Language of document : ECLI:EU:T:2015:891

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

26 novembre 2015 (*)

«Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di impresa – Attività economica – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Distorsione della concorrenza – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Dovere di diligenza – Termine ragionevole – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Proporzionalità – Sussidiarietà – Diritto all’informazione»

Nella causa T‑461/13,

Regno di Spagna, rappresentato da A. Rubio González, abogado del Estado,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia‑La Mancha) (GU L 217, pag. 52),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La causa in esame riguarda misure attuate dalle autorità spagnole nella transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale in Spagna, relativamente all’intero territorio spagnolo, fatta eccezione per la comunità autonoma di Castiglia‑La Mancha (Spagna). Tale digitalizzazione, che può essere effettuata tecnicamente tramite piattaforme terrestri, satellitari, via cavo o tramite accessi a banda larga su Internet, consente un utilizzo più efficace dello spettro di frequenze radio. Nella radiodiffusione digitale il segnale televisivo resiste meglio alle interferenze e può essere accompagnato da una serie di servizi complementari che conferiscono un valore aggiunto alla programmazione. Inoltre, il processo di digitalizzazione consente di ottenere il cosiddetto «dividendo digitale», vale a dire frequenze libere, in quanto le tecnologie della televisione digitale occupano uno spettro assai meno ampio delle tecnologie analogiche. È per tali vantaggi che la Commissione europea ha promosso, sin dal 2002, la digitalizzazione nell’ambito dell’Unione europea.

2        Il Regno di Spagna ha istituito il quadro normativo necessario per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando in particolare la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005 che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo) del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562; in prosieguo: la «legge 10/2005») e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale a favore della televisione digitale terrestre) del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006; in prosieguo: il «regio decreto 944/2005»). Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali di coprire il 96% della popolazione, nel caso del settore privato, e il 98% della popolazione, nel caso del settore pubblico, nel rispettivo territorio.

3        Per gestire la transizione dalla televisione analogica alla televisione digitale, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone distinte:

–        nella zona I, che comprende il 96% della popolazione spagnola ed è stata considerata redditizia dal punto di vista commerciale, il costo della transizione al digitale è stato sostenuto dalle emittenti pubbliche e private;

–        nella zona II, che comprende regioni meno urbanizzate e remote, costituenti il 2,5% della popolazione spagnola, le emittenti, in mancanza di un interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha indotto le autorità spagnole a predisporre un finanziamento pubblico;

–        nella zona III, che include l’1,5% della popolazione spagnola, la topografia esclude la trasmissione digitale terrestre, cosicché la scelta si è spostata sulla piattaforma satellitare.

4        Con decisione del 7 settembre 2007, il Consiglio dei ministri spagnolo ha adottato il piano nazionale a favore della transizione alla televisione digitale terrestre (in prosieguo: la «TDT»), recante attuazione del piano tecnico nazionale previsto dal regio decreto 944/2005. Detto piano ha suddiviso il territorio spagnolo in 90 progetti tecnici di transizione e ha fissato un termine ultimo per l’abbandono della radiodiffusione analogica per ciascuno di tali progetti. L’obiettivo fissato in tale piano era di raggiungere, nel 2007, una copertura della popolazione spagnola, da parte del servizio di TDT, analoga alla copertura di detta popolazione da parte della televisione analogica, ossia più del 98% di tale popolazione.

5        Dato che gli obblighi di copertura fissati per la TDT (v. supra, punto 2) rischiavano di condurre a una copertura della popolazione spagnola inferiore rispetto alla copertura della suddetta popolazione da parte della radiodiffusione analogica preesistente, era necessario garantire la copertura televisiva nella zona II. La causa in esame riguarda soltanto il finanziamento pubblico concesso dalle autorità spagnole per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella suddetta zona.

6        Il 29 febbraio 2008 il Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio spagnolo (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri e la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione nel quadro di un piano intitolato «Plan Avanza». Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona II.

7        Tra il luglio e il novembre 2008, la digitalizzazione nella zona II è stata realizzata mediante vari addenda agli accordi quadro vigenti del 2006, sottoscritti dal MITC e dalle comunità autonome del Regno di Spagna nell’ambito del Plan Avanza. A seguito di tali addenda, il MITC ha trasferito fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo al proprio bilancio.

8        Il 17 ottobre 2008, il Consiglio dei ministri spagnolo ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione da attuare nel corso del primo semestre del 2009. I fondi sono stati concessi, nel dicembre 2008, dopo la firma di nuovi accordi quadro tra il MITC e le comunità autonome, relativi all’attuazione del piano nazionale a favore della transizione alla TDT. Il 29 maggio 2009, detto Consiglio dei ministri ha approvato il criteri di ripartizione dei fondi assegnati per il finanziamento delle iniziative a favore della transizione alla TDT.

9        Dopo la firma degli addenda agli accordi quadro del 2008, relativi all’estensione della copertura della TDT, e la pubblicazione di tali accordi quadro e di tali addenda nel Boletín oficial del Estado, le comunità autonome hanno avviato il processo di estensione. A tal fine hanno organizzato esse stesse gare pubbliche d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di condurle. In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione.

10      In generale, sono state indette, in Spagna, due tipologie di gara. In primo luogo, vi sono state gare per l’estensione della copertura, per cui all’impresa aggiudicataria era conferito l’incarico di fornire una rete di TDT operativa. A tal fine, i compiti da svolgere comprendevano la progettazione e la realizzazione ingegneristica della rete, il trasporto del segnale, la diffusione della rete e la fornitura delle apparecchiature necessarie. L’altra tipologia di gare verteva sulla fornitura di apparecchiature di telecomunicazione.

11      Complessivamente, tra il 2008 e il 2009, sono stati investiti nell’estensione della copertura nella zona II circa EUR 163 milioni prelevati dal bilancio centrale, in parte sotto forma di prestiti agevolati concessi dal MITC alle comunità autonome, e circa EUR 60 milioni prelevati dai bilanci delle sedici comunità autonome interessate. Inoltre, i comuni hanno finanziato l’estensione per circa EUR 3,5 milioni.

12      A partire dal 2009, come secondo passo successivo all’estensione della TDT nella zona II, alcune comunità autonome hanno organizzato ulteriori appalti oppure hanno concluso i contratti corrispondenti, senza gara, per lo sfruttamento e la manutenzione delle apparecchiature digitalizzate e diffuse durante l’estensione. L’importo totale dei fondi concessi mediante gara per lo sfruttamento e la manutenzione dal 2009 al 2011 era pari almeno a EUR 32,7 milioni.

13      Il 18 maggio 2009, la Commissione ha ricevuto la denuncia di un operatore europeo di satelliti, ossia la SES Astra, riguardante un presunto regime di aiuti delle autorità spagnole a favore della transizione dalla televisione analogica alla televisione digitale nella zona II. Secondo detto operatore, tale misura comprendeva un aiuto non notificato che avrebbe determinato una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare.

14      Con lettera del 29 settembre 2010, la Commissione ha comunicato al Regno di Spagna la sua decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, riguardante l’aiuto in questione, sull’intero territorio spagnolo, ad eccezione della comunità autonoma di Castiglia‑La Mancha, regione nella quale è stata avviata una procedura indipendente (in prosieguo: la «decisione di avvio»). Con la pubblicazione della decisione di avvio, il 14 dicembre 2010, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 337, pag. 17), la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le rispettive osservazioni.

15      Dopo aver ricevuto osservazioni dalle autorità spagnole e da altre parti interessate, la Commissione ha adottato, il 19 giugno 2013, la decisione 2014/489/UE relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia‑La Mancha) (GU L 217, pag. 52; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui dispositivo prevede quanto segue:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di televisione digitale terrestre nella zona II, al quale [il Regno di] Spagna ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, è incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica.

Articolo 2

Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all’articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio applicabile al momento dell’erogazione dell’aiuto.

Articolo 3

1.      [Il Regno di] Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 presso gli operatori di televisione digitale terrestre che li abbiano ricevuti direttamente o indirettamente.

2.      Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero.

3.      Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4.      [Il Regno di] Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti che ricadono nel regime di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

1.      Il recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.      [Il Regno di] Spagna garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

3.      Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, [il Regno di] Spagna comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)      l’elenco dei beneficiari destinatari di aiuti nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi in detto regime, ripartiti nelle categorie indicate nella precedente sezione 6.2;

b)      l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

(…)

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione».

16      Al fine di motivare la decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che i vari atti adottati a livello centrale e gli accordi che erano stati conclusi e modificati tra il MTCI e le comunità autonome costituissero la base del regime di aiuti per l’estensione della TDT nella zona II. Nella prassi, le comunità autonome avrebbero applicato le direttive del governo spagnolo sull’estensione della TDT (punto 91 di detta decisione).

17      In secondo luogo, la Commissione ha constatato che la misura in questione doveva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Dato che detta misura sarebbe stata finanziata attingendo dal bilancio dello Stato e dai bilanci di talune comunità autonome e di taluni comuni, si tratterebbe di un intervento mediante risorse statali. Secondo la Commissione, l’estensione delle reti di trasmissione televisiva costituiva un’attività economica e non rientrava nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Gli operatori della piattaforma di TDT sarebbero stati i beneficiari diretti dell’aiuto, mentre gli operatori di rete che avrebbero partecipato alle gare d’appalto sull’estensione della copertura sarebbero stati i beneficiari indiretti dell’aiuto. Il vantaggio di tale misura per questi ultimi operatori sarebbe stato selettivo, in quanto siffatta misura avrebbe avvantaggiato soltanto il settore della radiodiffusione e, in tale settore, la stessa misura avrebbe riguardato solo le imprese che intervenivano nel mercato della piattaforma terrestre. Secondo la decisione impugnata, le autorità spagnole hanno presentato, come migliore e unico esempio, il caso della comunità autonoma del Paese basco (Spagna) per invocare la mancanza di aiuti di Stato conformemente ai criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Racc., EU:C:2003:415). Tuttavia, il primo criterio di tale sentenza, secondo il quale l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e secondo il quale tali obblighi devono essere chiaramente definiti, secondo la Commissione, non era soddisfatto. Inoltre, mancando la garanzia del minor costo nell’interesse generale di detta comunità autonoma, il quarto criterio di tale sentenza non sarebbe stato soddisfatto. Secondo la Commissione, tenuto conto del fatto che le piattaforme di radiodiffusione satellitare e terrestre erano in concorrenza tra loro, la misura per la diffusione, lo sfruttamento e la manutenzione della TDT nella zona II comportava una distorsione della concorrenza tra le due piattaforme. La misura in questione avrebbe altresì inciso sugli scambi all’interno dell’Unione (punti da 94 a 141 di detta decisione).

18      Inoltre, la Commissione ha constatato che la misura di cui trattasi non poteva essere considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante il fatto che tale misura fosse destinata a conseguire un obiettivo di interesse comune ben definito e che essa stessa avesse riconosciuto l’esistenza di un crollo del mercato. A suo avviso, dal momento che non rispettava il principio di neutralità tecnologica, tale misura non era proporzionata e non costituiva uno strumento adeguato per garantire la copertura dei canali in chiaro ai residenti della zona II (punti da 148 a 171 della decisione impugnata).

19      Occorre poi rilevare che la Commissione ha ritenuto che, mancando una definizione precisa dello sfruttamento di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico, la misura in questione non potesse essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (punto 172 della decisione impugnata).

20      A ciò si aggiunge che la Commissione ha rilevato che la misura in questione non era un aiuto esistente, in quanto detta misura doveva essere considerata una modifica che aveva influito sulla sostanza stessa del regime iniziale. Le autorità spagnole avrebbero quindi dovuto notificare tale misura (punti da 173 a 175 della decisione impugnata).

21      Infine, la Commissione ha precisato i diversi casi in cui le autorità spagnole dovevano recuperare l’aiuto in questione presso beneficiari diretti e indiretti (punti da 179 a 197 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2013, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

23      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, il Regno di Spagna ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori nella quale chiedeva al presidente del Tribunale, in sostanza, di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata. Con ordinanza del 16 ottobre 2013, Spagna/Commissione (T‑461/13 R, EU:T:2013:545), tale domanda è stata respinta e le spese sono state riservate.

24      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2013, l’Asociación española de televisiones digitales privadas, autonómicas y locales (Asodal) ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del 24 febbraio 2014, Spagna/Commissione (T‑461/13, EU:T:2014:109).

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

26      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

27      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’11 marzo 2015.

28      Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

29      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

 In diritto

30      A sostegno del proprio ricorso il Regno di Spagna deduce cinque motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la Commissione avrebbe erroneamente constatato l’esistenza di un aiuto di Stato. Il secondo motivo, dedotto in subordine, riguarda la questione della compatibilità del presunto aiuto in questione con il mercato interno. Esso verte sulla violazione dei presupposti per l’autorizzazione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, e all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Con il terzo motivo, il Regno di Spagna fa valere la violazione delle norme procedurali. Il quarto motivo, dedotto in subordine, riguarda la domanda di recupero dell’aiuto e verte sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà. Con il quinto motivo, il Regno di Spagna fa valere, in subordine, la violazione del diritto fondamentale all’informazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

31      Il Regno di Spagna contesta alla Commissione di aver violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto avrebbe constatato l’esistenza di un aiuto di Stato. A suo avviso, in primo luogo, le entità interessate non esercitavano alcuna attività economica; in secondo luogo, la misura in questione non era selettiva, ma costituiva un servizio di interesse economico generale (in prosieguo: il «SIEG») e, in terzo luogo, tale misura non falsava la concorrenza.

 Sulla prima parte, vertente sulla mancanza di un’attività economica

32      Il Regno di Spagna fa valere che lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II da parte delle comunità autonome, delle imprese pubbliche e dei comuni corrispondeva all’esercizio di pubblici poteri e non costituiva un’attività economica. Il loro unico interesse sarebbe stato di rispondere alle esigenze della popolazione rurale e non di partecipare al mercato. Essi non possono essere quindi qualificati come imprese ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

33      In via preliminare, va ricordato che la qualificazione di aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, tale intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario favorendo talune imprese o talune produzioni. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione, T‑196/04, Racc., EU:T:2008:585, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

34      La parte in esame riguarda, più in particolare, il terzo di tali presupposti, secondo il quale sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, Racc., EU:C:2010:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

35      Da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (v. sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, Racc., EU:C:2006:8, punti 107 e 108 e giurisprudenza ivi citata). Il carattere economico o meno di un’attività non dipende dallo statuto privato o pubblico del soggetto che la esercita né dalla redditività di tale attività (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig‑Halle/Commissione, C‑288/11 P, Racc., EU:C:2012:821, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

36      Secondo la giurisprudenza, le attività che rientrano nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft, C‑364/92, Racc., EU:C:1994:7, punti 30 e 31, e del 16 dicembre 2010, Paesi Bassi e NOS/Commissione, T‑231/06 e T‑237/06, Racc., EU:T:2010:525, punto 93).

37      Per quanto riguarda l’eventuale incidenza dell’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri sulla qualificazione di una persona giuridica come impresa ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, va rilevato che la circostanza che un ente disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarlo come impresa ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza per il resto delle sue attività economiche. La qualificazione come attività rientrante nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri o come attività economica dev’essere effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, Racc., EU:C:2008:376, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

38      Occorre quindi esaminare se l’attività in questione rientrasse nell’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, come sostiene il Regno di Spagna, o nell’esercizio di un’attività economica.

39      In via preliminare, per quanto attiene alla definizione dell’attività in questione, occorre constatare che, in forza dell’articolo 1 della decisione impugnata, tale attività consisteva nella diffusione, nella manutenzione e nello sfruttamento della rete di TDT nella zona II da parte delle comunità autonome, delle imprese pubbliche e dei comuni. Poiché il Regno di Spagna evidenzia il fatto che il loro unico interesse era di rispondere alle esigenze della popolazione rurale in quanto era necessario garantire la copertura televisiva nella suddetta zona, si deve rammentare che, in materia di aiuti di Stato, lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione di aiuti ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Tale articolo, infatti, non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisce tale misura in funzione dei suoi effetti (v. sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc., EU:C:2008:757, punti 84 e 85 e giurisprudenza ivi citata). La Commissione non è quindi incorsa in un errore relativo alla definizione dell’attività in questione.

40      Per decidere sulla questione se l’attività di cui trattasi, come definita nella decisione impugnata, rientrasse nell’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri o nell’esercizio di attività economiche, occorre verificare se tale attività, per la natura, lo scopo e le regole alle quali è soggetta, si ricolleghi all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri o se presenti una natura economica che giustifichi l’applicazione delle regole di concorrenza previste dal diritto dell’Unione (v. sentenze del 18 marzo 1997, Diego Calì & Figli, C‑343/95, Racc., EU:C:1997:160, punti 16, 18 e 23 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, Racc., EU:C:2013:127, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

41      Ai punti da 97 a 99 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che l’attività in questione costituiva un’attività economica al pari di altri casi in cui era implicata la gestione di infrastrutture da parte delle autorità regionali. A suo avviso, il mercato esisteva se, come nella fattispecie, altri operatori erano disposti di offrire il servizio in questione o erano in grado di farlo. La Commissione ha ritenuto che lo sfruttamento della rete di TDT non ricadesse nelle prerogative dello Stato né fosse un’attività tale da poter essere svolta unicamente dallo Stato. I servizi interessati non sarebbero stati solitamente quelli esercitati da un’autorità pubblica e sarebbero stati di per sé di natura economica, come avrebbe dimostrato il fatto che varie imprese sarebbero state attive nel mercato della zona I. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che un operatore europeo di satelliti fosse interessato a fornire tali servizi nella zona II nell’ambito di una gara d’appalto e che l’attività in questione riguardasse unicamente la trasmissione di canali privati nazionali e regionali.

42      Alla luce dei criteri relativi alla nozione di impresa, elaborati dalla giurisprudenza citata supra al punto 40, tali considerazioni dimostrano a sufficienza di diritto che l’attività in questione, per la natura, lo scopo e le regole alle quali è soggetta, non si ricollega all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, ma presenta natura economica. Nessun argomento dedotto dal Regno di Spagna consente di dimostrare che la Commissione è incorsa in errore nel qualificare l’attività in questione come attività economica.

43      Infatti, in primo luogo, dato che il Regno di Spagna sottolinea che l’estensione della TDT è stata realizzata da imprese pubbliche che agivano quale «mezzo strumentale» proprio dell’amministrazione, occorre rilevare che, per quanto riguarda l’eventuale applicazione delle regole in materia di concorrenza, si deve distinguere tra l’ipotesi in cui lo Stato agisca esercitando il potere d’imperio e quella in cui svolga attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nell’offrire beni o servizi sul mercato. A tal proposito non ha rilevanza il fatto che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un ente cui ha conferito diritti speciali o esclusivi (v. sentenze Diego Calì & Figli, punto 40 supra, EU:C:1997:160, punti 16 e 17 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 luglio 2012, Compass‑Datenbank, C‑138/11, Racc., EU:C:2012:449, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, va ricordato che la circostanza che un’attività possa essere esercitata da un’impresa privata costituisce un indizio che consente di qualificare l’attività controversa come attività economica (sentenza del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C‑82/01 P, Racc., EU:C:2002:617, punto 82).

44      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del Regno di Spagna relativo alla mancanza di un mercato riguardante il servizio volto a garantire il diritto di ciascuno di ricevere una comunicazione audiovisiva televisiva, occorre rilevare, come ha constatato la Commissione ai punti 97 e 99 della decisione impugnata, che esisteva un mercato per il servizio di diffusione della rete digitale in Spagna. Da un lato, è pacifico, che un operatore europeo di satelliti intendeva proporre il servizio in questione nella zona II nell’ambito della gara d’appalto indetta nel 2008 in Cantabria (Spagna). D’altro lato, l’esistenza di un mercato per la diffusione della rete digitale in Spagna deriva dal fatto che, nella zona I, tale attività era svolta da imprese private.

45      In terzo luogo, dato che il Regno di Spagna sottolinea che le imprese in questione non hanno ricevuto alcuna contropartita economica per tale attività, è sufficiente ricordare che la questione se l’attività di cui trattasi avesse natura economica non dipende dal fatto che un investitore privato sia disposto a esercitarla alle stesse condizioni né dalla redditività di tale attività (v., in tal senso, sentenza Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig‑Halle/Commissione, punto 35 supra, EU:C:2012:821, punto 50). Inoltre, la gratuità delle prestazioni non osta a che un’attività sia qualificata come economica (sentenza del 23 aprile 1991, Höfner e Elser, C‑41/90, Racc., EU:C:1991:161, punti da 19 a 23). Il fatto che, come afferma il Regno di Spagna, i piani d’azione delle comunità autonome non comportassero alcuna modifica della proprietà dei centri di trasmissione digitalizzati, i quali restavano pubblici, non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione dell’attività in questione.

46      In quarto luogo, il Regno di Spagna fa valere che è inesatta la considerazione della Commissione contenuta nel punto 99 e nella nota a piè di pagina n. 50 della decisione impugnata, secondo la quale la diffusione della rete digitale nella zona II, effettuata dalle comunità autonome, dalle imprese pubbliche e dai comuni riguardava unicamente la trasmissione di canali privati nazionali e regionali. Tale argomento non può essere accolto. Infatti, occorre constatare che il regio decreto 944/2005 ha imposto alle emittenti nazionali di coprire il 96% della popolazione, nel caso del settore privato, e il 98% della popolazione, nel caso del settore pubblico, nel rispettivo territorio (v. supra, punto 2). Se è vero che le zone I e II comprendevano il 98,5% della popolazione spagnola e che, pertanto, l’obbligo imposto alle emittenti nazionali nel settore pubblico di coprire, nel rispettivo territorio, il 98% della popolazione non le obbligava a coprire tutta la zona II, nondimeno, per la quasi totalità di detta zona, siffatto obbligo di copertura garantiva l’accesso ai canali pubblici, mentre la topografia della zona III escludeva la trasmissione digitale terrestre (v. supra, punto 3).

47      La prima parte del presente motivo deve essere quindi respinta.

 Sulla seconda parte, vertente sulla mancanza di un vantaggio economico e sull’esistenza di un SIEG

48      Il Regno di Spagna fa valere che la misura in questione non ha natura selettiva, in quanto lo sfruttamento delle reti di diffusione radiotelevisiva, secondo la normativa spagnola, sarebbe un SIEG. A suo avviso, le entità in questione non hanno ricevuto alcun vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), erano stati soddisfatti. Inoltre, la Commissione non avrebbe effettuato alcuna valutazione in base alle disposizioni adottate dalla stessa e relative all’esistenza di un SIEG. Secondo il Regno di Spagna, la TDT era la soluzione più efficace per la transizione dalla televisione analogica alla televisione digitale nella zona II, in termini di costi in Spagna, il che sarebbe stato dimostrato da uno studio risalente al luglio 2007. Secondo detto studio, i costi della soluzione satellitare per passare dalla copertura del 96% alla copertura del 100% della popolazione sarebbero stati superiori a quelli della soluzione terrestre. La Commissione non avrebbe svolto un’analisi approfondita di tale studio e avrebbe soltanto esaminato il caso della comunità autonoma del Paese basco.

49      In via preliminare, occorre constatare che il Regno di Spagna fa valere l’assenza di selettività della misura in questione per il fatto che il servizio interessato costituisce, a suo avviso, un SIEG. Occorre ricordare che la questione se il servizio interessato costituisca un SIEG presenta un criterio indipendente rispetto a quello della selettività di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, mentre la questione se il servizio interessato costituisca un SIEG è un elemento pertinente relativo alla questione dell’esistenza di un vantaggio economico, la selettività di una misura riguarda il requisito secondo il quale un aiuto di Stato deve favorire talune imprese o talune produzioni (v. supra, punto 33).

50      Dato che il Regno di Spagna non ha in alcun modo suffragato l’affermazione secondo la quale la misura in questione non favoriva talune imprese, occorre constatare che, nell’ambito del presente motivo, esso fa valere, in sostanza, che la misura in questione non procurava alcun vantaggio economico ai suoi beneficiari, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A suo avviso, la Commissione ha erroneamente constatato l’esistenza di un vantaggio economico nel ritenere che i quattro criteri stabiliti dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), non fossero stati soddisfatti nel caso di specie.

51      Occorre ricordare che, nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), la Corte ha rilevato che, nei limiti in cui un intervento statale doveva essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traevano, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non aveva quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che facevano loro concorrenza, tale intervento non ricadeva nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, quattro criteri devono essere soddisfatti cumulativamente (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra, EU:C:2003:415, punti 87 e 88).

52      Dai punti da 114 a 128 della decisione impugnata emerge che, secondo la Commissione, il primo e il quarto criterio, stabiliti dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), non erano soddisfatti nella fattispecie.

–       Sul primo criterio stabilito dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), relativo all’adempimento di obblighi di servizio pubblico

53      Secondo tale criterio, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra, EU:C:2003:415, punto 89).

54      Occorre rilevare che la Commissione ha ritenuto, ai punti da 119 a 126 della decisione impugnata, che il primo criterio della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), non fosse soddisfatto.

55      Secondo il punto 119 della decisione impugnata, il diritto spagnolo non definiva lo sfruttamento della rete terrestre come un servizio pubblico. La Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones (legge generale 11/1998 sulle telecomunicazioni), del 24 aprile 1998 (BOE n. 99, del 25 aprile 1998, pag. 13909; in prosieguo: la «legge 11/1998»), stabilirebbe che i servizi di telecomunicazione, compreso lo sfruttamento delle reti di diffusione radiotelevisiva, sono SIEG, ma non assumono lo status di servizi pubblici, riservato solo a un numero limitato di servizi di telecomunicazione, segnatamente quelli relativi alla difesa pubblica e alla protezione civile nonché allo sfruttamento della rete telefonica. La Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones (legge generale 32/2003 sulle telecomunicazioni), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 38890; in prosieguo: la «legge 32/2003»), manterrebbe la medesima definizione. I servizi di trasmissione per la radiodiffusione della televisione, cioè il trasporto del segnale attraverso le reti di telecomunicazione, sarebbero considerati servizi di telecomunicazione e, in quanto tali, sarebbero SIEG ma non un servizio pubblico.

56      Secondo il punto 120 della decisione impugnata, in ogni caso, le disposizioni della legge spagnola sarebbero tecnologicamente neutrali. Detta legge definirebbe le telecomunicazioni come lo sfruttamento delle reti e l’offerta dei servizi di comunicazioni elettroniche e delle risorse associate. Le telecomunicazioni consisterebbero nella trasmissione di segnali attraverso qualsivoglia rete di diffusione e non attraverso la rete terrestre in particolare. Inoltre, tale legge preciserebbe che uno dei suoi obiettivi è incoraggiare, per quanto possibile, la neutralità tecnologica della regolamentazione.

57      In forza del punto 121 della decisione impugnata, sebbene la legge in vigore applicabile all’epoca del trasferimento di fondi definisse la radiodiffusione pubblica un servizio pubblico, non sarebbe possibile estendere questa definizione allo sfruttamento di una particolare piattaforma di supporto. Inoltre, qualora esistessero più piattaforme di trasmissione, non si potrebbe reputarne una in particolare essenziale per la trasmissione dei segnali di radiodiffusione. Pertanto, secondo la Commissione, si sarebbe trattato di un errore manifesto, se la legislazione spagnola avesse dichiarato che l’uso di una particolare piattaforma per la trasmissione dei segnali di radiodiffusione costituiva un servizio pubblico.

58      Inoltre, la Commissione ha respinto, ai punti 123 e 124 della decisione impugnata, l’argomento secondo il quale lo sfruttamento delle reti terrestri era stato definito come servizio pubblico negli accordi interistituzionali conclusi tra il governo basco, l’associazione dei comuni baschi e i tre consigli regionali baschi.

59      Al punto 172 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato, facendo riferimento ai punti da 119 a 122 di tale decisione, che né il Regno di Spagna né le autorità basche avevano definito chiaramente lo sfruttamento di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico.

60      Occorre rilevare che, per quanto riguarda la nozione di servizio pubblico ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), le parti non contestano il fatto che quest’ultima corrisponda alla nozione di SIEG ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, Racc., EU:T:2008:29, punto 162, e del 16 luglio 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione, T‑309/12, EU:T:2014:676, punto 132).

61      Secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano come SIEG e, di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto (v. sentenze del 15 giugno 2005, Olsen/Commissione, T‑17/02, Racc., EU:T:2005:218, punto 216; del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, Racc., EU:T:2008:457, punto 101, e del 6 ottobre 2009, FAB/Commissione, T‑8/06, EU:T:2009:386, punto 63). Infatti, in assenza di una normativa armonizzata dell’Unione in materia, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti delle missioni di servizio pubblico incombenti all’esercente pubblico, vale a dire sul livello dei costi connessi a tale servizio, né sull’opportunità delle scelte politiche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali, né sull’efficienza economica di tale esercente (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 1997, FFSA e a./Commissione, T‑106/95, Racc., EU:T:1997:23, punto 108, e del 1° luglio 2010, M6/Commissione, T‑568/08 e T‑573/08, Racc., EU:T:2010:272, punto 139 e giurisprudenza ivi citata). Dall’articolo 1, primo trattino, del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, che integra i Trattati UE e FUE, emerge che i valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei SIEG ai sensi dell’articolo 14 TFUE comprendono, in particolare, il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare i SIEG più vicini possibile alle esigenze degli utenti.

62      Tuttavia, il potere di definizione dei SIEG, da parte dello Stato membro, non è illimitato e non può essere esercitato in maniera arbitraria al solo fine di sottrarre un settore particolare all’applicazione delle regole di concorrenza (sentenza BUPA e a./Commissione, punto 60 supra, EU:T:2008:29, punto 168). Per poter essere qualificato come SIEG, il servizio in questione deve rivestire un interesse economico generale che presenti caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica (sentenze del 10 dicembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, C‑179/90, Racc., EU:C:1991:464, punto 27, e del 17 luglio 1997, GT‑Link, C‑242/95, Racc., EU:C:1997:376, punto 53).

63      La portata del controllo effettuato dal Tribunale sulle valutazioni della Commissione tiene necessariamente conto del fatto che la definizione di un servizio quale SIEG da parte di uno Stato membro può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. Tale controllo deve nondimeno garantire il rispetto di taluni criteri minimi, segnatamente pertinenti alla presenza di un atto di pubblica autorità che incarica gli operatori di cui trattasi di una funzione di SIEG nonché all’universalità e obbligatorietà di detta funzione (v. sentenza del 7 novembre 2012, CBI/Commissione, T‑137/10, Racc., EU:T:2012:584, punti 100 e 101 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, in forza dell’articolo 4 della decisione 2005/842/CE, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo [106, paragrafo 2, TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG (GU L 312, pag. 67), la responsabilità della gestione del SIEG deve essere conferita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro, ove tali atti devono indicare, in particolare, la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico nonché le imprese e il territorio interessati.

64      Nella fattispecie, il Regno di Spagna fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il servizio in questione non costituisse un SIEG ai sensi del diritto dell’Unione. A suo avviso, sussisteva un crollo del mercato dovuto al fatto che le emittenti radiotelevisive non erano disposte a sostenere i costi supplementari per l’estensione delle reti nella zona II. Il fatto che la normativa spagnola in questione non stabilisca espressamente che il servizio in questione è un servizio pubblico non consentirebbe alla Commissione di non effettuare una valutazione del servizio di cui trattasi in base a disposizioni adottate dalla stessa e relative all’esistenza di un SIEG, tanto più che tale normativa qualificherebbe il servizio in questione come servizio di interesse generale. In udienza, il Regno di Spagna ha precisato che gli operatori interessati erano stati incaricati dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico tramite tutti gli atti delle autorità spagnole, e in particolare i contratti pubblici conclusi tra queste ultime e detti operatori.

65      Tale argomento non dimostra che la Commissione abbia erroneamente constatato, ai punti da 119 a 122 e 172 della decisione impugnata, che il servizio in questione, ossia la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II, non era stato definito chiaramente quale servizio pubblico ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415).

66      Infatti, è vero che il servizio di sfruttamento delle reti di diffusione radiotelevisiva è stato qualificato dallo Stato spagnolo come servizio di interesse generale, in forza dell’articolo 2 delle leggi 11/1998 e 32/2003, prodotte dalla Commissione in seguito alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale (v. supra, punto 26), in combinato disposto con l’articolo 1 delle medesime leggi.

67      Tuttavia, dall’articolo 2 delle leggi 11/1998 e 32/2003 emerge che tale qualificazione riguarda tutti i servizi di telecomunicazione, ivi comprese le reti di diffusione radiotelevisiva. Orbene, il solo fatto che un servizio sia indicato come servizio di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualsiasi operatore che svolga tale servizio sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415). Se così fosse, tutti i servizi di telecomunicazione in Spagna si configurerebbero come SIEG ai sensi di tale sentenza, elemento che non emerge assolutamente da tali leggi. Al riguardo, occorre anche constatare che l’articolo 2, paragrafo 1, della legge 32/2003 dispone espressamente che i servizi di interesse generale ai sensi di tale legge devono essere forniti nell’ambito di un regime di libera concorrenza. Orbene, la qualificazione di un servizio come SIEG, ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), richiede che la responsabilità della sua gestione sia affidata a talune imprese.

68      Inoltre, occorre constatare che la Commissione non è incorsa in errore nell’esaminare, ai punti da 119 a 125 della decisione impugnata, se il primo criterio della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), fosse soddisfatto riguardo al servizio di sfruttamento delle reti terrestri e non per quanto attiene al servizio di sfruttamento delle reti di diffusione radiotelevisiva, come sostiene il Regno di Spagna. Al tal proposito, dal punto 120 di detta decisione emerge che le disposizioni della legge 32/2003 erano tecnologicamente neutrali e che le telecomunicazioni consistevano nella trasmissione di segnali attraverso qualsivoglia rete di diffusione e non attraverso la rete terrestre in particolare, circostanza che il Regno di Spagna non ha contestato. Alla luce di tali precisazioni della legge spagnola, non si può concludere che la Commissione ha erroneamente ritenuto, ai punti 119 e 122 di tale decisione che, nella suddetta legge, lo sfruttamento di una rete terrestre non fosse definita come servizio pubblico ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415).

69      Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale gli operatori interessati sono stati incaricati dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico tramite tutti gli atti delle autorità spagnole, e in particolare nei contratti pubblici conclusi tra queste ultime e detti operatori, nemmeno tale argomento può essere accolto.

70      Infatti, ove il Regno di Spagna fa riferimento, al riguardo, al fatto che il piano nazionale a favore della transizione alla TDT, adottato dal Consiglio dei ministri spagnolo il 7 settembre 2007, ha fissato come obiettivo il raggiungimento di una copertura della popolazione spagnola, da parte del servizio di TDT, analoga alla copertura di detta popolazione da parte della televisione analogica nel 2007, ossia più del 98% di tale popolazione (v. supra, punto 4), occorre rilevare che, con tale piano, nessun operatore è stato incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico.

71      Per quanto riguarda i contratti pubblici conclusi tra l’amministrazione pubblica e gli operatori interessati, è corretto che, secondo la giurisprudenza, il mandato che conferisce la funzione di servizio pubblico possa anche comprendere atti convenzionali, purché essi promanino dalla pubblica autorità e siano vincolanti, a fortiori qualora tali atti concretizzino gli obblighi imposti dalla normativa (v. sentenza CBI/Commissione, punto 63 supra, EU:T:2012:584, punto 109 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, nella fattispecie, il Regno di Spagna non ha fornito alcun contratto che consenta di suffragare la sua affermazione. Inoltre, per il solo fatto che un servizio sia oggetto di un appalto pubblico, tale servizio non assume automaticamente, e senza alcuna precisazione da parte delle autorità interessate, la qualità di SIEG ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415).

72      Per quanto attiene alle constatazioni della Commissione contenute nei punti 123 e 124 della decisione impugnata, secondo le quali neppure gli accordi interistituzionali conclusi tra il governo basco, l’associazione dei comuni baschi e i tre consigli regionali baschi definivano lo sfruttamento di una rete terrestre quale servizio pubblico, tali constatazioni non sono state contestate dal Regno di Spagna.

73      Inoltre, occorre constatare che le autorità spagnole non sono mai state in grado di stabilire quali obblighi di servizio pubblico siano stati posti a carico degli operatori di reti di TDT, vuoi dal diritto spagnolo vuoi dagli accordi di gestione, e ancor meno di fornirne la prova.

74      Infine, dal punto 121 della decisione impugnata emerge che, secondo la Commissione, la definizione quale servizio pubblico dello sfruttamento di una determinata piattaforma di supporto, nella fattispecie quello della piattaforma terrestre, avrebbe costituito un errore manifesto delle autorità spagnole, in quanto, quando esistono più piattaforme di trasmissione, non si può reputarne una in particolare essenziale per la trasmissione dei segnali di radiodiffusione (v. supra, punto 57), circostanza che il Regno di Spagna non ha contestato.

75      Ne consegue che la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che, in mancanza di una definizione chiara del servizio di sfruttamento di una rete terrestre quale servizio pubblico, il primo criterio della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), non fosse soddisfatto.

76      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti dedotti dal Regno di Spagna.

77      Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la Commissione si è erroneamente limitata a esaminare esclusivamente il caso della comunità autonoma del Paese basco, occorre constatare, da un lato, che la Commissione ha anche preso in considerazione, ai punti 119 e 120 della decisione impugnata, le leggi 11/1998 e 32/2003 la cui validità non è limitata alla suddetta comunità autonoma. D’altro lato, dal punto 114 di detta decisione emerge che, secondo le autorità spagnole, spettava alle comunità autonome invocare l’assenza di aiuti di Stato ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), e che, come migliore e unico esempio, le suddette autorità hanno sottoposto il caso del Paese Basco. Secondo tale punto della decisione impugnata, nessun’altra comunità autonoma ha presentato argomentazioni a sostegno dell’affermazione secondo cui lo sfruttamento della rete terrestre era un servizio pubblico. Il Regno di Spagna non può quindi contestare alla Commissione il fatto di aver focalizzato il suo esame sul caso della comunità autonoma del Paese basco. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (v. sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Racc., EU:C:2008:224, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

78      In secondo luogo, il Regno di Spagna fa valere che, ove la Commissione non ha effettuato alcuna valutazione in base alle disposizioni adottate dalla stessa e relative all’esistenza di un SIEG, non ha rispettato il punto 47 della sua comunicazione sull’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di SIEG (GU 2012, C 8, pag. 4). Tale argomento deve essere respinto. Infatti, è vero che, al suddetto punto, la Commissione ha precisato che le imprese incaricate della gestione di SIEG erano imprese cui era stata affidata una specifica missione e che, in generale, l’affidamento di una specifica missione di servizio pubblico implicava la prestazione di servizi che un’impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni. Tuttavia, si deve constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha contestato l’esistenza di un SIEG per la mancanza di un crollo del mercato, ma ha constatato che il servizio in questione non era chiaramente definito quale servizio pubblico ai sensi della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415). Il requisito secondo il quale la funzione di un SIEG deve essere definita dallo Stato membro al fine di soddisfare il primo criterio di tale sentenza è anch’esso indicato nel suddetto punto della comunicazione. Peraltro, l’esistenza di un crollo del mercato è insufficiente per poter constatare l’esistenza di un SIEG.

–       Sul quarto criterio stabilito dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), relativo alla garanzia del minor costo per la collettività

79      Secondo tale criterio, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra, EU:C:2003:415, punto 93).

80      Al punto 128 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, poiché non si era tenuta alcuna gara d’appalto, le autorità basche sostenevano che tale criterio fosse soddisfatto in quanto l’impresa pubblica del governo basco, che forniva i servizi di trasporto e di copertura della diffusione radiotelevisiva, era un’impresa gestita in maniera efficiente e dotata di mezzi adeguati per lo svolgimento delle attività richieste. Sulla base di uno studio di comparazione dei costi, che non le sarebbe stato comunicato, le autorità basche avrebbero concluso che la fornitura satellitare sarebbe stata più onerosa dell’ammodernamento della rete terrestre dell’impresa pubblica in questione. Tuttavia, a suo avviso, per soddisfare il criterio in questione, non era sufficiente un confronto con la tecnologia satellitare per stabilire che tale impresa pubblica era efficiente, dato che avrebbero potuto esserci altri operatori terrestri in grado di svolgere il servizio a un costo inferiore. Essa ha quindi concluso che, nel caso della comunità autonoma del Paese Basco, non fosse soddisfatto il quarto criterio previsto dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415).

81      Il Regno di Spagna si limita, in sostanza, a far valere che, rispetto alla piattaforma satellitare, la piattaforma terrestre era la soluzione più efficace in termini di costi, poiché l’infrastruttura esisteva già per la televisione terrestre analogica, il che sarebbe stato dimostrato da uno studio risalente al luglio 2007. Esso non contesta quindi la considerazione della Commissione secondo la quale un confronto con la tecnologia satellitare non era sufficiente per dimostrare che l’impresa pubblica in questione, nel Paese basco, era un’impresa efficiente, dato che avrebbero potuto esserci altri operatori terrestri in grado di svolgere il servizio a un costo inferiore.

82      Pertanto, il Regno di Spagna non ha dimostrato che la Commissione aveva erroneamente constatato che i requisiti del quarto criterio previsto dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), non erano soddisfatti.

83      In ogni caso, poiché i criteri stabiliti dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), erano cumulativi, era sufficiente per la Commissione dimostrare che uno solo di tali criteri non era soddisfatto per poter provare correttamente l’esistenza di un vantaggio economico.

84      La seconda parte del presente motivo deve essere quindi respinta.

 Sulla terza parte, vertente sulla mancanza di distorsione della concorrenza

85      Il Regno di Spagna fa valere che la Commissione è incorsa in errore nella sua analisi della distorsione della concorrenza in quanto avrebbe ritenuto, al punto 130 della decisione impugnata, che la piattaforma terrestre e quella satellitare operassero nel medesimo mercato. A suo avviso, da un lato, i servizi di televisione digitale satellitare sono servizi a pagamento, mentre l’accesso ai servizi di TDT è gratuito. D’altro lato, la Comisión del mercado de las telecomunicaciones (commissione spagnola del mercato delle telecomunicazioni) avrebbe concluso, nella decisione del 2 febbraio 2006, che occorreva escludere dal mercato del servizio di supporto della diffusione televisiva mediante onde terrestri i servizi di supporto della diffusione dei segnali televisivi e radiofonici via satellite. Inoltre, nella zona II, non sussisterebbe alcuna concorrenza, in quanto tale zona non costituirebbe un’attrattiva per gli operatori della rete.

86      Occorre constatare che, al punto 130 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che la piattaforma terrestre e quella satellitare erano presenti nel medesimo mercato. Essa ha confermato tale conclusione, ai punti da 131 a 137 della suddetta decisione, menzionando sette diversi elementi. Infine, al punto 138 di tale decisione, essa ha concluso che, dal momento che le piattaforme di radiodiffusione satellitare e terrestre erano in concorrenza tra loro, la misura per la diffusione, lo sfruttamento e la manutenzione della TDT nella zona II comportava una distorsione della concorrenza tra due piattaforme. A suo avviso, altre piattaforme, specie la televisione su Internet, sarebbero risultate in posizione svantaggiata a causa della misura in questione.

87      Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti del Regno di Spagna.

88      Infatti, occorre ricordare che la Commissione è tenuta non già a dimostrare una reale incidenza degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, bensì a esaminare soltanto se tali aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenze del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Racc., EU:C:2005:774, punto 54 e giurisprudenza ivi citata, del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc., EU:C:2011:368, punto 134 e giurisprudenza ivi citata, e del 8 maggio 2013, Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, Racc., EU:C:2013:288, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

89      In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi all’interno dell’Unione, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (v. sentenze Unicredito Italiano, punto 88 supra, EU:C:2005:774, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, e Libert e a., punto 88 supra, EU:C:2013:288, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

90      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la circostanza che la piattaforma terrestre e quella satellitare non operassero nel medesimo mercato è dimostrata dal fatto che i servizi di televisione digitale satellitare sono servizi a pagamento, mentre l’accesso ai servizi di TDT è gratuito, si deve constatare che, come afferma la Commissione, sul piano tecnologico, le due piattaforme possono fungere da veicolo per offerte di televisione gratuita o a pagamento. Inoltre, i titolari di licenze di trasmissione in TDT in Spagna possono trasmettere canali a pagamento e l’offerta di TDT spagnola può comprendere sia canali a pagamento sia canali gratuiti. Tale argomento deve essere quindi respinto.

91      In secondo luogo, per quanto riguarda le conclusioni della Comisión del mercado de las telecomunicaciones fatte valere dal Regno di Spagna, tali conclusioni non possono rimettere in discussione la constatazione della Commissione nella decisione impugnata. Infatti, il Regno di Spagna non ha precisato né in quali casi tale commissione ha tratto dette conclusioni né le ragioni per le quali la stessa ha concluso, in tali casi, che la piattaforma terrestre e quella satellitare non operavano nel medesimo mercato.

92      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo alla mancanza di concorrenza nella zona II, anche tale argomento deve essere respinto. Infatti, il sussistere della concorrenza in detta zona è dimostrata dal fatto che un operatore di piattaforma satellitare ha partecipato a una gara d’appalto per l’estensione della copertura della televisione digitale in Cantabria, come ha rivelato la Commissione al punto 131 della decisione impugnata. Peraltro, è già stato dichiarato che vi era concorrenza tra le piattaforme terrestre e satellitare (sentenze FAB/Commissione, punto 61 supra, EU:T:2009:386, punto 55, e del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione, T‑177/07, Racc., EU:T:2010:233, punto 97).

93      La terza parte del presente motivo e, pertanto, il motivo nella sua integralità devono essere respinti.

 Sul secondo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

94      Il Regno di Spagna fa valere, in subordine, che la Commissione ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Al riguardo, esso afferma che la Commissione ha invertito l’onere della prova, in quanto non ha dimostrato con chiarezza che era stato violato il principio di neutralità tecnologica. A suo avviso, la Commissione non ha giustificato il metodo di estrapolazione dalla stessa utilizzato per concludere che la maggior parte delle gare d’appalto non erano tecnologicamente neutrali. La Commissione non avrebbe neppure giustificato il metodo statistico applicato, cosicché sarebbe impossibile sapere a quali gare d’appalto in particolare essa fa riferimento nella nota a piè di pagina n. 29 della decisione impugnata. Il campione scelto dalla Commissione non sarebbe rappresentativo. Secondo il Regno di Spagna, la tecnica di estrapolazione è stata utilizzata in modo arbitrario, eccedendo i limiti del potere discrezionale di cui disponeva la Commissione.

95      In primo luogo, per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, si deve constatare che la Commissione, al punto 172 della decisione impugnata, ha respinto la giustificazione della misura di aiuto in questione ai sensi di tale disposizione, ritenendo che le autorità spagnole non avessero definito con precisione lo sfruttamento di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico. La Commissione ha fatto riferimento, al riguardo, alle sue considerazioni relative al primo criterio previsto dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), riguardante la mancata definizione di un SIEG.

96      Dato che l’argomento del Regno di Spagna relativo all’esistenza di un SIEG era già stato respinto e tale Stato membro non aveva presentato alcun argomento supplementare nell’ambito del presente motivo, si deve concludere che la Commissione non ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

97      In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, le deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sancito all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono essere interpretate restrittivamente (v. sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, Racc., EU:C:2004:238, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, C‑67/09 P, Racc., EU:C:2010:607, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

98      Inoltre, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale. Il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (sentenze del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, C‑351/98, Racc., EU:C:2002:530, punto 74, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc., EU:C:2004:234, punto 83).

99      Occorre altresì ricordare che, sebbene la Commissione disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, deve astenersi dal sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. Inoltre, si deve osservare che, nei casi in cui le istituzioni dispongano di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il controllo del rispetto di talune garanzie procedurali. Secondo la giurisprudenza, tra tali garanzie si annoverano l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e di motivare la decisione in modo sufficiente (v. sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, Racc., EU:C:2007:698, punti da 56 a 58 e giurisprudenza ivi citata). La Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente e imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo (v. sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, Racc., EU:C:2014:217, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

100    Al fine di stabilire se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova addotti dal ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nella decisione (sentenze del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, Racc., EU:T:1996:195, punto 59, e FAB/Commissione, punto 61 supra, EU:T:2009:386, punto 78).

101    Nella fattispecie, dai punti da 148 a 171 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha ritenuto che l’aiuto in questione non potesse essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto, a suo avviso, la misura di cui trattasi non rispettava il principio di neutralità tecnologica, non era proporzionata e non costituiva uno strumento adeguato per garantire la copertura dei canali in chiaro ai residenti della zona II. Al riguardo, essa ha constatato, al punto 155 della suddetta decisione, che le gare d’appalto, per la maggior parte, non erano tecnologicamente neutrali, dal momento che facevano riferimento alla tecnologia terrestre e alla TDT. In tale contesto, essa ha rinviato alla descrizione dell’aiuto in questione contenuta nei punti da 23 a 36 di tale decisione.

102    Al punto 34 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che, nella maggior parte delle gare, le autorità organizzatrici facevano riferimento esplicito, mediante la definizione dell’oggetto della gara, e/o implicito, nella descrizione delle specifiche tecniche o delle apparecchiature da finanziare, alla tecnologia terrestre e alla TDT. Nei casi sporadici in cui si menzionasse esplicitamente la tecnologia satellitare, si farebbe riferimento alle antenne paraboliche per la ricezione del segnale via satellite su torri a terra oppure alle apparecchiature per accedere alla televisione digitale nella zona III. Secondo la Commissione, le poche gare destinate all’estensione erano tecnologicamente neutrali e non escludevano tecnologie diverse dalla TDT.

103    Al riguardo, nella nota a piè di pagina n. 29 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che, tra le 516 gare condotte da tutte le regioni, ad eccezione della comunità autonoma Castiglia‑La Mancha, la Commissione ne aveva analizzato un campione di 82, di cui 17 per l’estensione e 65 per la fornitura. Di queste, solo nove sarebbero state classificate tecnologicamente neutrali, ossia tre gare per l’estensione in Castiglia e Leon e sei per la fornitura, di cui cinque nelle Isole Canarie (Spagna) e una in Cantabria.

104    Concludendo nel senso dell’inosservanza del principio di neutralità tecnologica da parte della misura in questione sulla base di tale campione, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto né ha invertito l’onere della prova relativa all’osservanza di tale principio. Essa non era tenuta a fornire maggiori dettagli al riguardo. Infatti, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi per valutare, nella motivazione della sua decisione, se tale regime sia adeguato per la realizzazione di uno degli obiettivi menzionati dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Dunque la Commissione, in una decisione riguardante un simile regime, non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto. È solo allo stadio del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (sentenze del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C‑310/99, Racc., EU:C:2002:143, punti 89 e 91, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, punto 88 supra, EU:C:2011:368, punto 63, e del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, Racc., EU:C:2013:387, punto 114).

105    Al riguardo, si deve respingere l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale la Commissione non avrebbe dovuto limitarsi ad analizzare un campione di gare d’appalto, ma avrebbe dovuto individuare, nella decisione impugnata, tutte le gare interessate. Infatti, secondo la giurisprudenza, quando la Commissione si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti, lo dichiara incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo, spetta poi allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata da una simile operazione di recupero (sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, punto 88 supra, EU:C:2011:368, punto 64).

106    Non si può neppure accogliere l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale il campione non sarebbe stato sufficientemente significativo per il fatto che, su 82 gare d’appalto analizzate dalla Commissione, 65 sarebbero state gare per la fornitura, sulle quali non avrebbe inciso la decisione impugnata. Infatti, le 17 gare per l’estensione della rete analizzate dalla Commissione rappresentano, in ogni caso, un campione sufficientemente significativo nella fattispecie, tenuto conto, in particolare, del fatto che il procedimento amministrativo riguardava sedici comunità autonome in Spagna.

107    Per quanto riguarda l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale la Commissione non ha giustificato il metodo di estrapolazione utilizzato per giungere alla conclusione secondo la quale la maggior parte delle gare d’appalto non erano tecnologicamente neutrali, occorre rilevare, contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, che la Commissione non ha effettuato l’estrapolazione ritenendo che le irregolarità constatate per il campione si riproducessero in tutta la Spagna. La Commissione si è limitata a studiare le caratteristiche del regime di aiuti in questione e ne ha correttamente concluso che, per il fatto che le gare d’appalto analizzate non rispettavano il principio di neutralità tecnologica, tale principio non era rispettato in tutte le gare relative allo sfruttamento della rete di TDT, il che si riflette, in particolare, nel dispositivo della decisione impugnata. Infatti, secondo gli articoli 1 e 3 di tale decisione, il Regno di Spagna deve soltanto recuperare presso gli operatori di TDT l’aiuto concesso senza rispettare il principio di neutralità tecnologica. Inoltre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di detta decisione, il Regno di Spagna è tenuto a comunicare alla Commissione l’elenco dei beneficiari destinatari di aiuti nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 di tale decisione e l’importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi in detto regime, ripartiti nelle categorie indicate nella sezione 6.2 della medesima decisione.

108    Inoltre, occorre rilevare che il Regno di Spagna, il quale, per adempiere al suo obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione, era tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorressero le condizioni della deroga di cui esso ha chiesto di poter beneficiare (v. sentenza del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc., EU:T:2005:219, punto 129 e giurisprudenza ivi citata), non ha dimostrato che, oltre alle nove gare d’appalto considerate dalla Commissione tecnologicamente neutrali, anche altre gare rispondevano a tale criterio. La Commissione ha fornito, ai punti da 182 a 197 della decisione impugnata, elementi che consentivano di classificare le gare d’appalto come tecnologicamente neutrali. Il Regno di Spagna non ha quindi fornito elementi di prova sufficienti per privare di plausibilità la valutazione dei fatti effettuata dalla Commissione.

109    Al riguardo, occorre altresì constatare che, contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, la Commissione non ha riconosciuto, nella lettera del 9 dicembre 2013 inviata alle autorità spagnole nella fase di recupero dell’aiuto in questione, di aver erroneamente ritenuto che sei gare d’appalto fossero neutrali. Infatti, nella suddetta lettera, la Commissione ha soltanto precisato che le gare d’appalto per la fornitura di apparecchiature non erano soggette all’obbligo di recupero, il che emerge altresì dagli articoli 1 e 3 della decisione impugnata, interpretati alla luce dei punti 110, 111 e 185 di tale decisione.

110    Il Regno di Spagna, infine, ove afferma che la Commissione non ha indicato con precisione le 82 gare d’appalto dalla stessa analizzate, fa valere, in sostanza, una violazione dell’obbligo di motivazione. Secondo costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico dell’istituzione autore dell’atto, in modo da consentire, da una parte, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità e, dall’altra, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296 TFUE va valutata non solo alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63, e del 3 marzo 2010, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑102/07 e T‑120/07, Racc., EU:T:2010:62, punto 180). Nella fattispecie, poiché le autorità spagnole hanno fornito tutti i dati relativi alle gare d’appalto in questione e la Commissione ha precisato nella decisione impugnata i criteri che consentono di classificare le gare d’appalto interessate come tecnologicamente neutrali, la motivazione di detta decisione era sufficientemente chiara per consentire al Regno di Spagna di conoscere le giustificazioni della misura adottata e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità.

111    L’argomento del Regno di Spagna relativo a una presunta violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE deve essere quindi respinto.

112    Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali

113    Il Regno di Spagna contesta alla Commissione di aver violato norme procedurali in quanto, in primo luogo, essa non ha preso in considerazione le prove che lo stesso aveva fornito, in secondo luogo, l’istruzione del procedimento amministrativo è stata incoerente, inoltre, si sono verificati ritardi eccessivi e sostituzioni dell’organo istruttore nel corso di tale procedimento e, infine, per tutta la fase istruttoria del procedimento d’indagine sono mancate obiettività e imparzialità.

114    La Commissione contesta tale argomento e fa valere che tale motivo è irricevibile in quanto il Regno di Spagna non ha menzionato alcuna disposizione procedurale che sarebbe stata oggetto di violazione.

115    Al riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso. Occorre ricordare altresì che il ricorrente non è tenuto a indicare espressamente la norma giuridica specifica sulla quale fonda la sua censura, a condizione che la sua argomentazione sia sufficientemente chiara affinché la controparte e il giudice dell’Unione possano individuare tale regola senza difficoltà [v. sentenza del 20 febbraio 2013, Caventa/UAMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, EU:T:2013:81, punti 14 e 15 e giurisprudenza ivi citata].

116    Nella fattispecie, l’argomento del Regno di Spagna risponde a tali requisiti ed è quindi ricevibile. Infatti, da un lato, occorre constatare che il Regno di Spagna ha fatto più volte riferimento, nell’ambito della sua argomentazione, alle considerazioni della Commissione riguardanti la questione della compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. D’altro lato, le censure relative alla mancata considerazione di elementi di fatto, alla mancanza di coerenza, alla durata eccessiva del procedimento e alla mancanza di obiettività e di imparzialità riguardano, in sostanza, i requisiti oggetto del principio di buona amministrazione. Dal ricorso emerge quindi a sufficienza di diritto che il Regno di Spagna fa valere la violazione del principio di buona amministrazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nell’esaminare la compatibilità della misura in questione con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per quanto concerne il principio di buona amministrazione in materia di aiuti di Stato, è di giurisprudenza costante che il rispetto di tale principio esige un esame diligente e imparziale della misura controversa da parte della Commissione (v. sentenza del 9 settembre 2009, Holland Malt/Commissione, T‑369/06, Racc., EU:T:2009:319, punto 195 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla prima censura, vertente sulla mancata considerazione di elementi di prova

117    Il Regno di Spagna fa valere che la Commissione non ha preso in considerazione tutti gli elementi di prova riguardanti il raffronto tra i costi relativi alle piattaforme terrestre e satellitare.

118    In primo luogo, il Regno di Spagna afferma che la Commissione ha omesso, senza fornire una motivazione valida al riguardo, di prendere in considerazione, nella decisione impugnata, la relazione riguardante i costi di riferimento del processo di universalizzazione della TDT in Spagna, risalente al luglio 2007, redatta dalle autorità spagnole, la quale avrebbe rilevato ex ante la maggiore efficienza della TDT rispetto alla piattaforma satellitare.

119    Tale argomento deve essere respinto. Infatti, dai punti 52 e 156 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha tenuto conto della relazione menzionata supra al punto 118. Il punto 52 della suddetta decisione contiene la sintesi delle autorità spagnole concernente tale relazione. Al punto 156 di tale decisione, la Commissione ha esaminato detta relazione. Al riguardo, essa ha rilevato che la relazione in questione non dimostrava in maniera sufficiente la superiorità della piattaforma terrestre sul satellite. A suo avviso, la relazione in questione concludeva, al contrario, che la scelta di una particolare soluzione tecnologica per l’estensione della copertura doveva essere analizzata in ogni singola regione, in considerazione delle specificità topografiche e demografiche di ciascuna. Essa ha ritenuto che la stessa relazione indicasse invece l’esigenza di condurre una gara tecnologicamente neutrale per determinare la piattaforma più adatta.

120    Occorre rilevare che dal punto 6 della relazione menzionata supra al punto 118 emerge che le autorità spagnole analizzavano due possibili scenari, ossia l’estensione della copertura della popolazione dal 98 al 100% e l’estensione della copertura della popolazione dal 96 al 100%. Nessuno di questi due scenari corrisponde all’estensione della copertura della popolazione dal 96 al 98,5%. Inoltre, secondo le conclusioni di detta relazione, riguardanti questi due scenari, era probabile che la soluzione finale più adeguata fosse quella risultante dalla presa in considerazione delle due alternative, ossia le piattaforme terrestre e satellitare, adottando l’una o l’altra soluzione, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni e delle circostanze della localizzazione fisica della popolazione alla quale la copertura sarebbe stata estesa. Sarebbe stato impossibile prevedere la percentuale in cui ogni alternativa avrebbe contribuito alla soluzione finale senza realizzare previamente uno studio circostanziato per comunità autonoma che tenesse conto dell’orografia del terreno, della ripartizione territoriale della popolazione e della situazione della rete di diffusione della televisione esistente. Come afferma la Commissione, la relazione in questione non conclude quindi in alcun modo a favore della tecnologia terrestre nell’abito della zona II. Peraltro, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, la Commissione non ha considerato che tale relazione non era stata realizzata da un esperto indipendente.

121    In secondo luogo, occorre respingere l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale la Commissione non ha commissionato il proprio studio relativo ai costi delle diverse soluzioni, contrariamente a quanto aveva annunciato. Infatti, il Regno di Spagna non ha dimostrato che la Commissione si era impegnata a realizzare il proprio studio, circostanza che quest’ultima, del resto, contesta. Contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, la lettera della Commissione alle autorità spagnole risalente al 27 maggio 2011 non contiene alcun impegno della Commissione al riguardo.

122    Inoltre, il Regno di Spagna fa valere che la Commissione si è limitata a convalidare lo studio dell’operatore indicato supra al punto 13, che era stato tuttavia realizzato ex post. La comunità autonoma del Paese basco avrebbe inviato la propria stima dei costi in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 14 febbraio 2012. Detta stima rivelerebbe che i costi della soluzione TDT erano inferiori. Inoltre, le comunità autonome di Andalusia (Spagna), di Galizia (Spagna) e del Paese basco avrebbero trasmesso alla Commissione una copia della presentazione realizzata dal suddetto operatore che indicava i costi della soluzione satellitare. Ad avviso del Regno di Spagna, secondo la valutazione di tali comunità autonome, le offerte di tale operatore avrebbero implicato costi superiori a quelli della soluzione terrestre. La Commissione non avrebbe tenuto conto di tali elementi nella decisione impugnata. Inoltre, favorendo lo studio prodotto dal medesimo operatore, essa avrebbe dato prova di parzialità.

123    Al riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, il rigetto dei calcoli presentati da talune comunità autonome durante il procedimento dinanzi alla Commissione non è fondato sullo studio dell’operatore indicato supra al punto 13. Infatti, dal punto 157 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha respinto tali calcoli per il fatto che, oltre all’incertezza relativa alla loro datazione, nessuno di essi era sufficientemente dettagliato e solido da giustificare la scelta della tecnologia terrestre per estendere la copertura. Inoltre, nessuno di questi calcoli sarebbe stato effettuato da un esperto indipendente.

124    Al punto 158 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato lo studio dell’operatore indicato supra al punto 13, risalente al novembre 2008, come emerge dal punto 67 della suddetta decisione, al fine di sottolineare alcune contraddizioni esistenti in uno studio presentato da un gestore di infrastrutture di telecomunicazioni e fornitore di apparecchiature di reti, rispetto al suddetto studio. Tuttavia, essa non ha affatto convalidato i risultati di quest’ultimo studio. Ha unicamente negato l’utilità dei costi presentati da detto gestore in considerazione del fatto che tali costi risalivano al 2010 ed erano quindi successivi alle misure in questione.

125    Ne consegue che la Commissione ha preso in considerazione i calcoli presentati da talune comunità autonome e non ha assolutamente favorito lo studio dell’operatore indicato supra al punto 13. L’argomento del Regno di Spagna deve essere quindi respinto.

126    Infine, il Regno di Spagna fa valere che la Commissione non ha considerato, erroneamente, una relazione comparativa dei costi di ricezione per gli utilizzatori delle soluzioni TDT e satellitare, redatta da una società di consulenti e risalente al 20 settembre 2012, secondo la quale i costi della piattaforma satellitare sarebbero 7,7 volte superiori a quelli della piattaforma TDT.

127    Tale argomento deve essere respinto. Infatti, da un lato, la relazione menzionata supra al punto 126, che era stata consegnata alla Commissione nell’ambito di un altro caso trattato da quest’ultima, confronta i costi relativi all’adeguamento dell’apparecchiatura di ricezione televisiva in ogni abitazione per tutta la popolazione spagnola, e non per la sola zona II, in seguito alla liberazione del dividendo digitale. D’altro lato, essa confronta i costi partendo dalla situazione esistente nel 2012. Orbene, il Regno di Spagna non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere che i calcoli relativi alla suddetta situazione sarebbero stati pertinenti per la valutazione dell’adeguatezza delle misure in questione a decorrere dal 2008 e, secondo la giurisprudenza, la questione se una misura costituisca un aiuto di Stato deve essere risolta alla luce della situazione esistente al momento in cui tale provvedimento è stato adottato (v. sentenza del 12 maggio 2011, Région Nord‑Pas‑de‑Calais e Communauté d’Agglomération du Douaisis/Commissione, T‑267/08 e T‑279/08, Racc., EU:T:2011:209, punto 143 e giurisprudenza ivi citata).

128    La prima censura deve essere pertanto respinta.

 Sulla seconda censura, vertente sulla mancanza di coerenza nell’istruzione del procedimento amministrativo

129    Il Regno di Spagna fa valere che la Commissione si è erroneamente limitata a esaminare inizialmente le misure del MITC. L’esame più dettagliato delle misure adottate dalle comunità autonome sarebbe stato integrato dalla Commissione nella sua analisi solo successivamente. Il processo di estensione della copertura si sarebbe realizzato in un ambito neutrale, come avrebbe confermato la Commissione in una lettera del 17 aprile 2009. Secondo il Regno di Spagna, è possibile che, nel corso di tale processo, l’una o l’altra gara di appalto non sia stata neutrale. Tuttavia, la Commissione avrebbe presupposto la mancanza di neutralità durante tutto il processo, sospettando che tutte le gare d’appalto non fossero neutrali, salvo prova contraria. L’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata si sarebbe conclusa anticipatamente in quanto detta decisione avrebbe imposto allo Stato membro di completare e di esaminare caso per caso tutte le gare d’appalto. Una prova, a tal proposito, sarebbe la contraddizione in cui è incorsa la Commissione riguardo alla gara d’appalto indetta dal governo di Cantabria. Pur avendo considerato che numerose gare d’appalto non erano tecnologicamente neutrali, la Commissione avrebbe dichiarato la gara d’appalto indetta da tale governo tecnologicamente neutrale, il che non corrisponderebbe al vero.

130    Tale argomento non può essere accolto.

131    Infatti, in primo luogo, anche supponendo che il punto di partenza dell’esame della Commissione siano state le misure del MITC, il Regno di Spagna ammette espressamente che la Commissione, nell’ambito del procedimento svoltosi dinanzi ad essa, abbia anche esaminato le misure presentate dalle comunità autonome.

132    Dato che il Regno di Spagna fa valere un’incoerenza al riguardo tra la decisione di avvio e la decisione impugnata, è sufficiente ricordare che, secondo l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), la decisione di avvio espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno. Come emerge dal dettato della disposizione summenzionata, l’analisi della Commissione ha necessariamente natura preliminare. Ne consegue che la Commissione non poteva essere tenuta a presentare un’analisi compiuta rispetto all’aiuto controverso nella sua comunicazione relativa all’avvio di tale procedimento (v. sentenze del 1° luglio 2009, ISD Polska e a./Commissione, T‑273/06 e T‑297/06, Racc., EU:T:2009:233, punto 126 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 novembre 2009, Francia/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, Racc., EU:T:2009:474, punto 148 e giurisprudenza ivi citata). Quanto alla decisione di avvio, dalla giurisprudenza risulta che la fase di esame prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della causa (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 110 supra, EU:C:1998:154, punto 38). Ne consegue che il fatto che la decisione di avvio non faccia riferimento a taluni elementi non può consentire di ritenere che il procedimento svolto dalla Commissione fosse incoerente. Peraltro, contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, la Commissione non ha affatto ritenuto, nella decisione di avvio, che il governo spagnolo avesse imposto alle comunità autonome di digitalizzare le trasmissioni mediante la tecnologia terrestre.

133    In secondo luogo, per quanto riguarda la lettera della Commissione del 17 aprile 2009, il Regno di Spagna non adduce alcuna ragione per la quale la Commissione non sarebbe stata autorizzata ad esaminare l’esistenza di una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dopo aver ricevuto una denuncia il 18 maggio 2009.

134    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la Commissione ha concluso anticipatamente il procedimento lasciando al Regno di Spagna l’esame di ciascuna gara d’appalto, è sufficiente ricordare che, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime in questione per valutare, nella motivazione della decisione, se tale regime è idoneo al conseguimento di uno degli obiettivi previsti all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, nella decisione riguardante siffatto regime, essa non è tenuta ad effettuare un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sul fondamento di tale regime. Solo in fase di recupero degli aiuti sarà necessario verificare la situazione individuale di ogni impresa interessata (v. supra, punto 104).

135    Per quanto riguarda, a tal proposito, la gara d’appalto indetta in Cantabria, è vero che taluni documenti relativi alla trasmissione e alla ricezione della televisione via satellite erano richiesti in tale gara. Tuttavia, il fatto che operatori di piattaforme terrestre e satellitare, tra i quali un operatore europeo di satelliti, abbiano partecipato a tale gara d’appalto, contraddice l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale tale gara non era tecnologicamente neutrale.

136    Pertanto, la seconda censura deve essere respinta.

 Sulla terza censura, vertente sulla durata eccessiva del procedimento e sulle sostituzioni dell’organo istruttore

137    Il Regno di Spagna fa valere che la durata del procedimento dinanzi alla Commissione è stata eccessiva. A suo avviso, secondo i termini consueti, la Commissione avrebbe dovuto terminare tale procedimento prima del marzo 2012. Tale proroga sarebbe dovuta alle sostituzioni che avrebbero avuto luogo nel collegio incaricato dell’istruzione di tale caso dinanzi alla Commissione.

138    Occorre constatare che, in mancanza di notifica del regime controverso, come nel caso di specie, emerge inequivocabilmente dal dettato dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999 e dal dettato dell’articolo 7, paragrafo 6, di detto regolamento che tali disposizioni non sono applicabili. Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede espressamente che, nel caso di presunti aiuti illegali, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito, in particolare, agli articoli 4, paragrafo 5, e 7, paragrafo 6, del regolamento medesimo. Tale conclusione risulta altresì dalla giurisprudenza secondo la quale, in mancanza di notifica del regime controverso, la Commissione non è soggetta alla regola del termine di esame di due mesi previsto dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di cui trattasi (v. sentenza HGA e a./Commissione, punto 104 supra, EU:C:2013:387, punti 74 e 75 e giurisprudenza ivi citata).

139    Va tuttavia ricordato che la Commissione è tenuta ad agire entro un termine ragionevole nell’ambito di un procedimento di esame di aiuti di Stato e che essa non è autorizzata a perpetuare uno stato di inattività durante la fase preliminare di esame. Occorre aggiungere che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti (v. sentenza HGA e a./Commissione, punto 104 supra, EU:C:2013:387, punti 81 e 82 e giurisprudenza ivi citata).

140    In primo luogo, la fase preliminare di esame, ossia quella compresa tra il ricevimento della denuncia che informava la Commissione dell’esistenza di un presunto aiuto, il 18 maggio 2009, e l’avvio del procedimento d’indagine formale, il 29 settembre 2010, è durata poco più di sedici mesi. Tale periodo non può essere considerato eccessivo in circostanze come quelle del caso di specie caratterizzate, in particolare, dal coinvolgimento delle autorità spagnole a livello centrale, regionale e comunale e dal lasso di tempo necessario per fornire informazioni complementari, come emerge dai punti 3 e 4 della decisione di avvio.

141    In secondo luogo, il procedimento d’indagine formale, ossia quello compreso tra l’avvio di detto procedimento, il 29 settembre 2010, e l’adozione della decisione impugnata, il 19 giugno 2013, è durato poco meno di 33 mesi. Al riguardo, occorre constatare che dal punto 4 di detta decisione emerge che le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare il termine ad esse concesso per presentare osservazioni. Inoltre, dai punti 4 e 5 di tale decisione emerge che, oltre alle osservazioni del governo spagnolo, la Commissione ha ricevuto numerose osservazioni da comunità autonome e da imprese interessate. Le osservazioni di queste ultime necessitavano di una risposta delle autorità spagnole. Dai punti 6 e 7 della medesima decisione emerge che si sono tenute varie riunioni tra la Commissione, le autorità spagnole e le imprese interessate, che tutte le parti interessate hanno fornito informazioni di propria iniziativa e che la Commissione ha dovuto inviare, tuttavia, una richiesta di informazioni complementari alle autorità spagnole che hanno risposto solo dopo una proroga del termine in questione. In tali circostanze e tenuto conto della complessità della materia in questione, anche supponendo che siano avvenute sostituzioni nel collegio incaricato dell’istruzione di tale caso dinanzi alla Commissione, la durata del procedimento d’indagine formale non è stata irragionevole [v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2014, Portovesme/Commissione, T‑291/11, Racc. (Per estratto), in fase di impugnazione, EU:T:2014:896, punti da 74 a 76].

142    La terza censura deve essere quindi respinta.

 Sulla quarta censura, vertente sulla mancanza di obiettività e di imparzialità

143    Il Regno di Spagna fa valere che la Commissione non ha agito in modo obiettivo e imparziale durante il procedimento amministrativo. In primo luogo, la Commissione avrebbe preso in considerazione osservazioni dell’operatore indicato supra al punto 13, che non si riferivano ad alcuna richiesta di informazioni. Alcune di tali osservazioni sarebbero state trasmesse con molto ritardo alle autorità spagnole. In secondo luogo, mentre avrebbe chiesto alle autorità spagnole versioni non riservate delle loro osservazioni, la Commissione avrebbe accettato la richiesta di detto operatore di non divulgare a terzi le sue osservazioni. Le autorità spagnole non sarebbero state quindi in grado di inviare le osservazioni di tale operatore a terzi coinvolti. Inoltre, ai punti 158, da 162 a 164 e 166 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe ritenuto che gli argomenti del medesimo operatore fossero validi, senza averli esaminati, né confrontati con le osservazioni delle autorità spagnole.

144    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la Commissione ha preso in considerazione osservazioni prodotte spontaneamente dall’operatore indicato supra al punto 13 e trasmesso osservazioni di quest’ultimo con molto ritardo alle autorità spagnole, occorre rilevare, da un lato, che dal punto 6 della decisione impugnata emerge che anche le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione, di propria iniziativa, informazioni che sono state prese in considerazione da quest’ultima. D’altro lato, un eventuale ritardo nella trasmissione di documenti non può, di per sé e senza elementi supplementari, fondare l’argomento relativo alla mancanza di obiettività e di imparzialità della Commissione. Tale argomento deve essere quindi respinto.

145    In secondo luogo, l’argomento relativo all’accettazione, da parte della Commissione, della richiesta dell’operatore indicato supra al punto 13 di non divulgare a terzi le sue osservazioni non dimostra la mancanza di obiettività e di imparzialità della Commissione. Infatti, quest’ultima è tenuta, in forza dell’articolo 24 del regolamento n. 659/1999, a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite dalla stessa in applicazione di tale regolamento (sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09, Racc., EU:T:2011:641, punto 43). Peraltro, il Regno di Spagna non afferma di non aver ricevuto tutti i documenti rilevanti per la sua difesa.

146    Inoltre, nell’ambito dell’argomento secondo il quale la Commissione ha ritenuto validi gli argomenti dell’operatore indicato supra al punto 13, senza averli esaminati né confrontati con le osservazioni delle autorità spagnole, il Regno di Spagna fa riferimento ai punti 158, da 162 a 164 e 166 della decisione impugnata.

147    Innanzitutto, per quanto riguarda il punto 158 della decisione impugnata, occorre constatare che la Commissione ha valutato, in tale punto, gli studi sui costi presentati da un gestore di infrastrutture di telecomunicazioni e fornitore di apparecchiature di reti. Al riguardo, essa ha considerato che, sempre che potessero considerarsi indipendenti e sufficientemente solidi, tali studi non potevano giustificare il fatto che il governo spagnolo non avesse indetto una gara tecnologicamente neutrale, poiché risalivano a una data successiva alle misure contestate. Essa ha aggiunto che i risultati ivi riportati erano contraddetti dalle stime dei costi fornite dell’operatore indicato supra al punto 13, le quali avrebbero dimostrato che la tecnologia satellitare era economicamente più efficiente.

148    Come è già stato constatato (v. supra, punto 124), dal punto 158 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha respinto gli studi presentati da un gestore di infrastrutture di telecomunicazioni e fornitore di apparecchiature di reti, senza pronunciarsi sull’indipendenza e sulla solidità di questi ultimi, in quanto tali studi sarebbero stati successivi alle misure in questione e contraddetti dalle stime dei costi presentate dall’operatore indicato supra al punto 13. Contrariamente a quanto affermano le autorità spagnole, la Commissione non ha favorito lo studio presentato da detto operatore rispetto agli studi presentati dal suddetto gestore. Essa si è piuttosto limitata a presentare il contenuto dello studio di tale operatore secondo il quale la tecnologia satellitare era più redditizia, il che contraddiceva i risultati degli studi presentati da tale gestore. Tale conclusione è confermata dal fatto che dal punto 154 di detta decisione emerge che, secondo la Commissione, la scelta di una particolare tecnologia avrebbe potuto essere accettata se fosse stata giustificata dalle risultanze di uno studio preliminare in cui si dimostrava che, in termini di qualità e costi, si sarebbe potuto optare soltanto per un’unica soluzione tecnologica. Contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, la Commissione non ha quindi ritenuto che lo studio del medesimo operatore fosse valido o che esso dimostrasse che la soluzione satellitare era migliore. Il suo obiettivo era di esaminare se, a causa dell’inosservanza del principio di neutralità tecnologica, le misure in questione potessero essere giustificate da uno studio preliminare che optava per un un’unica soluzione tecnologica. Il punto 158 di tale decisione non consente quindi di concludere per la mancanza di obiettività e di imparzialità della Commissione.

149    Inoltre, per quanto riguarda il punto 164 della decisione impugnata, il Regno di Spagna afferma che la Commissione ha accettato le stime dell’operatore indicato supra al punto 13, relative al numero di canali regionali, invece di tener conto dei dati ufficiali forniti dalle comunità autonome. Tale argomento deve essere respinto. Infatti, al suddetto punto, la Commissione ha soltanto rilevato che, secondo detto operatore, il numero di 1 380 canali regionali riportato dalle autorità spagnole era molto gonfiato. Per contro, essa non ha constatato che era esatto il numero di canali regionali stimato da tale operatore, ossia 415 secondo la nota a piè di pagina n. 93 della suddetta decisione. Ritenendo, in tale punto, che le autorità spagnole non avessero suffragato l’argomento, dalle stesse dedotto, secondo il quale la tecnologia satellitare non era dotata dei mezzi per trasmettere un numero elevato di canali regionali, essa ha soltanto applicato la regola dell’onere della prova enunciata al punto 154 di tale decisione, da cui emerge che spettava al Regno di Spagna dimostrare che, in termini di qualità e costi, si sarebbe potuto optare soltanto per un’unica soluzione tecnologica.

150    Oltre a ciò, per quanto riguarda il punto 166 della decisione impugnata, il Regno di Spagna fa valere che la Commissione ha aderito all’argomento dell’operatore indicato supra al punto 13, secondo il quale la soluzione satellitare era più economica della TDT, ritenendo che, in mancanza di una gara d’appalto indetta a livello nazionale, l’importo dell’aiuto fosse stato aumentato. Inoltre, ritenendo in tale punto che il governo spagnolo avrebbe potuto incoraggiare le comunità autonome a prendere in considerazione nelle loro gare d’appalto gli eventuali risparmi, la Commissione avrebbe considerato che tali comunità autonome avrebbero dovuto indire gare d’appalto specificamente studiate per la tecnologia satellitare.

151    Tale argomento non dimostra che la Commissione non ha adempiuto al suo obbligo di obiettività e di imparzialità. Infatti, contrariamente a quanto afferma il Regno di Spagna, dal punto 166 della decisione impugnata non risulta affatto che la Commissione ha ritenuto la soluzione satellitare più economica della TDT. Al suddetto punto, la Commissione ha esaminato la proporzionalità della misura in questione e ha fatto riferimento a talune particolarità della soluzione satellitare, che avrebbero potuto essere prese in considerazione dalle autorità spagnole per decidere quale fosse la miglior soluzione tecnologica in termini di qualità e di costi. Pertanto, essa ha sottolineato le possibili riduzioni di prezzo che sarebbero state ottenute con la soluzione satellitare qualora fosse stata indetta una gara d’appalto a livello nazionale. Parimenti, essa ha messo in evidenza la possibilità per il governo spagnolo di incoraggiare le comunità autonome a prendere in considerazione nelle loro gare d’appalto eventuali risparmi sui costi che si sarebbero potuti conseguire da determinate piattaforme. Evidenziando tali diversi elementi, essa non ha affatto favorito la soluzione satellitare.

152    Infine, per quanto riguarda i punti 162 e 163 della decisione impugnata, il Regno di Spagna fa valere che erroneamente la Commissione ha aderito agli argomenti dell’operatore indicato supra al punto 13, relativi all’inclusione dei costi connessi al dividendo digitale e alle frequenze della telefonia mobile di quarta generazione LTE. Le autorità spagnole non avrebbero potuto prevedere l’esistenza di tali costi al momento della pianificazione della transizione dalla televisione terrestre analogica alla TDT. La Commissione avrebbe valutato l’adeguatezza di una misura attuata nel 2009 e nel 2010 basandosi su avvenimenti verificatisi nel 2011 e nel 2012.

153    Al riguardo, occorre rilevare che, ai punti 162 e 163 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’adeguatezza della soluzione terrestre avrebbe continuato ad essere contestata a causa dei costi connessi al dividendo digitale e sarebbe stata rimessa in discussione in futuro a causa dei costi connessi alle frequenze della telefonia mobile di quarta generazione. Occorre constatare che tali considerazioni sono state formulate dopo che la Commissione ha concluso, al punto 159 della suddetta decisione, che la misura in esame non poteva essere ritenuta appropriata. Poiché gli elementi di fatto che hanno indotto la Commissione a fare riferimento all’insorgenza di tali costi non sono rimessi in discussione dal Regno di Spagna, non si può concludere che la Commissione, in tali punti, non ha adempiuto al suo obbligo di obiettività e di imparzialità.

154    La quarta censura e, di conseguenza, il terzo motivo nella sua integralità devono essere quindi respinti.

 Sul quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà, relativo alla domanda di recupero dell’aiuto

155    Il Regno di Spagna sostiene, in subordine, facendo riferimento all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, che il recupero dell’aiuto in questione è contrario ai principi generali del diritto dell’Unione, ossia i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà.

 Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto

156    Il Regno di Spagna afferma, in primo luogo, che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto, in quanto esso si trova di fronte a grosse difficoltà nel calcolare l’importo esatto delle somme da restituire. Il Regno di Spagna ritiene di dover stabilire, anzitutto, se ciascuna delle 516 gare d’appalto indette dalle regioni fosse tecnologicamente neutrale. Inoltre, dato che ogni comunità autonoma avrebbe attuato i propri piani d’azione, sarebbe difficile determinare le somme non soggette a rimborso, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici di fornitura e gli aiuti de minimis. A ciò si aggiunge che esisterebbero appalti misti di fornitura e di servizi per i quali sarebbe necessario stabilire la natura principale e appalti riguardanti esclusivamente la manutenzione che possono essere assimilati alla categoria dell’appalto di fornitura. Sarebbe altresì necessario disporre di dati specifici relativi alle somme versate nelle comunità autonome. La suddetta decisione non definirebbe né i beneficiari interessati né l’importo da restituire. In secondo luogo, il Regno di Spagna fa valere che tale decisione viola il principio della certezza del diritto, in quanto la decisione di avvio fa parte di quest’ultima. In terzo luogo, a suo avviso, il principio della certezza del diritto è stato violato in quanto la Commissione gli ha trasferito l’onere di provare la parte dell’aiuto che non doveva essere restituita, in quanto questa sarebbe, quale aiuto de minimis, compatibile con il mercato interno in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142, pag. 1).

157    A tale riguardo, si deve ricordare che il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, Racc., EU:C:2011:811, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

158    Occorre rilevare che uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali contenute nell’articolo 108 TFUE non può invocare il principio della certezza del diritto per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di recuperare l’aiuto (sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, da C‑278/92 a C‑280/92, Racc., EU:C:1994:325, punto 76).

159    Nella fattispecie, il Regno di Spagna non ha dedotto alcun argomento che consenta di derogare a tale regola.

160    In primo luogo, per quanto riguarda la presunta mancanza di indicazioni particolareggiate riguardo alla ripartizione dell’importo degli aiuti non recuperati, occorre ricordare che, quando si tratta dell’esecuzione di decisioni vertenti su regimi di aiuti, spetta alle autorità dello Stato membro interessato, nella fase di recupero degli aiuti, verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata, dato che dette autorità si trovano nelle condizioni migliori per determinare gli importi precisi da restituire. Ne consegue che la Commissione può lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo esatto delle somme da recuperare (v. sentenza del 13 maggio 2014, Commissione/Spagna, C‑184/11, Racc., EU:C:2014:316, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Nessuna norma di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo (v. sentenza del 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, C‑415/03, Racc., EU:C:2005:287, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, poiché le gare d’appalto sono state classificate ai punti da 183 a 188 della decisione impugnata e la Commissione ha stabilito diverse categorie di beneficiari dell’aiuto ai punti da 189 a 197 di tale decisione, nessun elemento presentato dal Regno di Spagna consente di ritenere che tale Stato membro possa incontrare difficoltà eccessive nel determinare l’importo da restituire.

161    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la decisione impugnata non definisce i beneficiari interessati, occorre constatare che, in combinato disposto con i punti da 100 a 112 di tale decisione, il punto 182 della decisione medesima fornisce sufficienti indicazioni che possono consentire al Regno di Spagna di determinare i beneficiari della misura in questione. Infatti, secondo quest’ultimo punto, gli operatori di piattaforma sono beneficiari diretti laddove ricevano direttamente i fondi per l’ammodernamento e l’estensione delle loro reti o per lo sfruttamento e la manutenzione relativi. Inoltre, qualora l’aiuto sia stato erogato a imprese pubbliche che in seguito hanno indetto gare d’appalto per l’estensione della copertura, l’operatore di piattaforma selezionato è considerato il beneficiario indiretto. Dato che il Regno di Spagna non ha fornito elementi che consentano di ritenere che, alla luce di tali indicazioni contenute nella decisione impugnata, esso incontri difficoltà eccessive riguardo alla determinazione dei beneficiari dell’aiuto in questione, il suo argomento deve essere respinto.

162    Peraltro, occorre ricordare che, se le autorità spagnole avevano seri dubbi al riguardo, avrebbero potuto, come qualsiasi Stato membro che, al momento di dare esecuzione ad un ordine di restituzione, incontri difficoltà impreviste, sottoporre tali problemi alla valutazione della Commissione, al fine di superarli conformemente al principio di leale cooperazione e nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti (sentenze del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C‑382/99, Racc., EU:C:2002:363, punto 92, e Commissione/Spagna, punto 160 supra, EU:C:2014:316, punto 66). In presenza di una decisione della Commissione che ordini il recupero dell’aiuto, difficoltà eventuali, procedurali o di altro tipo, quanto all’esecuzione di quest’ultima non possono influire sulla sua legittimità (v. sentenza del 1° luglio 2009, KG Holding e a./Commissione, da T‑81/07 a T‑83/07, Racc., EU:T:2009:237, punto 200 e giurisprudenza ivi citata).

163    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la situazione è complessa in Spagna a causa dei diversi piani predisposti dalle comunità autonome, occorre ricordare che la Commissione, quando si trova di fronte ad un regime di aiuti, come quello del caso di specie, di norma non è in grado di identificare con precisione l’importo dell’aiuto percepito da ciascuno dei singoli beneficiari, né ha un obbligo in tal senso. Pertanto, le circostanze particolari proprie di uno dei beneficiari di un regime di aiuti possono essere valutate solo nella fase del recupero dell’aiuto [v. sentenza del 31 maggio 2006, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, T‑354/99, Racc., EU:T:2006:137, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

164    A ciò si aggiunge che, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la Commissione ha incaricato il Regno di Spagna di provare la parte dell’aiuto che non doveva essere restituita, in quanto era compatibile con il mercato interno in applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 994/1998, occorre rilevare che le circostanze in cui una misura può essere considerata un aiuto de minimis sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379, pag. 5). Spetta allo Stato membro, nella fase di recupero, fornire qualsiasi informazione necessaria per permettere di stabilire in quali casi il recupero non ha luogo, in quanto le condizioni di un aiuto de minimis erano soddisfatte.

165    Infine, ove il Regno di Spagna fa valere in termini generici, senza fornire alcuna precisazione al riguardo, che l’inserimento della decisione di avvio nella decisione impugnata, da parte della Commissione, viola il principio della certezza del diritto riguardo alla restituzione dell’aiuto in questione, il suo argomento deve essere parimenti respinto. Infatti, è esatto che la Commissione ha rilevato, al punto 41 della decisione impugnata, che la decisione di avvio ne costituiva parte integrante. Tuttavia, se è vero che l’inserimento nella decisione impugnata di tutte le considerazioni contenute nella decisione di avvio, avente carattere preliminare, risulta difficile da conciliare con la natura definitiva della valutazione, da parte della Commissione, contenuta nella decisione impugnata, resta il fatto che la decisione di avvio non contiene alcuna considerazione relativa al recupero dell’aiuto in questione.

166    Di conseguenza, la prima parte del presente motivo deve essere respinta.

 Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

167    Il Regno di Spagna fa valere che, qualora, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione impugnata, i pagamenti in corso siano annullati, non sarà possibile richiedere agli operatori di rete che essi proseguano nello sfruttamento e nella manutenzione della rete nella zona II, con la conseguente interruzione del segnale televisivo nella suddetta zona. Tale interruzione danneggerebbe, in particolare, i gruppi meno favoriti, come quelli formati dalle persone anziane e da una popolazione a basso reddito, il che costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento. L’accesso a canali televisivi attraverso altre reti sarebbe impossibile per tali persone a causa dei costi degli investimenti necessari.

168    Secondo costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, Racc., EU:C:2010:512, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

169    Nella fattispecie, la Commissione non ha violato tale principio. Infatti, ritenendo che l’aiuto concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II, eseguito illegittimamente, fosse incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto che sarebbe stato concesso conformemente al principio di neutralità tecnologica, e chiedendo il recupero di tale aiuto, in forza della decisione impugnata, essa non ha trattato in maniera diversa situazioni analoghe, né ha trattato in maniera uguale situazioni diverse.

170    Al riguardo, occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, il che presuppone che nessuno possa invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v. sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 e C‑260/10, Racc., EU:C:2011:719, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

171    Inoltre, occorre rilevare, come afferma la Commissione, che nessun elemento presentato dal Regno di Spagna consente di dimostrare che la decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto di Stato in questione e l’annullamento dei pagamenti in corso, determina l’interruzione effettiva del servizio di TDT in tutta la zona II, privando in tal modo gli abitanti interessati dell’esercizio del loro diritto fondamentale all’informazione televisiva. Il Regno di Spagna non ha fornito precisazioni sufficienti riguardo al numero, all’identità, allo status e alla solidità finanziaria dei vari operatori di piattaforme terrestri televisive interessati dalle misure di recupero e di annullamento in questione e non ha ritenuto che fosse necessario indicare, a titolo esemplificativo e dimostrativo, la situazione di un unico operatore, né l’importo che si dovrebbe rimborsare o che sarebbe necessario per il mantenimento dei servizi di sfruttamento e di manutenzione dei centri di trasmissione interessati. In tali circostanze, le affermazioni del Regno di Spagna relative al verificarsi di un’interruzione del servizio televisivo nella zona II in caso di recupero dell’aiuto in questione devono essere qualificate come supposizioni non suffragate.

172    Peraltro, occorre ricordare che la decisione impugnata non incide sull’obbligo di coprire quasi interamente la zona II per quanto riguarda i canali pubblici (v. supra, punto 46) e che spetta al Regno di Spagna organizzare l’estensione della rete della televisione digitale conformemente al diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

173    La seconda parte deve essere quindi respinta.

 Sulla terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

174    Il Regno di Spagna fa valere che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità sia per il fatto che comporta l’interruzione del segnale televisivo nella zona II sia per la mancanza di interesse degli operatori di altre tecnologie a partecipare a gare d’appalto. A suo avviso, tale mancanza di interesse è dovuta, per quanto riguarda le gare d’appalto considerate dalla Commissione non tecnologicamente neutrali, allo scarso vantaggio risultante dalla limitazione territoriale. Tale limitazione risulterebbe dalla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli dell’amministrazione spagnola. La mancanza di interesse sarebbe anche emersa durante gare d’appalto tecnologicamente neutrali nelle Isole Canarie, nell’ambito delle quali non sarebbe stata presentata alcuna offerta da parte degli operatori di satelliti. Pertanto, restituendo l’aiuto, i beneficiari non perderebbero il vantaggio di cui avrebbero goduto nel mercato rispetto ai loro concorrenti, dato che sarebbe quasi certo che essi avrebbero ottenuto tale vantaggio quali aggiudicatari nell’ambito di gare d’appalto neutrali. La mancata restituzione dell’aiuto in questione non arrecherebbe alcun pregiudizio agli operatori di piattaforme diverse dalla TDT.

175    Occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, restando inteso che, quando si prospetta una scelta tra più misure adeguate, si deve ricorrere a quella meno vincolante (v. sentenze del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Racc., EU:C:1984:183, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a., da T‑230/01 a T‑232/01 e da T‑267/01 a T‑269/01, EU:T:2009:316, punto 376 e giurisprudenza ivi citata).

176    Secondo la giurisprudenza, l’abolizione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la conseguenza logica della constatazione della sua illegittimità, cosicché il recupero di tale aiuto, ai fini del ripristino della situazione precedente, non può essere considerato, in via di principio, una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 28 luglio 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, da C‑471/09 P a C‑473/09 P, EU:C:2011:521, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

177    Nella fattispecie, il Regno di Spagna non ha dedotto alcun argomento che consenta di derogare a tale regola.

178    Infatti, in primo luogo, dato che il Regno di Spagna afferma che la decisione impugnata comporta l’interruzione del segnale televisivo nella zona II, è sufficiente constatare che tale argomento è già stato respinto (v. supra, punti 171 e 172). Nell’ambito della parte in esame, si deve aggiungere che la suddetta decisione non obbliga il Regno di Spagna a recuperare tutti i mezzi concessi né ad annullare tutti i pagamenti effettuati al riguardo, ma spetta unicamente a tale Stato membro recuperare l’aiuto in parola e annullare tutti i pagamenti in questione, in quanto non è stato rispettato il principio della neutralità tecnologica e la misura di cui trattasi non può essere considerata un aiuto de minimis.

179    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale, a causa della mancanza di interesse per gli operatori di piattaforme diverse dalla TDT a partecipare a gare d’appalto nella zona II, i beneficiari non perderebbero il lor vantaggio, è sufficiente rilevare che, anche secondo il Regno di Spagna, siffatta conseguenza non è certa e costituisce soltanto un’ipotesi.

180    La terza parte deve essere quindi respinta.

 Sulla quarta parte, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà

181    Il Regno di Spagna fa valere che la Commissione ha violato il principio di sussidiarietà tentando di imporre, nella decisione impugnata, un modello audiovisivo particolare. Tale questione sarebbe, tuttavia, di competenza degli Stati membri.

182    Tale argomento non può essere accolto. La valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, infatti, dato che rientra nella competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo del giudice dell’Unione, non può aver leso il principio di sussidiarietà (v., in tal senso, sentenza Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig‑Halle/Commissione, punto 35 supra, EU:C:2012:821, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). In forza dell’articolo 5, paragrafo 3, TUE, tale principio si applica unicamente nei settori che non sono di competenza esclusiva dell’Unione.

183    La quarta parte del presente motivo nonché, pertanto, tale motivo nel suo insieme devono essere quindi respinti.

 Sul quinto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione del diritto fondamentale all’informazione, relativo alla domanda di recupero dell’aiuto

184    Il Regno di Spagna fa valere, in subordine, che l’annullamento di tutti i pagamenti in corso del presunto regime di aiuti in questione priverebbe 1,2 milioni di abitanti di qualsiasi possibilità di accesso a un canale televisivo e impedirebbe loro di esercitare il diritto all’informazione, previsto all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La violazione di tale diritto non sarebbe né giustificata né proporzionale.

185    Al riguardo, è sufficiente rilevare che l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale la decisione impugnata comporta l’interruzione del segnale televisivo nella zona II è già stato respinto nell’ambito dell’esame della seconda parte del quarto motivo (v. supra, punti 171 e 172). Ordinando l’annullamento di tutti i pagamenti, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, di detta decisione, la Commissione non ha quindi violato il diritto all’informazione previsto all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

186    Ne consegue che il quinto motivo e, quindi, il ricorso nella sua integralità, devono essere respinti.

 Sulle spese

187    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese inerenti al procedimento principale e al procedimento sommario, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna sopporterà le spese inerenti al procedimento principale e al procedimento sommario.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2015.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Sulla prima parte, vertente sulla mancanza di un’attività economica

Sulla seconda parte, vertente sulla mancanza di un vantaggio economico e sull’esistenza di un SIEG

– Sul primo criterio stabilito dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), relativo all’adempimento di obblighi di servizio pubblico

– Sul quarto criterio stabilito dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, punto 17 supra (EU:C:2003:415), relativo alla garanzia del minor costo per la collettività

Sulla terza parte, vertente sulla mancanza di distorsione della concorrenza

Sul secondo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali

Sulla prima censura, vertente sulla mancata considerazione di elementi di prova

Sulla seconda censura, vertente sulla mancanza di coerenza nell’istruzione del procedimento amministrativo

Sulla terza censura, vertente sulla durata eccessiva del procedimento e sulle sostituzioni dell’organo istruttore

Sulla quarta censura, vertente sulla mancanza di obiettività e di imparzialità

Sul quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà, relativo alla domanda di recupero dell’aiuto

Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto

Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

Sulla terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Sulla quarta parte, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà

Sul quinto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione del diritto fondamentale all’informazione, relativo alla domanda di recupero dell’aiuto

Sulle spese


* Lingua processuale: lo spagnolo.