Language of document : ECLI:EU:C:2023:695

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 21 settembre 2023 (1)

Causa C605/21

Heureka Group a.s.

contro

Google LLC

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca)]

«Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Possibilità di basarsi su una decisione non definitiva della Commissione – Direttiva 2014/104/UE – Ambito di applicazione ratione temporis – Inizio dell’infrazione prima dell’entrata in vigore della direttiva – Termine di prescrizione – Compatibilità della normativa nazionale iniziale con l’articolo 102 TFUE e con il principio di effettività del diritto dell’Unione»






Indice


I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (CE) n. 1/2003

2. Direttiva 2014/104

B. Diritto ceco

III. Fatti e procedimento principale

A. Procedimento della Commissione nel caso «Google Shopping» e decisione C(2017) 4444 final

B. L’azione nazionale civile per il risarcimento del danno dell’Heureka

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

V. Valutazione

A. Questione preliminare: può il giudice nazionale basarsi su una decisione non ancora definitiva della Commissione?

1. Carattere vincolante di una decisione non ancora definitiva della Commissione

2. Obbligo di sospendere il procedimento principale?

B. Sulle questioni pregiudiziali prima e seconda: le implicazioni delle constatazioni della sentenza Volvo per la presente causa

1. Il periodo dell’infrazione che ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104

2. Il periodo dell’infrazione che ha avuto luogo prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104

C. Sulle questioni pregiudiziali terza e quarta: i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per il regime di prescrizione precedente alla direttiva

1. Il termine di prescrizione può iniziare a decorrere prima della cessazione dell’infrazione? [Terza questione e quarta questione, punto i)]

2. Il termine di prescrizione può iniziare a decorrere prima che la parte lesa sappia che il comportamento costituisce una violazione delle regole di concorrenza? [Quarta questione, punto ii)]

3. Il termine di prescrizione deve essere sospeso durante il procedimento dinanzi alla Commissione e durante il controllo giurisdizionale della decisione della Commissione? [Quarta questione, punti iii e iv)]

VI. Conclusione


I.      Introduzione

1.        Secondo il regime di prescrizione istituito dall’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (2), il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza degli elementi essenziali che caratterizzano la violazione.

2.        Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale la Corte è chiamata, in via principale, ad esaminare se, prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, il requisito secondo cui il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata discendesse già dall’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di taluni altri aspetti del vecchio regime nazionale di prescrizione, che riguardano, in particolare, la conoscenza del fatto che il comportamento di cui trattasi costituisce una violazione delle regole di concorrenza e la sospensione del termine di prescrizione durante il procedimento dinanzi alla Commissione europea e durante la contestazione in sede giurisdizionale della decisione che constata la violazione.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento (CE) n. 1/2003

3.        L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 (3), intitolato «Onere della prova», stabilisce quanto segue:

«In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli [101 e 102 TFUE], l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo [101], paragrafo 1, o dell’articolo [102 TFUE] incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece all’impresa o associazione di imprese che invoca l’applicazione dell’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE] l’onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte».

4.        L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», prevede quanto segue:

«1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE].

2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione».

5.        Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento:

«La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione».

2.      Direttiva 2014/104

6.        Il considerando 36 della direttiva 2014/104 prevede quanto segue:

«Le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di una violazione da parte di un’autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso. A tal fine, dovrebbe essere possibile intentare un’azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un’autorità garante della concorrenza ai fini dell’applicazione del diritto nazionale della concorrenza e dell’Unione. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che un attore sia a conoscenza, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce la violazione, del fatto che la violazione gli ha causato un danno e dell’identità dell’autore della violazione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti di applicazione generale, purché la durata di tali termini assoluti di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento».

7.        L’articolo 2 di tale direttiva è intitolato «Definizioni» e i suoi punti 1 e 12 così dispongono:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “violazione del diritto della concorrenza”: una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza;

(…)

12)      “decisione definitiva relativa a una violazione”: una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari».

8.        L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Effetto delle decisioni nazionali», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.

3. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE».

9.        L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Termini di prescrizione», così dispone:

«1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.

2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:

a)      della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;

b)      del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;

c)      dell’identità dell’autore della violazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».

B.      Diritto ceco

10.      Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, prima dell’entrata in vigore dello zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (legge n. 262/2017 sul risarcimento del danno in materia di concorrenza), il 1° settembre 2017, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno era inizialmente disciplinata, fino al 31 dicembre 2013, dallo zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (legge n. 513/1999, codice di commercio), successivamente, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 agosto 2017, dallo zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012, codice civile). Secondo il giudice del rinvio, la differenza tra queste due normative risiede nel fatto che, in forza del codice di commercio, il termine di prescrizione è di quattro anni, mentre, in forza del codice civile, tale termine è di tre anni. Ai fini del procedimento dinanzi alla Corte, il giudice del rinvio, competente in via esclusiva a interpretare e ad applicare il diritto nazionale (4), designa come pertinenti le norme del codice civile.

11.      L’articolo 620, paragrafo 1, del codice civile stabilisce quanto segue:

«Le circostanze determinanti affinché il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizi a decorrere comprendono la conoscenza del danno e quella [dell’identità] della persona tenuta al suo risarcimento. Ciò vale, mutatis mutandis, anche ai fini del risarcimento del danno».

12.      L’articolo 629, paragrafo 1, del codice civile dispone quanto segue:

«Il termine di prescrizione è di tre anni».

13.      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, della legge n. 262/2017 sul risarcimento del danno in materia di concorrenza:

«1) Il termine di prescrizione per l’esercizio di un diritto al risarcimento del danno in forza della presente legge è di 5 anni; le disposizioni degli articoli 629 e 636 del codice civile non si applicano.

2) Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’interessato viene a conoscenza del danno, [dell’identità] del soggetto tenuto al risarcimento di quest’ultimo e della restrizione della concorrenza, o doveva e poteva venire a conoscenza di tali elementi, ma non prima del giorno in cui è cessata la restrizione della concorrenza.

3) Il termine di prescrizione non decorre per la durata dell’indagine o del procedimento dinanzi all’autorità garante della concorrenza in relazione alla stessa restrizione della concorrenza, nonché per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui a) è divenuta definitiva la decisione adottata dall’autorità garante della concorrenza o da un giudice che constata l’esistenza di tale restrizione della concorrenza, o b) è stata altrimenti posta fine all’indagine, al procedimento dinanzi all’autorità garante della concorrenza o al procedimento dinanzi al giudice».

III. Fatti e procedimento principale

14.      L’Heureka Group a.s. (in prosieguo: l’«Heureka»), una società attiva nel mercato dei servizi di comparazione dei prezzi di vendita nella Repubblica ceca, ricorrente nel procedimento principale, ha avviato mediante ricorso dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), giudice del rinvio, un’azione per il risarcimento del danno nei confronti di Google LLC a seguito della decisione della Commissione del 27 giugno 2017 nel caso Google Search (Shopping) [in prosieguo: la «decisione C(2017) 4444 final»] (5).

A.      Procedimento della Commissione nel caso «Google Shopping» e decisione C(2017) 4444 final

15.      Il 30 novembre 2010 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa nel quale dichiarava di aver avviato un procedimento nei confronti di Google sulla base, in particolare, dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, riguardo a un eventuale abuso di posizione dominante nel settore della ricerca online (6).

16.      Nel 2013 Google ha proposto alla Commissione alcuni impegni al fine di rispondere alle preoccupazioni di tale istituzione.

17.      Il 27 maggio 2014 lo Sdružení pro internetový rozvoj v České republice (Associazione per lo sviluppo di Internet nella Repubblica ceca; in prosieguo: lo «SPIR»), di cui l’Heureka è membro, ha pubblicato un comunicato stampa con il quale ha espresso il proprio disaccordo con tali impegni.

18.      Il 15 aprile 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Google, nella quale è giunta alla conclusione provvisoria che le pratiche in questione costituivano un abuso di posizione dominante e, pertanto, violavano l’articolo 102 TFUE.

19.      Il 14 luglio 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare e ha avviato un procedimento per violazione dell’articolo 102 TFUE anche nei confronti della società madre di Google, la Alphabet, Inc.

20.      Il 27 giugno 2017 la Commissione ha adottato la decisione C(2017) 4444 final. Con detta decisione, la Commissione ha constatato che Google e Alphabet, Inc., dal momento dell’assunzione del controllo di Google, avevano violato l’articolo 102 TFUE e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Secondo la Commissione, Google ha abusato della sua posizione dominante esistente in tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno del SEE, tra cui quello della Repubblica ceca, riducendo il traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati di ricerca generali verso i comparatori di prodotti concorrenti e aumentando tale traffico verso il proprio comparatore di prodotti, il che poteva avere, o aveva verosimilmente, effetti anticoncorrenziali sui tredici mercati nazionali corrispondenti della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti, ma anche sui suddetti mercati della ricerca generale (7).

21.      La Commissione ha concluso che tale infrazione aveva avuto luogo dal febbraio 2013 nella Repubblica ceca e continuava alla data di adozione della decisione C(2017) 4444 final, vale a dire il 27 giugno 2017. La Commissione ha quindi ritenuto che si dovesse ordinare a Google di cessare il suo comportamento entro 90 giorni e di non adottare una condotta equivalente avente lo stesso oggetto o lo stesso effetto (8).

22.      Il 12 gennaio 2018 la sintesi della decisione C(2017) 4444 final è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

23.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2017, Google ha proposto ricorso avverso la decisione C(2017) 4444 final. Nella sentenza del 10 novembre 2021 nella causa Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763), il Tribunale ha annullato detta decisione nella sola parte in cui la Commissione vi ha constatato un’infrazione da parte di Google in tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno del SEE in base all’esistenza di effetti anticoncorrenziali in tali mercati, e ha respinto il ricorso di Google per il resto, in particolare convalidando l’analisi della Commissione per quanto riguarda il mercato della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti.

24.      Con atto introduttivo del 20 gennaio 2022, Google ha proposto un’impugnazione, attualmente pendente, avverso la sentenza del Tribunale (9).

B.      L’azione nazionale civile per il risarcimento del danno dell’Heureka

25.      Con atto introduttivo del 25 giugno 2020, depositato il 26 giugno 2020, l’Heureka ha proposto, dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale), un ricorso per risarcimento del danno nei confronti di Google. Tale ricorso è diretto al risarcimento del danno che l’Heureka avrebbe subito a causa dell’abuso di posizione dominante che Google ha commesso, secondo la decisione C(2017) 4444 final, nella Repubblica ceca nel periodo compreso tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017. L’Heureka ha sostenuto che, inserendo e visualizzando il proprio servizio di comparazione dei prezzi di vendita nella migliore posizione possibile tra i risultati dei suoi servizi di ricerca generale, Google aveva ridotto la consultazione del portale di comparazione dei prezzi di vendita Heureka.cz.

26.      Google si è opposta a detto ricorso, allegando , in particolare, che il diritto al risarcimento era prescritto per il periodo compreso, quantomeno, tra il febbraio 2013 e il 25 giugno 2016 (10). Tale argomento si basa sul postulato che l’Heureka sarebbe stata in grado di conoscere l’autore dell’infrazione e di sapere di aver subìto un danno assai prima dell’adozione della decisione C(2017) 4444 final.

27.      A tal riguardo, Google osserva che era evidente che il gestore del motore di ricerca denominato «Google» era la società Google, in particolare a seguito del comunicato stampa della Commissione del 30 novembre 2010 (v. supra, paragrafo 15).

28.      Inoltre, Google ritiene che, in ogni caso, la pubblicazione, il 27 maggio 2014, del comunicato stampa con il quale lo SPIR ha espresso il suo disaccordo sugli impegni presentati da Google dinanzi alla Commissione (v. supra, paragrafo 17) fosse sufficiente per far decorrere il termine di prescrizione.

29.      Per tali ragioni, Google sostiene che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie aveva iniziato a decorrere dal febbraio 2013, ossia dall’inizio dell’infrazione nel territorio ceco e dall’inizio del verificarsi del danno lamentato, o, al più tardi, dal 27 maggio 2014, data di pubblicazione del comunicato stampa dello SPIR.

30.      Secondo Google, nulla impediva all’Heureka di proporre il suo ricorso per risarcimento del danno, dato che tale società poteva, durante il procedimento relativo a tale ricorso, ampliare progressivamente la portata del danno aggiungendovi danni parziali subiti ulteriormente nel corso del tempo.

31.      In tale contesto, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) nutre dubbi quanto alla compatibilità della vecchia normativa nazionale che disciplina i termini di prescrizione con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 e, se del caso, con l’articolo 102 TFUE nonché con il principio di effettività. Il giudice del rinvio osserva che, in forza dell’articolo 620, paragrafo 1, del codice civile, il termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere dal momento in cui la persona lesa viene a conoscenza o non appena si possa presumere che essa sia venuta a conoscenza dell’identità dell’autore dell’infrazione e del danno subito. Per quanto riguarda la condizione relativa alla conoscenza del fatto che un danno è stato subito a causa dell’infrazione di cui trattasi, secondo un’interpretazione del Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) dell’articolo 620, paragrafo 1, del codice civile, per far decorrere il termine di prescrizione sarebbe sufficiente la presa di conoscenza di un danno parziale. Il danno sarebbe, in particolare nei casi di infrazioni continuate o ripetute, divisibile e ogni «nuovo danno» potrebbe essere invocato separatamente e farebbe decorrere un nuovo termine di prescrizione.

32.      Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, ciò significherebbe che ogni ricerca generale effettuata sul sito di Google che ha portato a un posizionamento e a una visualizzazione dei risultati più favorevoli al servizio di comparazione dei prezzi di Google avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione autonomo.

33.      Inoltre, tale giudice osserva che, a differenza dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, il codice civile non richiede che la persona lesa sia a conoscenza del fatto che la condotta di cui trattasi costituisce una violazione del diritto della concorrenza. Il codice civile non conterrebbe neppure norme che consentano la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione durante il periodo dell’indagine riguardante tale condotta, né alcuna norma secondo la quale la sospensione della prescrizione cessa non prima di un anno dopo che la decisione che constata l’infrazione è divenuta definitiva.

IV.    Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

34.      In tali circostanze, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali con decisione del 29 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2021:

«1)      Se l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e i principi generali dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che la direttiva 2014/14, e in particolare il suo articolo 10, si applica, direttamente o indirettamente, alla presente controversia vertente sul risarcimento di tutti i danni causati da una violazione dell’articolo 102 TFUE, che ha avuto inizio prima della data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 ed è cessata dopo la scadenza del termine di trasposizione di quest’ultima, in una situazione in cui anche l’azione per il risarcimento del danno è stata intentata dopo la scadenza del termine di trasposizione, oppure [devono essere interpretati] nel senso che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 si applica solo alla parte di tale comportamento (dalla quale deriva parte del danno) successiva alla data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 o alla data di scadenza del termine di trasposizione.

2)       Se la ratio e lo scopo della direttiva 2014/104 e/o dell’articolo 102 TFUE e del principio di effettività richiedano che l’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva sia interpretato nel senso che per “ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui [all’articolo 22,] paragrafo 1” si intendono le disposizioni della normativa nazionale di attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/104; in altri termini, se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 e le norme sulla prescrizione rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell’articolo 22 della direttiva 2014/104.

3)       Se siano conformi all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/14 e/o all’articolo 102 TFUE e al principio di effettività una normativa nazionale e la sua interpretazione secondo cui la “conoscenza del fatto che [è stato] causato un danno”, rilevante per l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione soggettivo, è collegata alla conoscenza da parte del danneggiato delle «singole frazioni di danno» che si verificano gradualmente nel tempo nell’ambito di un comportamento anticoncorrenziale permanente o continuativo (poiché la giurisprudenza parte dal presupposto che la pretesa risarcitoria in oggetto costituisce un intero frazionabile) e in relazione alle quali iniziano a decorrere termini di prescrizione soggettivi autonomi, indipendentemente dalla conoscenza da parte del danneggiato dell’intero danno causato dalla violazione complessa dell’articolo 102 TFUE, vale a dire una normativa nazionale interpretata nel senso che consente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati da una condotta anticoncorrenziale inizi a decorrere prima della cessazione di tale condotta, consistente nel rendere più favorevoli il posizionamento e la visualizzazione del proprio comparatore dei prezzi, in violazione dell’articolo 102 TFUE.

4)       Se l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2014/104 e/o l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino a una normativa nazionale che prevede per un’azione di risarcimento danni un termine di prescrizione soggettivo di tre anni decorrente dalla data in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o sarebbe potuto venire a conoscenza di una frazione del danno e dell’identità del soggetto tenuto a risarcirlo, ma non tiene conto i) del momento della cessazione della condotta anticoncorrenziale, né ii) della consapevolezza da parte del danneggiato che il comportamento di cui trattasi costituisce una violazione delle regole della concorrenza e, al contempo, iii) non sospende né interrompe il decorso di tale termine triennale di prescrizione durante il periodo di pendenza dinanzi alla Commissione del procedimento avente ad oggetto una violazione non ancora cessata dell’articolo 102 TFUE, e iv) non contiene una regola secondo cui la sospensione del termine di prescrizione termina non prima di un anno dopo che la decisione sull’infrazione è diventata definitiva».

35.      Nel corso del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte l’Heureka, Google e la Commissione.

36.      Il 22 giugno 2022, vale a dire dopo la chiusura della fase scritta nella presente causa il 21 marzo 2022, la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, in prosieguo: la «sentenza Volvo», EU:C:2022:494), nella quale essa si è pronunciata, in particolare, sulla natura dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 nonché sull’applicabilità ratione temporis di tale disposizione. Tenuto conto delle analogie tra tale causa e la presente causa, la Corte ha attirato l’interesse del giudice del rinvio su detta sentenza chiedendo se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

37.      Con lettera del 29 giugno 2022, pervenuta il 1º luglio 2022, il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte che manteneva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

38.      Tuttavia, con comunicazione scritta pervenuta alla Corte il 27 settembre 2022, il giudice del rinvio ha informato quest’ultima che ritirava la prima e la seconda questione dal suo rinvio pregiudiziale, ma che manteneva la terza e la quarta questione.

39.      Il 20 dicembre 2022 la Corte e l’avvocato generale hanno posto quesiti a risposta scritta a tutte le parti del procedimento, ai quali tutte queste parti hanno risposto. Anche il giudice del rinvio ha depositato osservazioni a seguito di tali quesiti, che sono state registrate come addendum alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

40.      Tutte le parti erano altresì presenti all’udienza del 20 marzo 2023.

V.      Valutazione

41.      Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’Heureka, ricorrente nel procedimento principale, che ha proposto il suo ricorso il 26 giugno 2020 e che si ritiene lesa da un abuso di posizione dominante commesso da Google tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017, possa ancora chiedere il risarcimento del danno causato durante tutto questo periodo, o se, al contrario, il suo diritto al risarcimento sia già prescritto per una parte di detto periodo.

42.      Tale questione si pone in particolare perché, prima della trasposizione della direttiva 2014/104, il diritto ceco collegava il dies a quo del termine di prescrizione solo alla conoscenza del danno e del suo autore. La giurisprudenza pertinente riteneva quindi che i danni parziali sorti nel corso di una violazione continuata del diritto della concorrenza fossero divisibili e che per ciascun danno parziale iniziasse a decorrere un termine di prescrizione autonomo. Il diritto al risarcimento si prescriveva quindi separatamente e progressivamente.

43.      In applicazione di tale giurisprudenza e del vecchio termine di prescrizione di tre anni – e se si parte dall’ipotesi che, come sostenuto da Google (v. supra, paragrafi da 26 a 29), l’Heureka era a conoscenza o doveva essere a conoscenza del danno e del suo autore sin dall’inizio del periodo per il quale essa chiede il risarcimento o, in ogni caso, prima della cessazione dell’infrazione come constatata dalla Commissione –, una parte del diritto al risarcimento dell’Heureka derivante da tale infrazione sarebbe già stata prescritta al momento della presentazione del suo ricorso (11).

44.      Tuttavia, nel frattempo, è entrata in vigore la direttiva 2014/104, il cui articolo 10, paragrafo 2, subordina la decorrenza del termine di prescrizione applicabile a un’azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza non solo alla conoscenza, da parte dell’attore, degli elementi essenziali di tale violazione, ma anche al fatto che quest’ultima sia cessata.

45.      La direttiva 2014/104 è entrata in vigore il 26 dicembre 2014. Il suo termine di trasposizione è scaduto il 27 dicembre 2016. Il 1º settembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 262/2017 sul risarcimento del danno in materia di concorrenza, che recepisce la direttiva 2014/104 nel diritto ceco.

46.      Pertanto, il giudice del rinvio si interroga, anzitutto, sull’applicazione ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 (prima e seconda questione pregiudiziale). Esso chiede poi se un regime di prescrizione come quello previsto dal diritto ceco prima dell’entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di tale disposizione sia compatibile con i requisiti di detta disposizione e/o con l’articolo 102 TFUE in combinato disposto con il principio di effettività (terza e quarta questione pregiudiziale).

47.      Nella sentenza Volvo la Corte ha già chiarito taluni aspetti dell’applicazione ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104. È per tale motivo che il giudice del rinvio ha informato la Corte che, a seguito di tale sentenza, esso ritirava la prima e la seconda questione pregiudiziale. Tuttavia, è utile esaminare le implicazioni concrete delle constatazioni della sentenza Volvo ai fini della presente causa (sezione B).

48.      Tale esame rivelerà che la risposta alla questione se l’Heureka possa ancora chiedere il risarcimento dei danni subiti durante tutto il periodo dell’infrazione dipende da se, per una parte di tale periodo, la prescrizione fosse già maturata in forza del diritto nazionale al momento della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104. Orbene, la risposta a tale ultima questione dipende a sua volta da se, prima della scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva, dall’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, derivasse già che gli ordinamenti nazionali non potevano prevedere l’inizio del termine di prescrizione prima della cessazione di una violazione continuata del diritto della concorrenza dell’Unione. Tale interrogativo corrisponde, in sostanza, alla terza e alla quarta questione pregiudiziale, punto i). In tale contesto, occorre esaminare la quarta questione pregiudiziale, punti ii), iii) e iv), che riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di altri aspetti del precedente regime nazionale di prescrizione (sezione C).

49.      Tuttavia, anzitutto, si pone una questione preliminare: nel caso di specie, contrariamente alla situazione considerata nella sentenza Volvo (12) e nell’ordinanza Deutsche Bank (13), la decisione C(2017) 4444 final della Commissione, su cui si basa l’Heureka per dimostrare l’esistenza e la durata dell’infrazione che le avrebbe causato un danno, non è ancora definitiva (v. supra, paragrafi 23 e 24). Ciò solleva la questione se il giudice nazionale possa nondimeno basarsi su tale decisione ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui trattasi e della sua durata, nonché ai fini della determinazione del termine di prescrizione di cui al procedimento principale, o se esso sia tenuto a sospendere tale procedimento fino al momento in cui tale decisione diventerà definitiva. Poiché spetta alla Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito (14), occorre chiarire tale questione prima di esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio (v., di seguito, sezione A).

A.      Questione preliminare: può il giudice nazionale basarsi su una decisione non ancora definitiva della Commissione?

50.      Secondo l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2014/104, una «decisione definitiva relativa a una violazione» è una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari.

51.      La decisione C(2017) 4444 final non è ancora definitiva ai sensi di tale disposizione, poiché è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, la cui sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763) è attualmente impugnata dinanzi alla Corte (v. supra, paragrafi 23 e 24).

52.      Tale circostanza impedisce all’attore e al giudice nazionale di basarsi sulle constatazioni contenute nella decisione della Commissione, in particolare per quanto riguarda l’esistenza dell’infrazione e la sua durata?

53.      Ritengo di no.

54.      Anche una decisione non ancora definitiva nella quale la Commissione constata una violazione del diritto della concorrenza produce un effetto vincolante fintantoché non sia stata annullata (sezione 1). Spetta al giudice nazionale trarne le opportune conseguenze nel procedimento dinanzi a sé e valutare, se del caso, se debba sospendere il procedimento fino a quando la decisione della Commissione non diventi definitiva, senza essere obbligato in tal senso (sezione 2). Tale questione se il giudice nazionale possa basarsi su una decisione della Commissione che non è ancora definitiva va distinta dalla questione se in un caso del genere il termine di prescrizione debba essere sospeso (v. al riguardo, di seguito, paragrafi da 132 a 138).

1.      Carattere vincolante di una decisione non ancora definitiva della Commissione

55.      Gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati annullati o revocati (15).

56.      Tale principio implica altresì l’obbligo di riconoscere la piena efficacia di detti atti finché la Corte non ne abbia accertato l’illegittimità e di rispettarne la forza esecutiva finché la Corte non abbia stabilito di sospenderne l’esecuzione (16).

57.      È vero che, in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, una decisione adottata dalla Commissione è obbligatoria solo per i suoi destinatari, se ne designa. Tuttavia, è pacifico che una siffatta decisione può anche produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi di terzi qualora li riguardi direttamente e individualmente e modifichi in misura rilevante la loro situazione giuridica (17).

58.      Nella misura in cui una siffatta decisione produce effetti giuridici vincolanti per i suoi destinatari e per i terzi direttamente e individualmente interessati sulla base dell’infrazione che essa constata, anche altri terzi, come l’Heureka e il giudice del rinvio, devono potersi basare sulle constatazioni effettuate da detta decisione fintantoché quest’ultima non sia stata annullata. L’obbligo, per le autorità e i giudici nazionali, di rispettare la presunzione di legittimità delle decisioni della Commissione discende anche dal principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (18).

59.      Inoltre, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1/2003, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Il carattere definitivo di una siffatta decisione non è una condizione posta da tale disposizione.

60.      In ciò essa si distingue dall’articolo 9 della direttiva 2014/104, che attribuisce valore probatorio alle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza solo quando queste ultime sono definitive (19). Orbene, tale differenza è giustificata dal primato del diritto dell’Unione e dal carattere vincolante delle decisioni delle istituzioni dell’Unione (20).

61.      È vero che, al punto 42 della sentenza nella causa Sumal (21), la Corte ha constatato che, per riconoscere la responsabilità di un’entità giuridica rientrante in un’unità economica per una violazione del diritto della concorrenza, era necessario che la partecipazione di almeno un’entità giuridica, facente parte di tale unità economica, a una violazione siffatta fosse rilevata in una decisione definitiva (22) della Commissione o accertata in modo autonomo dinanzi al giudice nazionale adito qualora non fosse stata adottata alcuna decisione relativa all’esistenza di un’infrazione da parte della Commissione.

62.      Tuttavia, non risulta che ne derivi che una parte lesa o il giudice nazionale possano basarsi solo sulle constatazioni di una decisione della Commissione divenuta definitiva. Se così fosse, allora l’attore dovrebbe, in ogni caso, attendere la fine del procedimento di controllo giurisdizionale della decisione della Commissione per poter basarsi sulle constatazioni di tale decisione. Orbene, ciò rischierebbe di rendere eccessivamente difficile l’attuazione, ad opera delle parti lese, del loro diritto al risarcimento derivante dagli articoli 101 e 102 TFUE, in particolare in quanto non è escluso che il termine di prescrizione assoluto di tale diritto scada prima che detto procedimento giudiziario sia terminato. Pertanto, le parti lese potrebbero trovarsi nell’impossibilità di proporre azioni sulla base di una decisione che constata una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione (23).

2.      Obbligo di sospendere il procedimento principale?

63.      Il carattere per principio vincolante di una decisione non ancora definitiva della Commissione è confermato dal fatto che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 1/2003, la necessità di sospendere, in un caso del genere, il procedimento nazionale è lasciata alla discrezionalità del giudice nazionale. Se questi non potesse basarsi su una decisione non ancora definitiva della Commissione, la sospensione del suo procedimento dovrebbe infatti essere una conseguenza automatica di tale carattere non definitivo.

64.      Più precisamente, anche dalla struttura dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 risulta che la possibilità di sospendere il procedimento nazionale sembra essere stata prevista dal legislatore soprattutto nel caso di specie in cui non vi sia ancora una decisione adottata, ma solo una decisione contemplata, dalla Commissione (24). Sebbene non veda alcun motivo per cui una sospensione non possa anche rivelarsi, eventualmente, utile se non addirittura necessaria quando una decisione della Commissione non è ancora definitiva, tale struttura sottolinea, tuttavia, ancora il carattere non automatico di una sospensione in un caso del genere.

65.      Neanche la direttiva 2014/104 vieta ad un giudice nazionale di proseguire il suo procedimento qualora sia in corso dinanzi alla Commissione un procedimento avente ad oggetto la stessa infrazione. I procedimenti di attuazione, a livello pubblico e privato, del diritto della concorrenza dell’Unione hanno infatti carattere complementare e, in linea di principio, possono essere portati avanti in concomitanza (25). Ciò vale altresì nel caso in cui il procedimento dinanzi alla Commissione sia concluso, mentre è in corso un procedimento di controllo giurisdizionale della decisione che ne è risultata dinanzi ai giudici dell’Unione.

66.      Come sostiene la Commissione, un obbligo generale di sospendere il procedimento nazionale incoraggerebbe in modo problematico le imprese, per le quali la Commissione ha concluso che esse violavano le norme dell’Unione in materia di concorrenza, a proporre un ricorso avverso la decisione e poi un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale al solo fine di ritardare la realizzazione di una giustizia riparativa.

67.      Nel valutare se sia necessario o opportuno sospendere il procedimento relativo a una domanda di risarcimento danni a seguito di una decisione non ancora definitiva della Commissione, il giudice nazionale deve tener conto dell’economia processuale nonché del suo obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione, che possono eventualmente far propendere per una sospensione.

68.      Allo stesso tempo, occorre altresì prendere in considerazione tanto il diritto a un ricorso effettivo dell’attore quanto il diritto alla certezza del diritto del convenuto, che possono deporre a favore della necessità di risolvere la controversia nazionale entro un termine ragionevole (26). In tale contesto, si deve tener conto, in particolare, del rischio che il termine di prescrizione assoluto scada durante la sospensione, così come della fase del procedimento di controllo giurisdizionale della decisione controversa dinanzi al giudice dell’Unione, vale a dire la questione se ci si possa attendere una decisione finale in tale procedimento entro un termine ravvicinato o meno, nonché della personale valutazione, da parte del giudice nazionale, della validità della decisione della Commissione. In caso di dubbio al riguardo, il giudice nazionale deve sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte (27).

69.      Un altro aspetto che può essere preso in considerazione in sede di valutazione dell’opportunità di sospendere è l’esistenza o meno, nel diritto nazionale, di un mezzo di ricorso straordinario che consenta, se del caso, la revisione della decisione pronunciata nel procedimento relativo al risarcimento del danno. L’istituzione di siffatto mezzo straordinario non sembra richiesta dal diritto dell’Unione in generale (28), ma, nel caso di specie, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, essa esiste nel diritto ceco.

70.      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che, anche se non è ancora definitiva, una decisione della Commissione che constata un’infrazione, come la decisione C(2017) 4444 final, produce un effetto vincolante nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno come quella di cui al procedimento principale. Il giudice del rinvio può quindi basarsi su tale decisione ai fini della constatazione dell’esistenza e della durata dell’infrazione che si ritiene abbia causato il danno controverso. Ciò non pregiudica la facoltà di detto giudice di sospendere il procedimento al suo cospetto, se lo ritiene opportuno in ragione delle circostanze del caso di specie.

B.      Sulle questioni pregiudiziali prima e seconda: le implicazioni delle constatazioni della sentenza Volvo per la presente causa

71.      Con la prima e la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in che misura l’articolo 10 della direttiva 2014/104, che riguarda i termini di prescrizione, sia applicabile al procedimento principale. La risposta a tali questioni deriva dalle constatazioni della Corte nella sentenza Volvo. Anche se il giudice del rinvio ha ritirato tali questioni, occorre precisare, al fine di fornirgli una risposta utile, le implicazioni di tale sentenza ai fini della presente causa.

72.      A termini dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di detta direttiva non si applichino retroattivamente.

73.      Secondo la sentenza Volvo, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è una disposizione sostanziale ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva (29).

74.      Al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis di detto articolo 10, occorre quindi verificare se la situazione controversa fosse acquisita prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva in parola o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine (30).

75.      A tal fine, occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fosse scaduto, verifica che implica la determinazione del momento in cui tale termine di prescrizione ha iniziato a decorrere (31).

76.      Nel caso di specie, l’Heureka chiede il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell’abuso di posizione dominante che Google, secondo la decisione C(2017) 4444 final, ha commesso nel periodo compreso tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017.

77.      Ciò premesso, occorre distinguere tra il periodo dell’infrazione che ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104 (sezione 1) e quello che ha avuto luogo prima della scadenza di tale termine (sezione 2).

1.      Il periodo dell’infrazione che ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104

78.      La parte dell’infrazione che ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, vale a dire dal 27 dicembre 2016 al 27 giugno 2017, rientra nell'ambito di applicazione temporale dell’articolo 10 di detta direttiva.

79.      Inoltre, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione, il giudice nazionale deve, quanto più possibile, interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto dell’Unione, senza tuttavia procedere a un’interpretazione contra legem di tali disposizioni nazionali (32).

80.      A tal riguardo, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, è la giurisprudenza della Corte suprema ceca a interpretare la «conoscenza del danno», richiesta dal codice civile per determinare il dies a quo del termine di prescrizione, nel senso che, ai fini del dies a quo di un termine di prescrizione soggettivo, è rilevante la conoscenza anche solo parziale di un danno causato da una violazione continuata del diritto della concorrenza.

81.      Orbene, l’esigenza di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi del diritto dell’Unione. Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (33).

82.      Secondo tali criteri, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non sembra impossibile interpretare il diritto nazionale in modo conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione.

83.      Ne consegue che, per il danno causato nel corso di tale parte dell’infrazione, il termine di prescrizione non può aver iniziato a decorrere prima che fossero soddisfatte le condizioni poste dall’articolo 10 della direttiva 2014/104, vale a dire, in particolare, prima che l’infrazione fosse cessata e che l’attore fosse venuto a conoscenza degli elementi essenziali di tale infrazione.

84.      Secondo la sentenza Volvo, se non è escluso che la persona lesa possa venire a conoscenza degli elementi indispensabili per la proposizione dell’azione per il risarcimento del danno molto prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi di una decisione della Commissione, è, in mancanza di altre indicazioni, a partire da tale momento che si può ragionevolmente ritenere che la persona lesa sia venuta a conoscenza degli elementi indispensabili per la proposizione della sua azione (34).

85.      Tuttavia, Google difende, nel caso di specie, l’ipotesi che l’Heureka fosse a conoscenza degli elementi essenziali dell’infrazione già prima della pubblicazione della sintesi della decisione C(2017) 4444 final nella Gazzetta ufficiale il 12 gennaio 2018. Spetta al giudice del rinvio appurare una tale circostanza. In ogni caso, anche in tale fattispecie, il termine di prescrizione per il periodo dell’infrazione che ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, il 27 dicembre 2016, non può aver iniziato a decorrere prima della cessazione di detta infrazione. Secondo la decisione C(2017) 4444 final, la data di tale cessazione sarebbe il 27 giugno 2017. Nondimeno, nulla impedisce al giudice del rinvio di concludere, se del caso, che tale infrazione è durata più a lungo di quanto constatato dalla decisione C(2017) 4444 final, se ciò è debitamente dimostrato (35).

86.      In tale contesto, è utile precisare che non vi è alcun dubbio che il momento in cui «l’infrazione è cessata» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, qualora una sola infrazione unica e continuata si protragga per una certa durata, possa essere solo il momento in cui tale infrazione è cessata nel suo insieme.

87.      È vero che tale punto non è esplicitamente precisato in detta disposizione, contrariamente a quanto era previsto, come osserva il giudice del rinvio, nella proposta iniziale della Commissione (36).

88.      Tuttavia, piuttosto che a una volontà di capovolgimento di significato, tale cambiamento sembra corrispondere a una semplificazione di formulazione. Infatti, il momento in cui un’infrazione «cessa» può solo, nell’ambito di un’infrazione unica e continuata, essere il momento in cui quest’ultima cessa nel suo insieme. Altrimenti, si sarebbe dovuto menzionare il momento in cui l’infrazione «è stata commessa», come fa l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il quale precisa che «[l]a prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione».

89.      Inoltre, l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/104 definisce una «violazione del diritto della concorrenza» come «una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza», il che depone a favore di un’interpretazione della nozione di infrazione ai fini dell’applicazione della direttiva sulla base della giurisprudenza relativa a tali disposizioni. Orbene, secondo tale giurisprudenza, se una serie di atti o un comportamento continuato fanno parte di un piano d’insieme a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza, si tratta di un’infrazione unica e continuata (37) (o, se del caso, di un’infrazione unica e ripetuta (38)). Tale nozione consente alla Commissione di infliggere un’ammenda per tutto il periodo d’infrazione preso in considerazione e determina la data dalla quale comincia a decorrere il termine di prescrizione, vale a dire la data in cui l’infrazione continuata ha avuto termine (39).

90.      Nel caso di specie, dalla decisione C(2017) 4444 final risulta che l’infrazione è iniziata, nella Repubblica ceca, nel febbraio 2013 e che essa proseguiva al momento dell’adozione di detta decisione (v. supra, paragrafo 21). È vero che la Commissione non ha esplicitamente qualificato tale infrazione come «infrazione unica e continuata» ai sensi della giurisprudenza appena menzionata. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che tale nozione è utilizzata soprattutto per dimostrare l’unità e la continuità di violazioni dell’articolo 101 TFUE commesse da più imprese che presentano diversi aspetti.

91.      Tuttavia, nel caso di specie, senza che sia necessario ricorrere esplicitamente a tale nozione, sembra evidente che la violazione dell’articolo 102 TFUE, commessa da un’unica impresa, consisteva in un comportamento continuato che perseguiva un obiettivo e uno scopo economico unici, ossia il posizionamento e la visualizzazione più favorevoli riservati da Google nelle sue pagine dei risultati di ricerca generale al proprio servizio di comparazione di prodotti, al fine di aumentare il traffico verso tale servizio a scapito dei comparatori di prodotti concorrenti (40). La cessazione dell’infrazione può essere quindi solo il momento in cui tale comportamento continuato è cessato nel suo insieme.

92.      In sintesi, per quanto riguarda il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione non può aver iniziato a decorrere prima della cessazione dell’infrazione quale constatata dalla Commissione, vale a dire prima del 27 giugno 2017, salvo che il giudice del rinvio constati che l’infrazione è cessata in una data successiva.

2.      Il periodo dell’infrazione che ha avuto luogo prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104

93.      Per quanto riguarda, per contro, il periodo dell’infrazione che ha avuto luogo prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, vale a dire il periodo tra il mese di febbraio 2013 e il 27 dicembre 2016, il dies a quo del termine di prescrizione dipende dalle norme del diritto nazionale (41).

94.      Come dichiarato, in particolare, ai precedenti paragrafi 42 e 43, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, prima della trasposizione della direttiva 2014/104 il termine di prescrizione di tre anni previsto dal codice civile ceco iniziava a decorrere fin dal momento in cui la persona lesa era venuta a conoscenza del danno e del suo autore, senza che fosse necessario, secondo la giurisprudenza nazionale, attendere la cessazione di un’infrazione come quella oggetto del caso di specie. Il danno causato da una siffatta infrazione era considerato divisibile e diversi termini di prescrizione iniziavano quindi a decorrere progressivamente. In applicazione di tale giurisprudenza, una parte del diritto al risarcimento dell’Heureka sarebbe già stata prescritta prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104.

95.      Tuttavia, al fine di stabilire se tali norme nazionali possano applicarsi in quanto tali alla parte del danno, reclamata dall’Heureka, che corrisponde al periodo precedente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, occorre esaminare se tale stato del diritto sia compatibile con il diritto dell’Unione. Infatti, prima della direttiva 2014/104, discendeva già direttamente dall’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, che le norme applicabili ai ricorsi destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione in materia di concorrenza non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali diritti (42). La questione è quindi se, in forza di tali norme, anche prima della direttiva 2014/104 il termine di prescrizione per proporre un’azione di risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza non dovesse iniziare a decorrere prima della cessazione di tale infrazione.

C.      Sulle questioni pregiudiziali terza e quarta: i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per il regime di prescrizione precedente alla direttiva

96.      Tale questione di stabilire quali siano i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti, in particolare, l’inizio del termine di prescrizione prima dell’adozione della direttiva 2014/104 corrisponde, in sostanza, alla terza questione pregiudiziale nonché al punto i) della quarta questione pregiudiziale (sezione 1). Solo se dall’esame di tale questione risultasse che il diritto dell’Unione precedente alla direttiva non richiedeva la cessazione dell’infrazione per far decorrere il termine di prescrizione diverrebbero rilevanti i restanti punti della quarta questione pregiudiziale (sezioni 2 e 3).

1.      Il termine di prescrizione può iniziare a decorrere prima della cessazione dell’infrazione? [Terza questione e quarta questione, punto i)]

97.      Ai punti 50 e seguenti della sentenza Volvo, in particolare ai punti 56 e 61, la Corte ha constatato, rispetto a una situazione disciplinata dal diritto nazionale precedente alla direttiva, che i termini di prescrizione fissati da tale diritto nazionale non possono iniziare a decorrere prima che l’infrazione sia cessata.

98.      Analogamente, ai punti 78 e 79 della sentenza Manfredi e a. (43), la Corte ha dichiarato che una norma nazionale in virtù della quale il termine di prescrizione per la presentazione di un ricorso per risarcimento danni decorre dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere potrebbe rendere praticamente impossibile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da tale intesa o pratica vietata, in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso. Secondo la Corte, in una situazione del genere, nel caso di infrazioni continuate o ripetute, non è escluso che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima che sia cessata l’infrazione e in tal caso chiunque abbia subito danni dopo la scadenza del termine di prescrizione si trova nell’impossibilità di presentare un ricorso.

99.      Orbene, Google e la Commissione sono del parere che tali affermazioni non possano essere trasposte all’ambito della presente causa. Contrariamente alla situazione nella causa Manfredi e a., nel caso di specie, il termine di prescrizione, incluso ogni termine di prescrizione divisibile, non avrebbe potuto iniziare a decorrere prima della presa di conoscenza corrispondente. Il rischio che il termine decorra ancor prima che una persona lesa possa chiedere il risarcimento non può quindi porsi.

100. Inoltre, l’infrazione di cui trattasi nella causa Volvo sarebbe stata un’intesa segreta, di cui la ricorrente in tale causa sarebbe in ogni caso venuta a conoscenza solo dopo la cessazione dell’infrazione. La condizione della cessazione dell’infrazione per la decorrenza del termine di prescrizione non avrebbe quindi avuto alcuna importanza effettiva ai fini della soluzione della controversia in detta causa.

101. Per contro, nel caso di specie, l’infrazione sarebbe consistita in un comportamento pubblico il cui autore era noto. Inoltre, il termine di prescrizione non avrebbe iniziato a decorrere prima che la persona lesa fosse venuta a conoscenza di tali elementi e sarebbe stato sufficientemente lungo. Pertanto, non sembrerebbe indispensabile per l’esercizio del diritto al risarcimento che il dies a quo del termine di prescrizione sia altresì subordinato alla cessazione dell’infrazione. Sarebbe del tutto possibile, per la persona lesa, adeguare l’importo delle sue pretese in funzione del decorso del tempo e dell’aumento del danno.

102. Dopo tutto, conformemente alle constatazioni della Corte nella causa Cogeco Communications (44), occorrerebbe esaminare il regime della prescrizione nel suo complesso per stabilire se i suoi diversi elementi, valutati globalmente, rendano effettivamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Orbene, tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie.

103. Infine, prima della trasposizione della direttiva 2014/104, nessuno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri avrebbe subordinato il dies a quo del termine di prescrizione per una violazione del diritto della concorrenza alla condizione della cessazione dell’infrazione. Tale direttiva avrebbe creato una realtà giuridica del tutto nuova al riguardo, i cui requisiti non si possono assimilare a quelli, precedentemente in vigore, del principio di effettività. Esigendo siffatta condizione prima dell’attuazione della direttiva, si rischierebbe di riconoscere a quest’ultima un effetto orizzontale diretto tra singoli, il che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza consolidata (45).

104. Tale argomento non può essere tuttavia accolto.

105. Infatti, è certamente possibile che gli ordinamenti civili degli Stati membri conoscano l’istituto dell’infrazione permanente, che si verifica e si prescrive progressivamente nel tempo. Allo stesso modo, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione si prescrive gradualmente nel tempo quando il danno è continuato (46).

106. Tuttavia, un’azione di risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza come quella di cui trattasi nel procedimento principale si distingue strutturalmente da un’azione civile classica di responsabilità extracontrattuale.

107. Anzitutto, essa si basa su un diritto derivante dalla piena effettività degli articoli 101 e 102 TFUE, che è tale da porre rimedio non solo al danno diretto che si presume abbia subito la persona interessata, ma anche ai danni indiretti alla struttura e al funzionamento del mercato, che non ha potuto raggiungere la sua piena efficacia economica, in particolare a beneficio dei consumatori interessati (47). Le azioni di risarcimento del danno per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione costituiscono parte integrante del sistema di applicazione di tali regole (48). Facendo valere il suo diritto al risarcimento, la persona lesa contribuisce alla realizzazione di obiettivi dell’Unione e diviene quindi un «difensore» o «attuatore» degli interessi dell’Unione (49).

108. Quando una siffatta azione di applicazione delle regole di concorrenza su iniziativa privata (private enforcement) è fondata su una violazione degli articoli 101 o 102 TFUE, la nozione di infrazione, che costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, non può avere una portata diversa da quella che ha nel contesto dell’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte delle autorità pubbliche (public enforcement) (50). Pertanto, la violazione su cui si fonda l’azione di risarcimento è determinata dal diritto dell’Unione.

109. Inoltre, l’introduzione delle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza richiede di norma una complessa analisi fattuale ed economica (51). Per di più, la situazione è caratterizzata regolarmente da un’asimmetria informativa a scapito della parte lesa (52). Pertanto, una normativa nazionale che stabilisce la data dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione nonché la durata e le condizioni di sospensione o interruzione dello stesso deve essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza (53).

110. A tal riguardo, esistono certamente violazioni del diritto della concorrenza che possono realizzarsi immediatamente, con un solo atto, come un invito al boicottaggio o una discriminazione contrattuale unica da parte di un’impresa dominante.

111. Tuttavia, come sottolinea correttamente il giudice del rinvio, un abuso di posizione dominante come quello di cui trattasi nel caso di specie è solo il comportamento nel suo complesso, che per portata, durata, intensità e modalità di esecuzione ha condotto o era idoneo a condurre ad una distorsione sostanziale delle condizioni di concorrenza o ad un effetto anticoncorrenziale.

112. Così come per una violazione complessa e continuata dell’articolo 101 TFUE, sarebbe quindi artificioso voler «frazionare» l’infrazione e il termine di prescrizione per una siffatta violazione dell’articolo 102 TFUE, che soddisfa, come è stato osservato supra ai paragrafi 90 e 91, ugualmente i criteri di una violazione unica e continuata del diritto della concorrenza.

113. Allo stesso modo, è indispensabile non lasciare che il termine di prescrizione decorra prima che l’infrazione sia cessata, al fine di tutelare il diritto delle persone lese ad ottenere un risarcimento integrale del danno subito, che fa parte dell’acquis giurisprudenziale precedente alla direttiva (54).

114. Come fa valere, nel caso di specie, l’Heureka, in particolare nel settore digitale un’infrazione può avere un impatto a più livelli (commercianti, inserzionisti, utenti) e modificare la struttura del mercato. Orbene, un’infrazione in tale settore e il danno che ne deriva sono assai difficili da accertare prima della cessazione dell’infrazione e l’esigenza di proporre un ricorso e poi di adattarlo progressivamente aumentando il danno reclamato rende quindi eccessivamente difficile, se non praticamente impossibile, l’esercizio di tale diritto al risarcimento integrale.

115. Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che il diritto dell’Unione precedente alla direttiva richiedeva già che i termini di prescrizione non iniziassero a decorrere prima che le persone lese fossero a conoscenza degli elementi indispensabili per la proposizione della loro azione, i quali comprendono, in particolare, l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l’esistenza di un danno (55). Orbene, sembra assai difficile presumere una siffatta conoscenza prima della cessazione di una violazione complessa del diritto della concorrenza.

116. Pertanto, opporre a una persona lesa un termine di prescrizione sulla sola base della sua asserita conoscenza dell’infrazione è fonte di incertezza del diritto. Per contro, la duplice condizione della conoscenza e della cessazione dell’infrazione consente di determinare il dies a quo del termine in modo preciso e affidabile, in particolare in caso di azioni conseguenti alla decisione di un’autorità garante della concorrenza, nell’interesse della persona lesa ma anche dell’autore dell’infrazione.

117. Viceversa, sarebbe cinico opporre a una persona lesa un termine di prescrizione mentre l’infrazione è ancora in corso. Inoltre, il rischio di vedersi contestare prematuramente la conoscenza dell’infrazione potrebbe persino far esitare le persone lese a denunciare un’infrazione alla Commissione o a un’autorità garante della concorrenza e nuocere così all’attuazione effettiva del diritto della concorrenza.

118. Peraltro, il requisito della cessazione dell’infrazione per il dies a quo del termine di prescrizione può anche indurre l’autore a porre fine più rapidamente all’infrazione di cui trattasi, per far decorrere tale termine il più rapidamente possibile. Per contro, un regime che consente di frazionare la prescrizione in più dies a quo successivi garantisce all’autore dell’infrazione che egli rischia continuamente di essere condannato a risarcire solo una piccola parte dell’infrazione, corrispondente alla durata del termine di prescrizione, e non lo incoraggia quindi a porre fine all’infrazione.

119. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione in udienza nell’ambito del presente procedimento, richiedere la duplice condizione della conoscenza e della cessazione dell’infrazione per il dies a quo del termine di prescrizione non incoraggia la persona lesa a rimanere inattiva nonostante la sua conoscenza dell’infrazione, contribuendo in tal modo alla realizzazione del danno. È del tutto possibile tener conto, se del caso, di una siffatta inerzia contraria al principio di buona fede al momento della fissazione del risarcimento. Per contro, un fattore del genere non può essere preso in considerazione per determinare il dies a quo del termine di prescrizione.

120. Un’eccezione alla condizione della cessazione dell’infrazione per l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione sembra concepibile solo in misura assai limitata, in particolare se il diritto nazionale precedente alla direttiva garantisce che il termine di prescrizione non decorra prima di tale cessazione grazie ad altre disposizioni, ad esempio applicando norme sulla sospensione o sull’interruzione del termine fino alla data in cui la decisione che constata l’infrazione diviene definitiva. Anche in un caso del genere, il giudice nazionale deve verificare che vi sia ancora tempo sufficiente perché la parte lesa possa preparare e proporre il proprio ricorso dopo la decisione definitiva (56).

121. Poiché la persona lesa persegue il suo diritto soggettivo al risarcimento, è giustificato che essa benefici di un termine di prescrizione soggettivo che non può iniziare a decorrere prima della presa di conoscenza degli elementi essenziali per la proposizione della sua azione. Sotto tale profilo, essa si distingue dalla Commissione, che esercita la sua competenza oggettiva e per la quale decorre soltanto un termine di prescrizione oggettivo breve, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, dal momento in cui l’infrazione è commessa o è cessata.

122. Tuttavia, in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, la persona lesa si trova nella stessa posizione della Commissione per quanto riguarda l’onere della prova dell’infrazione da essa invocata. Pertanto, non è giustificato collocare tale persona in una posizione meno favorevole rispetto alla Commissione per quanto riguarda la cessazione dell’infrazione come criterio per l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione. Tanto più che tale persona non dispone delle competenze e degli strumenti di indagine della Commissione per accertare l’esistenza dell’infrazione (57), ma dipende in pratica dalla decisione della Commissione.

123. Da tali considerazioni discende che, per consentire un’attuazione effettiva del diritto al risarcimento e rispondere in tal modo agli obiettivi dell’applicazione delle norme del diritto della concorrenza da parte dei soggetti lesi, è necessario che il termine di prescrizione per la proposizione di un’azione di responsabilità non inizi a decorrere prima della cessazione di una siffatta infrazione.

124. Contrariamente agli argomenti della Commissione e di Google, la ratio sottesa alle sentenze Volvo e Manfredi e a. (58) si può quindi perfettamente trasporre alla presente causa. Occorre pertanto rispondere alla terza questione e alla quarta questione, punto i), dichiarando che l’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, osta a una normativa nazionale che consente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da un comportamento anticoncorrenziale inizi a decorrere prima della cessazione di tale comportamento nel suo insieme.

125. Ciò significa che, nella situazione di cui al procedimento principale, il termine di prescrizione non poteva aver iniziato a decorrere prima della cessazione dell’infrazione, e dunque ha iniziato a decorrere al più presto il 27 giugno 2017 (v. supra, paragrafo 85). Ne consegue che tale termine non era scaduto prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, avvenuta il 27 dicembre 2016. In tali circostanze, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non era acquisita prima della scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva, ma ha continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine, cosicché l’articolo 10 della direttiva le è applicabile (v. supra, paragrafi 74 e 75).

2.      Il termine di prescrizione può iniziare a decorrere prima che la parte lesa sappia che il comportamento costituisce una violazione delle regole di concorrenza? [Quarta questione, punto ii)]

126. Con la quarta questione pregiudiziale, punto ii), il giudice del rinvio chiede se l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino a una normativa nazionale che non vincola il momento in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere alla conoscenza del fatto che il comportamento di cui trattasi costituisce una violazione delle regole di concorrenza, come è ora previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/104. Tale questione non si pone nel caso di specie se si applica la mia risposta alla terza questione e alla quarta questione, punto i), vale a dire che il termine di prescrizione non inizia a decorrere in nessun caso prima del momento in cui è cessata l’intera infrazione. Mi pronuncio quindi sulla quarta questione, punto ii), solo in subordine.

127. Il principio di effettività esige che i termini di prescrizione applicabili ai ricorsi per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione non inizino a decorrere prima che la persona lesa sia venuta a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno. Tali informazioni comprendono l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima (59).

128. Come spiegato dall’avvocato generale Rantos, in tale contesto, stabilire il momento in cui una persona lesa è a conoscenza dell’«esistenza dell’infrazione», secondo la qualificazione giuridica del comportamento di cui trattasi, è fonte di incertezza del diritto. Pertanto, sarebbe opportuno partire dall’ipotesi che, nell’ambito di azioni di tipo «follow‑on», che fanno seguito a una decisione della Commissione o di un’autorità nazionale garante della concorrenza (60), si possa ragionevolmente ritenere, in mancanza di altre indicazioni, che la conoscenza degli elementi indispensabili alla proposizione del ricorso sia acquisita al momento della pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale (o dell’equivalente per la decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza) (61).

129. Al contrario, nell’ambito di azioni di tipo «stand‑alone», qualora non esista una precedente decisione di un’autorità garante della concorrenza (62), tale punto di riferimento pubblico per la conoscenza non esiste e spetta, in definitiva, al giudice nazionale stabilire il momento in cui la parte lesa era a conoscenza dell’«esistenza dell’infrazione» sulla sola base delle indicazioni fornite dalla parte convenuta. A tal riguardo, non si può pretendere che la qualificazione giuridica dei fatti come violazione del diritto della concorrenza sia esente da ogni dubbio, cosa generalmente difficile prima dell’accertamento di una siffatta infrazione mediante una decisione amministrativa o giudiziaria. Al contrario, la conoscenza di semplici fatti o elementi sparsi, che potrebbero far sospettare una violazione del diritto della concorrenza, non può essere sufficiente per opporre alla parte lesa una conoscenza dell’esistenza dell’infrazione. Deve esistere un complesso di indizi precisi e concordanti in base ai quali si possa presumere che una parte diligente non potesse ragionevolmente ignorare che i fatti di cui era a conoscenza o di cui poteva essere a conoscenza erano assimilabili a una violazione del diritto della concorrenza.

130. In tale contesto, è certamente vero che differenziare, a livello di dovere di diligenza, tra imprese che dispongono di consulenti giuridici e consumatori «professionisti», da un lato, e consumatori «ordinari», dall’altro, aumenta ulteriormente l’incertezza del diritto (63). Tuttavia, sembra giustificato che, in sede di valutazione della conoscenza, da parte della persona lesa, dell’esistenza dell’infrazione e del suo dovere di diligenza al riguardo, il giudice tenga conto di tale differenza. Sembra anche possibile tener conto del fatto che talune infrazioni, come gli accordi sui prezzi tra concorrenti diretti, possono essere più facilmente qualificate come contrarie alle regole di concorrenza rispetto ad altri comportamenti, in particolare quelli che hanno luogo su mercati nuovi e che sono meno conosciuti ed analizzati dalle autorità garanti della concorrenza.

131. Sulla base di tali considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione pregiudiziale, punto ii), dichiarando che, in forza dell’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, i termini di prescrizione applicabili ai ricorsi per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione non devono iniziare a decorrere prima che la persona lesa abbia avuto conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che abbia avuto conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno, fra le quali è compresa l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza. Qualora una siffatta azione faccia seguito alla decisione di un’autorità garante della concorrenza, una tale conoscenza può, in mancanza di altre indicazioni, essere ragionevolmente considerata acquisita, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, a decorrere dalla pubblicazione ufficiale della sintesi di tale decisione. In mancanza di una siffatta decisione, la conoscenza dell’esistenza dell’infrazione può essere dimostrata solo se esiste un complesso di indizi precisi e concordanti in base ai quali si può presumere che una parte diligente non potesse ragionevolmente ignorare che i fatti di cui era a conoscenza o di cui poteva essere a conoscenza erano assimilabili a una violazione del diritto della concorrenza.

3.      Il termine di prescrizione deve essere sospeso durante il procedimento dinanzi alla Commissione e durante il controllo giurisdizionale della decisione della Commissione? [Quarta questione, punti iii e iv)]

132. Con la quarta questione pregiudiziale, punti iii) e iv), il giudice del rinvio chiede se l’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, osti a una normativa nazionale che non sospende né interrompe il termine di prescrizione per una violazione del diritto della concorrenza durante il procedimento dinanzi alla Commissione relativo a tale violazione, ancora in corso, e che non contiene neppure una norma secondo cui la sospensione del termine di prescrizione cessa non prima di un anno dopo che la decisione che constata l’infrazione è divenuta definitiva.

133. Come per la quarta questione, punto ii), tale questione non si pone, nel caso di specie, se si applica la mia risposta alla terza questione e alla quarta questione, punto i). Mi pronuncio quindi sulla quarta questione, punti iii) e iv), solo in subordine.

134. Al fine di stabilire se le norme nazionali relative alla prescrizione rendano eccessivamente difficile, se non praticamente impossibile, l’attuazione del diritto al ricorso, occorre valutare l’intero regime nazionale di prescrizione. I singoli elementi di tale regime non vanno quindi esaminati in maniera isolata (64). La possibilità di sospensione del termine durante il procedimento dinanzi alla Commissione e durante il controllo giurisdizionale della sua decisione è solo uno di tali elementi.

135. Come sostiene la Commissione, il motivo della sospensione del termine di prescrizione risiede nel fatto che l’attore dovrebbe avere la possibilità di attendere il risultato dell’indagine dell’autorità garante della concorrenza e, se del caso, del sindacato giurisdizionale della sua decisione. Ciò gli consentirebbe di valutare se sia stata commessa una violazione del diritto della concorrenza, di venire a conoscenza della sua portata e della sua durata e di basarsi su tale constatazione nell’ambito di una successiva azione di risarcimento del danno.

136. Nella causa Cogeco Communications la Corte ha quindi constatato che l’esercizio del diritto al ricorso è reso eccessivamente difficile, se non praticamente impossibile, se un termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti all’esito dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il loro corso, al punto che non è escluso che esso termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi, impedendo quindi alla persona lesa di proporre un’azione basata su tale decisione (65).

137. Orbene, da tale giurisprudenza risulta che la persona lesa deve avere la possibilità di fondare la propria azione sulla decisione di un’autorità garante della concorrenza relativa alla violazione delle regole di concorrenza dell’Unione considerata. La sospensione o l’interruzione automatica del termine di prescrizione durante i procedimenti dell’autorità garante della concorrenza può costituire uno strumento a tal fine. Tuttavia, nei regimi nazionali, sembra possibile avere anche altri mezzi per garantire che la persona lesa possa fondare la propria azione sulla decisione che constata la violazione.

138. Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione pregiudiziale, punti iii) e iv), dichiarando che l’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, non osta a un regime di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza che non sospende né interrompe automaticamente il termine di prescrizione durante il procedimento dinanzi all’autorità garante della concorrenza o durante il controllo giurisdizionale della decisione di una siffatta autorità. Tuttavia, l’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, richiede che il regime nazionale di prescrizione consenta al soggetto leso di fondare la propria azione sulla decisione di un’autorità garante della concorrenza relativa alla violazione delle regole di concorrenza dell’Unione considerata.

VI.    Conclusione

139. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale del Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) nei seguenti termini:

1)      Al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, occorre verificare se la situazione controversa fosse acquisita prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine. A tal fine, occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fosse scaduto, verifica che implica la determinazione del momento in cui tale termine di prescrizione ha iniziato a decorrere. Nel corso del periodo precedente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/104, il dies a quo del termine di prescrizione è determinato conformemente al diritto nazionale.

2)      L’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, osta a una normativa nazionale che consente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da un comportamento anticoncorrenziale continuato inizi a decorrere prima della cessazione di tale comportamento nel suo complesso.

3)      In forza dell’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, i termini di prescrizione applicabili ai ricorsi per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione non devono iniziare a decorrere prima che la persona lesa sia venuta a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno, fra le quali è compresa l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza. Qualora una siffatta azione faccia seguito alla decisione di un’autorità garante della concorrenza, una tale conoscenza può, in mancanza di altre indicazioni, essere ragionevolmente considerata acquisita, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, a decorrere dalla pubblicazione ufficiale della sintesi di tale decisione. In mancanza di una tale decisione, la conoscenza dell’esistenza dell’infrazione può essere dimostrata solo se esiste un complesso di indizi precisi e concordanti in base ai quali si può presumere che una parte diligente non potesse ragionevolmente ignorare che i fatti di cui era a conoscenza o di cui poteva essere a conoscenza erano assimilabili a una violazione del diritto della concorrenza.

4)      L’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, non osta a un regime di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza che non sospende né interrompe automaticamente il termine di prescrizione durante il procedimento dinanzi all’autorità garante della concorrenza o durante il controllo giurisdizionale della decisione di una siffatta autorità. Tuttavia, l’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, richiede che il regime nazionale di prescrizione consenta al soggetto leso di fondare la propria azione sulla decisione di un’autorità garante della concorrenza relativa alla violazione delle regole di concorrenza dell’Unione considerata.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2014, L 349, pag. 1.


3      Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


4      V. sentenza del 24 luglio 2023, Statul român (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).


5      Decisione C(2017) 4444 final della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – Google Search (Shopping)] (in prosieguo: il «caso “Google Shopping”»).


6      Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18); IP/10/1624, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_10_1624.


7      Sentenza del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763, punti 55, 57, 67 e 70).


8      Sentenza del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763, punti 71 e 666).


9      Causa pendente C‑48/22 P – Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping).


10      Tale data si ottiene sottraendo un termine di quattro anni dalla data del ricorso dell’Heureka (25 giugno 2020). Google ritiene, a differenza del giudice del rinvio (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni), che la normativa nazionale pertinente sia il codice di commercio, il cui termine di prescrizione è di quattro anni (v. parimenti paragrafo 10 delle presenti conclusioni) a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o poteva venire a conoscenza del danno e dell’identità della persona tenuta a risarcirlo.


11      Il giudice del rinvio sembra partire da tale ipotesi in quanto, se esso considerasse acquisita tale conoscenza solo dopo la cessazione dell’infrazione il 27 giugno 2017, anche applicando il vecchio termine di prescrizione di tre anni previsto dal codice civile ceco il diritto derivante dall’infrazione di cui trattasi non sarebbe, nel suo insieme, in ogni caso ancora prescritto al momento della presentazione del ricorso dell’Heureka il 26 giugno 2020. Così, non sarebbe necessario interrogarsi sulla condizione della cessazione dell’infrazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.


12      Sentenza Volvo, punto 18.


13      Ordinanza del 6 marzo 2023, Deutsche Bank (Intesa – Prodotti derivati dal tasso d’interesse in euro) (C‑198/22 e C‑199/22, EU:C:2023:166, punto 19).


14      V. sentenza del 10 febbraio 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Termine di prescrizione) (C‑219/20, EU:C:2022:89, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).


15      Sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a. (C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 48); del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB (C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 53), e del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia (C‑475/01, EU:C:2004:585, punto 18).


16      Sentenze del 7 giugno 1988, Commissione/Grecia (63/87, EU:C:1988:285, punto 10), e del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 64).


17      V., ad esempio, sentenze del 28 gennaio 1986, COFAZ/Commissione (C-169/84, EU:C:1986:42, punto 24); del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione (C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punti da 48 a 58), e del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 90); v. altresì sentenza dell’11 luglio 1996, Métropole télévision e a./Commissione (T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 e T‑546/93, EU:T:1996:99, punti da 59 a 64), e ordinanza del 18 settembre 2006, Wirtschaftskammer Kärnten e best connect Ampere Strompool/Commissione (T‑350/03, EU:T:2006:257, punto 54).


18      V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 41).


19      V. altresì, in tal senso, per la situazione precedente all’entrata in vigore della direttiva 2014/104, sentenza del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C‑25/21, EU:C:2023:298, punti da 61 a 63), nonché le mie conclusioni nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 93).


20      V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 96).


21      Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800).


22      Il corsivo è mio.


23      V., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 52).


24      V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet (C‑57/21, EU:C:2023:6, punto 64). L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue: «1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]». (Il corsivo è mio).


25      V. sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet (C‑57/21, EU:C:2023:6, punti 65 e 66), nonché conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa RegioJet (C‑57/21, EU:C:2022:363, paragrafi 45 e 46).


26      V., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, Bezirkshauptmannschaft HartbergFürstenfeld (Termine di prescrizione) (C‑219/20, EU:C:2022:89, punto 45). V. altresì, mutatis mutandis, conclusioni dell’avvocato generale Ćapeta nella causa DB Station & Service (C‑721/20, EU:C:2022:288, paragrafo 88).


27      V., in particolare, sentenza del 22 ottobre 1987, FotoFrost (314/85, EU:C:1987:452, punti da 12 a 20). V. altresì, per l’ipotesi di dubbi quanto alla validità o all’interpretazione della decisione della Commissione, sentenze del 1° agosto 2022, Daimler (Intese – Autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici) (C‑588/20, EU:C:2022:607, punti da 27 a 36), e del 25 febbraio 2021, VodafoneZiggo Group/Commissione (C‑689/19 P, EU:C:2021:142, punto 144).


28      V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662, punti 28, 29 e da 38 a 41).


29      Sentenza Volvo, punti da 43 a 47.


30      Sentenza Volvo, punto 48.


31      Sentenza Volvo, punto 49.


32      Sentenza Volvo, punto 52.


33      V. sentenza del 3 giugno 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (C‑726/19, EU:C:2021:439, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).


34      Sentenza Volvo, punti da 64 a 71.


35      Secondo l’Heureka, Google ha posto fine al comportamento censurato solo il 27 settembre 2017. Tale affermazione si basa, in particolare, sul fatto che, all’articolo 1, secondo comma, della decisione C(2017) 4444 final, la Commissione ha constatato che l’infrazione era ancora in corso alla data di adozione di tale decisione, mentre, all’articolo 3, essa ha ordinato a Google di porvi fine al più tardi entro 90 giorni a decorrere dalla data di notifica di detta decisione. Spetta al giudice del rinvio verificare tale affermazione tenendo conto, se del caso, della data effettiva di notifica della decisione C(2017) 4444 final, il 30 giugno 2017 (secondo le affermazioni di Google nell’ambito del suo ricorso avverso detta decisione), e determinare la data esatta della cessazione dell’infrazione.


36      V. articolo 10, paragrafo 3, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, dell’11 giugno 2013 [COM(2013) 404 final].


37      Sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 81); del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C-219/00 P, EU:C:2004:6, punto 258), e del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41).


38      Sentenze del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione (T‑147/09 e T‑148/09, EU:T:2013:259, punto 88), e del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione (T‑655/11, EU:T:2015:383, punti 484 e 498).


39      Sentenza del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione (T‑147/09 e T‑148/09, EU:T:2013:259, punto 62).


40      V. sentenza del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763, punti 68 e 69).


41      V., in tal senso, sentenza Volvo, punto 50.


42      V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 42 e 43), e Volvo, punto 50.


43      Sentenza del 13 luglio 2006 (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461).


44      Sentenza del 28 marzo 2019 (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 45); v. altresì le mie conclusioni nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 81).


45      Sentenza del 14 luglio 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1994:292, punti da 19 a 30).


46      V. sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione (C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 35); v. altresì sentenze del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione (T‑28/03, EU:T:2005:139, punti 69 e 70 e giurisprudenza ivi citata), e del 20 gennaio 2021, Folschette e a./Commissione (T‑884/19, non pubblicata, EU:T:2021:27, punto 25).


47      V., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26), e del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C‑312/21, EU:C:2023:99, punto 42).


48      Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 37).


49      V. su tale punto, già le mie conclusioni nella causa Tráficos Manuel Ferrer (C‑312/21, EU:C:2022:712, paragrafo 57).


50      V., mutatis mutandis, sentenze del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 47), e del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 38).


51      Sentenze del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 46); Volvo, punto 54, e del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 60).


52      Sentenze Volvo, punto 55, e del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C‑312/21, EU:C:2023:99, punto 43).


53      Sentenze del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 47); Volvo, punto 53, e del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 60).


54      Sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 95), e del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C‑312/21, EU:C:2023:99, punto 35).


55      Sentenza Volvo, punti da 56 a 61.


56      V., in tal senso, Commission staff working paper accompanying the white paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules, SEC(2008) 404, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008SC0404, punto 238.


57      V., a quest’ultimo riguardo, sentenza Volvo, punto 55.


58      Sentenza del 13 luglio 2006 (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461).


59      Sentenza Volvo, punti da 56 a 60.


60      V., per tale definizione, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Repsol (C‑25/21, EU:C:2022:659, paragrafi da 32 a 35).


61      V., in tal senso, sentenza Volvo, punto 71, e conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2021:884, paragrafi 122 e 123).


62      V. ancora, per tale definizione, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C‑25/21, EU:C:2022:659, paragrafi da 32 a 35).


63      V. conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2021:884, paragrafi 121 e 122).


64      V., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punti da 45 a 55); v. altresì le mie conclusioni nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 81), nonché conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2021:884, paragrafo 101).


65      Sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 52).