Language of document : ECLI:EU:T:1998:227

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

24 settembre 1998 (1)

«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione — Indennizzo — Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Interessi»

Nella causa T-112/95,

Peter Dethlefs, residente a Groven (Germania),

Günter Backhaus, residente a Standenbühl (Germania),

Ludwig Banning, residente a Wettringen (Germania),

Friedrich Bock, residente a Springe (Germania),

Heinz Bons, residente a Kerken (Germania),

Gerhard Brand, residente a Rödelhausen (Germania),

Johannes Brautmeier, residente a Delbrück, (Germania),

Hans Brörmann, residente a Neuenkirchen (Germania),

Artur Bußmann, residente a Rhauderfehn-Klostermoor (Germania),

Jan-Wilhelm Evers, residente a Hoogstede (Germania),

Johannes Franken, residente a Kevelaer (Germania),

Norbert Frie, residente a Lippetal (Germania),

Paula Großbölting-Gries, residente a Hamminkelm (Germania),

Paul Gövert, residente a Nottuln (Germania),

Hans-Josef Hallmanns, residente a Nideggen (Germania),

Werner Herking, residente a Gronau (Germania),

Bruno Hess, residente a Hagermarsch (Germania),

Kurt Horst, residente a Hüllhorst (Germania),

Johann Hurtz, residente a Nideggen-Berg (Germania),

Heinrich Hülsemann, residente a Dinslaken (Germania),

Johann Ingendae, residente a Sonsbeck (Germania),

Harald Kalck, residente a Ringgau-Netra (Germania),

Heinz-Bernd Kamp, residente a Wipperfürth (Germania),

Robert Klinkhammer, residente a Rees (Germania),

Ferdinand Krieft, residente a Harsewinkel (Germania),

Karl-Heinrich List, residente a Ringgau-Netra,

Uwe Lorentz, residente a Wöhrden (Germania),

Karl May, residente a Drensteinfurt (Germania),

Manfred Mittwede, residente a St. Annen (Germania),

Ernst-August Mohr, residente a Grande (Germania),

Franz-Josef Ott, residente a Ingoldingen (Germania),

Josefine Pfender, residente a Biberach (Germania),

Josef-Walter Schaffer, residente a Adelsheim-Sennfeld (Germania),

Christine Schulte-Stratmann, residente a Meschede (Germania),

Karl-Heinz Schöndube, residente a Grasleben (Germania),

Bernhard Stuckenberg, residente a Neuenkirchen,

Heinrich Tewordt, residente a Rhede (Germania),

Heinz Vögeling, residente a Drensteinfurt,

Franz-Josef Voß, residente a Drensteinfurt,

imprenditori agricoli, con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, Frank Schulze e Winfried Haneklaus, del foro di Münster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Dupong e Dupong, 4-6, rue de la Boucherie,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booß, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori, rispettivamente, di Amburgo e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, diretta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di interessi al tasso annuo dell'8% sull'importo dell'indennizzo versato ai ricorrenti in

forza del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), oltre agli interessi di mora sulle somme così calcolate,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore, in seguito signora B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 gennaio 1998 e 2 aprile 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sfondo giuridico

1.
    Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder»), la Corte ha dichiarato la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte cui era stato impedito di commercializzare latte per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), per il fatto che avevano assunto impegni nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1078/77»).

2.
    Di fronte al gran numero dei produttori interessati dalla sentenza Mulder ed allo scopo di dare pienamente effetto a quest'ultima, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo

a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 2187/93»). Tale regolamento prevede un'offerta di indennizzo forfettario destinato ai produttori i quali, in presenza di determinate condizioni, hanno patito danni per effetto dell'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder.

3.
    Il regolamento in questione prevede, segnatamente, che le autorità nazionali presentano ai produttori, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, un'offerta d'indennizzo. Secondo l'art. 14, ultimo comma, dello stesso regolamento, l'accettazione dell'offerta avviene mediante la restituzione all'autorità competente, entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della medesima, della ricevuta debitamente approvata e sottoscritta dal produttore, e comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno definito all'art. 1. La mancata accettazione dell'offerta entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione ha per conseguenza che l'offerta stessa non vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate (art. 14, terzo comma).

4.
    L'art. 12 del regolamento dispone che l'importo dell'indennità è aumentato degli interessi di mora dell'8% annuo fino al momento del pagamento effettivo.

5.
    Il modello della ricevuta a saldo di ogni avere di cui all'art. 14 è stato adottato dal regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1993, n. 2648, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2648/93»).

6.
    Tale ricevuta è formulata come segue:

«il sottoscritto (...), dichiara con la presente di accettare l'offerta di indennizzo (...) con completa soddisfazione di qualsiasi azione avviata nei confronti delle istituzioni comunitarie per il risarcimento dei danni subiti per aver partecipato al regime di non commercializzazione/conversione istituito dal regolamento n. 1078/77 (...) e rinuncia espressamente a qualsiasi azione presente o futura in materia avviata da parte sua o dei suoi eventuali aventi causa o aventi diritto».

Fatti all'origine della controversia

7.
    I ricorrenti sono produttori di latte in Germania che hanno assunto impegni nell'ambito del regolamento n. 1078/77, cui è stato impedito di riprendere la commercializzazione di latte per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84.

8.
    Con atti introduttivi registrati nella cancelleria della Corte tra il 30 marzo ed il 12 dicembre 1990, essi hanno intentato azioni di risarcimento dei danni avverso il Consiglio e la Commissione. Con ordinanza della Corte 27 settembre 1993, tali cause sono state trasferite al Tribunale, a seguito dell'ampliamento delle sue

competenze in forza della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).

9.
    In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2187/93, i ricorrenti hanno ricevuto offerte d'indennizzo da parte delle competenti autorità nazionali, tra il 22 novembre 1993 ed il 6 febbraio 1994.

10.
    L'importo dell'indennizzo proposto in tali offerte comprendeva interessi al tasso annuo dell'8% per il periodo compreso tra il 19 maggio 1992, data della sentenza Mulder, ed il 30 settembre 1993, con la precisazione che interessi al medesimo tasso sarebbero aggiunti per il periodo dal 1° ottobre 1993 sino al versamento dell'indennità. Tutti i ricorrenti hanno accettato l'offerta nel termine loro impartito.

11.
    Dopo aver sottoscritto le ricevute che accompagnavano le offerte la cui formulazione era quella prevista dalla versione tedesca del regolamento n. 2648/93, i ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con atti depositati il 20 aprile 1994 e, quanto al signor Gövert, ricorrente nella causa T-62/93, il 9 maggio 1994. Tali atti di rinuncia comportavano una domanda diretta ad ottenere il pagamento delle spese da parte dei convenuti in forza dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura.

12.
    La Commissione, ritenendo che la presentazione di una domanda di rimborso delle spese sulla base dell'art. 87, n. 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di procedura fosse in contrasto con l'obbligo di rinunciare a qualsiasi azione, affermato dall'art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93, ha dato istruzione alle autorità tedesche di non procedere al versamento di alcuna indennità.

13.
    Tre dei ricorrenti nella presente causa, i signori Backhaus, Lorentz e Mittwede, che avevano presentato un ricorso rispettivamente nelle cause T-66/93, T-115/93 e T-69/93, hanno allora ritirato le domande relative alle spese, il 14 ed il 15 giugno 1994. Le loro indennità sono state versate nel corso del luglio 1994.

14.
    Nel frattempo la Commissione aveva deciso di collegare il versamento delle indennità solo alla rinuncia ai ricorsi per risarcimento danni e non più alle domande di rimborso delle spese.

15.
    Il 27 luglio 1994, le autorità tedesche hanno informato i ricorrenti del fatto che la Commissione non subordinava più il versamento dell'indennità ad una rinuncia alla domanda relativa alle spese, essendo ormai richiesto solo il ritiro del ricorso.

16.
    Il 2 agosto 1994, i ricorrenti hanno comunicato alle autorità tedesche che avevano rinunciato agli atti. In seguito a tale corrispondenza, le indennità sono state versate.

17.
    Sulla base dell'art. 12 del regolamento n. 2187/93, esse includevano interessi, da un lato, per il periodo compreso tra il 19 maggio 1992, data della sentenza Mulder, e la scadenza del termine di accettazione che era stato impartito a ciascun ricorrente e, dall'altro, per il periodo compreso tra il 4 agosto 1994, o, nel caso dei ricorrenti Backhaus, Lorentz e Mittwede, il 29 giugno 1994, e la data di versamento di ciascuna indennità, ove le date del 29 giugno e 4 agosto 1994 corrispondevano alle date in cui le autorità nazionali erano state informate delle avvenute rinunce.

18.
    Con lettera 13 gennaio 1995, i ricorrenti hanno sollecitato alla Commissione gli interessi per il periodo non coperto dall'indennità che era stata loro corrisposta. Con lettera 6 marzo 1995, la Commissione ha rigettato tale domanda.

Procedimento e conclusioni delle parti

19.
    L'atto introduttivo è stato registrato nella cancelleria del Tribunale l'8 maggio 1995.

20.
    Con atto depositato il 21 giugno 1995, il Consiglio ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che non può essere responsabile del danno asserito. Il 16 ottobre 1995, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione.

21.
    Con ordinanza 13 maggio 1996, il Tribunale ha rinviato quest'ultima all'esame del merito.

22.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, le parti sono state invitate a far pervenire al Tribunale taluni documenti.

23.
    Le parti hanno svolto le loro difese nel corso della fase orale che si è svolta il 14 gennaio 1998.

24.
    In seguito all'impedimento di uno dei membri della Sezione, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per completare quest'ultima, secondo le disposizioni dell'art. 32, n. 3, del regolamento di procedura.

25.
    Con riferimento all'art. 33, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale (Prima Sezione), nella sua nuova composizione, ha ordinato la riapertura della fase orale con ordinanza 13 marzo 1998, conformemente all'art. 62 del medesimo regolamento. Il 2 aprile 1998, le parti non si sono presentate alla nuova udienza.

26.
    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

—    condannare in solido le istituzioni convenute al pagamento degli interessi al tasso annuo dell'8% sulle indennità che sono state loro versate in forza del regolamento n. 2187/93, per il periodo compreso tra la scadenza del termine di due mesi previsto dall'art. 14 di tale regolamento ed il 29 giugno 1994,

per i ricorrenti Backhaus, Lorentz e Mittwede, ed il 3 agosto 1994 per tutti gli altri, oltre agli interessi al tasso annuo dell'8% sulle somme così calcolate, a decorrere dalla pronuncia della sentenza;

—    condannare i convenuti alle spese.

27.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui è diretto avverso il Consiglio o, in subordine, infondato;

—    condannare i ricorrenti alle spese.

28.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso infondato;

—    condannare i ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

29.
    Il Consiglio sostiene che non ha alcun potere nei confronti delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione del diritto comunitario. L'asserito danno subito dai ricorrenti che risulta dall'applicazione, da parte delle autorità nazionali, del regolamento n. 2187/93, sarebbe necessariamente imputabile a tali autorità, nell'ipotesi in cui queste avrebbero agito di loro propria iniziativa e sotto la loro responsabilità o alla Commissione, qualora quest'ultima avesse dato istruzioni illegittime all'amministrazione nazionale.

30.
    Data la situazione, secondo la giurisprudenza, il Consiglio non può stare in giudizio per la Comunità dinanzi al Tribunale, nella misura in cui esso non avrebbe causato il danno asserito (sentenza della Corte 13 novembre 1973, cause riunite 63/72-69/72, Werhahn e a./Consiglio, Racc. pag. 1229).

31.
    I ricorrenti affermano che l'eccezione non è fondata. Il ricorso riguarderebbe una parte del risarcimento che sarebbe loro dovuto in forza del regolamento n. 2187/93, adottato dal Consiglio. Inoltre le offerte di indennizzo indirizzate ai ricorrenti sarebbero state effettuate a nome e per conto del Consiglio e della Commissione e, in tutta la corrispondenza con i ricorrenti, le autorità tedesche avrebbero agito in rappresentanza di tali istituzioni. Il Consiglio non può sostenere di ignorare tali fatti e, conseguentemente, il ricorso proposto avverso tale istituzione sarebbe ricevibile.

Giudizio del Tribunale

32.
    Le parti divergono in sostanza sulla questione se la semplice circostanza di sottoscrivere la ricevuta, da cui dipende il pagamento dell'indennità che risarcisce i danni indicati all'art. 1 del regolamento, sia sufficiente a generare il pagamento di interessi oppure se la stessa debba essere accompagnata, a tal fine, dalla rinuncia alle azioni in corso. Il ricorso verte quindi sull'interpretazione del regolamento n. 2187/93 e sui suoi effetti.

33.
    Tale regolamento è stato adottato dal Consiglio. Come precisano il secondo ed il quarto 'considerando‘, esso ha lo scopo, in esecuzione della sentenza Mulder, di risarcire i produttori che hanno subito danni per il fatto che è stato loro impedito di produrre latte per aver sottoscritto un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77. Poiché tale sentenza ha condannato la Commissione ed il Consiglio a risarcire i produttori interessati, il ricorso verte pertanto sull'interpretazione di un testo inteso al risarcimento di danni causati anche da quest'ultima istituzione.

34.
    L'argomento relativo all'illecito presuntivamente commesso dalle autorità nazionali è privo di fondamento. Dal regolamento n. 2187/93 emerge che l'intervento di tali autorità è operato a nome e per conto del Consiglio e della Commissione e si limita agli aspetti amministrativi di ricevimento e controllo delle domande, nonché di attuazione dell'offerta. I ricorrenti non deducono alcun illecito ad opera di tali autorità. Al contrario, essi mettono direttamente in questione l'interpretazione della portata degli obblighi derivanti ai difensori dal regolamento n. 2187/93. Il fatto che, grazie alla ripartizione di competenze risultante dal testo in parola, il Consiglio non abbia preso parte alla formulazione dell'offerta che attua tali obblighi non lo autorizza a valersi dell'irricevibilità di un ricorso relativo all'interpretazione ed alle conseguenze di un regolamento ch'esso ha adottato e che gli impone obblighi eventualmente posti da esso stesso in non cale.

35.
    Alla luce di quanto precede, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio va respinta.

Nel merito

Argomenti delle parti

36.
    A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere un solo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 12 del regolamento n. 2187/93. Tale motivo si suddivide in due parti.

Sulla prima parte del motivo, fondata sull'esistenza di un diritto al versamento di interessi risultante direttamente dall'art. 12 del regolamento n. 2187/93

37.
    I ricorrenti affermano che l'art. 12 del regolamento n. 2187/93 prevede che l'importo dell'indennità è aumentato degli interessi al tasso dell'8% per il periodo

dal 19 maggio 1992 fino al pagamento, alla sola condizione che l'offerta sia accettata nel termine impartito.

38.
    Le offerte indirizzate ai ricorrenti non menzionano neppure la condizione di un ritiro del ricorso che la Commissione ha dunque sollevato soltanto dopo l'invio di tali offerte. I ricorrenti sarebbero stati informati della necessità di rinunciare al ricorso soltanto dopo il 27 luglio 1994.

39.
    I ricorrenti ritengono che la sottoscrizione della ricevuta implica rinuncia a qualsiasi rivendicazione nel merito avverso la Comunità. Quanto alla rinuncia, essa avrebbe solo conseguenze formali. Peraltro, dall'art. 98 del regolamento di procedura del Tribunale, risulta che, per effetto della presentazione in cancelleria di ciascuna dichiarazione di rinuncia, la Commissione avrebbe potuto ottenere la cancellazione delle cause dal ruolo.

40.
    I ricorrenti ammettono che l'accettazione dell'offerta ha privato i ricorsi presentati del loro oggetto. Tuttavia, per effetto dell'accettazione in parola, essi non si sarebbero impegnati a desistere immediatamente dal loro ricorso né a rinunciare alle spese.

41.
    In ogni modo, la Commissione sarebbe venuta a conoscenza della data di ritiro dei ricorsi dal momento in cui la cancelleria del Tribunale l'ha invitata a presentare le sue osservazioni su tali rinunce, il che sarebbe avvenuto il 9 giugno 1994. La scelta del 4 agosto come data di ripresa del calcolo degli interessi sarebbe dunque arbitraria nella misura in cui, a tale data, i ricorrenti si sarebbero limitati a comunicare la loro rinuncia alle autorità nazionali. Il regolamento n. 2187/93 non prevederebbe peraltro una notifica a tali autorità.

42.
    Pur ammettendo la tesi della Commissione, le date determinanti sarebbero quelle delle rinunce, atti incondizionati, irrevocabili e inattaccabili, di cui l'ultimo è stato posto in essere il 9 maggio 1994.

43.
    Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la circostanza che si trattasse di interessi di mora non avrebbe implicato che, fintantoché i ricorrenti non avessero rinunciato agli atti, non vi sarebbe stato alcun ritardo. Secondo una costante giurisprudenza (sentenza Mulder, punto 35), gli interessi sono di mora quando l'obbligo di risarcire è accertato da una sentenza. Peraltro l'art. 12 del regolamento n. 2187/93 si riferirebbe a tale sentenza e per tale ragione gli interessi sarebbero stati calcolati a decorrere dal 19 maggio 1992.

44.
    I convenuti sostengono che il ricorso non è fondato, poiché i ricorrenti hanno rinunciato ai loro diritti ed il ritardo fatto valere è a loro esclusivamente imputabile.

45.
    Dall'art. 14 del regolamento n. 2187/93 emergerebbe che, accettando l'offerta di versamento di un'indennità forfettaria, i ricorrenti hanno presentato una ricevuta generale, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi azione ulteriore, inclusa

un'azione di pagamento di interessi. Essi non potrebbero quindi postulare un'indennità che si aggiunge alle offerte accettate. Il ricorso sarebbe conseguentemente infondato.

46.
    Inoltre, l'art. 12 del regolamento n. 2187/93 prevederebbe interessi di mora. Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti solleciterebbero interessi per un ritardo di cui essi sarebbero gli unici responsabili.

47.
    In effetti essi, nello stesso momento in cui rinunciavano a qualsiasi azione in giustizia, avrebbero dovuto desistere dai ricorsi di risarcimento danni ancora pendenti. Il mantenimento di tali ricorsi avrebbe costituito una violazione dell'obbligo di rinuncia a qualsiasi azione che conseguiva direttamente dall'art. 14 del regolamento. Contrariamente a quanto essi sostengono, i ricorrenti non avrebbero dunque appreso la necessità di una rinuncia agli atti dalla lettera delle autorità nazionali del 27 luglio 1994. Tenuto conto di tale infrazione, le autorità tedesche avrebbero avuto il diritto di rifiutare il pagamento dell'importo delle indennità sino al momento in cui sarebbe stata loro comunicata la rinuncia.

48.
    Per la Commissione, il rifiuto di versare le indennità non era collegato alle domande di rimborso delle spese presentate dai ricorrenti. A decorrere dal luglio 1994, essa aveva rinunciato a far dipendere il versamento dalla rinuncia a qualsiasi azione. I ricorrenti che non avevano desistito dalle loro domande relative alle spese avrebbero ottenuto interessi al pari di tutti gli altri. Per tutti i ricorrenti, il calcolo degli interessi sarebbe stato ripreso a partire dalla data della comunicazione delle rinunce. Nessun ricorrente avrebbe quindi subito un pregiudizio per il fatto che la Commissione aveva richiesto, in un primo tempo, la rinuncia alle spese.

49.
    In ogni caso, il calcolo dell'importo degli interessi reclamati da numerosi ricorrenti sarebbe erroneo.

Sulla seconda parte del motivo, fondata sull'esistenza di un diritto di natura contrattuale al versamento di interessi.

50.
    I ricorrenti sostengono che i diritti da loro invocati si fondano sulle offerte di risarcimento dei danni che hanno ricevuto. La rinuncia a qualsiasi azione presa in conto nelle ricevute sottoscritte dai ricorrenti avrebbe riguardato soltanto le conclusioni non coperte dalla transazione. Orbene, i diritti invocati sarebbero generati da quest'ultima.

51.
    Le offerte d'indennizzo accettate prevederebbero che l'importo del risarcimento dei danni venga maggiorato di interessi al tasso dell'8% per il periodo compreso tra il 1° ottobre 1993 ed il giorno del versamento. Per effetto dell'accettazione di quest'offerta, i ricorrenti avrebbero quindi diritto, sulla base del contratto in parola, agli interessi sollecitati.

52.
    I ricorrenti accettano le correzioni apportate dalla Commissione quanto al calcolo degli interessi in determinati casi.

53.
    I convenuti affermano che, poiché il ricorso è stato proposto sulla base degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, la competenza della Comunità si fonda soltanto sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità. Non può quindi accogliersi l'argomento dei ricorrenti dedotto dalla presunta violazione, da parte delle istituzioni, del contratto generato dall'accettazione dell'offerta forfettaria. In ogni modo sarebbero i ricorrenti ad aver violato il loro obbligo contrattuale di rinunciare a qualsiasi azione.

Giudizio del Tribunale

54.
    Il Tribunale sottolinea preliminarmente che il regolamento n. 2187/93 prevede le condizioni cui sono soggette le offerte di risarcimento dei danni, come quelle indirizzate ai ricorrenti, nonché tutti gli elementi che consentono il calcolo delle somme proposte. Tali offerte, risultando direttamente dal regolamento, non sono dunque autonome rispetto al medesimo.

55.
    Pertanto, l'esistenza di una responsabilità di natura contrattuale, sostenuta dai ricorrenti nell'ambito della seconda parte del motivo, presuppone del pari l'interpretazione delle regole fissate da tale regolamento in materia di indennizzo dei produttori di latte. Orbene, nella misura in cui tale atto istituisce un sistema di risarcimento dei danni per far fronte agli obblighi derivanti dalla condanna delle istituzioni comunitarie pronunciata dalla sentenza Mulder, la sua applicazionerientra nella sfera della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Alla luce di quanto precede, le due parti del motivo vanno esaminate congiuntamente.

56.
    Tale motivo verte sulla determinazione degli obblighi risultanti, per il destinatario di un'offerta di indennizzo prevista dal regolamento n. 2187/93, dalla sua accettazione e dalla sottoscrizione della ricevuta il cui modulo è stato fissato dal regolamento n. 2648/93, e, in particolare, sull'esistenza di un obbligo di rinuncia alle azioni in corso.

57.
    Per stabilire la portata di tali obblighi, vanno ricordati gli scopi perseguiti dalle istituzioni ed il contesto che ha condotto all'adozione del regolamento n. 2187/93 (sentenze della Corte 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, e 1° aprile 1993, causa C-136/91, Findling Wälzlager, Racc. pag. I-1793, punto 11).

58.
    Dai 'considerando‘ di tale atto emerge che le istituzioni, riconoscendo che per effetto della sentenza Mulder un numero molto elevato di produttori aveva diritto al risarcimento, hanno contestato che era impossibile prendere in considerazione il caso individuale di ciascun produttore. Esse hanno quindi deciso di prevedere tramite regolamento un'offerta di indennizzo la cui accettazione comportava, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, del regolamento, la rinuncia a qualsiasi azione nei

confronti delle istituzioni comunitarie (v. sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-541/93, Connaughton e a./Consiglio, Racc. pag. II-549, punto 31).

59.
    Il Tribunale considera che, contrariamente a quanto asseriscono i convenuti, la rinuncia a qualsiasi azione da parte dei produttori non può riferirsi anche alle eventuali conseguenze di una violazione degli obblighi che il regolamento controverso impone alle istituzioni.

60.
    Come il Tribunale ha già dichiarato, il regolamento n. 2187/93 non era un atto vincolante per i produttori, nella misura in cui esso offriva loro una possibilità di transazione, ch'essi avevano facoltà di accettare e che si aggiungeva al diritto di proporre un ricorso per il risarcimento dei danni patiti (v. citata sentenza Connaughton e a./Consiglio, punto 35). In tali circostanze, la rinuncia a qualsiasi azione costituiva la condizione da cui le istituzioni facevano dipendere la possibilità, per i produttori, di ricevere immediatamente un indennizzo, senza essere costretti ad attendere la soluzione giurisdizionale.

61.
    E' assodato in proposito che un gran numero di produttori, tra cui i ricorrenti, avevano già presentato, al momento dell'adozione del regolamento n. 2187/93, ricorsi per risarcimento danni avverso il Consiglio e la Commissione.

62.
    Risulta quindi dal complesso delle disposizioni che disciplinano l'offerta d'indennizzo che il loro obiettivo era quello di limitare la massa del contenzioso nel settore considerato.

63.
    Alla luce di tale conclusione vanno esaminati gli obblighi risultanti, per le parti, dal regolamento n. 2187/93 e dai termini della ricevuta.

64.
    Da un lato, tenuto conto di questi ultimi, i produttori i quali avevano accettato l'offerta ma non avevano ancora adito il giudice comunitario rinunciavano a presentare ricorsi per risarcimento danni.

65.
    Dall'altro lato, quanto a coloro che avevano già presentato un ricorso alla data di attuazione del regolamento n. 2187/93, solo la rinuncia agli atti era idonea a conseguire l'obiettivo in questione.

66.
    Ciò è confermato dal testo medesimo della ricevuta, ai cui termini l'accettazione dell'offerta comporta rinuncia espressa «a qualsiasi azione presente (...) in materia», laddove l'uso dell'aggettivo «presente» implica una rinuncia alle azioni in corso.

67.
    Risulta dalle considerazioni precedenti che l'accettazione di un indennizzo proposto in applicazione del regolamento n. 2187/93, con sottoscrizione della ricevuta corrispondente, implicava un obbligo a carico dei ricorrenti, del resto non contestato dai medesimi, di rinunciare alle azioni in corso.

68.
    Le istituzioni convenute avevano quindi il diritto di far dipendere il versamento delle indennità dalla rinuncia a siffatte azioni.

69.
    Alla luce di tale circostanza, esse hanno legittimamente sospeso il pagamento degli interessi previsti all'art. 12 del regolamento n. 2187/93 fintantoché i ricorrenti non si fossero conformati al loro obbligo di rinuncia.

70.
    Va quindi determinato in quale momento i ricorrenti abbiano eseguito tale obbligo. Contrariamente all'affermazione della Commissione, quest'ultimo non è stato soddisfatto quando le autorità tedesche sono state informate delle rinunce, cioè il 4 agosto 1994 o, quanto ai ricorrenti Backhaus, Lorentz e Mittwede, il 29 giugno 1994. In effetti, la data del ritiro di un ricorso è quella della registrazione nella cancelleria del Tribunale dell'atto recante rinuncia agli atti, previsto all'art. 99 del regolamento di procedura. La comunicazione alle autorità nazionali, che peraltro non è prevista dal regolamento n. 2187/93, è del tutto irrilevante al riguardo.

71.
    Va sottolineato che la cancelleria del Tribunale ha comunicato ai convenuti la rinuncia da parte dei ricorrenti e che questi ultimi hanno presentato le loro osservazioni sull'atto in parola con lettere 6 e 9 giugno 1994. I convenuti sono stati dunque informati in tale occasione della realizzazione del presupposto da cui dipendeva il pagamento dell'indennità e della data in cui esso si era verificato.

72.
    Per la maggior parte dei ricorrenti, tale presupposto è stato quindi soddisfatto il 20 aprile 1994, data della registrazione, nella cancelleria del Tribunale, dei loro atti di rinuncia. Per quanto riguarda il ricorrente Gövert, essa è stata soddisfatta il 9 maggio 1994 (v. supra, punto 11).

73.
    Da quanto precede risulta che le domande di interessi dei ricorrenti sono parzialmente fondate. I convenuti dovranno loro corrispondere, sulle indennità pagate, interessi al tasso annuo dell'8% per il periodo compreso tra il 20 aprile ed il 3 agosto 1994, vigilia della data a decorrere dalla quale sono già stati versati interessi. Quanto ai ricorrenti Backhaus, Lorentz e Mittwede, interessi sono dovuti tra il 20 aprile e il 28 giugno 1994 (v. supra, punto 17). Infine, trattandosi del ricorrente Gövert, che ha rinunciato agli atti il 9 maggio 1994 (v. supra, punto 11), interessi dovranno essere corrisposti per il periodo compreso tra il 9 maggio e il 3 agosto 1994.

74.
    I ricorrenti concludono peraltro per il pagamento degli interessi al tasso annuo dell'8% sulle somme richieste. Il Tribunale decide che le indennità dovute dalle istituzioni convenute producono interessi di mora al tasso annuo del 6% a decorrere dalla data della presente sentenza, tasso che, peraltro, era stato proposto dalle stesse istituzioni convenute.

Sulle spese

75.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché i ricorrenti e i convenuti sono rimasti soccombenti su una parte delle rispettive conclusioni, nel caso di specie occorre applicare tale disposizione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I convenuti verseranno ai ricorrenti Günter Backhaus, Uwe Lorentz e Manfred Mittwede, per il periodo compreso tra il 20 aprile ed il 28 giugno 1994, interessi al tasso annuo dell'8% sulle indennità che sono state loro pagate nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività.

2)    I convenuti verseranno al ricorrente Paul Gövert, per il periodo compreso tra il 9 maggio 1994 e il 3 agosto 1994, interessi al tasso annuo dell'8% sull'indennità che gli è stata pagata nell'ambito del medesimo regolamento.

3)    I convenuti verseranno a tutti gli altri ricorrenti, per il periodo compreso tra il 20 aprile 1994 e il 3 agosto 1994, interessi al tasso annuo dell'8% sull'indennità che è stata loro pagata nell'ambito del detto regolamento.

4)    Tali somme saranno maggiorate degli interessi al tasso annuo del 6% a decorrere dalla data della presente sentenza.

5)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Vesterdorf
Moura Ramos
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.