Language of document : ECLI:EU:T:2014:60

Causa T‑342/11

Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)

e

Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo delle stazioni di servizio – Decisione di rigetto di una denuncia – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori da una decisione della Commissione – Riapertura del procedimento – Ammende – Penalità di mora»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Artt. 263 TFUE e 266 TFUE)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Impegno sottoscritto da talune imprese nei confronti della Commissione in un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza – Mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori da una decisione della Commissione – Poteri della Commissione – Discrezionalità – Fissazione di priorità da parte della Commissione

[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 9, 23, § 2, c), e 24, § 1, c)]

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Obbligo della Commissione di statuire con decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza – Presa in considerazione dell’interesse dell’Unione all’istruzione di una causa – Criteri di valutazione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Denuncia relativa all’inosservanza degli impegni assunti da un’impresa che ha commesso un’infrazione – Presa in considerazione dell’interesse dell’Unione all’istruzione di una causa – Potere discrezionale della Commissione – Presa in considerazione dei provvedimenti adottati da un’autorità di concorrenza nazionale nei confronti dell’impresa – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 9, 23, § 2, c), e 24, § 1, c)]

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296 TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto

(Art. 263 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

2.      Qualora un’impresa non rispetti una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la Commissione non è obbligata a riaprire il procedimento contro detta impresa, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento, ma dispone di un potere discrezionale al riguardo. La Commissione dispone anche di un potere discrezionale riguardante l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, in forza dei quali essa può infliggere ammende o penalità di mora alle imprese qualora esse non rispettino un impegno reso obbligatorio da una decisione adottata in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Con riferimento agli elementi che determinano l’esercizio del potere discrezionale di cui la Commissione dispone in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, occorre ricordare che quest’ultima dispone soltanto di risorse limitate, che deve utilizzare per agire nei confronti di un numero potenzialmente elevato di condotte contrastanti con il diritto della concorrenza. Spetta pertanto alla Commissione attribuire gradi di priorità diversi ai problemi di concorrenza che vengono portati alla sua conoscenza e decidere se la prosecuzione dell’esame di una controversia sia nell’interesse dell’Unione.

(v. punti 48, 49, 58, 59)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60, 61, 70)

4.      Considerato il fatto che la competenza della Commissione ad emettere impegni vincolanti in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 ha anche l’obiettivo di garantire l’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, e che le competenze previste all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento sono dirette a garantire il rispetto di detti impegni, i principi relativi alle decisioni di rigetto di una denuncia per violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE si applicano anche nel caso in cui l’eventuale inosservanza di un impegno sia portata a conoscenza della Commissione e in cui essa debba decidere se riaprire il procedimento.

Orbene, poiché la Commissione deve valutare se sia o meno nell’interesse dell’Unione proseguire l’esame di una denuncia alla luce degli elementi di diritto e di fatto pertinenti nella fattispecie, essa deve prendere in considerazione la circostanza che la situazione può presentarsi in modo diverso a seconda che tale denuncia riguardi l’eventuale inosservanza di una decisione sugli impegni o un’eventuale infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. Poiché, infatti, l’inosservanza degli impegni è, generalmente, più facile da dimostrare che la violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE, l’estensione delle misure di indagine necessarie per accertare siffatta inosservanza degli impegni sarà, in linea di principio, più limitata.

Tuttavia, non se ne può dedurre che, in tal caso, la Commissione dovrebbe sistematicamente riaprire il procedimento e infliggere un’ammenda o una penalità di mora. Infatti, tale orientamento avrebbe la conseguenza di trasformare le competenze che essa detiene in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 in competenze vincolate, il che non sarebbe conforme al testo di tali disposizioni.

Ciò considerato, nulla osta a che la Commissione valuti i provvedimenti che un’autorità di concorrenza nazionale ha adottato nei confronti di un’impresa, allorché essa esamina se sia nell’interesse dell’Unione riaprire il procedimento nei confronti di tale impresa per l’inosservanza dei suoi impegni, allo scopo di infliggerle un’ammenda o una penalità di mora. Al contrario, dal momento che le competenze della Commissione in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23 paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 le sono state conferite ai fini della sua funzione di vigilanza dell’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, siffatta valutazione si impone.

(v. punti 62‑64, 68)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 101)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 105)