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Ricorso proposto il 20 settembre 2011 - Ruse Industry / Commissione

(Causa T-489/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Ruse Industry AD (Ruse, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti A. Angelov e S. Panov)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione 13 luglio 2011, relativa all'aiuto di Stato C 12/2010 e N 389/2009 concesso dalla Bulgaria a favore della Ruse Industry

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione 13 luglio 2011, relativa all'aiuto di Stato C 12/2010 e N 389/2009 concesso dalla Bulgaria a favore della Ruse Industry;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto, secondo tale disposizione, quella che la Commissione ritiene essere un'omissione dello Stato nella riscossione degli importi ad esso dovuti non rappresenta né un nuovo aiuto ai sensi dell'art. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE1, né una modifica di un aiuto esistente. La ricorrente sostiene inoltre che non sussiste alcun aumento del rischio complessivo per lo Stato, e che se anche così fosse, tale circostanza non potrebbe costituire una base per qualificare i fatti controversi come nuovo aiuto di Stato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 263, secondo comma, terza ipotesi, in quanto la Commissione, senza produrre prove e senza addurre motivi, avrebbe ritenuto a torto che la circostanza per cui gli importi dovuti non sono stati reclamati dallo Stato rappresenterebbe per la società un vantaggio contrario alla concorrenza e sarebbe quindi incompatibile con il mercato interno.

Terzo motivo, vertente su un errore di procedura, in quanto la decisione della Commissione non conterrebbe i motivi che hanno portato alla formulazione delle conclusioni cui essa è pervenuta.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto nella decisione impugnata non sarebbero indicati né l'ammontare dell'importo da richiedere alla ricorrente né i relativi interessi a un tasso adeguato fissato dalla Commissione.

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1 - GU L 83, pag. 1.