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Ricorso proposto il 1° giugno 2009 - INEOS Healthcare / UAMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-222/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: INEOS Healthcare Ltd (Warrington, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 2009, procedimento R 1897/2007-2; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ALPHAREN", per prodotti della classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione ungherese del marchio denominativo "ALPHA D3", per prodotti della classe 5; registrazione lituana del marchio denominativo "ALPHA D3", per prodotti della classe 5; registrazione lettone del marchio denominativo "ALPHA D3", per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso non ha considerato la circostanza che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non ha fornito prove della somiglianza fra i rispettivi beni; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio 207/2009 e del diritto al contraddittorio, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente fondato parti essenziali della propria decisione su prove in merito alle quali non è stata offerta alla ricorrente la possibilità di presentare le proprie deduzioni; violazione dell'art. 76 del regolamento del Consiglio 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in una procedura concernente impedimenti relativi alla registrazione, non si è limitata ad un esame degli argomenti addotti e delle richieste presentate dalle parti; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha errato nell'identificazione del pubblico pertinente e in generale nella valutazione del rischio di confusione.

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