Language of document : ECLI:EU:C:2024:31

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate l’11 gennaio 2024 (1)

Causa C632/22

AB Volvo

contro

Transsaqui SL,

con l’intervento di:

Ministerio Fiscal

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Cartello degli autocarri – Domanda di risarcimento danni – Notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla società figlia della società madre – Regolamento (CE) n. 1393/2007»






1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna) offre alla Corte l’opportunità di precisare l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 (2) in una situazione in cui un ricorrente intende notificare un atto introduttivo del giudizio a una società figlia della società nei cui confronti ha intenzione di proporre un ricorso per risarcimento danni.

2.        La questione fondamentale è se, alla luce della sentenza della Corte nella causa Sumal (3), in cui la Corte ha statuito che, nel contesto del cartello degli autocarri nei cui confronti la Commissione europea ha inflitto sanzioni, le azioni di «private enforcement» possono essere proposte sia nei confronti della società madre sia delle sue società figlie, gli atti introduttivi del giudizio nei confronti della società madre possano essere notificati alla sua società figlia.

 Quadro normativo

 Diritto dellUnione europea

3.        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Ambito di applicazione», è formulato come segue:

«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”)».

 Diritto spagnolo

4.        L’articolo 24 della Costituzione spagnola è formulato come segue:

«1.      Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell’esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa.

2.      Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, alla difesa e ad avvalersi di un difensore, a essere informati dell’accusa formulata nei loro confronti, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti ai fini della loro difesa, a non fare ammissioni contro sé medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza».

5.        L’articolo 155 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (legge n. 1/2000 recante il codice di procedura civile) del 7 gennaio 2000 (4), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, intitolato «Notifiche alle parti non ancora costituite in giudizio o non rappresentate da un avvocato. Domicilio.», prevede:

«1.      Quando le parti non sono rappresentate da un avvocato o si tratta della prima citazione o notifica al convenuto, le notifiche sono effettuate mediante invio al domicilio delle parti in causa.

(...)

3.      Ai fini delle notifiche, potrà indicarsi come domicilio quello che risulta all’anagrafe comunale o quello che risulti ufficialmente ad altri fini, nonché quello che compaia nel registro ufficiale o nelle pubblicazioni delle associazioni professionali, nel caso, rispettivamente, di società e altri enti o di persone che esercitino una professione per l’esercizio della quale è obbligatoria l’iscrizione a un albo professionale. A tal fine può essere indicato come domicilio anche il luogo in cui si svolga attività professionale o lavorativa non occasionale.

(...)

Se la domanda è rivolta a una persona giuridica, può essere parimenti indicato il domicilio di chi figuri come amministratore, dirigente o mandatario dell’impresa commerciale, o presidente, membro o dirigente del consiglio direttivo di un’associazione iscritta in un registro ufficiale».

 Fatti all’origine della controversia principale, procedimento e questioni pregiudiziali

6.        Nel corso del 2008, la Transsaqui SL (in prosieguo: la «Transsaqui») ha acquistato due autocarri Volvo.

7.        Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (5) (Caso AT.39824 – Autocarri) [notificata con il numero C (2016) 4673] (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 19 luglio 2016») (6). La AB Volvo figurava tra i destinatari di detta decisione. In tale decisione, la Commissione ha accertato che vari produttori di autocarri, tra cui la Volvo, avevano partecipato a un cartello che si configurava come un’infrazione unica e continua dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. È stato accertato che i destinatari della decisione avevano partecipato a una collusione e/o avevano responsabilità ad essa connesse. Gli accordi collusivi comprendevano accordi e/o pratiche concordate in materia di fissazione dei prezzi e di aumenti del prezzo lordo al fine di allineare i prezzi lordi nello Spazio economico europeo (SEE) e riguardavano le tempistiche e il trasferimento dei costi per l’introduzione di tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Per quanto riguarda la Volvo, è stato accertato che l’infrazione si è protratta dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.

8.        Il 12 luglio 2018, la Transsaqui ha agito in giudizio contro la Volvo dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia, Spagna) chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal sovrapprezzo che le era stato addebitato, con riferimento al cartello degli autocarri accertato nella decisione della Commissione del 19 luglio 2016. L’importo richiesto ammontava a EUR 24 420,69, a titolo di detto sovrapprezzo. Come base giuridica del suo ricorso, la Transsaqui ha invocato gli articoli 72 e 76 della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge n. 15/2007 sulla tutela della concorrenza) del 3 luglio 2007 (7), la decisione della Commissione del 19 luglio 2016 e la direttiva 2014/104/UE (8).

9.        Sebbene la sede legale della Volvo si trovi a Göteborg (Svezia), la Transsaqui ha indicato come domicilio della Volvo ai fini della notifica di una citazione a costituirsi in giudizio l’indirizzo della Volvo Group España, SAU, società figlia in Spagna, sito a Madrid (Spagna).

10.      Dichiarata ricevibile la domanda dinanzi al Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia), si è proceduto all’invio, mediante lettera raccomandata, di una copia della domanda nonché dei documenti allegati presso il domicilio della Volvo Group España, sito a Madrid. Tuttavia, la spedizione postale è stata respinta con un’annotazione scritta a mano nella quale si indicava il domicilio della Volvo in Svezia. Alla luce di ciò, lo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha concesso alla Transsaqui un’udienza affinché la stessa esponesse quanto ritenesse opportuno in proposito. La Transsaqui ha sostenuto che il comportamento della Volvo Group España, consistente nel rifiutare la notifica della citazione a costituirsi nel giudizio avviato con il ricorso proposto contro la Volvo, non era altro che una manovra improntata alla malafede per ritardare il procedimento, dato che quest’ultima possedeva il 100% del capitale della prima, con la conseguenza che le due imprese costituivano una medesima impresa ai sensi del diritto della concorrenza.

11.      Lo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha ordinato, con decisione del 22 maggio 2019, che la citazione alla convenuta, la Volvo, fosse notificata presso il domicilio della sua società figlia, la Volvo Group España, conformemente al «principio dell’unità di impresa». A tal fine, ha inviato una richiesta di assistenza giudiziaria ai tribunali di Madrid. Il 5 settembre 2019 è stato pertanto compiuto, tramite i tribunali di Madrid, un tentativo di notifica al suddetto domicilio, ma un avvocato che si è qualificato come «rappresentante legale della Volvo Group España» l’ha rifiutata, affermando che la notifica doveva essere effettuata al domicilio della Volvo in Svezia. In occasione di un secondo tentativo compiuto dai tribunali di Madrid presso lo stesso domicilio della società figlia sito in Madrid, la notifica è stata effettuata. Essa è stata ricevuta da una persona che si è qualificata come appartenente all’ufficio legale.

12.      Poiché lo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha ritenuto correttamente effettuata la notifica dell’atto di citazione e dal momento che la Volvo, cui erano stati notificati gli atti giudiziari, non si è costituita in giudizio entro il termine stabilito, quest’ultima è stata dichiarata contumace e il procedimento è proseguito. È stato effettuato un tentativo di notificare la corrispondente decisione alla Volvo presso il domicilio della sua società figlia, la Volvo Group España, ma quest’ultima ha nuovamente rifiutato la notifica sostenendo che il domicilio non fosse quello corretto. Il 26 febbraio 2020, lo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha pronunciato una sentenza con la quale ha accolto il ricorso della Transsaqui e ha condannato la Volvo a versare alla Transsaqui un risarcimento di importo pari ad EUR 24 420,69, maggiorato degli interessi legali, e al pagamento delle spese.

13.      Lo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha notificato tale sentenza alla Volvo con lettera raccomandata presso il domicilio della società figlia a Madrid, la quale è stata ricevuta dalla persona che si trovava ivi presente e che ha firmato l’avviso di ricevimento il 10 marzo 2020. Essendo la sentenza passata in giudicato, si è proceduto alla liquidazione delle spese conformemente a quanto richiesto dalla Transsaqui. Il tribunale l’ha notificata alla Volvo al domicilio di Madrid, affinché essa presentasse osservazioni, ed è stato firmato l’avviso di ricevimento della notifica. Poiché la convenuta non ha contestato le spese entro il termine indicato, il tribunale le ha approvate per un importo pari ad EUR 8 310,64 e ha notificato la relativa decisione alla Volvo tramite lettera raccomandata inviata al domicilio della società figlia in Madrid, della quale è stato firmato il relativo avviso di ricevimento. Su domanda della Transsaqui, si è proceduto all’esecuzione della sentenza ed è stato emanato un decreto ingiuntivo nei confronti dei beni della Volvo, per mezzo di provvedimenti giudiziali notificati al domicilio della società figlia, la Volvo Group España, in Madrid, il 17 marzo 2021.

14.      In lettere successive inviate allo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) in risposta a ciascun tentativo di notifica [di atti giudiziari], la Volvo Group España ha chiarito i motivi per cui rifiutava di ricevere la notifica degli atti giudiziari e le notifiche indirizzate alla Volvo, sulla base del rilievo che la sede legale di quest’ultima era in Svezia. In particolare, essa ha sostenuto che, in primo luogo, sebbene la Volvo Group España e la Volvo facciano parte dello stesso gruppo di imprese, ciascuna di esse ha una distinta personalità giuridica e la prima non ha la qualifica di amministratore della seconda né è autorizzata a ricevere notifiche in nome di quest’ultima; in secondo luogo, secondo le norme processuali spagnole, la notifica ad un convenuto deve essere effettuata presso la sua sede legale e vari giudici spagnoli, nel contesto di procedimenti relativi al cartello degli autocarri, hanno dichiarato che la notifica presso la sede legale della società madre convenuta sita in un altro Stato membro, anziché presso il domicilio della società figlia in Spagna, è corretta nonostante i legami tra le società; in terzo luogo, nel caso in cui la società convenuta sia domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea, la notifica deve essere effettuata in conformità al regolamento n. 1393/2007 e, in quarto luogo, il ricorrente non può eludere le norme che disciplinano le notifiche utilizzando domicili alternativi che non appartengono al convenuto, poiché, in caso contrario, ciò costituisce motivo di revisione della sentenza.

15.      Il 15 giugno 2021 la Volvo ha presentato dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio, una domanda di riesame della sentenza contumaciale definitiva pronunciata dallo Juzgado de lo Mercantil no1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) e che ha condannato la convenuta al pagamento del risarcimento danni alla Transsaqui per violazione del diritto della concorrenza. La Volvo ha sostenuto di aver presentato detta domanda entro il termine di legge di tre mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza del motivo di riesame, nella misura in cui essa ha avuto «conoscenza indiretta» della sentenza nei suoi confronti allorché i provvedimenti giudiziali con cui è stata data esecuzione alla sentenza sono stati notificati al domicilio della sua società figlia in Spagna il 17 marzo 2021.

16.      Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), letto in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la notifica di un atto di citazione a una società madre, avente sede legale in un altro Stato membro, sia effettuata presso il domicilio di una sua società figlia.

17.      È in tale contesto che, con ordinanza del 7 ottobre 2022, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 10 ottobre 2022, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nelle circostanze della controversia relativa al cartello degli autocarri descritte nella presente ordinanza, l’articolo 47 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 101 [TFUE], possa essere interpretato nel senso che si considera correttamente notificata la citazione a una società madre contro la quale è stata intentata un’azione di risarcimento per i danni causati da una pratica restrittiva della concorrenza quando tale citazione è stata notificata (o è stato effettuato un tentativo di notifica) presso il domicilio della società figlia domiciliata nello Stato in cui è in corso il procedimento giudiziario, e la società madre, domiciliata in un altro Stato membro, non si è costituita nel procedimento ed è rimasta contumace.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale interpretazione dell’articolo 47 della Carta sia compatibile con l’articolo 53 della Carta, alla luce della giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) spagnolo sulla citazione in giudizio delle società madri domiciliate in un altro Stato membro nelle controversie relative al cartello degli autocarri».

18.      Hanno presentato osservazioni scritte la Volvo, la Transsaqui, i governi ceco e spagnolo e la Commissione. La Volvo, la Transsaqui, il governo spagnolo e la Commissione hanno partecipato all’udienza, tenutasi il 18 ottobre 2023.

 Valutazione

 Sulla prima questione

19.      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di accertare se l’articolo 101 TFUE e l’articolo 47 della Carta consentano che gli atti giudiziari indirizzati a una società madre stabilita in uno Stato membro possano essere validamente notificati a una sua società figlia in un altro Stato membro.

 Osservazioni preliminari

20.      Sulla base delle informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio, la controversia innanzi al giudice nazionale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 (9). Ai sensi delle disposizioni di detto regolamento, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro devono in linea di principio essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro (10). Tuttavia, esse possono essere convenute dinanzi alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, tra l’altro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi. In siffatte situazioni, le persone domiciliate in uno Stato membro possono essere convenute in un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto (11).

21.      La Transsaqui è originaria della Spagna. Gli autocarri sono stati acquistati in Spagna, dove si è verificato il danno. Conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte, ne consegue che i giudici spagnoli sono competenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere di un’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di una società avente sede in Svezia, nella misura in cui l’evento dannoso si è verificato in un luogo in cui essi hanno competenza giurisdizionale.

 Regolamento n. 1393/2007

22.      Mentre la competenza giurisdizionale dei giudici spagnoli risulta pacifica tra le parti nel procedimento principale, dette parti non concordano sulla questione se l’atto introduttivo del giudizio dovesse essere notificato dalla Spagna alla Svezia in forza delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007.

23.      La Volvo sostiene che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio doveva essere effettuata conformemente a tale regolamento e che la Transsaqui non può eludere le disposizioni che disciplinano la notifica dell’atto introduttivo del giudizio utilizzando indirizzi alternativi non collegati alla Volvo. La Transsaqui sostiene che la Volvo persegue una strategia processuale improntata alla mala fede e che la Volvo e la sua società figlia spagnola costituiscono un’unica impresa ai fini del diritto della concorrenza, benché abbiano ciascuna una distinta personalità giuridica, e, in definitiva, che essa non sarebbe in grado di proporre il suo ricorso se dovesse sostenere le spese di traduzione in svedese.

24.      Alla luce di tale controversia, prima di passare alle due disposizioni espressamente richiamate dal giudice nazionale nella sua prima questione (12), occorre stabilire se le disposizioni del regolamento n. 1393/2007 abbiano attinenza con il caso di cui trattasi.

–       Ambito di applicazione

25.      Il buon funzionamento di un mercato interno richiede un certo grado di regolamentazione e di armonizzazione nel settore della procedura civile internazionale, motivo per cui il legislatore dell’Unione (13) ha gradualmente adottato un quadro che prevede il coordinamento delle procedure civili tra gli Stati membri (14), nonché la cooperazione giudiziaria. La trasmissione di atti a fini di notificazione e comunicazione tra Stati membri rientra in quest’ultima categoria. A tal fine (15), il regolamento n. 1393/2007 prevede un meccanismo correlato per la notificazione e comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra Stati membri.

26.      Esistono due modi principali per procedere alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ai sensi del regolamento n. 1393/2007: i) la notificazione o comunicazione diretta, nel senso che la parte richiedente può notificare o comunicare l’atto direttamente al destinatario, tramite persone autorizzate nello Stato membro in cui avviene la notifica; e ii) la trasmissione tramite le autorità competenti, quando la parte richiedente può trasmettere l’atto alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve aver luogo la notificazione o comunicazione. Le autorità competenti provvederanno poi a notificare o comunicare l’atto al destinatario conformemente alla legge nazionale di tale Stato membro.

27.      Si ritiene che il regolamento n. 1393/2007 disciplini primariamente le modalità di trasmissione degli atti ai fini della notificazione o della comunicazione.

28.      La questione del se e del quando gli atti sono trasmessi per la notificazione o la comunicazione potrebbe essere più complicata. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 «si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario» (16). Ciò porta a chiedersi quale legge stabilisca se gli atti debbano essere notificati o comunicati all’estero: se sia il regolamento stesso oppure la legge nazionale.

29.      Detta formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 potrebbe essere interpretata nel senso che essa implica che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007 è determinato esclusivamente dalla legge nazionale (17), il che significherebbe che gli Stati membri predominano nel determinare se e quando gli atti sono trasmessi per essere notificati o comunicati.

30.      La Corte si è finora pronunciata diversamente.

31.      Nella sentenza Alder (18), la Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di disposizioni processuali nazionali in base alle quali gli atti giudiziari destinati (dallo Stato membro A) a una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro (Stato membro B) sono depositati nel fascicolo di causa (che si trova nello Stato membro A) e la loro notifica è considerata come perfezionata, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nello Stato membro (Stato membro A), in cui si svolge il procedimento giudiziario.

32.      Nella sentenza Alder (19), la Corte ha respinto la tesi secondo la quale spettava al diritto processuale nazionale determinare l’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007. Essa ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, regolamento n. 1393/2007 ostava al diritto processuale civile di cui trattavasi. La Corte ha dedotto ciò essenzialmente da una lettura sistematica dei considerando e delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007, accompagnata da un ragionamento a contrario: poiché solo l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (20) e il considerando 8 (21) fanno espressamente riferimento a una situazione in cui il suddetto regolamento non si applica, esso si applica in tutte le altre circostanze. Segnatamente, la Corte ha fatto espressamente proprie le conclusioni dell’avvocato generale Bot (22) e ha dichiarato che, escluse le due situazioni summenzionate (23), «qualora il destinatario di un atto giudiziario risieda all’estero, la notificazione o la comunicazione di tale atto rientrano necessariamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007, e devono, pertanto, come prevede l’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, essere effettuate secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso a tal fine» (24).

33.      Soprattutto, la Corte ha dichiarato che «lasciare al legislatore nazionale il compito di determinare in quali casi ricorra una necessità siffatta, ostacolerebbe l’applicazione uniforme del regolamento n. 1393/2007, non essendo escluso che gli Stati membri prevedano in proposito soluzioni divergenti» (25).

34.      Ritengo che l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, corrisponda pienamente sia alla buona cooperazione in materia civile e commerciale sia alla logica delle disposizioni sul mercato interno (26).

35.      Si può quindi tranquillamente ritenere che esista un principio generale alla base del regolamento n. 1393/2007, secondo il quale gli atti indirizzati a un convenuto domiciliato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato avviato il procedimento devono necessariamente essere notificati nello Stato membro del convenuto. Detto principio è, inoltre, in linea con la logica dell’intero sistema di diritto processuale civile dell’Unione, in cui la nozione di domicilio è centrale.

36.      Osservo incidentalmente che tale principio non implica che tutti gli aspetti della notificazione o comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziali in un contesto transfrontaliero siano coperti dal detto regolamento. Esistono certamente casi in cui spetta al diritto nazionale determinare taluni aspetti specifici della notificazione (27). Ciò non toglie, però, che il diritto nazionale non può modificare le situazioni in cui la notifica dell’atto a una persona domiciliata in un altro Stato membro rientra nell’ambito di applicazione del regolamento.

–       Implicazioni per il caso di cui trattasi

37.      Per quanto riguarda il caso di cui trattasi, il ragionamento esposto in precedenza comporta l’applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007.

38.      È pacifico che la Volvo è domiciliata (28) in uno Stato membro (Svezia) diverso da quello in cui è stato avviato il procedimento (Spagna). È inoltre accertato che la Volvo e le sue società figlie costituiscono persone giuridiche distinte. Inoltre, la Volvo non ha designato la società figlia come suo rappresentante autorizzato in Spagna ai fini della notificazione o comunicazione di atti giudiziari.

39.      Di conseguenza, la notificazione degli atti giudiziari di cui trattasi deve essere effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007. Al riguardo, per garantire l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e per assicurare la corretta amministrazione della giustizia, il regolamento n. 1393/2007 stabilisce il principio della trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra le entità designate dagli Stati membri.

40.      A tale proposito, come sottolineato dalla Commissione, il principio secondo cui la persona convenuta in un procedimento civile ha il diritto alla notificazione a mani proprie dell’atto introduttivo del giudizio in tempo utile per predisporre la propria difesa è un elemento fondamentale del diritto a un equo processo. Nel caso di specie, sia l’articolo 28 del regolamento n. 1215/2012 che l’articolo 19 del regolamento n. 1393/2007 garantiscono i diritti dei convenuti in caso di mancata comparizione. In una siffatta situazione, il giudice del rinvio deve sospendere il procedimento fintantoché non si abbia la prova che l’atto è stato notificato o comunicato al convenuto in conformità del regolamento n. 1393/2007.

41.      Ne consegue che una società madre stabilita in un altro Stato membro (Svezia) è legittimata a non comparire in giudizio nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato al domicilio della sua società figlia stabilita in un altro Stato membro (Spagna). Analogamente, una società figlia (domiciliata in Spagna) non può essere obbligata ad accettare la notificazione di un atto introduttivo del giudizio indirizzato alla sua società madre domiciliata in un altro Stato membro (Svezia).

 Articolo 101 TFUE e articolo 47 della Carta

42.      Di seguito, esaminerò se l’articolo 101 TFUE e l’articolo 47 della Carta mettano in discussione la suddetta conclusione provvisoria.

43.      La Volvo sostiene che le azioni di risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza rientrano pienamente nell’ambito di applicazione oggettivo del regolamento n. 1393/2007 e che l’applicazione di quest’ultimo ai ricorsi giurisdizionali in materia di concorrenza in generale, o a quelli basati sulla decisione della Commissione del 19 luglio 2016, non può essere esclusa sulla base dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 101 TFUE.

44.      Il governo ceco e la Commissione, in sostanza, condividono tale valutazione.

45.      Per contro, la Transsaqui deduce dalla sentenza Sumal che la nozione di «unità economica o impresa» ivi sviluppata è applicabile anche in ambito processuale, atteso che la Corte ha statuito in tale sentenza che una società figlia può essere convenuta nel contesto di un cartello.

46.      Alla luce di tale sentenza, la Transsaqui ritiene che, poiché una società figlia può essere convenuta in giudizio ed essere responsabile in solido con la sua società madre per i danni causati nell’ambito di un cartello, giacché esse formano un’unica impresa, tale società figlia deve poter essere destinataria dell’atto di citazione notificato all’impresa.

47.      La Transsaqui aggiunge che, nel caso di specie, per ragioni di economia processuale, non avrebbe senso notificare l’atto di citazione in Svezia quando l’atto giuridico che costituisce la base dell’intero procedimento, ossia la vendita di autocarri, ha avuto luogo in Spagna.

48.      La Transsaqui ritiene che l’articolo 47 della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, può essere interpretato nel senso che una società madre, nei cui confronti è proposta un’azione per il risarcimento dei danni causati da un cartello, è validamente citata in giudizio quando la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio è stata effettuata all’indirizzo della sua società figlia, domiciliata nello Stato in cui è stato avviato il procedimento, e la società madre, domiciliata in un altro Stato membro, non è comparsa nel procedimento ed è rimasta contumace.

49.      Nella sentenza Sumal, la Corte ha dichiarato che, nell’ambito di un’azione di risarcimento danni, fondata sull’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, constatata dalla Commissione con una decisione, un’entità giuridica che non sia indicata in tale decisione come autrice dell’infrazione al diritto della concorrenza può nondimeno essere sanzionata per il comportamento illecito di un’altra persona giuridica allorché tali persone giuridiche facciano tutte e due parte della stessa entità economica e formino così un’impresa, che è l’autrice dell’infrazione ai sensi del citato articolo 101 TFUE (29). A tal proposito, la Corte ha sottolineato che la determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione (30) e che la nozione di «impresa» di cui all’articolo 101 TFUE costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione (31).

50.      Ritengo che l’articolo 101 TFUE e l’articolo 47 della Carta non mettano in discussione il principio fondamentale derivante dal regolamento n. 1393/2007, secondo cui gli atti indirizzati a un convenuto domiciliato in un altro Stato membro devono essere notificati in tale Stato membro. In altre parole, nel caso di cui trattasi, le disposizioni del regolamento n. 1393/2007 non possono e non devono essere disapplicate. Semplicemente, la sentenza Sumal non contiene alcuna indicazione al riguardo.

51.      In primo luogo, il ragionamento della Corte nella sentenza Sumal è incentrato esclusivamente su considerazioni di diritto sostanziale. In tale contesto, si è soliti prevedere una certa flessibilità, affinché le vittime di comportamenti anticoncorrenziali possano chiedere un ristoro adeguato. È fondamentale che un soggetto sappia a quale ente può rivolgersi per ottenere un risarcimento. In tale contesto, la nozione di «unità economica» impedisce a un convenuto, ad esempio, di trasferire il capitale da una società madre alla sua società figlia e viceversa. Concentrandosi sulla «stessa unità economica», la Corte ha allineato la realtà giuridica a quella economica. Per contro, quando si tratta delle regole che disciplinano le modalità di notifica dell’atto introduttivo del giudizio, è necessario evitare qualsiasi ambiguità. Si tratta, dopo tutto, di un aspetto fondamentale del diritto di difesa nei procedimenti civili.

52.      In secondo luogo, il rispetto tutti i requisiti che regolano la notificazione di un atto giudiziario in modo corretto è una questione delicata, in particolare se si considerano gli effetti procedurali derivanti dalla notificazione. Ad esempio, i procedimenti civili sono di norma giuridicamente e formalmente pendenti dal momento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. Al contrario, la mancata notifica o una notifica irregolare possono costituire un motivo di diniego del riconoscimento (32) o dell’esecuzione di una sentenza (33). Più in generale, la corretta notificazione di un atto giudiziario è una questione di equità del procedimento.

53.      In terzo luogo, l’indebolimento delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007, consentendo la notificazione di un atto a un’altra persona (giuridica) (nella fattispecie una società figlia), potrebbe in ultima analisi comportare una mancanza di fiducia reciproca nella cooperazione giudiziaria. La fiducia reciproca implica il presupposto, e si basa sullo stesso, che i requisiti procedurali – in particolare quelli derivanti direttamente dal diritto dell’Unione (nella fattispecie il regolamento n. 1393/2007) – siano stati rispettati e soddisfatti al momento dell’avvio del procedimento. Aggiungere alle disposizioni di detto regolamento una lettura combinata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 47 della Carta non sarebbe, a mio avviso, utile alla cooperazione giudiziaria, costituendo invece un piccolo ma significativo passo verso il suo annientamento di fatto.

54.      Infine, vorrei affrontare la questione della traduzione dei documenti, emersa nel corso dell’udienza. La Transsaqui ha sostenuto che la notificazione o comunicazione di un atto alla Volvo in Svezia – ai sensi del regolamento n. 1393/2007 – comporterebbe notevoli difficoltà per una piccola impresa quale essa è. Più precisamente, essa ha affermato che la Volvo non avrebbe accettato di ricevere atti redatti in spagnolo. A mio avviso, tale questione è puramente ipotetica per i seguenti motivi. In primo luogo, nella controversia oggetto del procedimento principale, non vi è stato nemmeno un tentativo di notificare in Svezia l’atto introduttivo del giudizio, conformemente al suddetto regolamento. In secondo luogo, il giudice nazionale non si pone alcun interrogativo – nemmeno implicitamente – sull’interpretazione del regolamento n. 1393/2007. In tali circostanze, le considerazioni sull’eventuale ostacolo all’accesso della Transsaqui alla giustizia rappresentato dall’applicazione del regolamento in tale specifico procedimento sono di natura puramente ipotetica. Infine, ritengo che tali considerazioni esulino dal problema giuridico principale che costituisce l’oggetto delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.

55.      In conclusione, non vedo alcuno spazio per l’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 47 della Carta al caso di specie.

 Direttiva 2014/104

56.      Se l’articolo 101 TFUE non ha alcuna rilevanza per il caso di cui trattasi, lo stesso vale, per estensione, per le disposizioni della direttiva 2014/104, di rango inferiore.

57.      Per completezza, occorre tuttavia sottolineare che la direttiva 2014/104 non tratta in alcun modo la questione della citazione in giudizio o della notificazione di atti giudiziari. Analogamente, il considerando 11 della direttiva afferma in termini inequivocabili – equivalenti a una tautologia giuridica – che, in mancanza di una legislazione dell’Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri e che tali norme e procedure devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza.

58.      Tuttavia, atteso che esiste un diritto procedurale dell’Unione applicabile alla situazione oggetto del procedimento principale, sotto forma del regolamento n. 1393/2007, non c’è spazio per l’autonomia procedurale nazionale e per i principi di efficacia e di equivalenza. Il riferimento al diritto nazionale nella direttiva 2014/104 non può modificare i principi stabiliti dal diritto dell’Unione, come il principio generale contenuto nel regolamento n. 1393/2007 secondo cui gli atti indirizzati a un convenuto domiciliato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato avviato il procedimento devono necessariamente essere notificati nello Stato membro del convenuto.

 Considerazioni finali

59.      Infine, vorrei sottolineare che, a mio avviso, nella sentenza Sumal la Corte aveva già contezza del problema di cui trattasi. Infatti, nelle sue conclusioni presentate in detta causa, che sono state sostanzialmente recepite dalla Corte, l’avvocato generale Pitruzzella ammette espressamente che «accordare [alla vittima] la facoltà di agire nei confronti della controllata domiciliata nel proprio Stato membro, evita le complessità pratiche connesse alla notificazione all’estero dell’atto di citazione e all’esecuzione dell’eventuale sentenza di condanna» (34). Non posso che concordare con tale affermazione. Detto semplicemente, l’attore deve scegliere se perseguire la società madre, la società figlia o entrambe. Per quanto riguarda il diritto procedurale applicabile a ciascuna di tali situazioni, tuttavia, non c’è scelta. L’attore non può scegliere a proprio uso e consumo, nel senso di proporre un’azione nei confronti della società figlia e di notificare l’atto introduttivo del giudizio alla società madre o viceversa. Il merito di ciascuna situazione non ha alcuna rilevanza ai fini della procedura.

 Proposta di risposta

60.      La mia proposta di risposta alla prima questione è, pertanto, che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli atti giudiziari indirizzati a una società madre domiciliata in uno Stato membro possano essere validamente notificati a una sua società figlia in un altro Stato membro. L’articolo 101 TFUE e l’articolo 47 della Carta non modificano tale constatazione.

 Sulla seconda questione

61.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 53 della Carta debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di esigere che la notifica di un atto introduttivo del giudizio sia effettuata presso la sede legale della società destinataria dell’atto e non presso il domicilio di una sua società figlia.

62.      In considerazione della proposta di risposta alla prima questione non occorre rispondere alla seconda. Detta questione si basa sul presupposto che, se l’articolo 47 della Carta e l’articolo 101 TFUE dovessero modificare le norme sulla notificazione o comunicazione degli atti di cui al regolamento n. 1393/2007, la giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) potrebbe essere considerata come contraria al diritto dell’Unione. Da un lato, la risposta appare ovvia alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione. Dall’altro, tuttavia, sarebbe difficile prendere una decisione netta su tale questione senza conoscere con precisione né il contesto della sentenza stessa né le motivazioni che hanno portato alla sua adozione, in particolare nel contesto della tutela dei diritti fondamentali in forza del diritto nazionale.

63.      Poiché non ho nulla da eccepire circa la giurisprudenza nazionale richiamata dal giudice del rinvio in relazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 47 della Carta, non è necessario esaminare tale giurisprudenza alla luce dell’articolo 53 della Carta né procedere a un’eventuale ponderazione dei diritti fondamentali potenzialmente contrastanti. In altri termini ritengo che, ai fini del caso di specie, le disposizioni del regolamento n. 1393/2007 affrontino e bilancino in modo esauriente i potenziali diritti e interessi contrastanti delle varie parti.

 Conclusione

64.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) nei seguenti termini:

L’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli atti giudiziari indirizzati a una società madre domiciliata in uno Stato membro possano essere validamente notificati a una sua società figlia in un altro Stato membro.

L’articolo 101 TFEU, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non modificano tale constatazione.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).


3      V. sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800) (in prosieguo: la «sentenza Sumal»).


4      BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575.


5      GU 1994, L 1, pag. 3.


6      Una sintesi di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6).


7      BOE n. 159, del 4 luglio 2007, pag. 12946.


8      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).


9      Regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


10      V. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.


11      V. articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.


12      Vale a dire, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 101 TFUE.


13      A partire dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il 1o maggio 1999.      


14      V. regolamento n. 1215/2012 e regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


15      V. in tal senso, in sostanza, considerando 2 del regolamento n. 1393/2007.


16      V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007. Il corsivo è mio.


17      V. in tal senso, a titolo di esempio, Sujecki, B., in Gebauer, M., Wiedmann, T., Europäisches Zivilrecht, 3a ed., C.H. Beck, Monaco, 2021, Capitolo 38 (Europäische Zustellungsverordnung), Erwgr., punto 6.


18      Sentenza del 19 dicembre 2012 (C‑325/11, EU:C:2012:824) (in prosieguo: la «sentenza Alder»).


19      V. sentenza del 19 dicembre 2012 (C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 26)


20      Ai sensi di detta disposizione, il regolamento n. 1393/2007 non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.


21      Detto considerando afferma che è opportuno che il regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.


22      V. conclusioni presentate dall’Avvocato generale Bot nella causa Alder (C‑325/11, EU:C:2012:583, paragrafo 49).


23      Vale a dire, una situazione in cui non è noto l’indirizzo della persona a cui deve essere notificato l’atto e una situazione in cui la notifica di un atto viene effettuata al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento.


24      V. sentenza del 19 dicembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 25).


25      V. sentenza del 19 dicembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 27).


26      Tuttavia, alcuni autori in dottrina hanno criticato quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Alder. V., ad esempio, Cornette, F., «Cour de justice de l’Union européenne. – 19 décembre 2012, Aff. C‑325/11. Note de doctrine», Revue critique de droit international privé, 102(3) 2013, pagg. da 700 a 709, a pag. 707, che, dal «silenzio» del regolamento sulla questione dei casi in cui gli atti da notificare devono essere trasmessi ad un altro Stato membro, deduce che tale questione spetti agli Stati membri.


27      Ovviamente non sono in grado di fornire tutti gli esempi immaginabili in questa fase. Per tale motivo mi limiterò ad alcune questioni selezionate casualmente, ma pur sempre esemplificative: chi esattamente debba firmare un atto, come disciplinare una notifica ai minori o come notificare o comunicare i documenti all’interno dello Stato membro del domicilio.


28      In assenza di riferimenti alla nozione di «domicilio» nel regolamento n. 1393/2007, è lecito basarsi a tal riguardo sul principio contenuto nell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in forza del quale una persona giuridica è domiciliata nel luogo si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale, oppure il suo centro d’attività principale.


29      V. sentenza del 6 ottobre 2021, (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


30      V. sentenza del 6 ottobre 2021, (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


31      V. sentenza del 6 ottobre 2021, (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).


32      V. articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012.


33      V. articolo 46 del regolamento n. 1215/2012.


34      V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:293, paragrafo 68).