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Ricorso presentato il 18 aprile 2007 - Mitsubishi Electric / Commissione

(Causa T-133/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (Rappresentanti: R. Denton, solicitor, e K. Haegeman, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione, in particolare gli artt. 1 e 4 della stessa, nella parte in cui riguardano la Melco e la TMT&D per il periodo in cui la Melco risponde in solido con Toshiba per le attività della TMT&D; oppure

annullare l'art. 2, lett. g), della decisione e l'art. 2, lett. h), nella parte in cui riguardano la Melco; oppure

modificare l'art. 2 della decisione nella parte in cui riguarda la Melco, nonché annullare o, in subordine, ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla Melco; e, ad ogni modo

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Melco nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, Mitsubishi Electric Corporation (in prosieguo: la "Melco"), ha presentato un ricorso di annullamento, ai sensi degli artt. 230 CE e 229 CE, contro la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 (caso COMP/F/38.899 - Gas insulated switchgear - C(2006) 6762 fin.), con cui la Commissione ha ritenuto la ricorrente, insieme ad altre imprese, responsabile di aver violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore delle apparecchiature di commutazione ad isolamento gassoso (in prosieguo: "ACIG"), mediante una serie di accordi e pratiche concordate consistenti: (a) nella ripartizione dei mercati; (b) nell'assegnazione delle quote di mercato e nel mantenimento delle rispettive quote; (c) nell'assegnazione di progetti ACIG individuali (manipolazione degli appalti) a produttori designati e nella alterazione delle procedure di appalto per tali progetti; (d) nella fissazione dei prezzi; (e) in accordi per l'interruzione di accordi di licenza con imprese non facenti parte dell'intesa; e (f) nello scambio di informazioni di mercato sensibili. In alternativa, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflittale.

A sostegno del suo ricorso la Melco ha dedotto i seguenti motivi.

La Commissione non avrebbe provato a sufficienza che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE partecipando ad un'intesa avente per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza nello SEE.

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha provato l'esistenza di un accordo di cui la Melco era parte, che violava l'art. 81 CE.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha commesso un errore di valutazione non tenendo conto delle prove di natura tecnica ed economica che dimostravano l'assenza della Melco nel mercato europeo e la sua difficoltà ad entrarvi.

La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato le norme sulla prova disponendo in maniera ingiustificata l'inversione dell'onere della prova, e che questa abbia violato il principio della presunzione di innocenza.

Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità in vari modi: calcolando l'importo di base dell'ammenda imposta alla Melco sulla base del suo fatturato del 2001 e non del 2003; calcolando il moltiplicatore applicabile alla Melco e definendo erroneamente il mercato mondiale delle ACIG e la quota della Melco nello stesso. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, determinando l'ammenda inflitta alla Melco per la sua partecipazione nell'accordo GQ 1 nello stesso modo che per i produttori europei coinvolti negli accordi sia GQ che EQ 2.

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione, dichiarando che l'ammenda della Melco andava calcolata sulla base del fatturato del 2001 e che la Melco aveva un fatturato pari al 15-20% del mercato mondiale delle ACIG.

Inoltre, la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione in sede di stima del valore del mercato globale delle ACIG.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore non prendendo in considerazione le prove di natura economica e tecnica in sede di valutazione dell'impatto del comportamento della Melco e nel calcolare l'ammenda da infliggere a quest'ultima. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe anche commesso un errore in sede di determinazione della durata dell'asserita intesa.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente e il diritto ad un giusto processo, non fornendo alla Melco fondamentali elementi di prova a carico e a discarico relativi alla sua ammenda. Infine, la Commissione avrebbe omesso, nel corso del procedimento amministrativo, di comunicare alla Melco le sue conclusioni relativamente alla teoria della compensazione, così violando il diritto di difesa.

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1 - "G" sta per "dispositivo" e "Q" sta per "quota".

2 - "E" sta per "europea" e "Q" sta per "quota". L'accordo EQ è altrimenti menzionato nella decisione impugnata come "accordo operativo del gruppo E per l'accordo GQ".