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Sentenza del Tribunale 9 febbraio 2011 - Ineos Healthcare / UAMI - : Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-222/09) 1

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN - Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Esame d'ufficio dei fatti - Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009)"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ineos Healthcare Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 marzo 2009 (procedimento R 1897/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Ineos Healthcare Ltd

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 marzo 2009 (procedimento R 1897/2007-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti delle seguenti categorie: "Prodotti farmaceutici e veterinari contenenti idrossicarbonato di ferro magnesio o idrotalcite o derivati", "leganti di fosfato per la cura dell'iperfosfatemia".

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Ineos Healthcare Ltd.

La Ineos Healthcare sopporterà la metà delle proprie spese.

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1 - GU C 180 dell'1.8.2009.