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Impugnazione proposta il 22 luglio 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2022, causa T-151/20, Repubblica ceca/Commissione

(Causa C-494/22 P)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, T. Materne, P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica ceca, Regno del Belgio, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Annullare il punto 1 [del dispositivo] della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022, Repubblica ceca/Commissione (T-151/20, EU:T:2022:281);

respingere il ricorso nella causa T-151/20, oppure, se del caso, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini della decisione sulle parti dei motivi di ricorso non ancora esaminate;

qualora la Corte statuisca definitivamente sulla controversia, condannare la Repubblica ceca al rimborso delle spese sostenute dalla Commissione europea sia nel procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia nel procedimento dinanzi alla Corte, oppure, qualora la Corte rinvii la causa dinanzi al Tribunale, riservarsi la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce due motivi:

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1150/2000 1 del 22 maggio 2000 , come modificato.

Al riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del citato regolamento nel decidere che la registrazione nella contabilità B degli importi corrispondenti ai diritti accertati ai sensi dell’articolo 2 di detto regolamento costituisca un’operazione meramente contabile e che i termini per tale registrazione debbano quindi essere calcolati non dal giorno in cui i diritti interessati avrebbero dovuto essere accertati, bensì dal giorno in cui furono effettivamente accertati dalle autorità competenti della Repubblica ceca.

Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto anche nel decidere che la Repubblica ceca può invocare la possibilità di essere esentata dall’obbligo di versare alla Commissione l’importo controverso ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del citato regolamento (motivo diretto avverso i punti da 85 a 93 della sentenza impugnata).

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto anche nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 17, paragrafo 1 del regolamento n. 1150/2000, in combinato disposto con l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92 1 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e con l’articolo 325 del Trattato FUE, che impone agli Stati membri di combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, decidendo che la Repubblica ceca non ha accertato in ritardo i diritti di cui trattasi, per non aver proceduto a tale accertamento nei giorni successivi al ritorno della rappresentante delle autorità doganali ceche, che aveva partecipato ad una missione ispettiva condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in Laos nel novembre 2007 (motivo diretto contro i punti da 94 a 126 della sentenza impugnata).

Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente valutato il quadro normativo applicabile ritenendo che quest’ultimo consentisse alla Repubblica ceca di attendere sino al momento in cui l’OLAF avesse fornito le prove raccolte nel corso della missione (senza pertanto adempiere all’obbligo di accertare i diritti dell’Unione sulle risorse proprie), a detrimento degli interessi finanziari dell’Unione. Il Tribunale avrebbe dovuto interpretare il diritto dell’Unione nel senso che la Repubblica ceca, nel rispetto del principio di diligenza, era obbligata a chiedere all’OLAF, immediatamente dopo il ritorno della sua rappresentante dalla missione ispettiva, di comunicarle le prove raccolte nel corso di tale missione, il che le avrebbe permesso di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie nei giorni seguenti al ritorno della rappresentante ceca dalla missione ispettiva in Laos.

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1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000, L 130, pag. 1).

1 GU 1992, L 302, pag. 1.