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Ricorso proposto il 30 giugno 2011 - CEEES e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commissione

(Causa T-342/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) (Spagna) e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Madrid, Spagna) (rappresentanti : avv.ti A. Hernández Pardo e B. Marín Corral)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare l'atto impugnato e,

Conseguentemente, ordinare alla Commissione di procedere ad imporre alla REPSOL ammenda o penalità di mora, in forza dell'inosservanza dell'art. 9 del regolamento n. 1/2003.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso decisione della Commissione europea 28 aprile 2011, adottata nel caso COMP/39461/CEEES AOP-REPSOL, avente ad oggetto la questione dell'avvio del procedimento sulla base della denuncia presentata il 30 maggio 2007 dalle ricorrenti. Tale denuncia era basata sui seguenti tre argomenti fondamentali:

a)    l'esistenza di accordi orizzontali della Asociación de Operadores Petrolíferos     (AOP) e dei suoi membri, che limitava la concorrenza fra di essi;

b)    la violazione degli artt. 101 e 102 TFUE per aver influenzato i prezzi di     vendita al pubblico;

c)    inosservanza, da parte della REPSOL, della decisione della Commissione 12     aprile 2006, (2006/446/CE), relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81     CE e adottata conformemente all'art. 9 del regolamento n. 1/2003 (caso     COMP/B-1/38.348 - Repsol CPP), nonché le conseguenze sanzionatorie     previste per siffatta inosservanza.

Nella decisione impugnata la Commissione considera che non sussistano sufficienti motivi per adottare nei confronti della REPSOL una delle misure previste dal regolamento (CE) 1/2003 per il caso in cui le parti non adempiano ai loro impegni.

A sostegno del loro ricorso le parti fanno valere due motivi:

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, in relazione alla violazione del principio dell'effetto diretto del diritto comunitario.

A tale riguardo si fa valere, in particolare, che la Commissione, tenendo presenti le constatazioni effettuate dalla Autoridad Nacional de la Competencia [Autorità nazionale per la concorrenza], non può ignorare il mancato rispetto degli impegni assunti dalla REPSOL, attraverso la condotta consistente nella fissazione dei prezzi di vendita, una pratica che essa aveva garantito di non porre in essere. Invero, i fatti accertati dalla Autoridad Nacional de la Competencia, che si riferiscono alla violazione dell'art. 101 TFUE, avrebbero dovuto essere sufficienti per la Commissione al fine di considerare pienamente dimostrato l'inadempimento degli obblighi da parte della REPSOL. Si sostiene inoltre che

il mancato intervento della Commissione dinanzi ad un inadempimento della decisione "impegno vincolante", dato che ritiene di avere a tale riguardo una competenza discrezionale, metterebbe in pericolo l'essenza stessa dei meccanismi sottesi all'assunzione di alcuni impegni quale soluzione alternativa all'avvio di un procedimento sanzionatorio, trasformando così la discrezionalità della Commissione in un potere arbitrario, in grado di causare una manifesta vulnerabilità.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 23, n. 2, lett. c), e 24, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 1/2003.

Ad avviso delle ricorrenti, dinanzi ad una violazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, come quella oggetto del presente procedimento, la Commissione avrebbe dovuto imporre le ammende e penalità di mora previste nella summenzionata disposizione.

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