Language of document : ECLI:EU:C:2024:229

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

14 marzo 2024 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Criteri per stabilire l’importo della sanzione»

Nella causa C‑439/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE e dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, proposto il 5 luglio 2022,

Commissione europea, rappresentata da U. Małecka, L. Malferrari, E. Manhaeve e J. Samnadda, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata da M. Browne, A. Joyce, M. Lane e D. O’Reilly, in qualità di agenti, assistiti da S. Brittain, BL,

convenuta,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 124, paragrafo 1, di tale direttiva;

–        condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una somma forfettaria basata su un importo di EUR 5 544,9 al giorno e pari ad almeno EUR 1 376 000;

–        qualora l’inadempimento descritto al primo trattino si protragga fino alla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una penalità giornaliera di EUR 24 942,9, a partire da tale data fino alla data di esecuzione, da parte di detto Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2018/1972, e

–        condannare l’Irlanda alle spese.

 Contesto normativo

2        I considerando 2 e 3 della direttiva 2018/1972 così recitano:

«(2)      Il funzionamento delle cinque direttive che fanno parte del quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (…) è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche alla luce del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

(3)      Nella comunicazione del 6 maggio 2015 che ha stabilito una strategia per il mercato unico digitale in Europa, la Commissione ha dichiarato che la revisione del quadro delle telecomunicazioni si sarebbe concentrata su misure volte a incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, promuovere un approccio più coerente improntato al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, instaurare condizioni propizie a un autentico mercato interno grazie al superamento della frammentazione normativa, assicurare un’efficace protezione dei consumatori e parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato e un’applicazione uniforme delle regole e garantire una maggiore efficacia del quadro regolamentare istituzionale».

3        L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto, finalità e definizioni», prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione [europea].

2.      Gli scopi della presente direttiva sono:

a)      realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali; e

b)      garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.

(...)».

4        L’articolo 124 di detta direttiva, rubricato «Recepimento», al paragrafo 1 così dispone:

«Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri».

 Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

5        Non avendo ricevuto dall’Irlanda alcuna comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie adottate da tale Stato membro per conformarsi alla direttiva 2018/1972, ai sensi dell’articolo 124 di quest’ultima, il 3 febbraio 2021 la Commissione ha inviato a detto Stato membro una lettera di messa in mora e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni.

6        Il 7 aprile 2021 le autorità irlandesi hanno risposto a tale lettera spiegando che la procedura diretta a trasporre la direttiva 2018/1972 nel diritto irlandese era stata avviata e che erano in corso di elaborazione le misure di attuazione.

7        In mancanza di indicazioni da parte delle autorità irlandesi su un calendario o su una data di trasposizione di tale direttiva, il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato un parere motivato all’Irlanda chiedendo a quest’ultima di conformarsi allo stesso entro il 23 novembre 2021.

8        Con lettera del 22 novembre 2021, integrata con lettera del 26 novembre 2021, le autorità irlandesi hanno chiesto una proroga del termine fissato nel parere motivato. La Commissione ha stabilito un nuovo termine al 23 febbraio 2022.

9        Il 22 febbraio 2022 le autorità irlandesi hanno risposto al parere motivato facendo valere il carattere imprevedibile del calendario legislativo irlandese per giustificare l’impossibilità di prevedere con certezza una data di trasposizione della direttiva 2018/1972. Le stesse hanno tuttavia precisato che intendevano trasmettere all’Oireachtas (Parlamento irlandese) una parte delle misure di trasposizione nell’aprile 2022.

10      Ritenendo che l’Irlanda non avesse adottato le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva, il 6 aprile 2022 la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.

11      Il 5 luglio 2022 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

12      Nel suo controricorso del 16 settembre 2022, l’Irlanda ha chiesto alla Corte di sottoporre la condanna al pagamento di una somma forfettaria alla condizione che l’Irlanda non abbia trasposto la direttiva 2018/1972 entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa.

13      Nella sua controreplica del 2 dicembre 2022, l’Irlanda ha rettificato le sue conclusioni chiedendo che la Corte voglia, nell’ipotesi in cui essa accerti che, alla data dell’udienza nella presente causa, tale Stato membro ha interamente trasposto la direttiva 2018/1972:

–        dichiarare che non occorre più pronunciarsi sulla domanda di condanna dell’Irlanda al pagamento di una penalità e

–        dichiarare che non occorre pronunciarsi neppure sulla domanda di condanna dell’Irlanda al pagamento di una somma forfettaria, con la motivazione che sarebbe stato giuridicamente impossibile per l’Irlanda trasporre tale direttiva nel rispetto della sua Costituzione prima della sentenza della Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) del 6 aprile 2021 nel procedimento Zalewski v Adjudication Officer (in prosieguo: la «sentenza Zalewski») o, in subordine, che le difficoltà incontrate nella trasposizione di detta direttiva non erano imputabili all’Irlanda e la Corte dovrebbe tenerne conto in sede di calcolo dell’importo di qualsiasi somma forfettaria possa essere imposta.

14      Il 2 dicembre 2022 si è conclusa la fase scritta del procedimento nella presente causa.

15      Con atto del 5 luglio 2023 l’Irlanda ha informato la Corte di aver comunicato, il 16 giugno 2023, alla Commissione le misure con le quali ritiene di aver trasposto la direttiva 2018/1972 nella sua interezza, ad eccezione dell’articolo 110 di quest’ultima, che, secondo tale Stato membro, avrebbe dovuto essere trasposto quanto prima.

16      Il 3 ottobre 2023 la Commissione ha presentato le sue osservazioni al riguardo e ha adeguato le proprie conclusioni.

17      Secondo la Commissione, le misure in questione non assicurano ancora una trasposizione completa della direttiva 2018/1972 poiché non recepiscono l’articolo 110 di quest’ultima e poiché le misure di attuazione di tale articolo 110 dovrebbero essere notificate alla stessa Commissione, affinché tale trasposizione possa essere considerata completa.

18      Tuttavia, tenuto conto dei progressi compiuti dall’Irlanda nella trasposizione di tale direttiva, la Commissione ha adeguato anche le sue conclusioni relative alle sanzioni pecuniarie.

19      Per quanto riguarda la somma forfettaria, la Commissione ha ridotto il coefficiente di gravità e chiede alla Corte di applicare una somma forfettaria pari a EUR 4 944 500 per il periodo compreso tra la data successiva alla scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia il 22 dicembre 2020, e l’8 giugno 2023, nonché una somma forfettaria sulla base di un importo pari a EUR 1 100 al giorno, per quanto riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle misure di cui al punto 15 della presente sentenza, ossia il 9 giugno 2023, e la cessazione dell’infrazione o, in mancanza, la pronuncia della sentenza nella presente causa.

20      Per quanto riguarda la penalità, la Commissione propone attualmente alla Corte di irrogare una penalità giornaliera pari a EUR 4 950 fino alla data in cui l’Irlanda si sarà conformata pienamente agli obblighi previsti all’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972.

21      Il 27 ottobre 2023 l’Irlanda ha presentato le sue osservazioni sull’adeguamento delle conclusioni della Commissione. In tali osservazioni, la convenuta si è limitata, in sostanza, a ribadire i suoi argomenti difensivi e, in particolare, quello relativo all’impossibilità di trasporre la direttiva 2018/1972 prima della pronuncia della sentenza Zalewski.

22      Il 29 novembre 2023 l’Irlanda ha informato la Corte di aver adottato, lo stesso giorno, le misure di attuazione dell’articolo 110 della direttiva 2018/1972 e di ritenere, pertanto, di aver trasposto completamente tale direttiva nel proprio diritto nazionale. La stessa sostiene che, in tali circostanze, non è più giustificata l’applicazione di una penalità.

23      Con lettera del 14 dicembre 2023 la Commissione si è riservata di comunicare alla Corte il risultato della sua valutazione di tali misure nonché delle eventuali conseguenze sulle sue conclusioni relative all’imposizione di sanzioni a detto Stato membro.

24      Con atto del 2 febbraio 2024, la Commissione ha informato la Corte che la trasposizione della direttiva 2018/1972 da parte dell’Irlanda poteva ritenersi completata alla data del 1° dicembre 2023 e ha parzialmente rinunciato al proprio ricorso, desistendo dalla domanda di condanna di tale Stato membro al pagamento di una penalità, adeguando al contempo le sue conclusioni dirette alla condanna di detto Stato membro al pagamento di una somma forfettaria e proponendo di fissare l’importo di quest’ultima a EUR 5 137 000.

25      Il 12 febbraio 2024 l’Irlanda ha presentato le sue osservazioni sulla rinuncia parziale della Commissione e sull’adeguamento delle conclusioni di quest’ultima.

 Sul ricorso

 Sullinadempimento ai sensi dellarticolo 258 TFUE

 Argomenti delle parti

26      La Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la trasposizione delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, entro i termini prescritti da tali direttive, e a comunicare immediatamente tali disposizioni alla Commissione.

27      La Commissione precisa che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

28      Orbene, nel caso di specie, alla scadenza di tale termine, o addirittura alla data di proposizione del presente ricorso, l’Irlanda non avrebbe ancora adottato le disposizioni necessarie per trasporre la direttiva 2018/1972 nel suo diritto nazionale e, in ogni caso, non le avrebbe comunicate alla Commissione.

29      Secondo la Commissione, l’Irlanda non contesta realmente l’inadempimento addebitatole, limitandosi ad addurre circostanze pratiche e di ordine interno per giustificarlo. Orbene, la mancata trasposizione di una direttiva entro il termine previsto da quest’ultima non può essere giustificata da siffatte circostanze.

30      L’Irlanda riconosce di non aver adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2018/1972 entro la data di trasposizione prevista da tale direttiva.

31      La convenuta precisa, tuttavia, che, da un lato, il governo irlandese ha approvato un progetto di legge sulla disciplina delle comunicazioni (in prosieguo: il «progetto di legge»), che sarebbe stato esaminato dal Parlamento irlandese nell’autunno del 2022 e che avrebbe parzialmente attuato detta direttiva, e, dall’altro, che la stessa ha anche presentato lo statutory instrument (atto regolamentare) SI no 444 of 2022, che è stato firmato e pubblicato e che si applicherebbe sin dall’entrata in vigore del progetto di legge. L’Irlanda ha indicato che la versione definitiva del progetto di legge e tale atto regolamentare sarebbero stati pubblicati entro il 30 settembre 2022 e che la legge sarebbe stata probabilmente promulgata entro la fine del 2022.

32      Per giustificare il ritardo, l’Irlanda spiega che, con la sentenza Zalewski, la Supreme Court of Ireland (Corte suprema) ha dichiarato che la Workplace Relations Commission (commissione per le relazioni professionali, Irlanda), organo incaricato della risoluzione delle controversie in materia di diritto del lavoro in Irlanda, partecipava all’amministrazione della giustizia conformemente all’articolo 37 della Costituzione irlandese. Con tale pronuncia la Supreme Court (Corte suprema) avrebbe operato un mutamento della sua giurisprudenza precedente.

33      Pertanto, la necessità di adeguare il progetto di legge in modo da conformarsi alle nuove prescrizioni costituzionali applicabili agli organi incaricati dell’amministrazione della giustizia, risultanti da tale sentenza, avrebbe costituito la principale ragione del ritardo nella redazione di tale progetto. Infatti, detta sentenza avrebbe ampiamente esteso il numero delle competenze considerate afferenti all’amministrazione della giustizia ai sensi del diritto costituzionale irlandese, cosicché si potrebbe ritenere che organi precedentemente considerati dotati di competenze meramente amministrative o regolamentari partecipino all’amministrazione della giustizia nell’ambito dell’esercizio di alcune delle loro competenze decisionali regolamentari, in particolare di quelle che implicano una statuizione sui diritti dei singoli nelle controversie.

34      Ciò premesso, il ritardo nell’attuazione, da parte dell’Irlanda, della direttiva 2018/1972 sarebbe principalmente imputabile ai notevoli sforzi compiuti per garantire un’attuazione di tale direttiva conforme alle nuove prescrizioni costituzionali, intervenute dopo la scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva. Peraltro, il rispetto di tale termine non avrebbe consentito di tener conto della sentenza Zalewski, il che avrebbe potuto condurre alla constatazione che il modo in cui l’Irlanda aveva attuato la medesima direttiva era illegittimo.

 Giudizio della Corte

35      Secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

36      La Corte ha peraltro ripetutamente statuito che, se una direttiva prevede espressamente l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le disposizioni necessarie per la sua attuazione contengano un riferimento a tale direttiva o siano corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, è in ogni caso necessario che gli Stati membri adottino un atto di trasposizione positivo della direttiva in questione [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

37      Nel caso di specie il termine di risposta al parere motivato, come prorogato dalla Commissione, è scaduto il 23 febbraio 2022. Quindi, l’esistenza o meno dell’inadempimento addebitato va valutata alla luce dello stato della normativa interna vigente in tale data [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

38      Al riguardo, è pacifico che, a tale data, l’Irlanda non aveva adottato le misure necessarie per garantire la trasposizione della direttiva 2018/1972, né, pertanto, aveva comunicato tali misure alla Commissione.

39      Al fine di giustificare il suo inadempimento, l’Irlanda invoca la necessità di tener conto delle nuove prescrizioni costituzionali applicabili agli organi incaricati dell’amministrazione della giustizia, risultanti dalla sentenza Zalewski, che avrebbe reso molto complesso l’iter legislativo.

40      Orbene, un siffatto argomento non può giustificare l’inadempimento contestato dalla Commissione.

41      Infatti, l’asserita complessità dell’iter legislativo interno di trasposizione della direttiva 2018/1972 non può essere rilevante, in quanto, secondo una giurisprudenza costante, prassi o situazioni dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro non possono giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive dell’Unione, né, quindi, la tardiva o incompleta trasposizione delle stesse [sentenza del 13 gennaio 2021, Commissione/Slovenia (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, punto 79 e giurisprudenza ivi citata].

42      Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, come prorogato dalla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2018/1972 e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 124, paragrafo 1, di tale direttiva.

 Sulle domande proposte ai sensi dellarticolo 260, paragrafo 3, TFUE

 Sulla domanda di condanna al pagamento di una penalità

43      Come rilevato al punto 24 della presente sentenza, con atto del 2 febbraio 2024, la Commissione ha riconosciuto che la trasposizione della direttiva 2018/1972 da parte dell’Irlanda poteva ritenersi completata alla data del 1° dicembre 2023 e ha, pertanto, rinunciato alla sua domanda di irrogazione di una penalità.

44      Ciò premesso, non occorre più pronunciarsi su tale domanda.

 Sulla domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria

–       Argomenti delle parti

45      Nel suo ricorso la Commissione sottolinea, da un lato, che la direttiva 2018/1972 è stata adottata secondo la procedura legislativa ordinaria e rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, e, dall’altro, che l’inadempimento da parte dell’Irlanda degli obblighi previsti all’articolo 124 di detta direttiva, poiché tale Stato membro non le ha comunicato le disposizioni di attuazione di quest’ultima, costituisce manifestamente una mancata comunicazione delle misure di attuazione di detta direttiva, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

46      La Commissione ricorda di aver precisato, al punto 23 della sua comunicazione 2011/C 12/01, intitolata «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» (GU 2011, C 12, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2011»), che le sanzioni che la stessa avrebbe proposto ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, sarebbero state calcolate secondo lo stesso metodo utilizzato per i ricorsi proposti dinanzi alla Corte ai sensi di tale articolo 260, paragrafo 2, come illustrato ai punti da 14 a 18 della sua comunicazione SEC(2005) 1658, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]» (in prosieguo: la «comunicazione del 2005»).

47      Di conseguenza, la determinazione della sanzione dovrebbe basarsi, in primo luogo, sulla gravità dell’infrazione, in secondo luogo, sulla durata di quest’ultima e, in terzo luogo, sulla necessità di garantire l’effetto dissuasivo della sanzione stessa per evitare reiterazioni.

48      Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, secondo il punto 16 della comunicazione del 2005 e la comunicazione del 2011, la Commissione fisserebbe il coefficiente di gravità tenendo conto di due parametri, ossia, da un lato, l’importanza delle norme dell’Unione oggetto dell’infrazione e, dall’altro, le conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari di cui trattasi.

49      In tal senso, da un lato, la Commissione rileva che la direttiva 2018/1972 è il principale atto legislativo nel settore delle comunicazioni elettroniche. Anzitutto, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (in prosieguo: il «CECE») modernizzerebbe il quadro normativo dell’Unione relativo alle comunicazioni elettroniche rafforzando le possibilità di scelta e i diritti dei consumatori, garantendo standard più elevati in materia di servizi di comunicazione, favorendo gli investimenti in reti ad altissima capacità e promuovendo l’accesso senza fili alla connettività ad altissima capacità in tutta l’Unione. Il CECE stabilirebbe poi norme di organizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese la struttura istituzionale e la governance di quest’ultimo. Le disposizioni dello stesso rafforzerebbero il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione fissando un insieme minimo di competenze per tali autorità, nonché rafforzando la loro indipendenza, mediante la definizione di criteri per le nomine, e gli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni. Inoltre, il CECE assicurerebbe anche una gestione efficiente ed efficace dello spettro radio (in prosieguo: lo «spettro»). Tali disposizioni rafforzerebbero la coerenza della pratica degli Stati membri per quanto riguarda gli aspetti essenziali delle autorizzazioni relative allo spettro. Dette disposizioni promuoverebbero la concorrenza tra infrastrutture e lo sviluppo di reti ad altissima capacità in tutta l’Unione. Infine, il CECE disciplinerebbe diversi aspetti della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, compresi gli obblighi di servizio universale, le risorse di numerazione e i diritti degli utenti finali. Il rafforzamento di tali norme mirerebbe ad aumentare la sicurezza e la protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tali servizi a costi abbordabili.

50      Dall’altro lato, la mancata trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto irlandese, sotto un primo profilo, nuocerebbe alla pratica normativa in tutta l’Unione per quanto riguarda la gestione del sistema di comunicazione elettronica, le autorizzazioni relative allo spettro e le norme di accesso al mercato. Di conseguenza, le imprese non beneficerebbero di procedure più coerenti e prevedibili per la concessione o il rinnovo dei diritti d’uso per lo spettro esistente né della prevedibilità regolamentare data dalla durata minima di 20 anni delle licenze d’uso per lo spettro. Siffatte mancanze inciderebbero direttamente sulla disponibilità e sullo sviluppo di reti ad altissima capacità all’interno dell’Unione. Sotto un secondo profilo, i consumatori non potrebbero beneficiare di una serie di vantaggi tangibili loro conferiti da tale direttiva, quali soluzioni relative all’accesso alla fornitura di servizi di comunicazione a prezzi abbordabili, l’obbligo di fornire loro informazioni chiare sui contratti, l’obbligo di applicare tariffe trasparenti, la semplificazione del cambio di fornitore di rete al fine di promuovere prezzi al dettaglio più accessibili e l’obbligo per gli operatori di offrire agli utenti finali con disabilità un accesso equivalente ai servizi di comunicazione.

51      Non avendo individuato fattori aggravanti né fattori attenuanti, la Commissione propone un coefficiente di gravità pari a 10 nella presente causa. Secondo la Commissione, tale coefficiente dovrebbe essere ridotto a 2 per il periodo successivo al 9 giugno 2023, data di entrata in vigore delle misure di attuazione parziale della direttiva 2018/1972 comunicate dall’Irlanda.

52      In secondo luogo, per quanto concerne la durata dell’inadempimento, la Commissione sostiene che essa corrisponde al periodo compreso tra la data successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2018/1972, vale a dire il 22 dicembre 2020, e la data di adozione della decisione di adire la Corte con il presente ricorso, vale a dire il 6 aprile 2022. Ne conseguirebbe che il periodo rilevante è di quindici mesi. Applicando il coefficiente pari a 0,10 per ogni mese previsto al punto 17 della comunicazione del 2005, letto congiuntamente con la comunicazione del 2011, il coefficiente di durata sarebbe quindi pari a 1,5.

53      In terzo luogo, per quanto concerne la capacità finanziaria dell’Irlanda, la Commissione ha applicato il fattore «n» previsto dalla sua comunicazione 2019/C 70/01, intitolata «Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell’Unione europea» (GU 2019, C 70, pag. 1). Tale fattore terrebbe conto di due elementi, vale a dire il prodotto interno lordo (PIL) e il peso istituzionale dello Stato membro interessato, rappresentato dal numero di seggi assegnati a tale Stato membro al Parlamento europeo.

54      Sebbene la Corte, nella sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Grecia (Recupero di aiuti di Stato – Ferronickel) (C‑51/20, EU:C:2022:36), abbia già messo in discussione la rilevanza sia di questo secondo elemento sia del coefficiente di aggiustamento pari a 4,5 previsti da tale comunicazione, la Commissione ha tuttavia deciso di applicare nel caso di specie i criteri previsti dalla stessa, in attesa dell’adozione di una nuova comunicazione che tenesse conto di tale giurisprudenza recente della Corte.

55      In tal senso, conformemente alla comunicazione 2022/C 74/02 della Commissione, intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito dei procedimenti d’infrazione» (GU 2022, C 74, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione del 2022»), il fattore «n» per l’Irlanda sarebbe pari a 0,61. Tuttavia, nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2023, la Commissione ha applicato il fattore «n» pari a 0,55 attualmente previsto per tale Stato membro dall’allegato I della comunicazione della Commissione 2023/C 2/01, intitolata «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione» (GU 2023, C 2, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2023»).

56      Conformemente alla sua comunicazione 2017/C 18/02, intitolata «Diritto dell’[Unione]: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» (GU 2017, C 18, pag. 10), la Commissione chiede alla Corte di imporre all’Irlanda una somma forfettaria per il periodo compreso tra la data successiva alla scadenza del termine di trasposizione previsto dalla direttiva 2018/1972 e la data in cui tale Stato membro si è pienamente conformato agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva, vale a dire il 1° dicembre 2023.

57      Dal punto 20 della comunicazione del 2005 risulterebbe che la somma forfettaria dovrebbe avere almeno una base minima fissa, la quale rifletta il principio secondo cui qualsiasi caso di inottemperanza persistente al diritto dell’Unione rappresenta di per sé, indipendentemente da ogni circostanza aggravante, una violazione del principio di legalità in una comunità di diritto e richiede pertanto una sanzione reale. Secondo la comunicazione del 2022, la somma forfettaria minima per l’Irlanda sarebbe pari a EUR 1 376 000.

58      In applicazione del metodo stabilito nelle comunicazioni del 2005 e del 2011, qualora il risultato del calcolo della somma forfettaria fosse superiore a tale somma forfettaria minima, la Commissione proporrebbe alla Corte di determinare la somma forfettaria tramite la moltiplicazione di un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione di cui trattasi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di trasposizione previsto dalla direttiva in questione e fino al giorno della cessazione di tale infrazione, o, in mancanza, fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, l’importo giornaliero della somma forfettaria dovrebbe essere calcolato moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme applicabile al calcolo dell’importo giornaliero della somma forfettaria per il coefficiente di gravità e per il fattore «n». Orbene, tale importo forfettario di base uniforme sarebbe, conformemente al punto 2 dell’allegato I della comunicazione del 2023, pari a EUR 1 000. Nel caso di specie, il coefficiente di gravità è pari a 10, per i primi 899 giorni dell’inadempimento, ossia tra il 22 dicembre 2020 e l’8 giugno 2023, e pari a 2 per il periodo iniziato il 9 giugno 2023. Il fattore «n» è pari a 0,55. Ne risulterebbe che l’importo della somma forfettaria è pari a EUR 4 944 500 per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2020 e l’8 giugno 2023, e a EUR 1 100 al giorno per il periodo compreso tra il 9 giugno 2023 e il giorno precedente alla data in cui l’Irlanda si è pienamente conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2018/1972, vale a dire il 30 novembre 2023. Di conseguenza, la Commissione chiede che la Corte voglia condannare l’Irlanda a versare una somma forfettaria pari a EUR 5 137 000.

59      Nel suo controricorso, l’Irlanda si limita a chiedere che, tenuto conto delle ragioni da essa addotte nella fase precontenziosa del procedimento per giustificare il suo ritardo nella trasposizione della direttiva 2018/1972, la Corte la condanni al pagamento di una somma forfettaria, esigibile tre mesi dopo la pronuncia della sentenza nella presente causa, qualora la stessa non abbia trasposto detta direttiva prima della scadenza di tale termine.

60      Nella sua replica, la Commissione da ciò deduce che l’Irlanda chiede implicitamente che la condanna al pagamento di una somma forfettaria sia sottoposta a condizione e differita.

61      Orbene, la Commissione sostiene che tale domanda dovrebbe essere respinta. Infatti, l’Irlanda si limiterebbe a spiegare le ragioni del suo ritardo nella trasposizione della direttiva 2018/1972 invocando, in sostanza, difficoltà di ordine costituzionale connesse a tale trasposizione. Tuttavia, tali ragioni non sarebbero sufficienti a giustificare l’inadempimento in questione, tanto più che quest’ultimo sarebbe persistito e detto Stato membro non avrebbe dato prova di cooperazione.

62      Nella controreplica, l’Irlanda precisa che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, essa aveva dialogato con quest’ultima durante tutto il procedimento. Inoltre, non vi sarebbe motivo di imporre alcuna somma forfettaria. Infatti, da un lato, il ritardo iniziale, ossia quello corrispondente al periodo compreso tra la data stabilita per la trasposizione di detta direttiva, vale a dire il 21 dicembre 2020, e la data della pronuncia della sentenza Zalewski, ossia il 6 aprile 2021, si inserirebbe nel contesto della pandemia di COVID-19 e dei disagi da essa causati. Dall’altro lato, una pronuncia che opera un mutamento di giurisprudenza come la sentenza Zalewski sarebbe un evento estremamente insolito.

63      Pertanto, il ritardo accumulato dall’Irlanda nella trasposizione della direttiva 2018/1972 dal 6 aprile 2021 sarebbe stato imputabile a circostanze che sfuggivano totalmente al suo controllo.

64      Ciò premesso, la condanna al pagamento di una somma forfettaria non avrebbe alcun effetto dissuasivo sull’Irlanda e, di conseguenza, non dovrebbe essere disposta, a condizione che, alla data dell’udienza nella presente causa, la direttiva 2018/1972 sia stata trasposta.

65      In subordine, l’Irlanda dovrebbe essere condannata al pagamento di una somma forfettaria molto esigua. Infatti, le ragioni per le quali l’Irlanda non ha trasposto la direttiva 2018/1972 consentirebbero di accertare che tale Stato membro ha incontrato difficoltà insormontabili di cui non era affatto responsabile.

 Giudizio della Corte

66      Poiché, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, è stato accertato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, come prorogato dalla Commissione, l’Irlanda non aveva comunicato alla Commissione alcuna misura di attuazione della direttiva 2018/1972 ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, l’inadempimento constatato in tale sede rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione.

67      La Commissione chiede l’applicazione di una somma forfettaria.

68      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la finalità della condanna al pagamento di una somma forfettaria in forza di detta disposizione si basa, in particolare, sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

69      Per quanto attiene all’opportunità di imporre una somma forfettaria nel caso di specie, occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso ad essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 69 e giurisprudenza ivi citata].

70      Nella presente causa occorre considerare che, nonostante il fatto che l’Irlanda abbia cooperato con i servizi della Commissione per tutta la durata della fase precontenziosa del procedimento e che abbia tenuto questi ultimi informati delle ragioni che le hanno impedito di garantire la trasposizione nel diritto irlandese della direttiva 2018/1972, il complesso degli elementi di diritto e di fatto che fanno da sfondo all’inadempimento constatato, vale a dire la totale assenza di comunicazione delle misure necessarie per tale trasposizione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e anche alla data di formulazione del presente ricorso, indicano che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura deterrente, quale il pagamento di una somma forfettaria [v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].

71      Tale valutazione non è messa in discussione dagli argomenti dell’Irlanda esposti al punto 62 della presente sentenza.

72      Infatti, da un lato, le asserite difficoltà connesse alla pronuncia della sentenza Zalewski non possono essere rilevanti, poiché, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, prassi o situazioni dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro non possono giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive dell’Unione, né, quindi, la tardiva o incompleta trasposizione delle stesse.

73      Dall’altro lato, per quanto riguarda gli effetti della pandemia di COVID-19, comparsa all’inizio del 2020, è sufficiente rilevare che sarebbe spettato al legislatore dell’Unione prorogare il termine di trasposizione della direttiva 2018/1972 se avesse ritenuto che gli effetti di tale pandemia, che ha colpito tutto il territorio dell’Unione, fossero tali da impedire agli Stati membri di conformarsi agli obblighi ad essi incombenti in forza di detta direttiva.

74      Alla luce di quanto precede, è opportuno imporre una somma forfettaria all’Irlanda.

75      Per quanto riguarda il calcolo dell’importo di tale somma forfettaria, occorre ricordare che, nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, come delimitato dalle proposte della Commissione, spetta alla Corte fissare l’importo della somma forfettaria al cui pagamento uno Stato membro può essere condannato in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE in modo tale che esso sia, da un lato, adeguato alle circostanze e, dall’altro, proporzionato all’infrazione commessa. Tra i fattori rilevanti in quest’ottica si annoverano elementi quali la gravità dell’infrazione constatata, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro coinvolto [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 73 e giurisprudenza ivi citata].

76      Per quanto concerne, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, si deve ricordare che l’obbligo di adottare le misure nazionali per garantire il recepimento completo di una direttiva e l’obbligo di comunicare tali misure alla Commissione costituiscono obblighi fondamentali degli Stati membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione e l’inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere ritenuto di una gravità certa [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 64 e giurisprudenza ivi citata].

77      Nel caso di specie, occorre constatare che, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, come prorogato dalla Commissione, ossia il 23 febbraio 2022, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi di trasposizione ad essa incombenti in forza della direttiva 2018/1972, cosicché la piena efficacia del diritto dell’Unione non è stata garantita. La gravità di detto inadempimento è accentuata dalla circostanza che, a tale data, l’Irlanda non aveva ancora comunicato alcuna misura di attuazione di detta direttiva.

78      Inoltre, come evidenziato dalla Commissione, la direttiva 2018/1972 è il principale atto legislativo nel settore delle comunicazioni elettroniche.

79      In particolare, anzitutto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, quest’ultima «istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione».

80      Secondo l’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, gli scopi di quest’ultima sono poi, da un lato, realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali e, dall’altro, garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.

81      Infine, come risulta dai considerando 2 e 3 di detta direttiva, quest’ultima apporta modifiche al quadro normativo in vigore prima della sua adozione al fine di tener conto del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

82      Si deve rilevare che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la mancata trasposizione della direttiva 2018/1972 da parte dell’Irlanda, sotto un primo profilo, nuoce alla pratica normativa in tutta l’Unione per quanto riguarda la gestione del sistema di comunicazione elettronica, le autorizzazioni relative allo spettro e le norme di accesso al mercato. Di conseguenza, le imprese non beneficiano di procedure più coerenti e prevedibili per la concessione o il rinnovo dei diritti d’uso per lo spettro esistente né della prevedibilità regolamentare data dalla durata minima di 20 anni delle licenze d’uso per lo spettro. Siffatte mancanze incidono direttamente sulla disponibilità e sullo sviluppo di reti ad altissima capacità all’interno dell’Unione. Sotto un secondo profilo, i consumatori non possono beneficiare di una serie di vantaggi tangibili loro conferiti da tale direttiva, quali soluzioni relative all’accesso alla fornitura di servizi di comunicazione a prezzi abbordabili, l’obbligo di fornire loro informazioni chiare sui contratti, l’obbligo di applicare tariffe trasparenti, la semplificazione del cambio di fornitore di rete al fine di promuovere prezzi al dettaglio più accessibili e l’obbligo per gli operatori di offrire agli utenti finali con disabilità un accesso equivalente ai servizi di comunicazione.

83      Tuttavia, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione ai fini della determinazione dell’importo della somma forfettaria, si deve prendere in considerazione che, nel corso del procedimento, l’Irlanda ha comunicato alla Commissione le misure di attuazione di tutte le disposizioni della direttiva 2018/1972.

84      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, occorre ricordare che essa dev’essere valutata, in linea di principio, tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e che tale valutazione dei fatti deve ritenersi intervenuta alla data della chiusura del procedimento [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punti 66 e 79 e giurisprudenza ivi citata].

85      Per quanto concerne, da un lato, l’inizio del periodo di cui occorre tener conto per fissare l’importo della somma forfettaria da infliggere in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha dichiarato che, a differenza della penalità giornaliera, la data da prendere in considerazione per valutare la durata dell’inadempimento di cui trattasi non è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato, bensì la data di scadenza del termine di trasposizione previsto dalla direttiva in questione [v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (Antiriciclaggio), C‑549/18, EU:C:2020:563, punto 79, e del 16 luglio 2020, Commissione/Irlanda (Antiriciclaggio), C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 90].

86      Nel caso di specie, non è validamente contestato che, alla scadenza del termine di trasposizione previsto all’articolo 124 della direttiva 2018/1972, ossia il 21 dicembre 2020, l’Irlanda non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire la trasposizione di tale direttiva né, pertanto, le aveva comunicate alla Commissione.

87      Dall’altro lato, nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2024 sull’adeguamento delle conclusioni della Commissione, l’Irlanda non contesta che la trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto irlandese possa ritenersi completata il 1° dicembre 2023.

88      Ne consegue che l’inadempimento accertato al punto 42 della presente sentenza è persistito nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2020 e il 30 novembre 2023, vale a dire un periodo di 1073 giorni, il che costituisce una durata molto lunga.

89      Tuttavia, occorre prendere in considerazione il fatto che tale durata può essere in parte legata alle circostanze eccezionali connesse alla pandemia di COVID-19. Infatti, l’Irlanda sostiene, senza essere contestata, che tali circostanze, imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà, hanno ritardato l’iter legislativo necessario alla trasposizione della direttiva 2018/1972 e hanno, di conseguenza, prolungato il periodo durante il quale è persistito tale inadempimento.

90      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre tenere conto del PIL di detto Stato membro, come esso si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte [v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (Antiriciclaggio), C‑549/18, EU:C:2020:563, punto 85, e del 16 luglio 2020, Commissione/Irlanda (Antiriciclaggio), C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 97].

91      Nel suo ricorso, la Commissione propone di prendere in considerazione, oltre al PIL dell’Irlanda, il peso istituzionale di quest’ultima nell’Unione, espresso dal numero di seggi di cui tale Stato membro dispone in seno al Parlamento europeo. La Commissione ritiene inoltre necessario utilizzare un coefficiente di aggiustamento pari a 4,5 al fine di garantire il carattere proporzionato e dissuasivo delle sanzioni che essa chiede alla Corte di irrogare a detto Stato membro.

92      Tuttavia, la Corte ha recentemente precisato in modo molto chiaro, da un lato, che la presa in considerazione del peso istituzionale dello Stato membro interessato non sembra indispensabile per garantire una dissuasione sufficiente e indurre tale Stato membro a modificare il suo comportamento attuale o futuro e, dall’altro, che la Commissione non ha dimostrato i criteri oggettivi sulla base dei quali ha fissato il valore del coefficiente di aggiustamento pari a 4,5 [v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Grecia (Recupero di aiuti di Stato – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, punti 115 e 117].

93      Tenuto conto del complesso delle circostanze della presente causa e in considerazione del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il quale prevede che quest’ultima non possa, per quanto riguarda la somma forfettaria di cui impone il pagamento, superare l’importo indicato dalla Commissione, si deve ritenere che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe a quella derivante dalla violazione dell’articolo 124 della direttiva 2018/1972 e che incidono sulla piena efficacia del diritto dell’Unione sia tale da richiedere l’irrogazione di una somma forfettaria il cui importo deve essere fissato in EUR 4 500 000.

94      Di conseguenza, occorre condannare l’Irlanda a versare alla Commissione una somma forfettaria di importo pari a EUR 4 500 000.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Secondo l’articolo 141, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se la controparte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. L’articolo 141, paragrafo 2, prevede tuttavia che, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico della controparte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima. Infine, ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 4, in mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

96      Nel caso di specie, sebbene la Commissione abbia chiesto la condanna dell’Irlanda e sebbene sia stato accertato l’inadempimento, tale istituzione ha parzialmente rinunciato al ricorso senza chiedere che detto Stato membro si facesse carico delle spese relative al presente ricorso. Inoltre, nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti della Commissione, detto Stato membro non ha chiesto che quest’ultima fosse condannata alle spese.

97      Tuttavia, si deve rilevare che la rinuncia agli atti della Commissione è legata al comportamento dell’Irlanda, in quanto detto Stato membro ha adottato e comunicato alla Commissione le misure di trasposizione completa della direttiva 2018/1972 solo dopo la proposizione del presente ricorso, e che a causa di tale comportamento la domanda di detta istituzione diretta alla condanna di tale Stato membro al pagamento di una penalità è divenuta priva di oggetto e la Commissione ha rinunciato ad essa.

98      In tali circostanze, e non potendo stabilire una distinzione pertinente tra le spese relative all’inadempimento accertato al punto 42 della presente sentenza e quelle relative alla parziale rinuncia agli atti della Commissione, occorre decidere che l’Irlanda si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’Irlanda, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, come prorogato dalla Commissione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, di detta direttiva.

2)      L’Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 4 500 000.

3)      L’Irlanda è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese