di valutazione in relazione al rigetto da parte del Consiglio
dell'impegno proposto dalla ricorrente
Argomenti delle parti
- 112.
- La ricorrente riconosce che le istituzioni dispongono di un'ampia discrezionalità per
decidere se gli impegni debbano o no essere accettati. Tuttavia, questo potere
discrezionale sarebbe soggetto all'obbligo di motivare le decisioni, enunciato
dall'art. 190 del Trattato. Ebbene, la decisione di respingere l'impegno proposto
dalla ricorrente non sarebbe sufficientemente motivata. Di conseguenza, essa
sarebbe priva di validità.
- 113.
- Secondo la ricorrente, l'impegno proposto avrebbe consentito di limitare i
provvedimenti a quanto strettamente necessario per eliminare il danno lamentato
dalla denunciante. I due motivi addotti dalle istituzioni per rifiutare l'impegno
sarebbero privi di validità. Pertanto, la decisione di rigetto andrebbe annullata.
- 114.
- Il primo motivo di rigetto (punto 29 del preambolo del regolamento definitivo)
sarebbe fondato sull'impossibilità di applicare un trattamento individuale alla
ricorrente, poiché secondo le istituzioni esse non era in possesso dei requisiti
previsti a tal fine per un paese privo di un'economia di mercato. Tale motivo
sarebbe espressione di una politica pregressa dalla Commissione, detta «del
trattamento individuale», che sarebbe stata poi ampiamente riconsiderata. La
ricorrente si richiama al riguardo a pratiche precedenti.
- 115.
- Il secondo motivo di rigetto (punto 29 del preambolo del regolamento definitivo)
sarebbe fondato sulla violazione di impegni assunti nel corso degli ultimi anni da
esportatori cinesi tra cui, in particolare, la ricorrente stessa. Essa fa valere che la
violazione di un precedente impegno nell'ambito della pratica relativa al
permanganato di potassio [regolamento (CEE) del Consiglio 31 maggio 1988,
n. 1531, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di
permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese e stabilisce
la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette
importazioni (GU L 138, pag. 1)], contestatale dal Consiglio, non è imputabile ad
essa, ma ad alcune delle sue controllate. Pertanto, tale violazione non potrebbe
costituire una ragione valida per rifiutare la sua proposta di impegno. La ricorrente
aggiunge inoltre che non accade di rado, nella prassi amministrativa delle istituzioni
comunitarie, che vengano accettati impegni sebbene siano stati proposti da parti
che avevano trasgredito impegni precedenti. Di conseguenza, il rigetto della sua
proposta d'impegno sarebbe arbitrario.
- 116.
- Il Consiglio ricorda che le istituzioni comunitarie non hanno l'obbligo di accettare
impegni. In ogni caso, le circostanze del caso di specie avrebbero precluso alle
istituzioni comunitarie la possibilità di accettare l'impegno proposto dalla
ricorrente, impegno che, avendo ad oggetto i quantitativi e non i prezzi, le avrebbe
attribuito un monopolio di fatto per le esportazioni di aldeide furanica proveniente
dalla Cina.
- 117.
- Il Consiglio ribadisce peraltro che la ricorrente ha trasgredito un precedente
impegno. Esso fa rilevare che, nella controversia relativa al permanganato di
potassio, la Sinochem aveva proposto un impegno riguardante tutte le esportazioni,
ivi comprese quelle effettuate dalle sue controllate, e rispondeva pertanto delle
attività di queste ultime.
- 118.
- Nella propria memoria d'intervento, la Furfural Español aggiunge che la ricorrente
non ha fornito alcuna motivazione concreta a sostegno della sua tesi secondo cui
l'impegno proposto sarebbe stato sufficiente per eliminare il danno subito
dall'industria comunitaria e doveva pertanto essere accettato.
Giudizio del Tribunale
- 119.
- Nessuna disposizione del regolamento base fa obbligo alle istituzioni comunitarie
di accettare una proposta d'impegno formulata dagli operatori economici coinvolti
nelle indagini che precedono l'istituzione di dazi antidumping. Al contrario, risulta
dall'art. 10 di tale regolamento che l'accettabilità di un impegno del genere è
valutata dalle istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale. Il rifiuto di una
proposta d'impegno, espresso al termine di un esame individuale e accompagnato
da una motivazione conforme alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato, non può
essere oggetto di censura da parte del giudice quando i motivi sui quali è basato
non superano i limiti del margine di discrezionalità riconosciuto alle istituzioni
(sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing/Consiglio,
Racc. pag. 1809, punti 30 a 34).
- 120.
- La ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione. Tuttavia, al punto
29 del preambolo del regolamento definitivo, sono stati esposti i motivi in base ai
quali il Consiglio ha rifiutato l'impegno proposto dalla ricorrente. Questa
motivazione ha consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali la sua
proposto di impegno era stata rifiutata e al Tribunale di esercitare il suo sindacato.
- 121.
- Infatti, come ha giustamente rilevato il Consiglio, la ricorrente non ha proposto di
impegnarsi a effettuare le esportazioni a un determinato prezzo minimo, ma di
limitare, su base annuale, il volume delle esportazioni di aldeide furanica nella
Comunità. L'accettazione dell'impegno proposto avrebbe avuto come conseguenza
l'applicazione di un dazio antidumping elevato su tutte le altre importazioni dalla
Cina e la ricorrente avrebbe così nuovamente detenuto il monopolio delle
esportazioni cinesi di aldeide furanica nella Comunità. Questa accettazione avrebbe
pertanto comportato l'applicazione di un trattamento individuale nei confronti della
ricorrente, senza eliminare il danno.
- 122.
- Quanto alle precedenti controversie richiamate dalla ricorrente, nell'ambito delle
quali le istituzioni comunitarie hanno accettato l'impegno proposto, esse non sono
paragonabili al caso di specie poiché vi era nel paese esportatore soltanto un'unica
impresa pubblica di produzione. Di conseguenza, l'impegno era di fatto proposto
dallo Stato stesso anziché da un singolo esportatore e riguardava il complesso delle
esportazioni del paese. L'accettazione non ha quindi determinato l'applicazione di
un trattamento individuale ad un determinato esportatore.
- 123.
- Infine, per quanto riguarda il rigetto dell'impegno a motivo della violazione, da
parte della ricorrente, di un impegno precedente, la ricorrente non può valersi del
fatto che la violazione dell'impegno sottoscritto nella pratica relativa al
permanganato di potassio sarebbe stata ascrivibile soltanto alle sue controllate.
Infatti, in quella pratica, il suo impegno riguardava tutte le sue esportazioni, ivi
comprese quelle effettuate dalle sue controllate, come ha fatto valere il Consiglio
senza venir contraddetto al riguardo. Di conseguenza, la ricorrente rispondeva
altresì delle attività delle sue controllate.
- 124.
- Ebbene, la violazione di un precedente impegno costituisce un elemento che le
istituzioni comunitarie possono legittimamente prendre in considerazione alla luce
delle circostanze del caso di specie, nel decidere se accettare o respingere una
proposta d'impegno. Il fatto che, nell'ambito di pratiche precedenti, esse abbiano
in alcuni casi accettato un impegno da parte di esportatori che in precedenza
avevano trasgredito l'impegno assunto non è circostanza tale da limitare l'ampio
margine di discrezionalità di cui dispongono in tale materia.
- 125.
- Nel caso di specie, il Consiglio non ha quindi superato i limiti dell'ampio potere
discrezionale ad esso spettante, fondando il rigetto dell'impegno proposto
sull'esistenza di un precedente impegno non osservato.
- 126.
- Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve concludere che la motivazione
dell'atto soddisfa le prescrizioni dell'art. 190 del Trattato per quanto riguarda la
decisione di rigetto contestata e non può essere censurata, dal momento che gli
elementi sui quali si fonda il rigetto non hanno ecceduto i limiti del potere
discrezionale di cui disponeva il Consiglio.
- 127.
- Di conseguenza, il quarto e il quinto motivo sono infondati.
- 128.
- Alla uce di tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto nel suo complesso.
Sulle spese
- 129.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta
soccombente e il Consiglio ha chiesto la sua condanna alle spese, essa dev'essere
condannata alle spese sostenute dal Consiglio. Poiché l'interveniente Furfural
Español ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese sostenute per il suo
intervento, alla luce delle circostanze del caso di specie, la ricorrente dev'essere
condannata anche alle spese sostenute dalla Furfural Español.
- 130.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, le istituzioni intervenute nella causa
sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal
Consiglio e dall'interveniente Furfural Español.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
García-Valdecasas Tiili Azizi
Moura Ramos Jaeger
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
R. García-Valdecasas