Language of document : ECLI:EU:C:2024:219

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EMILIOU

presentate il 7 marzo 2024 (1)

Causa C774/22

JX

contro

FTI Touristik GmbH

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania)]

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Portata – Procedimento contenente un elemento di estraneità – Nozione – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Capitolo II, sezione 4 – Contratto di pacchetto turistico tra un consumatore e un organizzatore di viaggi – Parti contrattuali domiciliate nel medesimo Stato membro – Contratto stipulato per un viaggio verso un paese estero)






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dall’ Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania), verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles1 bis»).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’azione avviata da un consumatore domiciliato in Germania contro un organizzatore di viaggi avente sede nel medesimo Stato in relazione a un contratto di pacchetto turistico acquistato da tale consumatore per un viaggio all’estero. Tale consumatore ha subito un contrattempo a questo riguardo, asseritamente dovuto al fatto che l’organizzatore di viaggi non aveva adempiuto i suoi obblighi legali. Detto tribunale si chiede se il regolamento Bruxelles I bis sia applicabile a siffatta controversia così che il consumatore possa invocare le norme di competenza protettiva in esso enunciate.

3.        Il presente rinvio pregiudiziale è importante per due ragioni. In primo luogo, offrirà alla Corte l’opportunità di fornire un prezioso chiarimento sulla portata del regolamento Bruxelles I bis e sul funzionamento di dette norme specifiche. In secondo luogo, la risposta fornita dalla Corte assumerà rilevanza per i viaggiatori e per le imprese nel settore turistico, dove sorgono frequentemente dispute di questo genere.

II.    Contesto normativo

A.      Regolamento Bruxelles I bis

4.        Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I bis «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

B.      Diritto tedesco

5.        L’articolo 12 della Zivilprozessordnung (Codice di procedura civile, Germania, in prosieguo: la «ZPO»), intitolato «Foro generale, nozione», prevede che «[i]l giudice del luogo in cui una persona ha il proprio foro generale è competente per tutte le azioni intentate nei confronti della stessa, salvo nel caso in cui un’azione rientri nell’ambito di una competenza esclusiva».

6.        L’articolo 17 della ZPO, intitolato «Foro generale delle persone giuridiche», dispone, al paragrafo 1, che «[i]l foro generale delle (…) società (…) è determinato dalla loro sede. Salvo diversa indicazione, per sede si considera il luogo in cui viene gestita l’amministrazione».

III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale

7.        JX è un privato domiciliato a Norimberga (Germania). Il 15 dicembre 2021, egli ha stipulato con la FTI Touristik GmbH (in prosieguo: la «FTI»), un organizzatore di viaggi avente sede a Monaco di Baviera (Germania), per il tramite di un’agenzia di viaggi con sede a Norimberga (Germania), un contratto di pacchetto turistico per un viaggio all’estero.

8.        Successivamente, JX ha proposto un’azione contro la FTI dinanzi all’ Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga Germania). JX sostiene di non essere stato sufficientemente informato in merito alle disposizioni in materia di ingresso e ai visti necessari e chiede un risarcimento dei danni nella misura di EUR 1,499.86.

9.        JX ha fatto valere che al giudice adito, quale giudice del luogo in cui egli è domiciliato, spetta la competenza sia internazionale che territoriale sulla sua domanda sulla base dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Per contro, la FTI ha eccepito che a detto giudice non spettava la competenza territoriale e che per tale motivo quest’ultimo doveva respingere il ricorso. Le norme di detto regolamento non si applicano a situazioni meramente interne. La controversia in oggetto deve essere qualificata tale, atteso che entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro. Sono invece applicabili le norme della ZPO, che attribuiscono la competenza giurisdizionale ad altri giudici.

10.      In tale contesto, l’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga) ha disposto la sospensione del procedimento e la presentazione alla Corte di giustizia della seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 18, paragrafo 1, del [regolamento Bruxelles I bis] debba essere interpretato nel senso che, oltre a disciplinare la competenza internazionale, esso contiene anche una norma, vincolante per il giudice adito, relativa alla competenza territoriale dei giudici nazionali in materia di contratti di viaggio nell’ipotesi in cui sia il consumatore, in qualità di viaggiatore, sia l’altra parte del contratto, l’organizzatore di viaggi, siano entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato membro, bensì all’estero (le cosiddette “cause nazionali spurie”), norma in conseguenza della quale, ad integrazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, il consumatore può far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell’organizzatore di viaggi».

11.      Osservazioni scritte sono state presentate da FTI, dal governo ceco e dalla Commissione europea. Nella presente causa non vi è stata udienza.

IV.    Analisi

12.      Il contesto di merito della presente causa è il danno sofferto da un consumatore in relazione a un viaggio a lui venduto come una vacanza «tutto compreso»(3) da un organizzatore di viaggi. Purtroppo questa situazione è piuttosto comune. Negli scorsi tre decenni il turismo è divenuto un’industria di massa e siffatti «pacchetti» rappresentano una proporzione significativa del mercato dei viaggi. Mentre molti consumatori sono attratti dalla convenienza offerta da un siffatto «pacchetto» riguardo ai servizi turistici, le promesse fatte non sempre vengono mantenute. Può succedere (come sembra sia successo a JX (4)) che i viaggiatori incontrino problemi durante il viaggio verso la destinazione della loro vacanza, oppure scoprano, una volta arrivati, che l’albergo è di categoria inferiore o, peggio, soffrano eventi dannosi sul luogo dovuti a negligenza o a prestatori locali mal selezionati (5).

13.      Per proteggere i viaggiatori da siffatti inconvenienti il legislatore dell’Unione ha emanato la direttiva sui pacchetti turistici, uno strumento che enuncia importanti diritti dei consumatori e corrispondenti obblighi degli organizzatori di viaggi in relazione a siffatti pacchetti. Tra le altre cose, essa impone a questi ultimi un obbligo di fornire ai viaggiatori, prima della conclusione di qualsiasi contratto, informazioni , concernenti, tra l’altro, le condizioni in materia di passaporto e visti del previsto paese di destinazione (6). Nel procedimento principale, JX sostiene che la FTI ha omesso di rispettare detto obbligo di informazione a suo danno, e chiede un risarcimento. A tal fine, egli ha adito il giudice del rinvio, ossia il tribunale del suo domicilio a Norimberga.

14.      Nell’attuale fase preliminare del procedimento principale, detto tribunale deve stabilire se abbia effettivamente competenza giurisdizionale riguardo alla trattazione e alla decisione nel procedimento stesso. Esso si interroga circa la rilevanza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis a questo riguardo. La disposizione in parola, che fa parte della sezione di quel regolamento dedicata ai procedimenti relativi a taluni contratti conclusi da consumatori, ossia la sezione 4 del capo II (in prosieguo: la «sezione 4»), contiene due norme di competenza giurisdizionale in favore del consumatore, laddove agisca in qualità di attore. Più in particolare, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, quest’ultimo può proporre l’azione contro «l’altra parte del contratto» (ad esempio il prestatore) o (i) «davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte» (forum rei) o (ii) «davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore» (forum actoris).

15.      La questione posta dal giudice del rinvio verte sulla regola del forum actoris di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e solleva due interrogativi a questo riguardo. Anzitutto, detto giudice chiede se detta norma sia applicabile in un procedimento come quello avviato da JX contro la FTI. Inoltre, in caso di risposta affermativa, detto giudice chiede se tale norma si limiti a conferire la competenza giurisdizionale (internazionale) alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, mentre sono le norme procedurali di tale Stato che stabiliscono a quale giudice all’interno del suo territorio spetti la competenza giurisdizionale (territoriale) in ordine a siffatto procedimento, oppure se essa conferisca competenza (tanto internazionale quanto interna) al giudice di quel domicilio.

16.      Alla base di tali questioni vi sono considerazioni pragmatiche. Se, da un lato, la disposizione di cui trattasi è applicabile al procedimento avviato da JX avverso la FTI e determina sia la competenza giurisdizionale internazionale che quella territoriale, il giudice del rinvio è competente, sul fondamento di tale disposizione, a pronunciarsi sulla causa (essendo, ricordo, l’autorità giurisdizionale del luogo del domicilio del consumatore). Se, invece, tale disposizione non è applicabile a detto procedimento, oppure si limita a conferire la competenza giurisdizionale internazionale ai giudici della Germania, allora al giudice del rinvio non spetta tale competenza. Le norme tedesche sulla competenza attribuirebbero, in ogni caso, la competenza giurisdizionale territoriale al giudice del luogo del domicilio del convenuto a Monaco di Baviera (7).

17.      Come spiegherò nei seguenti paragrafi, è evidente che la regola del forum actoris per i consumatori, enunciata all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, conferisce direttamente la competenza giurisdizionale, tanto internazionale quanto territoriale, al giudice del luogo del domicilio del consumatore (Sezione A). Tuttavia, detta norma si applica soltanto a cause che contengono un elemento di estraneità (Sezione B). In questo sta il punto cruciale del caso di specie. Esiste, infatti, incertezza sulla questione se detto requisito sia sodisfatto nel caso in cui entrambe le parti (consumatore e prestatore) siano domiciliate nel medesimo Stato membro, mentre l’unico elemento di estraneità è la destinazione del viaggio ai fini del quale è stato stipulato il contratto di pacchetto turistico (Sezione C).

A.      La regola del forum actoris per i consumatori fissa la competenza giurisdizionale sia internazionale che territoriale

18.      I dubbi del giudice del rinvio circa la funzione della regola del forum actoris si risolvono con una risposta rapida, che si evince dalla stessa formulazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Un raffronto delle due disposizioni in esso contenute è illuminante a questo riguardo. La regola del forum rei si riferisce alle «autorità giurisdizionali dello Stato membro» in cui è domiciliato il professionista. Per contro, la regola del forum actoris rinvia alle «autorità giurisdizionali del luogo» in cui è domiciliato il consumatore. Questa differenza terminologica non è banale, ma ha precisamente lo scopo di indicare che, mentre la prima regola si limita a conferire la competenza giurisdizionale internazionale al sistema giurisdizionale dello Stato designato, inteso come insieme, la seconda regola conferisce la competenza giurisdizionale, tanto internazionale quanto territoriale, all’autorità giurisdizionale del luogo del domicilio del consumatore, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze giurisdizionali altrimenti prevista dalle norme procedurali di tale Stato (8).

19.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla FTI, tale interpretazione riflette esattamente l’intenzione del legislatore dell’Unione. Con la norma controversa quest’ultimo ha cercato di consentire al consumatore di promuovere l’azione «nel luogo più vicino al proprio domicilio» (9). Spesso tale risultato non sarebbe raggiunto qualora spettasse alle regole procedurali dello Stato membro dove è domiciliato il consumatore stabilire quale giudice all’interno di detto Stato sia competente per statuire sulle richieste del medesimo, proprio perché, in Stati membri come la Germania, dette norme designerebbero l’autorità giurisdizionale della sede del prestatore, che potrebbe essere lontana dal domicilio del consumatore (un punto sul quale tornerò più avanti) (10).

B.      La regola del forum actoris per i consumatori si applica solo a casi che contengono un elemento di estraneità

20.      Perché la regola del forum actoris di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I bis sia applicabile e possa determinare la competenza giurisdizionale per un determinato procedimento devono essere sodisfatti due requisiti cumulativi. Anzitutto, logicamente, detto procedimento deve rientrare nell’ambito di applicazione sostanziale del regime di competenza giurisdizionale («il regime di Bruxelles») di cui detta regola fa parte. In secondo luogo devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche per detta regola.

21.      Il secondo requisito non è in discussione nella fattispecie in esame. Le condizioni di cui trattasi, derivanti dal combinato disposto degli articoli 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, sono evidentemente soddisfatte: l’attore è qualificabile come «consumatore», posto che la sua azione «riguarda un contratto» (11) da lui concluso «per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale» con un prestatore; tale contratto rientra nelle categorie elencate all’articolo 17, paragrafo 1 (un aspetto che esaminerò più dettagliatamente in prosieguo) (12); e il convenuto contro il quale l’azione viene esperita è «l’altra parte di [quel] contratto».

22.      Ciononostante, dal primo requisito deriva una condizione aggiuntiva per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Più in particolare, mentre l’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, che definisce l’ambito di applicazione del regime di Bruxelles, nulla dice al riguardo (13), la Corte ha ripetutamente dichiarato, a partire dalla sentenza nella causa Owusu (14), che detto regime si applica solo a rapporti giuridici di «carattere internazionale», ossia connessi con più di un paese (15).

23.      Tale condizione implicita di «internazionalità» deriva dal (ed è inevitabile alla luce del) fondamento giuridico del regolamento Bruxelles I bis, ossia l’articolo 81, paragrafo 2, TFUE. Detta disposizione consente all’Unione europea di adottare misure volte a dare attuazione agli obiettivi enunciati all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato stesso, avente ad oggetto la cooperazione giudiziaria «nelle materie civili con implicazioni transnazionali». Viceversa, l’Unione europea non ha la facoltà di disciplinare la competenza in materie civili prive di siffatte «implicazioni». Pertanto, tale regolamento deve essere interpretato di conseguenza.

24.      Detta condizione è anche in linea con l’obiettivo stesso del regolamento Bruxelles I bis. Come strumento di diritto internazionale privato dell’UE, esso è stato concepito per l’ipotesi in cui un giudice nazionale sia chiamato a conoscere di una causa che presenta collegamenti con un paese (o con paesi) diversi dal suo. Infatti, tali collegamenti fanno sorgere la possibilità che i giudici di tale altro paese (o di tali altri paesi) trattino la causa o statuiscano su di essa, e, per estensione, solleva la questione se ciò spetti al giudice adito. L’obiettivo primario del regime di Bruxelles è quello di risolvere siffatti conflitti internazionali di competenza. Mentre alcune delle sue regole, inclusa quella del forum actoris per i consumatori, determinano sia la competenza internazionale che quella territoriale (v. punto 18 supra), esse risolvono la seconda questione soltanto a titolo accessorio, unicamente riguardo a casi nei quali potrebbe porsi il primo problema. Esse non sono concepite per risolvere conflitti di competenza nazionali in situazioni puramente interne (16).

25.      Dalle considerazioni che precedono discende che la regola del forum actoris per i consumatori, come tutte le altre norme sulla competenza enunciate nel regolamento Bruxelles I bis, si applica solo allorché un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è chiamata a pronunciarsi in una causa che contiene un «elemento di estraneità» (ovvero una connessione rilevante con un altro paese). Rispetto a una siffatta causa, tale norma fissa la competenza tanto internazionale quanto territoriale. Per contro, essa non interferisce con la ripartizione delle competenze territoriali in situazioni meramente interne.

C.      Se l’elemento di estraneità sia sufficiente nella presente causa

26.      Ciò premesso, come spiega il giudice del rinvio, in Germania è molto animato il dibattito (17) sulla questione se l’«elemento di estraneità», richiesto per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, sia presente allorché un giudice di uno Stato membro è chiamato a pronunciarsi in una controversia tra un consumatore domiciliato in tale Stato e un organizzatore di viaggi locale in relazione all’esecuzione di un contratto di pacchetto turistico stipulato per un viaggio verso un paese estero (un’ipotesi che sarebbe piuttosto comune) (18). A prescindere della tecnicità di tale questione, il punto sostanziale è se il consumatore, anche in questa ipotesi, possa adire l’autorità giudiziaria del proprio domicilio in forza della regola del forum actoris enunciata in tale disposizione.

27.      Il giudice del rinvio spiega che la giurisprudenza e la dottrina tedesche contengono tesi diverse su siffatte «cause nazionali spurie» (unechte Inlandsfälle,  per usare l’espressione di quel giudice). La tesi prevalente, fatta valere dinanzi alla Corte dalla FTI e dal governo ceco, è che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, non si applichi a queste cause. La relazione contrattuale di cui trattasi non presenta l’«internazionalità» richiesta quando le parti (il consumatore e l’organizzatore di viaggi) sono domiciliate nello stesso Stato membro. Il fatto che la destinazione del viaggio per cui il contratto è stato stipulato sia localizzata in un paese estero non assume rilevanza a questo riguardo. Secondo una tesi minoritaria, che è sostenuta, in questo caso, dalla Commissione, la regola in parola si applica anche se le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro. La destinazione estera del viaggio conferisce al loro rapporto giuridico un carattere internazionale.

28.      A mio avviso la tesi minoritaria è, di fatto, quella corretta. Infatti occorre adottare una nozione ampia di «elemento di estraneità» ai fini del regolamento Bruxelles I bis (1). Per cause connesse all’esecuzione di un contratto di pacchetto turistico, la destinazione estera del viaggio è un «elemento di estraneità» rilevante a tale riguardo (2). Infine, né i termini né l’obiettivo della Sezione 4 esigono un’interpretazione diversa (3).

1.      Lampia nozione di «elemento di estraneità»

29.      Come punto di partenza sulla questione, è chiaro che, mentre il regolamento Bruxelles I bis non definisce l’«elemento di estraneità» richiesto per l’applicazione delle sue rdisposizioni, detta nozione deve essere interpretata in maniera autonoma, facendo riferimento allo schema generale e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (19).

30.      Nella sua giurisprudenza successiva alla sentenza nella causa Owusu, in linea generale la Corte ha adottato, a tale riguardo, un approccio pragmatico. A suo giudizio, e conformemente alla spiegazione data al precedente paragrafo 24, una causa presentata dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro contiene un «elemento di estraneità» rilevante quando la presenza di quest’ultimo «è atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale di quel giudice nell’ordinamento internazionale». (20) In altri termini, il regime di Bruxelles si attiva allorché una causa presenta un criterio di collegamento con un paese straniero (che sia un altro Stato membro o uno Stato terzo) sufficiente a far sorgere la possibilità che i giudici di tale altro paese trattino la causa o statuiscano su di essa (21), e, per estensione, solleva la questione se sia corretto che il giudice dello Stato membro adito lo faccia. Infatti, in un’ipotesi di questo tipo, il regime in parola sarebbe uno strumento necessario affinché tale giudice possa risolvere tale questione

31.      A mio avviso questo test dovrebbe essere compiuto frequentemente. Affinché il regolamento Bruxelles I bis possa conseguire il suo obiettivo, esso dovrebbe applicarsi ogni qualvolta (22) possano sorgere questioni di competenza internazionale, tra l’altro, per prevenire che potenziali conflitti di competenza divengano concreti. Inoltre, atteso che gli obiettivi di certezza del diritto e di prevedibilità perseguiti da detto strumento giuridico (23) presuppongono che le parti possano facilmente prevedere quale regime giurisdizionale sarà applicabile alla loro controversia e che il giudice dello Stato membro investito possa agevolmente determinare la propria competenza (24), non si dovrebbe complicare eccessivamente la questione. Il punto non è verificare se i giudici del paese straniero siano effettivamente competenti per statuire in merito alla controversia in questione (25). È sufficiente che il criterio di collegamento con il paese straniero costituisca una ragione plausibile affinché le sue autorità giurisdizionali trattino la causa e statuiscano su di essa.

32.      Il carattere internazionale di una causa deriva sovente dal fatto che l’attore e il convenuto siano domiciliati in diversi Stati. Infatti, la circostanza che una parte sia domiciliata su un determinato territorio costituisce una ragione plausibile per i giudici di ciascuno Stato per trattare la causa e decidere su di essa (come mostrano diverse disposizioni del regolamento Bruxelles I bis, compreso l’articolo 18, paragrafo 1). Tuttavia, questo non è l’unica ipotesi possibile. Come osserva la Commissione, se le parti sono domiciliate nello stesso Stato, il carattere internazionale della causa può risultare da diversi fattori relativi, tra l’altro, all’oggetto del procedimento (26).

33.      Mentre desidero lasciare per la sezione seguente l’applicazione del test sopra menzionato al caso di specie, fornirò qui alcuni esempi. Ad esempio, se un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa che, da un lato, coinvolge due parti domiciliate in detto Stato ma che, dall’altro, riguarda un illecito civile che ha avuto luogo all’estero, o l’affitto di un immobile situato in un altro paese, trova applicazione il regolamento Bruxelles I bis(27). In entrambi gli esempi, il criterio di collegamento della causa a un paese straniero è «atto a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale di quel giudice nell’ordinamento internazionale». Infatti, la circostanza che l’illecito civile abbia avuto luogo, o che l’immobile sia situato, nel territorio di tale paese straniero sono ragioni plausibili affinché le sue autorità giurisdizionali assumano la trattazione e la decisione della causa (28). Il regolamento Bruxelles I bis lo conferma, atteso che tali fattori configurano criteri espliciti di competenza ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7, paragrafo 2, e 24, paragrafo 1, del medesimo regolamento (29). Allo stesso modo, nella sentenza nella causa IRnova (30), la Corte ha giustamente dichiarato che un ricorso tra due parti domiciliate nello stesso Stato membro sul diritto su brevetti registrati in paesi terzi aveva carattere «internazionale». Se un paese ha rilasciato un brevetto, è verosimile che i suoi giudici intendano conoscere delle controversie relative a tale brevetto (31).

34.      Occorre rilevare che la Corte ha adottato un approccio leggermente diverso all’«elemento di estraneità» richiesto ai fini del regolamento Bruxelles I bis, nelle sentenze nelle cause Parking and Interplastics (32), Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria (33) e Inkreal (34).

35.      In una delle cause riunite che ha dato luogo alla prima sentenza, il procedimento era stato presentato dinanzi ai giudici di uno Stato membro contro un convenuto domiciliato in detto Stato membro da un attore domiciliato in un altro Stato. La Commissione ha sollevato dubbi sulla questione se si configurasse l’«elemento di estraneità» richiesto per l’applicazione del regime di Bruxelles. Mentre questo era ovvio ai sensi della sentenza nella causa Owusu, e la Corte ha fatto riferimento a tale sentenza, essa ha aggiunto un argomento supplementare. In sintesi, la Corte ha rinviato a un altro strumento giuridico dell’Unione, il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (35), che si applica soltanto a «casi di natura transfrontaliera» e definisce tale nozione come «[una causa] in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito». A giudizio della Corte, tale definizione poteva essere utilizzata «in linea di principio» per stabilire il carattere internazionale della causa ai fini del regolamento Bruxelles I bis, in quanto sarebbe opportuno garantire coerenza tra le nozioni equivalenti di questi due strumenti. Al riguardo, proprio alcuni mesi prima la Corte aveva dichiarato che la situazione in cui l’attore è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito risponde a tale definizione (36).

36.      Nella seconda decisione, la Corte ha apertamente seguito la precedente sentenza e, senza alcun rinvio alla sua linea principale di giurisprudenza, ha continuato ad applicare la definizione di «controversia transfrontaliera» di cui al regolamento n. 1896/2006 per riconoscere che un’azione avviata da una persona domiciliata in uno Stato membro avverso il consolato di quello Stato in un altro paese, vertente sui servizi prestati dal primo al secondo in quel paese, era (manifestamente) «internazionale» ai fini del regolamento Bruxelles I bis. Infine, nella terza decisione, la Corte ha fatto riferimento, anzitutto, a tale definizione e, in secondo luogo, al test di cui al precedente paragrafo 30 al fine di dichiarare che la conclusione, ad opera di parti domiciliate in uno Stato membro, di accordi relativi alla scelta del foro a favore di giudici di un altro Stato membro configura un «elemento di estraneità» sufficiente per rendere applicabile detto regolamento (37).

37.      Condivido la critica espressa da parte della dottrina riguardo a questo nuovo approccio all’«internazionalità» (38). Il desiderio di garantire la coerenza del diritto dell’Unione è certamente apprezzabile. A tal fine, le definizioni e l’interpretazione fornite relativamente a uno strumento giuridico dell’Unione possono talvolta essere trasposte a un altro. Tuttavia, questo non è sempre possibile. A questo riguardo è necessaria prudenza perché in contesti diversi nozioni simili possono avere significati (molto) differenti. Solo nel caso di sufficiente prossimità tra le sistematiche generali e gli obiettivi degli strumenti in questione un simile esercizio è giustificato. Ciò non avviene nel caso di specie. Se è vero che il regolamento Bruxelles I bis e il regolamento 1896/2006 rientrano, come dichiarato dalla Corte, nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, la prossimità finisce qui.

38.      Da una parte, il regolamento 1896/2006 era stato adottato per affrontare le difficoltà incontrate dai creditori nel recuperare crediti da debitori in altri Stati membri. Esso intende semplificare e accelerare il recupero di siffatti crediti, mediante la creazione di un procedimento uniforme che consenta a un creditore di ottenere da un giudice di uno Stato membro una decisione giudiziaria su un siffatto credito, che possa essere facilmente resa esecutiva nello Stato membro dove sono situati i beni del debitore, garantendo parità di condizioni in termini di diritti di difesa in tutta l’Unione europea (39). La definizione di «controversia transfrontaliera» data in quel regolamento, vertente sui rispettivi domicili delle parti e sulla sede del giudice adito, ha una certa logica in quel contesto. Se le parti sono domiciliate nello stesso Stato, i mezzi di ricorso offerti dai giudici di quello Stato, ai sensi del suo diritto processuale, sono di norma sufficienti ad assicurare che il creditore recuperi rapidamente il suo credito. Pertanto, la procedura enunciata in quel regolamento non è necessaria.

39.      Dall’altra parte, il regolamento Bruxelles I bis mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale. La definizione sopra citata è troppo ristretta e, dunque, inadatta a questo scopo. Come spiegato ai precedenti paragrafi 32 e 33, questioni di competenza internazionale possono sorgere anche quando le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro e sono adite le autorità giurisdizionali di quello Stato (40). Inoltre, tale strumento contiene anche norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze pronunciate dai giudici degli Stati membri. Per conseguire il loro obiettivo, dette norme devono essere applicabili ogni volta che alle autorità di uno Stato membro sia richiesto di riconoscere o dare esecuzione a una decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, anche se questa verte su una controversia interna fra due persone domiciliate in quest’ultimo Stato    (41). La definizione sopra citata non è adeguata neppure a tale situazione.

40.      Ciò detto, le sentenze Parking and Interplastics, (42) Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria (43) e Inkreal (44) possono essere conciliate con la linea principale di giurisprudenza, a condizione di essere interpretate come segue. Atteso che la nozione di «controversia transfrontaliera», come definita nel regolamento 1896/2006, è più ristretta della nozione di «elemento di estraneità» utilizzata ai fini del regolamento Bruxelles I bis, se una controversia è «transfrontaliera», ai sensi del primo regolamento, essa è a fortiori «internazionale» ai fini del secondo regolamento. Tuttavia, una controversia può essere «internazionale» pur non rientrando nella definizione di «controversia transfrontaliera».

41.      Ciononostante, per evitare ulteriore incertezza riguardo alla portata «internazionale» del regime di Bruxelles, invito la Corte ad astenersi, in futuro, dal fare riferimento al regolamento 1896/2006 in tale contesto. Ove la Corte intenda trarre ispirazione da altri strumenti giuridici su questa materia, ed assicurare coerenza con i medesimi, sono più adatti il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)  (45) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (46), come si vedrà in prosieguo. Gli strumenti in parola sono le controparti del regolamento Bruxelles I bis riguardo ai conflitti di legge e la stessa volontà del legislatore dell’Unione era nel senso che il campo d’applicazione sostanziale di questi tre regolamenti venisse interpretato in maniera coerente (47).

2.      La destinazione del viaggio è un «elemento di estraneità» sufficiente

42.      Alla luce della spiegazione enunciata nella sezione precedente, non c’è dubbio, a mio avviso, che, come fa valere la Commissione, se un giudice di uno Stato membro è investito di una causa che, da un lato, coinvolge parti domiciliate in quello Stato ma, dall’altro lato, verte sull’esecuzione di un contratto di pacchetto turistico stipulato al fine di un viaggio verso un paese estero, la destinazione di detto viaggio configura un «elemento di estraneità» rilevante, che innesca le regole di competenza enunciate nel regolamento Bruxelles I bis (48).

43.      Il luogo di destinazione del viaggio è anche il luogo in cui, ai sensi del contratto di pacchetto turistico, (la maggior parte dei) servizi sono stati prestati o avrebbero dovuti essere prestati al viaggiatore (il volo sarebbe atterrato vicino, l’albergo ubicato sul posto ecc.). In altri termini, quel contratto era stato eseguito, o avrebbe dovuto essere eseguito, essenzialmente lì. A mio avviso, allorché un giudice di uno Stato membro è investito di una controversia vertente sull’esecuzione di un contratto e il luogo di esecuzione si trova in un paese straniero, tale fattore è ««atto a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale di quel giudice nell’ordinamento internazionale» (49). Un criterio di collegamento di questo tipo determina la possibilità che i giudici di tale paese siano competenti per la trattazione e la decisione di tale causa. A questo riguardo, l’obiezione della FTI secondo cui tale collegamento è «puramente fattuale» e non «normativo» (qualunque sia il significato preciso di quest’ultimo termine) (50) suscita in me forti perplessità. Infatti, tale nesso «fattuale» è proprio il motivo per cui si potrebbe prospettare che i giudici di tale paese statuiscano sulla controversia in questione (posto che la loro prossimità geografica al luogo di esecuzione potrebbe rivelarsi conveniente per pronunciarsi su un caso di questo tipo, soprattutto sotto il profilo della raccolta delle prove rilevanti). Ciò è confermato dal fatto che il luogo di esecuzione è, proprio per tale ragione, un criterio opzionale di competenza nelle dispute contrattuali, nell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis (51) e in molti Stati (52).

44.      La sentenza nella causa Owusu sostiene direttamente questa interpretazione. Ricordo che in quella causa, il signor Owusu, che era domiciliato nel Regno Unito (allora uno Stato membro), aveva stipulato un contratto di affitto per le vacanze con il signor Jackson, anch’esso domiciliato nel Regno Unito, avente ad oggetto una villa in Giamaica. Il signor Owusu è rimasto vittima di un tragico incidente in quel luogo, asseritamente dovuto alla natura infida del posto, e ha citato in giudizio il signor Jackson per responsabilità contrattuale. La Corte ha rapidamente dichiarato che la causa conteneva un «elemento di estraneità» rilevante ai fini del regime di Bruxelles (53). Il fatto che essa vertesse sulla (difettosa) esecuzione di un contratto in Giamaica era sufficiente a tale riguardo, perché questo fattore poteva chiaramente determinare la possibilità che i giudici di detto paese trattassero e decidessero la causa. La situazione oggetto della presente causa è analoga.

45.      A mio avviso si può anche fare un’analogia con il regolamento Roma I e la relativa giurisprudenza della Corte. Analogamente al regolamento Bruxelles I bis riguardo alla competenza, tale strumento determina la legge applicabile a un contratto in circostanze che «comportino un conflitto di leggi» (54). A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme del regolamento Roma I sono applicabili a qualsiasi rapporto contrattuale che includa un «elemento di estraneità». Infatti, è solo quando un siffatto contratto presenta collegamenti con un paese (o con paesi) diverso(i) da quello del giudice adito che tale contratto è potenzialmente idoneo ad essere disciplinato da diverse leggi nazionali, che si contraddicono, e tale giudice potrebbe chiedersi quale legge applicare per risolvere una controversia. Conformemente alla medesima giurisprudenza, la nozione di «elemento di estraneità» non è limitata ai rispettivi domicili delle parti contraenti. Il fatto che il contratto debba essere eseguito in un altro paese costituisce un siffatto «elemento» (55). Una connessione di questo tipo ovviamente «comporta un conflitto di leggi». Il giudice adito può contemplare la possibilità che si possa applicare la legge del paese di esecuzione invece che la sua legge (56). Pertanto sono necessarie le norme di detto regolamento per risolvere tale conflitto (57).

46.      Contrariamente a quanto dedotto dalla FTI, tale interpretazione a mio avviso non è messa in discussione dalla sentenza della Corte nella causa Maletic (58), sebbene io debba ammettere che quest’ultima ha creato qualche incertezza a questo riguardo.

47.      In quella causa, una coppia di consumatori domiciliata in Austria ha prenotato, con un organizzatore di viaggi stabilito nello stesso Stato, un pacchetto turistico in Egitto mediante il sito internet di un agente di viaggi con sede in Germania. A seguito di un imprevisto relativo al loro albergo in Egitto, i viaggiatori hanno citato in giudizio per responsabilità contrattuale sia l’agente di viaggi che l’organizzatore dinanzi ai giudici del luogo del loro domicilio, ai sensi della regola del forum actoris (allora) formulata all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I. Il giudice del rinvio ha chiesto se tale norma fosse applicabile nei confronti dell’organizzatore di viaggi, posto che la sede di quest’ultimo si trovava nello stesso Stato dei consumatori.

48.      La Corte ha risposto che le norme controverse erano applicabili a entrambi i convenuti, ma, fondamentalmente, ha adottato una motivazione alquanto complicata al riguardo. Essa ha dichiarato che «anche supponendo che un’operazione unica, come quella che ha condotto [i consumatori] a prenotare e pagare il loro viaggio “tutto compreso” sul sito internet de [l’agenzia di viaggio], possa dividersi in due rapporti contrattuali distinti con l’agenzia di viaggi…, da un lato, e l’organizzatore di viaggi …, dall’altro, quest’ultimo rapporto contrattuale non può essere qualificato come “puramente interno”, poiché era indissolubilmente legato al primo rapporto contrattuale, essendo realizzato mediante l’intermediazione di detta agenzia di viaggi situata in un altro Stato membro» (59).

49.      Nella dottrina è stata sottolineata la natura contorta di quel ragionamento nonché le perplessità destate dal fatto che la Corte non avesse menzionato la destinazione estera del viaggio, posto che quel fattore avrebbe dimostrato, in maniera ovvia, il «carattere internazionale» della causa (60). Ciononostante, a mio avviso, il silenzio della Corte al riguardo non dovrebbe essere inteso come implicante che tale fattore non configurasse, a suo avviso, un «elemento di estraneità» rilevante. Esiste una semplice spiegazione sul motivo per cui la Corte si è concentrata invece sulla natura «indissolubile» dei collegamenti tra i consumatori, l’agenzia di viaggi e l’organizzatore di viaggi. Di fatto, vi erano due questioni distinte relative all’applicazione della regola del forum actoris per i consumatori in quella causa, ossia (i) se le azioni nei confronti di entrambi i convenuti fossero «internazionali»; e (ii) se ciascuno di essi potesse essere considerato come «la controparte contrattuale» ai sensi di tale norma (61). Con la sua motivazione, la Corte ha dato una risposta a grandi linee ad entrambe le questioni: ai sensi di tale norma, c’era soltanto un’unica relazione contrattuale, internazionale, e l’agenzia di viaggi e l’organizzatore di viaggi, quali «controparti» di tale relazione, potevano essere convenuti congiuntamente dinanzi ai giudici dove i convenuti erano domiciliati. Per contro, il riferimento alla destinazione del viaggio avrebbe risolto la prima questione, lasciando però aperta la seconda. Questo è il motivo per cui la Corte non ha «impiegato» tale fattore nella sua decisione.

50.      Non riesce a convincermi neppure la tesi del governo ceco secondo la quale dall’interpretazione suggerita nelle presenti conclusioni conseguirebbe che gli organizzatori di viaggi sarebbero inaspettatamente chiamati in giudizio dinanzi ai giudici del luogo del domicilio dei loro clienti, contrariamente all’obiettivo di prevedibilità perseguito dal regolamento Bruxelles I bis. Chiaramente, un’impresa attiva in un settore internazionale come il turismo può «ragionevolmente prevedere» di essere assoggettata a un regime giuridico predisposto per cause internazionali se organizza e vende viaggi verso paesi esteri (62).

51.      Per concludere, desidero specificare che, a mio avviso, non vi è. necessità di distinguere a seconda che un’azione di un viaggiatore verta, specificamente, su un incidente da questi sofferto nel luogo di destinazione del viaggio (in totale analogia con la causa Owusu), sullo standard inferiore delle camere dell’albergo oppure, come nel procedimento principale, sul fatto che il viaggiatore non abbia mai potuto fare il viaggio a causa della necessità di un visto della quale non era stato informato o a causa della mancata ricezione dei suoi biglietti aerei (e così via). Se è vero che il collegamento tra l’azione e il paese straniero può essere più solido in alcuni casi rispetto ad altri, ricordo che non si dovrebbe complicare eccessivamente la valutazione dell’«elemento di estraneità» (v. precedente paragrafo 31). Il giudice dello Stato membro adito non è tenuto a fare un’analisi approfondita del merito dell’azione per determinare una questione tanto semplice. Qualsiasi causa vertente su un reclamo di un viaggiatore nei confronti di un organizzatore di viaggi relativa ad inconvenienti, qualunque ne sia la natura, sofferti dal primo in occasione di un viaggio all’estero, organizzato e venduto come «pacchetto turistico» da quest’ultimo, dovrebbe essere trattato come internazionale ai fini del regolamento Bruxelles I bis, per i motivi sopra esposti. La destinazione del viaggio è un fattore facilmente verificabile, e rende prevedibile per le parti il regime giurisdizionale applicabile, come spiegato al paragrafo precedente.

3.      Né la lettera né lobiettivo della Sezione 4 esigono uninterpretazione diversa

52.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla FTI, l’interpretazione suggerita nelle presenti conclusioni non è messa in discussione dalla circostanza che la regola del forum actoris enunciata all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, in quanto disposizione eccezionale, dovrebbe essere interpretata restrittivamente (63).

53.      Preliminarmente, ricordo che il requisito (implicito) di un «elemento di estraneità», che costituisce la questione essenziale che si pone nella presente causa, definisce l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis in generale. Come tale, detto requisito attiene, in senso stretto, all’articolo 1, paragrafo 1 (v. precedente paragrafo 22), e non all’articolo 18, paragrafo 1. Logicamente, esso dovrebbe essere misurato con lo stesso parametro applicato a tutte le regole sulla competenza enunciate in quel regolamento, senza riguardo alla natura della specifica disposizione controversa (64),

54.      A prescindere da questa osservazione preliminare, mi è chiaro che l’interpretazione del requisito in parola nel senso che la regola del forum actoris, enunciata all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, si applica a cause che coinvolgono un consumatore e un prestatore domiciliati nello stesso Stato membro in relazione a un contratto che era stato, o avrebbe dovuto essere, eseguito in un altro Stato non è contraria alla formulazione della Sezione 4.

55.      Osservando, innanzitutto, l’articolo 17, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I bis, ricordo che quest’ultimo richiede, ai fini dell’applicazione della Sezione 4, che un contratto sia stipulato tra un consumatore e un prestatore, e che detto contratto rientri in una delle categorie di cui alle lettere da a) a c) (inclusi, quindi, i contratti di pacchetto turistico). Le lettere a) e b) riguardano tipi di contratti (contratti di vendita a rate di beni mobili materiali e, rispettivamente, contratti di credito), senza alcun riferimento al rispettivo domicilio delle parti. La lettera c) richiede, per tutti gli altri contratti, che «le attività commerciali o professionali [del prestatore] si svolg[a]no nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o s[ia]no dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività». Nulla, nella formulazione di questa disposizione, indica, né tantomeno implica, che il consumatore e il prestatore debbano necessariamente essere domiciliati in Stati membri diversi (65). Chiaramente, un prestatore può «svolgere attività commerciali o professionali nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore» anche essendo stabilito in quest’ultimo.

56.      Inoltre, i termini dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, non restringono la regola del forum actoris alle cause in cui il consumatore e il professionista sono domiciliati in Stati diversi. Al contrario, tale disposizione specifica che la norma in questione si applica «indipendentemente dal domicilio dell’altra parte». Sono ben consapevole della circostanza che, come sottolinea la FTI, l’intenzione alla base dell’aggiunta di questi termini era che i consumatori potessero fare affidamento su tale norma contro prestatori domiciliati in Stati terzi (66). Resta il fatto che, come osserva la Commissione, tali termini sono sufficientemente ampi da coprire anche la situazione in cui il prestatore sia domiciliato nello stesso Stato membro del consumatore.

57.      Infine, l’articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis, che impone limiti all’uso di accordi di scelta del foro in questioni relative ai consumatori, consente espressamente siffatti accordi quando sono stipulati da un consumatore e un prestatore «aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro», a determinate condizioni (v. paragrafo 3 di tale articolo). Evidentemente, il legislatore dell’Unione contemplava la possibilità che le norme enunciate nella Sezione 4, incluso l’articolo 18, paragrafo 1, si applicassero anche in quell’ipotesi (sempre che la causa contenga un altro elemento di estraneità rilevante).

58.      Anche l’applicazione della regola del forum actoris, enunciata all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, a cause in cui consumatore e prestatore sono domiciliati nello stesso Stato, ma il contratto di cui trattasi è stato eseguito, o avrebbe dovuto essere eseguito, in un altro paese non eccede quanto richiesto dall’obiettivo specifico della Sezione 4.

59.      Ricordo che le regole della Sezione 4 sono formulate per tutelare il consumatore, quale parte ritenuta economicamente più debole e meno esperta in questioni legali rispetto al prestatore (67). Segnatamente, la regola del forum actoris di cui trattasi persegue questo obiettivo facilitando (fortemente) l’accesso del consumatore alla giustizia, in modo da non scoraggiarlo a far valere i suoi diritti (68).

60.      Al riguardo, seguendo l’opinione prevalente di cui sopra, la FTI fa valere che l’unica ipotesi che il legislatore dell’Unione intendeva evitare con detta regola era quella di un consumatore costretto a avviare la propria azione dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Il legislatore voleva tutelare il consumatore dall’assoggettamento ad un sistema giurisdizionale straniero, che opera in una lingua che potrebbe non conoscere, e alla «distanza onerosa» che potrebbe separarlo da quei giudici stranieri. Tale tutela speciale non è giustificata se il consumatore e il prestatore sono domiciliati nello stesso Stato. In tal caso, avrebbero necessariamente competenza le autorità giurisdizionali di quello Stato.

61.      A mio avviso, mentre il fatto che il consumatore fosse scoraggiato a far valere i suoi diritti dalle difficoltà inerenti all’avvio di un’azione contro un prestatore in un paese straniero rappresenta, evidentemente, l’ipotesi principale che il legislatore aveva in mente (69), detta ipotesi non è l’unica. Altrimenti, il legislatore si sarebbe limitato a consentire al consumatore di proporre un’azione dinanzi ai giudici dello Stato membro dove è domiciliato. Il fatto che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis si spinga oltre e consenta al consumatore di adire il giudice specifico del proprio domicilio dimostra che gli estensori si preoccupavano che il consumatore potesse altresì essere scoraggiato ad agire in giudizio se il giudice competente, pur essendo nello Stato membro in cui esso vive, non fosse quello del suo domicilio. Come la Corte ha già osservato in un contesto diverso (70), le distanze che separano il consumatore dal giudice competente potrebbero essere «onerose» anche all’interno di uno Stato membro (ad esempio, se il giudice del luogo del domicilio del prestatore si trovasse in una città lontana), a volte più che tra due Stati membri (71), e potrebbero rendergli difficoltosa la comparizione in giudizio (72). Chiaramente, il legislatore intendeva evitare anche quella ipotesi.

62.      L’obiezione della FTI secondo cui le regole di procedura degli Stati membri non richiedono sempre che il consumatore compaia personalmente, o talora consentono udienze da remoto, cosicché in pratica siffatto inconveniente potrebbe non porsi, non è convincente. Si potrebbe anche eccepire che, in base a tali norme procedurali, il giudice competente risulta talvolta essere relativamente prossimo al domicilio del consumatore (73). Tuttavia, in altri casi, il consumatore potrebbe dover comparire di persona e il giudice competente potrebbe essere molto lontano. Allo stesso modo, se il consumatore dovesse agire in giudizio in un altro Stato membro, potrebbe darsi che egli conosca la lingua e la procedura dinanzi ai giudici di quel paese, che potrebbero eventualmente trovarsi vicino a lui. Per contro, in altre situazioni, l’intera procedura potrebbe essere totalmente ignota al consumatore. In considerazione di tutti questi aspetti, come fa valere la Commissione, l’applicazione della regola del forum actoris enunciata all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis non può dipendere da una siffatta valutazione caso per caso delle difficoltà pratiche che il consumatore potrebbe dover in concreto affrontare nel caso di specie. In caso contrario, la portata di tale norma sarebbe imprevedibile. Si presume che nella maggior parte dei casi siffatte difficoltà esistano e le si affronti di conseguenza.

V.      Conclusione

63.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione presentata dall’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania) come segue:

L’articolo 1, paragrafo 1 e l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letti in combinato disposto,

devono essere interpretati nel senso che

la regola di competenza a favore delle autorità giurisdizionali del luogo del domicilio del consumatore enunciata nella seconda disposizione è applicabile al procedimento avviato da un consumatore domiciliato in uno Stato membro contro un organizzatore di viaggi domiciliato nello stesso Stato membro relativamente a un contratto di pacchetto turistico stipulato per un viaggio verso un paese straniero. Tale regola conferisce a quei giudici competenza giurisdizionale tanto internazionale quanto territoriale, senza riferimento alle norme di attribuzione della competenza territoriale in vigore in quello Stato membro.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (GU 2012, L 351, pag. 1).


3      Un «pacchetto turistico» è una combinazione di almeno due tipi di servizi turistici (come volo e alloggio), ai fini dello stesso viaggio, di norma acquistata presso un unico punto vendita, e/o venduta a un prezzo forfettario o pubblicizzata sotto la denominazione di «pacchetto» [v. articolo 3, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, GU 2015, L 326, pag. 1) (in prosieguo: la «la direttiva sui pacchetti turistici»).


4      L’ordinanza di rinvio non spiega cosa sia accaduto a JX. Evidentemente, se non era in possesso dei visti richiesti, non ha potuto raggiungere la destinazione delle sue vacanze.


5      V. Latil, C., «L’exécution défectueuse du contrat de vente de voyages à forfait en droit international privé», Revue critique de droit international privé, 2017, pag. 199.


6      V. articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della direttiva sui «pacchetti turistici».


7      V. precedenti paragrafi 5, 6 e 9.


8      V., tra l’altro, Mankowski, P., Nielsen, P.A., «Article 18», in Magnus, U., e Mankowski, P., Brussels Ibis Regulation – Commentary, Otto Schmidt, Colonia, 2016, pagg. 512-513, § 10, e Dickinson, A., Lein, E., The Brussels I Regulation Recast, Oxford University Press, Oxford, 2015, § 6.67. V., per analogia, sentenze del 3 maggio 2007, Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262, punto 30); del 15 luglio 2021, Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 33), e del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung (C‑652/20, EU:C:2022:514, punto 38).


9      Commissione europea, Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM/99/0348 def.) (GU 1999, C 376E, pag. 1), relazione, pag. 18.


10      V., tra l’altro, Mankowski, P., Nielsen, P.A., op. cit., pagg. 512-513, § 10. V. anche paragrafo 61 infra.


11      Questo avviene anche quando l’azione è fondata non sul contratto con il consumatore in sé, ma sulla violazione di un obbligo imposto dalla legge (v. paragrafo 13 supra). Infatti è sufficiente che l’azione sia sorta in collegamento con un siffatto contratto [v. sentenza dell’11 luglio 2002, Gabriel (C‑96/00, EU:C:2002:436) punto 58)].


12      V. paragrafo 55 infra. Inoltre, mentre l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I bis esclude i contratti di trasporto dalla portata della sezione 4, tale esclusione non riguarda i contratti di pacchetto turistico.


13      Riguardo all’ambito di applicazione sostanziale di tale regime, la disposizione in parola si limita ad indicare che esso si applica «in materia civile e commerciale».


14      Sentenza del 1° marzo 2005, Owusu (C‑281/02, in prosieguo: la «sentenza nella causa Owusu», EU:C:2005:120). Tale sentenza verte sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1978, L 304, pag. 36), successivamente sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), a sua volta sostituito dal regolamento Bruxelles I bis. Ciononostante, occorre assicurare una continuità d’interpretazione per quanto riguarda la determinazione dell’ambito di applicazione delle norme sulla competenza stabilite da tali strumenti giuridici. [v., inter alia, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova (C‑399/21,  EU:C:2022:648, punto 29)]. Pertanto, nelle presenti conclusioni, farò riferimento a decisioni relative a tali diversi strumenti senza distinguere tra essi.


15      V., tra le altre, sentenze nella causa Owusu (punti 25 e 26); del 19 luglio 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 39); e dell’8 settembre 2022, IRnova (C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 27). V. anche, implicitamente, i considerando 3 e 26 del regolamento Bruxelles I bis. V. anche la relazione sulla convenzione di Bruxelles, predisposta da Mr P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1) («la relazione Jenard»), pag. 8. Nella sentenza nella causa Owusu, la Corte ha anche chiarito che la causa non deve necessariamente coinvolgere due Stati membri. Il carattere internazionale del rapporto di cui trattasi può derivare da connessioni con un paese terzo (v. punti da 24 a 26).


16      Vorrei sottolineare che, contrariamente a quanto sottinteso dal governo ceco, quando le parti in causa, come nel caso di specie, discutono soltanto sulla questione di quale giudice all’interno di uno Stato membro sia competente a conoscere della causa, la regola del forum actoris per il consumatore può essere utilmente utilizzata per risolvere un siffatto conflitto di competenza territoriale, sempre che la causa contenga un «elemento internazionale».


17      Questo problema è stato oggetto di non meno di cinque rinvii pregiudiziali dai giudici tedeschi. Due cause (C‑317/20 e C‑62/22) sono state ritirate prima che la Corte potesse pronunciarsi. Due cause (C‑108/23 e C‑648/23) sono pendenti e sono state sospese fino alla sentenza della Corte nella presente causa.


18      Di solito i consumatori acquistano viaggi da organizzatori di viaggio locali (v. Latil, C., op. cit.).


19      V., tra l’altro, sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a. (C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).


20      V., tra le altre, sentenze nella causa Owusu (punto 26), del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punti 30 e 35) e dell’8 settembre 2022, IRnova (C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 28).


21      V., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punti 32 e 33). V. anche Rogerson, P., «Article 1», in Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pag. 59, § 6. Pertanto non ogni collegamento con un paese straniero configura un elemento internazionale rilevante. Il fattore in questione deve essere sufficientemente significativo da far sorgere tali questioni.


22      Sempre che siano soddisfatte le altre condizioni per l’applicazione di detto strumento.


23      V. considerando 15 del regolamento Bruxelles I bis.


24      V., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).


25      Questo potrebbe essere un esercizio difficile e controverso se il paese di cui trattasi non è uno Stato membro e, in quanto tale, non si applica il regolamento Bruxelles I bis.


26      V., tra le altre, sentenze Owusu (punto 26), e dell’8 settembre 2022, IRnova (C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 28). V. anche la relazione Jenard, p 8, e Mankowski, P., Nielsen P.A., «Introduction to Articles 17-19», in Magnus, U., and Mankowski, P., op. cit., pag. 448, §§ 23 e 24.


27      V. sentenze Owusu (punto 26), e del 26 marzo 1992, Reichert and Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 3), e Hartley, T., op. cit., § 2.05.


28      Considerando la prossimità di tali giudici ai fatti rilevanti, l’interesse legittimo degli Stati ad avere giurisdizione sugli illeciti commessi nel loro territorio, la tradizionale sovranità degli Stati nel controllo del territorio all’interno dei propri confini, e così via.


29      L’articolo 24, paragrafo 1, rinvia addirittura all’ipotesi in cui le parti sono domiciliate nello stesso Stato, mentre l’immobile è situato in un altro.


30      V. sentenza dell’8 settembre 2022 (C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 28).


31      Poiché «il riconoscimento di un … brevetto costituisce un esercizio della sovranità nazionale» (v., in tal senso, le mie conclusioni nella causa BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2024:159, punti 60 e 61 e riferimenti). Dunque solo se le parti sono domiciliate nello stesso Stato, le autorità giurisdizionali di quello Stato sono adite e tutti i fattori ragionevolmente rilevanti ai fini della competenza sono situati in detto Stato il regime di Bruxelles non si applica, perché in tal caso non vi è possibilità che sorga un conflitto internazionale di competenza. V. sentenza del 14 luglio 2022, EPIC Financial Consulting (C‑274/21 e C‑275/21, EU:C:2022:565, punti da 56 a 59). V. anche Briggs, A., Civil Jurisdiction and Judgments, Informa Law, Oxon, 2015, 6th ed., pag. 56, e Hartley, T., op. cit., §§ 2.02. e 2.03.


32      Sentenza del 7 maggio 2020 (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351).


33      Sentenza del 3 giugno 2021 (C‑280/20, EU:C:2021:443).


34      Sentenza dell’8 febbraio 2024 (C‑566/22, EU:C:2024:123).


35      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU 2006, L 399, pag. 1), articolo 3, paragrafo 1.


36      V. sentenza del 7 maggio 2020, Parking and Interplastics  (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punti da 27 a 36).


37      Sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal (C‑566/22, EU:C:2024:123, punti da 19 a 24).


38      V., tra l’altro, Nuyts. A, «Chronique de DIP», Journal de droit européen, 2023, n. 74, e Pailler, L., «Commentaire de CJUE, 7 maggio 2020, aff. C267/19 e C323/19», Journal du droit international (Clunet), 2021.


39      V. considerando da 4 a 10 e articoli 1, paragrafo 1, e da 18 a 22 del regolamento n. 1896/2006.


40      Se il regolamento Bruxelles I bis non fosse applicabile a tale ipotesi, ciò priverebbe alcune delle sue norme della loro efficacia. In particolare, l’articolo 24 attribuisce, in certi casi, competenza esclusiva ai giudici di un determinato Stato membro, anche qualora le parti siano domiciliate in un altro Stato membro. Se sono aditi i giudici dello Stato membro dove sono domiciliate le parti nonostante l’articolo 24, quella norma ovviamente dovrebbe essere applicabile e detti giudici dovrebbero declinare la propria competenza.


41      II creditore in una simile controversia «interna» può cercare di ottenere che la sentenza pronunciata dal suo giudice locale sia riconosciuta e/o eseguita in un altro Stato membro dove, ad esempio, il debitore si è trasferito oppure ha spostato i suoi beni.


42      Sentenza del 7 maggio 2020 (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351).


43      Sentenza del 3 giugno 2021 (C‑280/20, EU:C:2021:443).


44      Sentenza dell’8 febbraio 2024 (C‑566/22, EU:C:2024:123).


45      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 6) (in prosieguo: il «regolamento Roma I »).


46      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (GU 2007, L 199, pag. 40) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»).


47      V. considerando 7 dei regolamenti Roma I e Roma II.


48      V., tra l’altro, Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), 5 novembre 2008, n. 07-18.064, FR:CCASS:2008:C101090; Mankowski, P., Nielsen, P.A., «Introduction to Articles 17-19», in Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pag. 448, §§ 23-24; Latil, C., op. cit.; Ancel, M.-E., «Commerce électronique-Un an de droit international privé du commerce électronique», Communication Commerce électronique, 2014, n 1; Bogdanov, S., «Arrêt Maletic: un pas supplémentaire dans la protection des consommateurs face au commerce électronique des voyages à forfait», European Journal of Consumer Law, 2015, pagg. 433-442, spec. pag. 439; Chalas, C., «Compétence en matière de contrat conclu avec une agence de voyages», Revue critique de droit international privé, 2014, pag. 639.


49      V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Inkreal (C‑566/22, EU:C:2023:768, paragrafo 38 e rinvii).


50      La FTI rinvia alla motivazione adottata da alcuni giudici tedeschi secondo cui qualunque inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, anche in un paese straniero, produrrebbe effetti soltanto nel preesistente rapporto contrattuale, meramente interno. Il fatto che il luogo di esecuzione sia localizzato all’estero è semplicemente una conseguenza di tale rapporto e non inciderebbe sulla sua natura. Con tutto il rispetto, a mio avviso, il carattere internazionale di un rapporto, ai fini del regolamento Bruxelles I bis, dovrebbe essere determinato alla luce del test ampio e pragmatico indicato al precedente paragrafo 30, non di un ragionamento così contorto.


51      V., inter alia, sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:950), punto 28 e giurisprudenza ivi citata. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo ceco, il fatto che il luogo di esecuzione non sia, ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, un criterio di competenza per le specifiche subcategorie di contratti rientranti nella Sezione 4 è irrilevante. Non si dovrebbe confondere il fatto che una causa sia atta, o meno, a sollevare questioni relative alla competenza internazionale, e la risposta fornita dal regolamento a tali questioni riguardo al caso specifico [v. sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 31)]. Come indicato al precedente paragrafo 33, le norme del regolamento aiutano a determinare il carattere internazionale di una causa solo nei limiti in cui confermano che taluni criteri di collegamento siano criteri di competenza plausibili e, come tali, siano atti a determinare la possibilità che giudici stranieri trattino e decidano tale causa Il luogo di esecuzione rientra in detta categoria. Il fatto che il legislatore dell’Unione non abbia selezionato tale criterio per taluni contratti conclusi con consumatori non cambia la questione. L’argomento del governo ceco potrebbe anche portare al risultato bizzarro che lo stesso contratto di pacchetto turistico sarebbe considerato come «interno» se concluso da un consumatore e rientrerebbe dunque nella Sezione 4, ma come «internazionale» se concluso da un viaggiatore che agisce nell’ambito di un’attività professionale e rientrerebbe dunque nell’articolo 7, paragrafo 1.


52      V. Hartley, T., op. cit., § 7.06. Nei limiti in cui l’obiezione della FTI è intesa a significare che una siffatta causa è connessa più strettamente con lo Stato membro dove entrambe le parti contrattuali sono domiciliate, vorrei osservare che questo, anche se può essere vero, è irrilevante per decidere la questione dell’internazionalità. Ciò che importa, a tal riguardo, è l’esistenza di una connessione con il paese straniero di destinazione che è potenzialmente rilevante in termini di competenza giurisdizionale, non la relativa solidità dei collegamenti che la causa ha con paesi diversi.


53      V. sentenza nella causa Owusu (punto 26).


54      V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I.V., analogamente, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II.


55      V. sentenza del 14 settembre 2023, Diamond Resorts Europe e a. (C‑632/21, EU:C:2023:671, punti da 51 a 53).


56      V. Calster (van), G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, 2016, pag. 240.


57      Il luogo di esecuzione è un criterio di collegamento rilevante atteso che uno Stato potrebbe ragionevolmente voler disciplinare i contratti eseguiti sul suo territorio. Ciò è previsto espressamente in diverse disposizioni del regolamento Roma I [v., tra l’altro, articolo 5, paragrafo 1; articolo 5, paragrafo 2, lettere d) ed e); articolo 6, paragrafo 4, lettera a); articolo 8, paragrafo 2; articolo 9, paragrafo 3]. Ancora, il fatto che un contratto di questo tipo possa essere considerato come connesso più strettamente con il luogo di residenza comune delle parti, ai fini di stabilire la legge applicabile, è irrilevante al fine di determinare, a monte, il carattere internazionale della situazione. Ciò che importa, a tal riguardo, è l’esistenza di una connessione con un paese straniero che possa essere rilevante ai fini della scelta della legge, e non già la relativa solidità dei collegamenti con diversi paesi.


58      Sentenza del 14 novembre 2013 (C‑478/12, EU:C:2013:735).


59      Sentenza del 14 novembre 2013, Maletic (C‑478/12, EU:C:2013:735, punto 29).


60      V. dottrina citata alla precedente nota 48.


61      Infatti, i consumatori non possono invocare la regola del forum actoris per intentare un’azione avverso un terzo rispetto al contratto concluso con il consumatore (v. precedente paragrafo 21).


62      Non riesco neppure a comprendere per quale ragione si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento se lo stesso organizzatore di viaggi tedesco potesse essere chiamato in giudizio dallo stesso consumatore tedesco dinanzi a un diverso giudice in Germania, a seconda che la disputa verta su un contratto per un viaggio a Berlino (Germania) o su un contratto per un viaggio all’estero, come suggerisce il governo ceco. Semplicemente, tale disparità di trattamento deriva dalla differenza di regime giurisdizionale applicabile a quei due contratti, essa stessa giustificata dal fatto che il carattere internazionale del secondo contratto è atto a sollevare questioni sulla competenza che non possono essere poste dal primo contratto.


63      Il regime di Bruxelles è per il resto «ostile» nei confronti del forum actoris (v., tra le altre, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 33).


64      V., per la stessa opinione, Mankowski, P., Nielsen, P.A., «Introduction to Articles 17-19», in Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pag. 448, § 23.


65      V. sentenza del 30 settembre 2021, Commerzbank (C‑296/20, EU:C:2021:784, punti da 42 a 44).


66      V. Dickinson, A., e Lein, E., op. cit., § 6.68; Hartley, T., op. cit., § 11.12.


67      V. considerando 18 del regolamento Bruxelles I bis.


68      V., tra l’altro, Dickinson, A., e Lein, E., op. cit., §§ 6.56, 6.64


69      V., in tal senso, tra l’altro, la sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a. (C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).


70      V. sentenza del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial and Salvat Editores (C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punti 22 e 23).


71      La Commissione fornisce l’esempio di un consumatore domiciliato a Passau (Germania), che deve avviare un procedimento a Flensburg (Germania) (a circa 10 ore d’auto di distanza), mentre se dovesse avviare il procedimento a Linz (Austria), sarebbe a 2 ore di distanza.


72      Certamente, tale tutela era anche intesa a incoraggiare i consumatori a consumare oltre i confini del proprio Stato, all’interno del mercato comune [v. conclusioni dell’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Commerzbank (C‑296/20, EU:C:2021:733, paragrafo 26)]. Tuttavia, come fa valere la Commissione, l’applicazione di tale disposizione non può essere limitata a quella ipotesi (come dimostra il fatto che si applica a prestatori di paesi terzi). Essa mira a proteggere i consumatori in contratti internazionali in via generale.


73      Di fatto, ciò avviene nel procedimento principale, poiché Norimberga è a 2 ore di macchina da Monaco.