Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 7 marzo 2024 (1)
Causa C-701/22
SC AA SRL
contro
MFE
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania)]
«Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 60 – Funzioni dell’autorità di gestione – Principio di sana gestione finanziaria – Obbligo di rimborso delle spese ammissibili – Risoluzione di un contratto di finanziamento a titolo del FESR a causa di irregolarità nella sua esecuzione – Annullamento della risoluzione – Ritardo nel pagamento – Interessi di mora – Principi di equivalenza e di effettività – Irregolarità nell’esecuzione del contratto di finanziamento – Conseguenze»
Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SC AA SRL, società a responsabilità limitata di diritto rumeno (in prosieguo: la «AA»), e il Ministerul Fondurilor Europene (Ministero per i fondi europei, Romania; in prosieguo: il «MFE») in merito al versamento di interessi di mora per il rimborso tardivo, da parte del MFE, di spese ammissibili ai sensi di un contratto di finanziamento concluso da quest’ultimo con la AA in esecuzione di un programma cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
2. Le presenti conclusioni vertono, sostanzialmente, su due questioni. Da un lato, si pone la questione se il principio della sana gestione finanziaria, di cui all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (2), richieda o escluda che una persona giuridica possa ottenere dall’autorità nazionale competente interessi di mora per il rimborso tardivo di spese ammissibili a titolo di fondi europei per il periodo in cui era in vigore un atto amministrativo che ha risolto il contratto di finanziamento, atto successivamente annullato dal giudice nazionale competente. Dall’altro, qualora sia ammessa la possibilità di ottenere siffatti interessi, si pone la questione se il giudice del rinvio possa limitare l’importo di detti interessi a seguito di irregolarità commesse dal beneficiario nell’esecuzione del contratto di finanziamento, in mancanza di rettifiche finanziarie applicate dall’autorità nazionale competente.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 1080/2006
3. L’articolo 7 del regolamento n. 1080/2006 (3), intitolato «Ammissibilità delle spese», al paragrafo 1, lettera a), è così formulato:
«Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:
a) gli interessi passivi».
Regolamento n. 1083/2006
4. L’articolo 14 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Gestione concorrente», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Il bilancio dell’Unione europea destinato ai Fondi è eseguito nell’ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell’articolo 53, lettera b), del [regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (4)], a eccezione dello strumento di cui all’articolo 36 bis del presente regolamento e dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 45 del presente regolamento.
Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, del [regolamento n. 1605/2002]».
5. L’articolo 60 di tale regolamento, intitolato «Funzioni dell’autorità di gestione», prevede quanto segue:
«L’autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:
a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione;
b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3;
(...)».
6. L’articolo 70 di detto regolamento, intitolato «Gestione e controllo», così dispone:
«1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:
a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;
b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell’Unione europea l’importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.
3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3».
7. L’articolo 80 del medesimo regolamento, intitolato «Integrità dei pagamenti ai beneficiari», è così formulato:
«Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari».
8. L’articolo 98 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate degli Stati membri», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:
«1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.
2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.
(…)».
Diritto rumeno
Legge n. 554/2004
9. L’articolo 28, paragrafo 1, della legea nr. 554/2004 (5), prevede quanto segue:
«Le disposizioni della presente legge sono integrate dalle disposizioni del codice di procedura civile, nei limiti in cui esse non siano incompatibili con la specificità dei rapporti di autorità tra le autorità pubbliche, da un lato, e i soggetti i cui diritti o interessi legittimi siano stati lesi, dall’altro, nonché con il procedimento disciplinato dalla presente legge. La compatibilità dell’applicazione delle norme del codice di procedura civile deve essere stabilita dal giudice quando decide sulle eccezioni».
Codice civile
10. L’articolo 1535 del codice civile (6), rubricato «Interessi di mora applicabili alle obbligazioni pecuniarie», dispone quanto segue:
«(1) Quando una somma di danaro non è pagata alla scadenza, il creditore ha diritto agli interessi di mora, dalla data di scadenza fino alla data del pagamento, per l’importo concordato dalle parti o, in mancanza, per l’importo previsto dalla legge, senza dover dimostrare [di avere subito] alcun danno. In tal caso, il debitore non ha il diritto di dimostrare che il danno subito dal creditore a causa del ritardo di pagamento sia inferiore.
(2) Qualora, prima della scadenza, il debitore dovesse corrispondere interessi a un tasso superiore a quello legale, gli interessi di mora sono dovuti al tasso applicabile prima della scadenza.
(3) Qualora il tasso degli interessi di mora dovuti non sia superiore al tasso legale, il creditore ha diritto, oltre agli interessi al tasso legale, al risarcimento integrale del danno subito».
OG n. 13/2011
11. L’articolo 1 dell’OG n. 13/2011 (7) è così formulato:
«(1) Le parti sono libere di stabilire, nel contratto, il tasso di interesse tanto per la restituzione di un prestito di una somma di denaro, quanto per il ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria.
(2) L’interesse dovuto dal debitore dell’obbligo di versare una somma di denaro a un termine determinato, calcolato per il periodo anteriore alla scadenza del debito, è denominato interesse remunerativo.
(3) L’interesse dovuto dal debitore dell’obbligazione pecuniaria per il mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo in questione è denominato interesse di penalità.
(...)».
12. L’articolo 3 di detta ordinanza, come modificato, così recita:
«(1) Il tasso di interesse legale remunerativo è fissato al livello del tasso di interesse di riferimento della Banca nazionale di Romania, che è il tasso di riferimento stabilito con decisione del consiglio di amministrazione della Banca nazionale di Romania.
(2) Il tasso di interesse legale di penalità è fissato al tasso di interesse di riferimento maggiorato di quattro punti percentuali.
(21) Nei rapporti tra professionisti e tra questi ultimi e le amministrazioni aggiudicatrici, gli interessi legali di penalità sono fissati al livello del tasso d’interesse di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
(3) Nei rapporti giuridici che non derivano dalla gestione di un’impresa a scopo di lucro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, [del codice civile] (...), il tasso di interesse legale è determinato conformemente alle disposizioni rispettivamente del paragrafo 1 e del paragrafo 2, ridotto del 20%.
(...)».
13. Ai sensi dell’articolo 10 della suddetta ordinanza, «[l]e disposizioni dell’articolo 1535 e degli articoli da 1538 a 1543 [del codice civile] (...) si applicano agli interessi di penalità».
OUG n. 66/2011
14. L’articolo 42, paragrafi 1 e 2, dell’OUG n. 66/2011 (8), nella versione applicabile al procedimento principale, così recitava:
«(1) I crediti di bilancio derivanti da irregolarità sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento stabilito nel titolo di credito, ossia entro 30 giorni dalla data di comunicazione del titolo medesimo.
(2) Il debitore, qualora non adempia agli obblighi nel termine previsto dal titolo di credito, sarà tenuto a corrispondere gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse dovuto al saldo residuo dell’importo espresso in [lei rumeni (RON)] del credito di bilancio, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fissato conformemente al paragrafo 1 fino alla data dell’estinzione del credito, salvo che le norme dell’Unione europea o dell’erogatore pubblico internazionale non stabiliscano altrimenti».
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
15. Il 22 aprile 2015 il MFE, l’autorità di gestione per il programma operativo settoriale del FESR «Incremento della competitività economica 2007-2013», e la AA, una società a responsabilità limitata di diritto rumeno, hanno concluso, nell’ambito di tale programma, un contratto di finanziamento (in prosieguo: il «contratto di finanziamento») per l’attuazione del progetto intitolato «Acquisto di attrezzature per l’incremento della capacità produttiva della società AA» (in prosieguo: il «progetto in questione»). In forza di detto contratto, il MFE si è impegnato a concedere alla AA un finanziamento a fondo perduto per un importo pari a 3 334 257,20 lei rumeni (RON) (circa EUR 753 000) per la realizzazione del progetto in questione (9).
16. Per avviare le procedure di acquisto di attrezzature nell’ambito di detto progetto, la AA ha contratto, presso un istituto bancario, un prestito pari all’importo del finanziamento, diretto a coprire le spese ammissibili al rimborso.
17. L’esecuzione del contratto di finanziamento è stata oggetto di due ricorsi, il primo dei quali ha condotto al rinvio pregiudiziale oggetto della presente causa.
18. Il primo ricorso risulta dalla circostanza che, dopo il completamento del progetto in questione, la AA ha presentato una domanda di rimborso di spese ammissibili, che è rimasta senza seguito (10), il che ha comportato spese supplementari connesse alla proroga del prestito (11). Di conseguenza, il 18 aprile 2016, la AA ha adito la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), giudice del rinvio, con un ricorso diretto a far condannare il MFE, in primo luogo, ad adottare una decisione di accoglimento della domanda di rimborso, in secondo luogo, a rimborsare le spese ammissibili a concorrenza di un importo equivalente all’aiuto finanziario non rimborsabile a titolo del contratto di finanziamento, in terzo luogo, a versare gli interessi legali su tale importo dalla data di presentazione del ricorso e, in quarto luogo, in subordine, a pagare il risarcimento del danno materiale subito.
19. Il secondo ricorso consegue dal fatto che, in tale lasso di tempo, il 29 agosto 2016, il MFE ha risolto il contratto di finanziamento a causa di talune irregolarità (12). Di conseguenza, il 27 aprile 2017, la AA ha proposto dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj) un ricorso contro il MFE, diretto, questa volta, all’annullamento della risoluzione del contratto di finanziamento. Con sentenza divenuta definitiva il 10 marzo 2021 (13), tale giudice ha accolto il ricorso con la motivazione che, nonostante talune irregolarità commesse dalla AA in esecuzione del contratto di finanziamento, la risoluzione di quest’ultimo era sproporzionata tenuto conto della lieve entità delle irregolarità. Infatti, detto giudice ritiene che il MFE avrebbe potuto adottare misure meno drastiche, vale a dire rettifiche finanziarie (14).
20. A seguito di tale sentenza e del conseguente pagamento dell’importo delle spese ammissibili da parte del MFE (15), il giudice del rinvio è rimasto investito, nell’ambito del primo ricorso, esclusivamente dei capi di domanda relativi, da un lato, al pagamento degli interessi di mora sull’importo versato dal MFE in esecuzione di detta sentenza e, dall’altro, al pagamento del risarcimento del danno materiale (16).
21. A tale riguardo, detto giudice si chiede, più precisamente, se il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio della sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ostino a che il diritto nazionale preveda il pagamento, al beneficiario di un contratto di finanziamento, di interessi di mora su spese ammissibili a carico del FESR, rimborsate tardivamente dall’autorità di gestione a seguito dell’annullamento della risoluzione del contratto di finanziamento in questione, per il periodo durante il quale tale risoluzione, successivamente annullata in sede giurisdizionale, era in vigore.
22. In mancanza di disposizioni specifiche nel diritto dell’Unione così come nel diritto nazionale e a fronte di una giurisprudenza nazionale contraddittoria sull’argomento, il giudice del rinvio ha osservato che spetta al diritto nazionale stabilire le modalità e le condizioni applicabili agli interessi, secondo il principio dell’autonomia procedurale (17). Tuttavia, esso si chiede se, in tale ipotesi, il pagamento degli interessi di mora in applicazione delle norme nazionali, in base al principio di equivalenza, sia compatibile con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, con il principio della sana gestione finanziaria o se, al contrario, tale principio non imponga piuttosto di applicare, per analogia, le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano la revoca del vantaggio finanziario in caso di irregolarità e che non prevedono il pagamento di interessi (18). Inoltre, detto giudice solleva il problema della possibilità di limitare l’importo degli interessi di mora eventualmente dovuti al fine di tener conto della colpa del beneficiario nell’esecuzione del contratto di finanziamento qualora, come nel caso di specie, tale autorità non abbia applicato alcuna rettifica finanziaria al riguardo.
23. In tale contesto, la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte quattro questioni pregiudiziali, delle quali le tre seguenti sono oggetto delle presenti conclusioni mirate:
«1) Se il principio della sana gestione finanziaria debba essere interpretato nel senso che, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osti a che una persona giuridica, la quale gestisce un’impresa a scopo di lucro ed è beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del FESR, possa ottenere dall’autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora (interessi di penalità) in relazione al ritardato pagamento delle spese ammissibili per un periodo in cui era in vigore un atto amministrativo che ne escludeva il rimborso e che in seguito è stato annullato da una decisione giudiziaria.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se presenti rilevanza per la quantificazione dell’importo degli interessi di mora la colpa del beneficiario del finanziamento constatata da tale decisione, tenuto conto del fatto che la stessa autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei ha dichiarato, alla fine, successivamente alla pronuncia di detta decisione, ammissibili tutte le spese.
3) Se, nell’interpretare il principio di equivalenza con riferimento al momento in cui vengono riconosciuti gli interessi di mora al beneficiario del finanziamento a fondo perduto del FESR, sia rilevante una norma di diritto nazionale la quale prevede che, nel caso di accertamento di irregolarità, l’unica conseguenza sia costituita dalla mancata concessione del relativo beneficio finanziario, oppure, a seconda del caso, dalla sua revoca (restituzione degli importi non dovuti), al livello in cui è stato concesso, senza percezione di interessi, benché il beneficiario di tali importi abbia goduto del vantaggio del loro utilizzo fino al momento della restituzione, e solo nel caso in cui detta restituzione non avvenga entro il termine legale stabilito, pari a 30 giorni dalla comunicazione del titolo di credito, le disposizioni dell’articolo 42 paragrafi 1 e 2, dell’[OUG n. 66/2011] consentano di percepire interessi dopo la scadenza del termine menzionato» (19).
24. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il MFE, i governi rumeno e portoghese, nonché la Commissione europea.
Analisi
25. Con le questioni pregiudiziali dalla prima alla terza, oggetto delle presenti conclusioni mirate, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso di specie, la AA abbia diritto al pagamento di interessi di mora (prima e terza questione) e se l’importo di tali interessi possa essere limitato a causa delle irregolarità commesse da tale società (seconda questione).
26. Esaminerò quindi, in un primo momento, la prima e la terza questione pregiudiziale congiuntamente e, in un secondo momento, la seconda questione pregiudiziale.
Sulla prima e sulla terza questione
27. Per quanto riguarda la prima e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, conformemente ai principi dell’Unione, e più in particolare ai principi della sana gestione finanziaria e di equivalenza, una persona giuridica abbia diritto al versamento degli interessi di mora per il pagamento tardivo di spese ammissibili a titolo dei fondi dell’Unione, per il periodo in cui era in vigore un atto di revoca di tale vantaggio che, in seguito, è stato annullato dal giudice nazionale competente.
28. In mancanza di disposizioni espresse nel diritto dell’Unione e nel diritto nazionale, detto giudice prende in considerazione due possibili soluzioni:
– da un lato (prima questione pregiudiziale), il pagamento di interessi di mora potrebbe essere giustificato in applicazione delle norme di diritto comune (20), purché tali norme siano compatibili con i principi della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della sana gestione finanziaria;
– dall’altro lato (terza questione pregiudiziale), il pagamento di tali interessi potrebbe essere escluso dall’applicazione, per analogia, delle disposizioni particolari di diritto nazionale che disciplinano la revoca del vantaggio finanziario in caso di irregolarità (21) e che prevedono il pagamento di interessi di mora solo a decorrere dalla scadenza del termine di restituzione degli importi indebitamente versati (22).
29. A questo proposito, il MFE sottolinea che il principio di equivalenza non può fondare, nel caso di specie, l’obbligo di versare interessi di mora, a causa, in sostanza, della situazione caratterizzata da una disparità tra le parti (23), tanto più che la AA era venuta meno ai suoi obblighi (24), e che il principio della sana gestione finanziaria non può neppure giustificare un siffatto obbligo, il quale causerebbe notevoli danni al bilancio dello Stato membro interessato a vantaggio dei beneficiari dei fondi, senza alcuna base contrattuale o legale. Il MFE sostiene quindi l’applicazione della disposizione di diritto nazionale che disciplina la revoca del vantaggio finanziario in caso di irregolarità (25). Analogamente, i governi rumeno e portoghese escludono la concessione di interessi di mora, nel caso di specie, in applicazione del principio della sana gestione finanziaria (26), nonché del principio di equivalenza, in mancanza di disposizioni nazionali che disciplinino situazioni analoghe (27), e sottolineano l’esistenza di un ampio margine di discrezionalità concesso agli Stati membri in una situazione del genere.
30. La Commissione ritiene che, in mancanza di disposizioni specifiche (28), spetti all’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato risolvere la questione conformemente al principio dell’autonomia processuale, in osservanza dei principi di equivalenza e di effettività, purché il pagamento di tali interessi non violi il principio della sana gestione finanziaria (29). Per quanto concerne, più in particolare, l’applicazione del principio di equivalenza, la Commissione ritiene che spetti al giudice del rinvio individuare le procedure analoghe previste dal diritto nazionale, precisando che la disposizione di diritto nazionale che disciplina la revoca del vantaggio finanziario in caso di irregolarità (30) non è pertinente a tal proposito, in quanto si tratta di una categoria di rimedi fondata anch’essa sul diritto dell’Unione.
31. Osservo, in via preliminare, che l’esecuzione del bilancio dell’Unione ai sensi del regolamento n. 1083/2006 (31) è oggetto di una gestione concorrente, nell’ambito della quale, da un lato, la Commissione è responsabile, in particolare, della pianificazione e dell’approvazione dei programmi e, dall’altro, gli Stati membri, attraverso le loro autorità di gestione, sono responsabili della gestione e dell’attuazione dei programmi operativi (32), segnatamente nei confronti dei beneficiari, i quali hanno il diritto di ricevere l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità (33). Lo Stato membro interessato è pertanto responsabile della gestione e del controllo del programma operativo e, in particolare, della prevenzione, dell’individuazione e della correzione delle irregolarità nonché del recupero degli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora (34),
32. Più in particolare, l’autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria (35). In base a tale principio, l’esecuzione del bilancio deve avvenire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia (36), il che implica che i fondi strutturali e d’investimento europei siano utilizzati dagli Stati membri conformemente ai principi e ai requisiti giuridici sottesi alla normativa settoriale dell’Unione (37).
33. Orbene, le normative settoriali dell’Unione, interpretate alla luce del principio di sana gestione finanziaria, non contengono alcun principio che stabilisca che gli interessi di mora sui rimborsi o i recuperi tardivi tra gli Stati membri e i beneficiari debbano o meno essere versati in aggiunta al rimborso o al recupero dell’indebito (38). Tali normative e il principio della sana gestione finanziaria si limitano a fornire agli Stati membri la facoltà di richiedere interessi sugli importi recuperati conformemente al diritto nazionale, senza definire la natura né le modalità di ottenimento di tali interessi (39).
34. In siffatte circostanze, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (40).
35. Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di equivalenza, nulla nel diritto dell’Unione osta, a mio avviso, a che il giudice del rinvio adotti una delle due soluzioni considerate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, fermo restando che spetta a quest’ultimo verificare quale sia la disposizione applicabile, nel diritto nazionale, a una situazione analoga. Più in particolare, è in tale contesto che spetta a detto giudice valutare la rilevanza della norma di diritto nazionale, menzionata da quest’ultimo nella sua terza questione pregiudiziale (41), secondo la quale gli interessi sono dovuti solo nel caso in cui la restituzione di un vantaggio finanziario indebito non avvenga entro il termine previsto dalla legge.
36. Ciò detto, e fatte salve le verifiche che spettano al giudice nazionale, osservo che, nel diritto degli Stati membri, gli interessi di mora sono di norma diretti a compensare un ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, senza svolgere una funzione stricto sensu «risarcitoria» (42), e seguono spesso una messa in mora del creditore da parte del debitore (43). Esistono, tuttavia, casi in cui gli interessi di mora si applicano anche in assenza di un vero e proprio ritardo nel pagamento e sono volti, in sostanza, a compensare la semplice privazione del godimento dell’importo illegittimamente pagato (44).
37. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, in mancanza di un approccio comune nella normativa dell’Unione così come nella giurisprudenza dell’Unione e degli Stati membri, ritengo che, in linea di principio, il pagamento di interessi di mora da parte dell’autorità di gestione, in caso di ritardo nel rimborso di spese ammissibili a titolo dei fondi dell’Unione, sebbene non esplicitamente previsto dal diritto dell’Unione, non osti agli obiettivi della normativa applicabile e non sia contrario ai principi e agli obblighi giuridici sottesi alle normative settoriali dell’Unione e, segnatamente, al principio della sana gestione finanziaria (45).
38. Peraltro, la concessione di interessi di mora nel caso di specie non sarebbe in grado di incidere sugli interessi finanziari dell’Unione, dato che siffatte spese non sono ammissibili al rimborso allo Stato membro da parte della Commissione (46).
39. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che il principio di sana gestione finanziaria, in combinato disposto con il principio di equivalenza, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il beneficiario di un finanziamento non rimborsabile del FESR può ottenere dall’autorità di gestione di uno Stato membro interessi di mora per il pagamento tardivo di spese ammissibili per un periodo durante il quale un atto amministrativo che esclude il rimborso di dette spese, che è stato successivamente annullato da una decisione giudiziaria, era in vigore e che, a tal riguardo, spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente al principio di equivalenza, la rilevanza di una norma di diritto nazionale come quella in base alla quale gli interessi sono dovuti solo nel caso in cui la restituzione di un vantaggio finanziario indebito non avvenga entro il termine previsto dalla legge.
Sulla seconda questione
40. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’importo degli interessi di mora possa essere limitato a causa di irregolarità commesse dal beneficiario nell’esecuzione del contratto di finanziamento, mentre l’autorità competente non ha applicato alcuna rettifica finanziaria al riguardo.
41. Il MFE e il governo rumeno fanno valere, essenzialmente, che, poiché la decisione giudiziaria che ha annullato la risoluzione del contratto di finanziamento ha parimenti accertato irregolarità da parte della AA nell’esecuzione del contratto di finanziamento, tali irregolarità osterebbero al pagamento degli interessi di mora, almeno in parte. Secondo la Commissione, spetta al giudice nazionale stabilire se dette irregolarità possano essere prese in considerazione nel calcolo dell’importo degli interessi di mora, in forza del diritto nazionale applicabile a controversie nazionali analoghe, nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di proporzionalità.
42. A mio avviso, in assenza di disposizioni di diritto dell’Unione applicabili alla fattispecie, compete all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali destinati ad assicurare la tutela dei diritti conferiti ai singoli, in forza del principio dell’autonomia procedurale, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (47). Inoltre, nella misura in cui la procedura di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda la concessione di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione, costituisce una misura di attuazione del diritto dell’Unione, essa è soggetta ai principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figura, in particolare, il principio di proporzionalità (48).
43. Pertanto, anzitutto, spetta al giudice del rinvio, conformemente al principio di equivalenza, valutare se irregolarità commesse dal beneficiario debbano essere prese in considerazione nell’ambito di controversie nazionali simili e se le modalità previste dal diritto nazionale siano conformi al diritto dell’Unione.
44. A tale riguardo, senza voler interferire con le valutazioni che spettano al giudice del rinvio, ritengo che occorra distinguere, da un lato, la questione dell’eventuale imposizione di rettifiche finanziarie alla luce delle violazioni degli obblighi contrattuali da parte del beneficiario, valutata in base alle norme dell’Unione e nazionali relative alla concessione dei fondi dell’Unione e, dall’altro, quella del pagamento di interessi di mora per il ritardo nella concessione dei fondi, valutata alla luce delle disposizioni nazionali che disciplinano il pagamento di interessi di mora in situazioni simili. Tale giudice sarà quindi tenuto a verificare in che misura il diritto nazionale gli consenta di tener conto delle irregolarità commesse nell’esecuzione del progetto al fine di giustificare il rifiuto o la riduzione dei soli interessi di mora (49).
45. Per quanto concerne, poi, il principio di effettività, occorre ricordare che rientra nella responsabilità dello Stato membro interessato tener conto del rispetto delle norme dell’Unione e quindi individuare e correggere eventuali irregolarità sopprimendo in tutto o in parte il contributo pubblico del programma operativo, tenendo conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi (50).
46. Nel caso di specie, il MFE ha proceduto al pagamento integrale delle spese ammissibili, senza applicare alcuna rettifica (51). In tali circostanze particolari, spetta al giudice nazionale verificare se e in che misura il diritto nazionale gli consenta di prendere in considerazione, nel procedimento principale relativo alla domanda di interessi di mora, eventualmente d’ufficio (52), le irregolarità riscontrate nella sentenza pronunciata nell’ambito del secondo ricorso, tenuto conto altresì del fatto che il rimborso è stato effettuato dal MFE in esecuzione della sentenza definitiva pronunciata nell’ambito del secondo ricorso (53). Infatti, non è chiaro se e in che misura l’autorità nazionale avesse la possibilità di imporre rettifiche finanziarie al momento del rimborso dell’importo delle spese ammissibili, posto che inizialmente aveva comminato, infruttuosamente, una misura più rigida, ovverosia la risoluzione del contratto di finanziamento (54). Il diritto dell’Unione non osta quindi a che il giudice nazionale rimetta in discussione, nella misura in cui la normativa nazionale lo consenta, l’importo degli interessi di mora eventualmente dovuti, a causa delle irregolarità riscontrate. In caso contrario, tali irregolarità resterebbero prive di conseguenze a vantaggio del beneficiario.
47. Per quanto concerne, infine, il principio di proporzionalità, in assenza di elementi nel fascicolo sottoposto alla Corte in ordine alle irregolarità eventualmente ascrivibili all’AA nell’esecuzione del contratto di finanziamento, è giocoforza constatare che spetta al giudice del rinvio, previo riconoscimento della propria competenza alla luce delle considerazioni che precedono, valutare se, nella fattispecie, nel caso in cui tali irregolarità sussistano, esse giustifichino la soppressione o la riduzione degli eventuali interessi, tenuto conto del fatto che, qualora sia possibile una scelta tra più misure ugualmente appropriate, si deve, in forza del principio di proporzionalità, ricorrere alla meno restrittiva (55).
48. In tali circostanze, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che, qualora il beneficiario di un finanziamento non rimborsabile del FESR debba ottenere dall’autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora a titolo del pagamento tardivo di spese ammissibili per un periodo nel corso del quale un atto amministrativo che esclude il rimborso era in vigore e che è stato successivamente annullato da una decisione giudiziaria, spetta al giudice nazionale determinare, conformemente al principio dell’autonomia processuale, se possano essere prese in considerazione irregolarità commesse dal beneficiario del finanziamento nel calcolo dell’importo degli interessi di mora in forza del diritto nazionale applicabile a controversie nazionali analoghe, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di proporzionalità.
Conclusione
49. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza sollevate dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania) nel modo seguente:
1) Il principio di sana gestione finanziaria, in combinato disposto con il principio di equivalenza, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il beneficiario di un finanziamento non rimborsabile del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può ottenere dall’autorità di gestione di uno Stato membro interessi di mora a titolo del pagamento tardivo di spese ammissibili per un periodo durante il quale un atto amministrativo che esclude il rimborso di dette spese, successivamente annullato da una decisione giudiziaria, era in vigore e che, a tal riguardo, spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente al principio di equivalenza, la rilevanza di una norma di diritto nazionale come quella in base alla quale gli interessi sono dovuti solo nel caso in cui la restituzione di un vantaggio finanziario indebito non avvenga entro il termine previsto dalla legge.
2) Qualora il beneficiario di un finanziamento non rimborsabile del FESR debba ottenere dall’autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora a titolo del pagamento tardivo di spese ammissibili per un periodo nel corso del quale un atto amministrativo che esclude il rimborso era in vigore, e che è stato successivamente annullato da una decisione giudiziaria, spetta al giudice nazionale determinare, conformemente al principio dell’autonomia processuale, se possano essere prese in considerazione irregolarità commesse dal beneficiario del finanziamento nel calcolo dell’importo degli interessi di mora in forza del diritto nazionale applicabile a controversie nazionali analoghe, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di proporzionalità.