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Ricorso proposto il 23 giugno 2011 - Régie Networks e NRJ Global / Commissione

(Causa T-340/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Régie Networks (Lione, Francia) e NRJ Global (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Geneste e C. Vannini)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la responsabilità dell'Unione derivante:

dall'illegittimità della decisione della Commissione europea 10 novembre 1997, relativa all'aiuto di Stato N 679/97;

dall'inerzia della Commissione successivamente alla dichiarazione di detta illegittimità contenuta nella lettera inviata alle autorità francesi in data 8 maggio 2003;

condannare la Commissione europea a risarcire integralmente il danno causato alle ricorrenti dai comportamenti illegittimi indicati nel ricorso, danno che comprende:

l'importo della tassa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2000;

gli onorari corrisposti ai fini del procedimento contenzioso volto ad ottenere il rimborso della tassa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2002;

gli onorari corrisposti ai fini del presente procedimento contenzioso;

condannare la Commissione al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sull'illecito commesso a causa dell'illegittimità della decisione della Commissione 10 novembre 1997. La Commissione, esaminando il regime di aiuti alla diffusione radiofonica nel 1997, l'ha dichiarato conforme alle norme del Trattato, senza tuttavia esaminare le modalità di finanziamento di tale regime di aiuti, benché fosse tenuta a farlo in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia, dato che tale finanziamento costituiva parte integrante del regime di aiuti interessato. La decisione così adottata dalla Commissione è illegittima e costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, derivante dalla mancata eliminazione da parte della Commissione, nel 2003, degli effetti dannosi della sua decisione del 1997. La Commissione ha riconosciuto l'illegittimità della sua decisione 10 novembre 1997 al più tardi l'8 maggio 2003, data in cui ha inviato una lettera alle autorità francesi ove indicava che le modalità di finanziamento del regime di aiuti alla diffusione radiofonica, come approvate in ultimo luogo dalla decisione 10 novembre 1997, erano contrarie alle norme del Trattato. Tuttavia, la Commissione non ha adottato alcun provvedimento al fine di rimediare alla dichiarata illegittimità. Su tale fondamento, le ricorrenti deducono che la mancata eliminazione, da parte della Commissione, degli effetti dannosi della decisione illegittima da essa adottata nel 1997 viola il principio di buona amministrazione, principio generale del diritto dell'Unione europea, ed è quindi idonea a far sorgere la responsabilità dell'Unione.

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