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Ricorso proposto il 30 giugno 2011 - Ecologistas en Acción-CODA / Commissione

(Causa T-341/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J. Doreste Hernández)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea che ha negato, non essendo la risposta pervenuta entro i termini, l'accesso ai documenti richiesti nel caso GESTDEM 2011/6;

dichiarare che ECOLOGISTAS EN ACCION ha diritto ad ottenere i documenti richiesti e, al contrario, indebitamente rifiutati:

Summary by the Spanish Ministry of Environment of the information submitted to the European Commission concerning the environmental assessment of the construction of the Granadilla Port, transmitted to the Permanent Representation of Spain to the European Union on 4 November 2005,

Nota esplicativa, complementary information by Gobierno de Canarias, November 2005,

Alternative analysis concerning the location of the Granadilla Port by Gobierno de Canarias, July 2005, e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

All'origine del presente ricorso vi è la richiesta di documentazione di carattere ambientale implicitamente rifiutata dalla Commissione europea.

Le informazioni rifiutate sono tre documenti trasmessi dall'amministrazione spagnola alla Commissione europea, affinché emettesse un parere ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), relativamente alla costruzione di un porto a Granadilla (Tenerife, Spagna).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

A tale riguardo si sostiene che la convenuta non ha comunicato per iscritto a ECOLOGISTAS EN ACCION i motivi per i quali viene negato l'accesso ai tre documenti richiesti e ha lasciato al Regno di Spagna la decisione risolutiva relativa alla richiesta di tali documenti, nonostante essi non rientrino in alcuna delle eccezioni previste all'art. 4, nn. 1, 2 e 3, del regolamento summenzionato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

A parere della ricorrente, dato che i tre documenti richiesti sono "informazioni ambientali", il loro implicito diniego implica una violazione del tenore letterale e dello spirito del regolamento summenzionato e della convenzione di Aarhus.

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