Language of document : ECLI:EU:T:2011:36

Causa T‑222/09

Ineos Healthcare Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN — Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Esame d’ufficio dei fatti — Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009)»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Fatti, prove e osservazioni dedotti a sostegno dell‘opposizione — Facoltà per l‘opponente di produrre prove a sostegno dell’opposizione

[Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 15, n. 2, lett. c), e n. 3, lett. b), nonché 19, n. 1]

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Possibilità di prendere in considerazione fatti notori — Prodotti farmaceutici

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Determinazione del pubblico di riferimento

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Dal combinato disposto delle regole 15, n. 2, lett. c), e n. 3, lett. b), nonché della regola 19, n. 1, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, risulta che, nell’ambito di una procedura di opposizione, la parte opponente ha la facoltà, e non l’obbligo, di fornire prove a sostegno dell’opposizione, segnatamente per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

Del pari, le prove indicate dalla regola 15, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2868/95 non devono necessariamente vertere su tutti gli aspetti del confronto tra i prodotti.

(v. punti 16-17, 21)

2.      Ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

Tale disposizione riguarda, segnatamente, la base fattuale delle decisioni dell’Ufficio, vale a dire i fatti e le prove su cui tali decisioni possono essere validamente fondate. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sui fatti e sulle prove presentati dalle parti. Tuttavia, la limitazione della base fattuale dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Per quanto riguarda la descrizione di prodotti farmaceutici e delle loro indicazioni terapeutiche, tenuto conto del loro grado di tecnicità, esse non si possono assolutamente considerare come informazioni costitutive di fatti notori.

(v. punti 28-29, 31)

3.      Riguardo alla valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, nel caso in cui i prodotti in questione siano medicinali che per essere venduti ai consumatori nelle farmacie necessitano di una ricetta medica, il pubblico di riferimento è costituito sia dai consumatori finali, sia dai professionisti del settore sanitario, vale a dire i medici che prescrivono il medicinale nonché i farmacisti che vendono il farmaco prescritto. Ancorché la scelta di tali prodotti sia influenzata o determinata da intermediari, un rischio di confusione per i consumatori può comunque sussistere, dal momento che essi ben possono trovarsi di fronte a tali prodotti, quand’anche le operazioni di acquisto di ciascuno di questi prodotti considerati individualmente si verifichino in momenti differenti.

Anche nel caso di medicinali erogati esclusivamente a fronte di ricetta medica, non può escludersi che il consumatore medio possa far parte del pubblico di riferimento.

(v. punti 43-44)