Language of document : ECLI:EU:C:2024:235

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

14 marzo 2024 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Criteri per stabilire l’importo della sanzione»

Nella causa C‑454/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE e dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, proposto il 7 luglio 2022,

Commissione europea, rappresentata da U. Małecka, L. Malferrari, E. Manhaeve e A. Sauka, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Lettonia, rappresentata da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detta direttiva;

–        condannare la Repubblica di Lettonia a versare una somma forfettaria giornaliera pari a EUR 1 145,34, con una somma forfettaria minima pari a EUR 316 000;

–        qualora l’inadempimento descritto al primo trattino persista fino alla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare la Repubblica di Lettonia a versare alla Commissione una penalità di EUR 1 145,34 per ogni giorno di ritardo a partire da tale data fino a quella in cui tale Stato membro avrà adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2018/1972, e

–        condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

 Contesto normativo

2        I considerando 2 e 3 della direttiva 2018/1972 così recitano:

«(2)      Il funzionamento delle cinque direttive che fanno parte del quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (…) è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche alla luce del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

(3)      Nella comunicazione del 6 maggio 2015 che ha stabilito una strategia per il mercato unico digitale in Europa, la Commissione ha dichiarato che la revisione del quadro delle telecomunicazioni si sarebbe concentrata su misure volte a incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, promuovere un approccio più coerente improntato al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, instaurare condizioni propizie a un autentico mercato interno grazie al superamento della frammentazione normativa, assicurare un’efficace protezione dei consumatori e parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato e un’applicazione uniforme delle regole e garantire una maggiore efficacia del quadro regolamentare istituzionale».

3        L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto, ambito di applicazione e finalità», prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione [europea].

2.      Gli scopi della presente direttiva sono:

a)      realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali; e

b)      garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.

(...)».

4        L’articolo 124 di detta direttiva, rubricato «Recepimento», al paragrafo 1 così dispone:

«Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri».

 Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

5        Il 29 settembre 2020 la Repubblica di Lettonia ha comunicato alla Commissione disposizioni di esecuzione provvisorie ai fini della trasposizione parziale della direttiva 2018/1972. Inoltre, con lettera dell’11 novembre 2020, di cui la Commissione ha confermato il ricevimento il 13 novembre 2020, tale Stato membro ha indicato che un progetto di legge sui media elettronici (in prosieguo: il «progetto di legge di trasposizione»), destinato a trasporre tale direttiva nel diritto lettone, era stato adottato nella riunione dei segretari di Stato del 10 settembre 2020.

6        Ritenendo che tali disposizioni non trasponessero la direttiva 2018/1972, in quanto si riferivano al quadro normativo precedente, e che, di conseguenza, la Repubblica di Lettonia non avesse adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva, ai sensi dell’articolo 124 di quest’ultima, il 3 febbraio 2021 la Commissione ha inviato a tale Stato membro una lettera di messa in mora e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni.

7        Il 26 marzo 2021 le autorità lettoni hanno risposto a tale lettera riepilogando lo stato di avanzamento dell’iter di trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto lettone. Esse precisavano, in particolare, che tale trasposizione doveva essere completata entro il 30 novembre 2021.

8        In mancanza di altre informazioni sulla trasposizione completa della direttiva 2018/1972, il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica di Lettonia chiedendo a quest’ultima di conformarsi a tale direttiva entro il 23 novembre 2021.

9        Il 5 novembre 2021, la Repubblica di Lettonia ha notificato nuove misure di trasposizione, che la Commissione ha tuttavia considerato come riferite, anch’esse, al quadro normativo precedente.

10      Il 17 novembre 2021 le autorità lettoni hanno risposto al parere motivato indicando che la trasposizione della direttiva 2018/1972 era stata ancora differita a causa della pandemia di COVID-19. Tali autorità hanno precisato, in particolare, che le nuove date previste per l’adozione del progetto di legge di trasposizione e degli altri regolamenti ministeriali necessari per completare la trasposizione di tale direttiva erano, rispettivamente, il 1° aprile e il 1° giugno 2022.

11      Ritenendo che la Repubblica di Lettonia non avesse adottato le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.

12      L’8 aprile 2022 le autorità lettoni hanno notificato alla Commissione nuove misure di trasposizione di detta direttiva. Il 12 aprile 2022 dette autorità hanno risposto a una richiesta di chiarimenti di quest’ultima in merito a tali misure. In particolare, le stesse hanno informato la Commissione che i regolamenti di esecuzione dovevano entrare in vigore alla data di adozione del progetto di legge di trasposizione, la cui ultima lettura parlamentare era prevista per il 14 aprile 2022.

13      Il 12, il 28 e il 29 aprile 2022 tali autorità hanno notificato nuove misure di trasposizione della direttiva 2018/1972 e hanno fornito ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento di tale trasposizione. In particolare, hanno precisato che il calendario legislativo era stato modificato in quanto il Latvijas Republikas Saeima (Parlamento della Repubblica di Lettonia) doveva trattare allo stesso tempo le questioni urgenti relative alla pandemia di COVID-19, al considerevole aumento dei costi dell’energia e all’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. In tale contesto, esse hanno aggiunto che l’adozione del progetto di legge di trasposizione era prevista per il 1º giugno 2022 e che i suddetti regolamenti di esecuzione erano in corso di redazione.

14      Il 2 giugno 2022 è stata adottata la legge di trasposizione della direttiva 2018/1972 (in prosieguo: la «legge di trasposizione»), che però non è stata promulgata dal Presidente della Repubblica di Lettonia ed è stata rinviata al legislatore per un riesame, in applicazione della Costituzione lettone.

15      Il 7 luglio 2022 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

16      La Repubblica di Lettonia chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, dichiarare che il ritardo nella trasposizione della direttiva 2018/1972 è trascurabile rispetto al danno che avrebbe potuto subire la società se il governo non avesse trattato prioritariamente le questioni urgenti di cui al punto 13 della presente sentenza, stabilire che tale ritardo è giustificato da circostanze di forza maggiore, non irrogarle alcuna sanzione e condannare la Commissione alle spese, e

–        in subordine, qualora la Corte decidesse di irrogarle una sanzione, applicare l’importo minimo, tenendo conto di tali circostanze e delle previsioni relative al prodotto interno lordo (PIL), nonché della circostanza che le disposizioni della direttiva 2018/1972 erano, in sostanza, attuate nell’ordinamento giuridico lettone prima della sua completa trasposizione, ridurre l’importo della somma forfettaria e/o della penalità in proporzione alle disposizioni in vigore già conformi a tale direttiva prima dell’inizio della sua trasposizione, vale a dire nella misura del 25% dell’importo richiesto dalla Commissione.

17      Nel suo controricorso del 15 settembre 2022, la Repubblica di Lettonia ha comunicato, in particolare, l’entrata in vigore, il 29 luglio 2022, della legge di trasposizione, l’adozione di misure di esecuzione governative e amministrative tra il 4 e il 23 agosto 2022, nonché un elenco di misure di esecuzione in corso di adozione. Nella replica del 26 ottobre 2022, la Commissione ha confermato di averne ricevuto notifica.

18      Nella sua controreplica del 7 dicembre 2022, la Repubblica di Lettonia ha affermato di aver comunicato, il 17 novembre 2022, le misure che avevano interamente trasposto la direttiva 2018/1972.

19      Il 7 dicembre 2022 si è conclusa la fase scritta del procedimento nella presente causa.

20      Con atto del 30 giugno 2023 la Commissione ha informato la Corte che la Repubblica di Lettonia le aveva comunicato alcune misure e che quest’ultima riteneva di aver completato la trasposizione della direttiva 2018/1972 (in prosieguo: l’«atto del 30 giugno 2023»). Tuttavia, secondo la Commissione, tali misure non garantivano ancora una trasposizione completa di detta direttiva.

21      Tenuto conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Lettonia nella trasposizione di detta direttiva, la Commissione, con tale atto, ha altresì adeguato le sue conclusioni per quanto riguarda la sua domanda di irrogazione di sanzioni pecuniarie a tale Stato membro.

22      Per quanto concerne la somma forfettaria, tenuto conto delle date in cui la Repubblica di Lettonia aveva comunicato le misure volte alla trasposizione della direttiva 2018/1972, vale a dire il 29 luglio e il 17 novembre 2022, la Commissione ha ridotto il coefficiente di gravità e ha chiesto alla Corte di applicare, in primo luogo per il periodo compreso tra la data successiva alla scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia il 22 dicembre 2020, e il 28 luglio 2022, una somma forfettaria pari a EUR 349 650, in secondo luogo, per il periodo compreso tra il 29 luglio 2022 e il 16 novembre 2022, una somma forfettaria pari a EUR 39 480 e, in terzo luogo, per il periodo compreso tra il 17 novembre 2022 e la cessazione dell’infrazione o, in mancanza, la pronuncia della sentenza nella presente causa, una somma forfettaria sulla base di un importo pari a EUR 210 al giorno.

23      Per quanto riguarda la penalità, la Commissione propone attualmente alla Corte di irrogare una penalità giornaliera di EUR 945 fino alla data in cui la Repubblica di Lettonia si conformerà pienamente agli obblighi previsti all’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva.

24      Il 14 agosto 2023 la Repubblica di Lettonia ha presentato le sue osservazioni sull’atto del 30 giugno 2023. In tali osservazioni, essa sostiene che, contrariamente alla posizione della Commissione, le misure notificate il 17 novembre 2022 completavano la trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto lettone. Di conseguenza, la Repubblica di Lettonia chiede che non le sia imposta alcuna somma forfettaria a decorrere da quest’ultima data.

25      Il 31 dicembre 2023 la Corte ha informato le parti della data della pronuncia della presente sentenza.

26      Il 1° febbraio 2024 la Commissione, da un lato, ha informato la Corte che il 15 agosto 2023 la Repubblica di Lettonia le aveva notificato alcune misure ulteriori e, dall’altro, ha sostenuto che, contrariamente alla posizione di tale Stato membro, quest’ultimo non aveva ancora trasposto correttamente l’articolo 112, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972 nel diritto lettone. Inoltre, la Commissione ha spiegato che, tenuto conto della fase molto avanzata del procedimento, essa non poteva riconsiderare le proprie conclusioni in merito all’importo delle sanzioni richieste, poiché una siffatta riconsiderazione doveva non solo essere svolta sul piano tecnico dai servizi della Commissione, ma richiedeva altresì l’adozione di una decisione del collegio dei commissari, cosa che la Commissione non avrebbe potuto assicurare senza ritardare la pronuncia della sentenza della Corte. La Commissione ha quindi lasciato alla Corte il compito di adeguare l’ammontare delle sanzioni pecuniarie, alla luce della valutazione di tali misure ulteriori notificate dalla Repubblica di Lettonia.

 Sul ricorso

 Sullinadempimento ai sensi dellarticolo 258 TFUE

 Argomenti delle parti

27      Nel suo ricorso, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la trasposizione delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, entro i termini prescritti da tali direttive, e a comunicare immediatamente tali disposizioni alla Commissione.

28      La Commissione precisa che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

29      Orbene, nel caso di specie, alla scadenza di tale termine, o addirittura alla data di proposizione del presente ricorso, la Repubblica di Lettonia non avrebbe ancora adottato le disposizioni necessarie per trasporre la direttiva 2018/1972 nel suo diritto nazionale e, in ogni caso, non le avrebbe comunicate alla Commissione.

30      Secondo la Commissione, la Repubblica di Lettonia non contesta realmente l’inadempimento addebitatole, limitandosi ad addurre circostanze di ordine pratico e di ordine interno per giustificarlo. Orbene, la mancata trasposizione di una direttiva entro il termine previsto da quest’ultima non può essere giustificata da siffatte circostanze.

31      La Repubblica di Lettonia non contesta realmente l’inadempimento. Per contro, anzitutto, la stessa sottolinea che il suo comportamento è stato leale durante tutto il procedimento. Essa giustifica poi il ritardo nella trasposizione della direttiva 2018/1972 alla luce della complessità di quest’ultima, il cui termine di trasposizione sarebbe stato troppo breve, e della procedura di adozione della legge di trasposizione. Inoltre, la Repubblica di Lettonia invoca la forza maggiore derivante, da un lato, dalla pandemia di COVID-19 e dalle sue conseguenze sull’organizzazione del lavoro nonché, dall’altro, dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. A quest’ultimo riguardo, la convenuta sottolinea che, essendo la Lettonia uno dei paesi confinanti con la Russia e la Bielorussia, tale invasione, anche a partire dal territorio di quest’ultimo paese, ha costituito una minaccia più significativa per la sicurezza e la difesa nazionali rispetto a molti altri Stati membri, cosicché la riconsiderazione delle priorità ha inciso in modo rilevante sul lavoro del governo lettone. Lo stato di emergenza dichiarato nel 2021 e nel 2022 per quanto riguarda i rifugiati in situazione irregolare provenienti dalla Bielorussia avrebbe inciso direttamente sull’agenda delle istituzioni competenti e sulle questioni da trattare in via prioritaria. Infine, la convenuta ritiene che il diritto lettone in vigore garantisse già una disciplina sufficiente e completa del settore delle comunicazioni elettroniche nonché una tutela degli interessi e dei diritti degli utenti finali.

 Giudizio della Corte

32      Secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

33      La Corte ha peraltro ripetutamente statuito che, se una direttiva prevede espressamente l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le disposizioni necessarie per la sua attuazione contengano un riferimento a tale direttiva o siano corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, è in ogni caso necessario che gli Stati membri adottino un atto di trasposizione positivo della direttiva in questione [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

34      Nel caso di specie il termine di risposta al parere motivato è scaduto il 23 novembre 2021. Quindi, l’esistenza o meno dell’inadempimento addebitato va valutata alla luce dello stato della normativa interna vigente in tale data [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

35      Al riguardo, è pacifico che, a tale data, la Repubblica di Lettonia non aveva adottato le misure necessarie per garantire la trasposizione completa della direttiva 2018/1972, né, pertanto, aveva comunicato tali misure alla Commissione.

36      Al fine di giustificare l’inadempimento contestatole, la Repubblica di Lettonia deduce vari argomenti relativi, in primo luogo, al suo comportamento leale durante tutta la procedura, in secondo luogo, alla complessità della direttiva 2018/1972, il cui termine di trasposizione sarebbe stato troppo breve, e alla procedura di adozione della legge di trasposizione, in terzo luogo, alla forza maggiore derivante, da un lato, dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 e, dall’altro, dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa nonché, in quarto luogo, alla circostanza che il diritto lettone garantiva già una disciplina sufficiente e completa del settore delle comunicazioni elettroniche.

37      Orbene, siffatti argomenti non possono giustificare l’inadempimento addebitato dalla Commissione.

38      Infatti, in primo luogo, il comportamento leale degli Stati membri nei confronti delle istituzioni dell’Unione, che comprende anche la trasposizione corretta e completa delle direttive, entro i termini previsti da queste ultime, costituisce un obbligo che deriva direttamente dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE e non può quindi essere rilevante al fine di giustificare un inadempimento di un’altra disposizione del diritto dell’Unione.

39      In secondo luogo, da un lato, l’asserita complessità delle disposizioni della direttiva 2018/1972 non sarebbe tale da escludere l’inadempimento in questione. Infatti, come giustamente sostenuto dalla Commissione, quando il legislatore dell’Unione ha fissato il termine di trasposizione di tale direttiva, lo stesso era a conoscenza del grado di complessità di quest’ultima e, in ogni caso, sarebbe spettato unicamente a detto legislatore prorogare tale termine e non già agli Stati membri derogare ad esso né alla Commissione tollerare siffatte deroghe. Orbene, la Repubblica di Lettonia non deduce di aver intrapreso le iniziative necessarie per tentare di ottenere una siffatta proroga.

40      Dall’altro lato, lo stesso vale per l’asserita complessità della procedura di adozione della legge di trasposizione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, prassi o situazioni dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro non possono giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive dell’Unione, né, quindi, la tardiva o incompleta trasposizione delle stesse [sentenza del 13 gennaio 2021, Commissione/Slovenia (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, punto 79 e giurisprudenza ivi citata].

41      In terzo luogo, per quanto riguarda gli effetti, da un lato, della pandemia di COVID-19, comparsa all’inizio del 2020, e, dall’altro, della guerra di aggressione mossa dalla Federazione russa contro l’Ucraina dal febbraio 2022, non è dimostrato, e neppure dedotto, che tali eventi spieghino l’intero ritardo con il quale la Repubblica di Lettonia ha trasposto la direttiva 2018/1972.

42      In quarto luogo, tenuto conto della giurisprudenza menzionata al punto 33 della presente sentenza, la circostanza che il diritto di uno Stato membro vigente prima dell’entrata in vigore della direttiva 2018/1972 fosse già conforme a detta direttiva non è sufficiente per escludere l’obbligo, per tale Stato membro, di trasporre detta direttiva nel suo ordinamento giuridico e, pertanto, per giustificare un siffatto inadempimento.

43      Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2018/1972 e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 124, paragrafo 1, di detta direttiva.

 Sulle domande proposte ai sensi dellarticolo 260, paragrafo 3, TFUE

 Argomenti delle parti

44      Nel suo ricorso la Commissione sottolinea, da un lato, che la direttiva 2018/1972 è stata adottata secondo la procedura legislativa ordinaria e rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, e, dall’altro, che l’inadempimento da parte della Repubblica di Lettonia degli obblighi previsti all’articolo 124 di detta direttiva, poiché tale Stato membro non le ha comunicato le disposizioni di trasposizione di quest’ultima, costituisce manifestamente una mancata comunicazione delle misure di attuazione di detta direttiva, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

45      La Commissione ricorda di aver precisato, al punto 23 della sua comunicazione 2011/C 12/01, intitolata «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» (GU 2011, C 12, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2011»), che le sanzioni che la stessa avrebbe proposto ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE sarebbero state calcolate secondo lo stesso metodo utilizzato dalla Commissione per i ricorsi proposti dinanzi alla Corte ai sensi di tale articolo 260, paragrafo 2, come illustrato ai punti da 14 a 18 della comunicazione SEC (2005) 1658, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]» (in prosieguo: la «comunicazione del 2005»).

46      Di conseguenza, la determinazione della sanzione dovrebbe basarsi, in primo luogo, sulla gravità dell’infrazione, in secondo luogo, sulla durata di quest’ultima e, in terzo luogo, sulla necessità di garantire l’effetto dissuasivo della sanzione stessa per evitare reiterazioni.

47      Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, secondo il punto 16 della comunicazione del 2005 e la comunicazione del 2011, la Commissione fisserebbe il coefficiente di gravità tenendo conto di due parametri, ossia, da un lato, l’importanza delle norme dell’Unione oggetto dell’infrazione e, dall’altro, le conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari di cui trattasi.

48      In tal senso, da un lato, la Commissione rileva che la direttiva 2018/1972 è il principale atto legislativo nel settore delle comunicazioni elettroniche. Anzitutto, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (in prosieguo: il «CECE») modernizzerebbe il quadro normativo dell’Unione relativo alle comunicazioni elettroniche rafforzando le possibilità di scelta e i diritti dei consumatori, garantendo standard più elevati in materia di servizi di comunicazione, favorendo gli investimenti in reti ad altissima capacità e promuovendo l’accesso senza fili alla connettività ad altissima capacità in tutta l’Unione. Il CECE stabilirebbe poi norme di organizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese la struttura istituzionale e la governance di quest’ultimo. Le disposizioni dello stesso rafforzerebbero il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione fissando un insieme minimo di competenze per tali autorità in tutta l’Unione nonché rafforzando la loro indipendenza, mediante la definizione di criteri per le nomine, e gli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni. Inoltre, il CECE assicurerebbe anche una gestione efficiente ed efficace dello spettro radio (in prosieguo: lo «spettro»). Tali disposizioni rafforzerebbero la coerenza della pratica degli Stati membri per quanto riguarda gli aspetti essenziali delle autorizzazioni relative allo spettro. Dette disposizioni promuoverebbero la concorrenza tra infrastrutture e lo sviluppo di reti ad altissima capacità in tutta l’Unione. Infine, il CECE disciplinerebbe diversi aspetti della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, compresi gli obblighi di servizio universale, le risorse di numerazione e i diritti degli utenti finali. Il rafforzamento di tali norme mirerebbe ad aumentare la sicurezza e la protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tali servizi a costi abbordabili.

49      Dall’altro lato, la mancata trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto lettone, sotto un primo profilo, nuocerebbe alla pratica normativa in tutta l’Unione per quanto riguarda la gestione del sistema di comunicazione elettronica, le autorizzazioni relative allo spettro e le norme di accesso al mercato. Di conseguenza, le imprese non beneficerebbero di procedure più coerenti e prevedibili per la concessione o il rinnovo dei diritti d’uso per lo spettro esistente né della prevedibilità regolamentare data dalla durata minima di 20 anni delle licenze d’uso per lo spettro. Siffatte mancanze inciderebbero direttamente sulla disponibilità e sullo sviluppo di reti ad altissima capacità all’interno dell’Unione. Sotto un secondo profilo, i consumatori non potrebbero beneficiare di una serie di vantaggi tangibili loro conferiti da tale direttiva, quali soluzioni relative all’accesso alla fornitura di servizi di comunicazione a prezzi abbordabili, l’obbligo di fornire loro informazioni chiare sui contratti, l’obbligo di applicare tariffe trasparenti, la semplificazione del cambio di fornitore di rete al fine di promuovere prezzi al dettaglio più accessibili e l’obbligo per gli operatori di offrire agli utenti finali con disabilità un accesso equivalente ai servizi di comunicazione.

50      Poiché la Repubblica di Lettonia ha comunicato alla Commissione atti di diritto derivato che, secondo le autorità lettoni, sono necessari per la trasposizione della direttiva 2018/1972, la Commissione ritiene che una siffatta comunicazione costituisca una circostanza attenuante.

51      Di conseguenza, il coefficiente di gravità adeguato e proporzionato nel caso di specie sarebbe pari a 9. Secondo la Commissione, un siffatto coefficiente dovrebbe essere progressivamente ridotto a 4, per il periodo compreso tra il 29 luglio e il 16 novembre 2022, e a 3, per il periodo successivo al 17 novembre 2022, tenuto conto delle misure comunicate dalla Repubblica di Lettonia, menzionate al punto 20 della presente sentenza.

52      In secondo luogo, per quanto riguarda la durata dell’inadempimento, la Commissione sostiene che essa corrisponde al periodo compreso tra la data successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2018/1972, vale a dire il 22 dicembre 2020, e la data in cui l’inadempimento di cui trattasi è cessato. Poiché la Repubblica di Lettonia ha parzialmente comunicato misure di attuazione di detta direttiva, la durata di tale inadempimento sarebbe pari a 555 giorni, per la parte di detto inadempimento compresa tra il 22 dicembre 2020 e il 28 luglio 2022, pari a 141 giorni, per la parte del medesimo inadempimento compresa tra il 29 luglio e il 16 novembre 2022, e continuerebbe per la parte dello stesso inadempimento relativa alle misure di cui la Commissione ritiene di dover ancora ricevere comunicazione.

53      In terzo luogo, per quanto concerne la capacità finanziaria della Repubblica di Lettonia, la Commissione ha applicato il fattore «n» previsto dalla sua comunicazione 2019/C 70/01, intitolata «Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell’Unione europea» (GU 2019, C 70, pag. 1). Tale fattore terrebbe conto di due elementi, vale a dire il PIL e il peso istituzionale dello Stato membro interessato, rappresentato dal numero di seggi assegnati a tale Stato membro al Parlamento europeo.

54      Sebbene la Corte, nella sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Grecia (Recupero di aiuti di Stato – Ferronickel) (C‑51/20, EU:C:2022:36), abbia già messo in discussione la rilevanza sia di questo secondo elemento sia del coefficiente di aggiustamento pari a 4,5 previsti da tale comunicazione, la Commissione ha tuttavia deciso di applicare nel caso di specie i criteri previsti dalla stessa, in attesa dell’adozione di una nuova comunicazione che tenesse conto di tale giurisprudenza recente della Corte.

55      In tal senso, conformemente alla comunicazione 2022/C 74/02 della Commissione, intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito dei procedimenti d’infrazione» (GU 2022, C 74, pag. 2) (in prosieguo: la «comunicazione del 2022»), il fattore «n» per la Repubblica di Lettonia sarebbe pari a 0,14. Tuttavia, nel suo atto del 30 giugno 2023, la Commissione ha applicato il fattore «n» pari a 0,07 attualmente previsto per tale Stato membro dall’allegato I della comunicazione della Commissione 2023/C 2/01, intitolata «Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d’infrazione» (GU 2023, C 2, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2023»).

56      Conformemente alla sua comunicazione 2017/C 18/02, intitolata «Diritto dell’[Unione]: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» (GU 2017, C 18, pag. 10), la Commissione chiederebbe alla Corte di imporre alla Repubblica di Lettonia, da un lato, una penalità per il periodo compreso tra la data di pronuncia della sentenza nella presente causa e quella della sua piena esecuzione e, dall’altro, una somma forfettaria per il periodo compreso tra la data successiva alla scadenza del termine di trasposizione previsto dalla direttiva 2018/1972 e la data in cui tale Stato membro si conformerà pienamente agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva o la data di tale pronuncia.

57      Per quanto riguarda la penalità, la Commissione ricorda che, conformemente al punto 18 della comunicazione del 2005, l’importo di quest’ultima deve far sì che la sanzione sia nel contempo proporzionata e dissuasiva. A tal fine, l’importo della penalità giornaliera sarebbe calcolato moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata, poi per il fattore «n» applicabile allo Stato membro interessato. A tal proposito, sebbene, nel suo ricorso, la Commissione avesse fatto riferimento alla comunicazione del 2022, nell’atto del 30 giugno 2023 essa faceva già riferimento alla comunicazione del 2023. Orbene, l’«importo forfettario per la penalità» sarebbe, conformemente al punto 1 dell’allegato I di quest’ultima comunicazione, pari a EUR 3 000 al giorno. I coefficienti di gravità e di durata proposti dalla Commissione sono rispettivamente pari a 3 e a 1,5. Come rilevato al punto 55 della presente sentenza, il fattore «n» applicato dalla Commissione alla Repubblica di Lettonia è pari a 0,07. Pertanto, l’importo della penalità giornaliera proposto dalla Commissione è pari a EUR 945, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa sino alla data della piena osservanza degli obblighi previsti all’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972.

58      Per quanto riguarda la somma forfettaria, dal punto 20 della comunicazione del 2005 risulterebbe che essa dovrebbe avere almeno una base minima fissa, la quale rifletta il principio secondo cui qualsiasi caso di inottemperanza persistente al diritto dell’Unione rappresenta di per sé, indipendentemente da ogni circostanza aggravante, una violazione del principio di legalità in una comunità di diritto e richiede pertanto una sanzione reale. Secondo la comunicazione del 2022, la somma forfettaria minima per la Repubblica di Lettonia sarebbe pari a EUR 316 000.

59      In applicazione del metodo stabilito nelle comunicazioni del 2005 e del 2011, qualora il risultato del calcolo della somma forfettaria fosse superiore a tale somma forfettaria minima, la Commissione proporrebbe alla Corte di determinare la somma forfettaria tramite la moltiplicazione di un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione di cui trattasi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di trasposizione previsto della direttiva in questione e fino al giorno della cessazione di tale infrazione, o, in mancanza, fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, l’importo giornaliero della somma forfettaria dovrebbe essere calcolato moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme applicabile al calcolo dell’importo giornaliero della somma forfettaria per il coefficiente di gravità e per il fattore «n». Orbene, tale importo forfettario di base uniforme sarebbe, conformemente al punto 2 dell’allegato I della comunicazione del 2023, pari a EUR 1 000. Nel caso di specie, il coefficiente di gravità è pari a 9, per i primi 555 giorni dell’inadempimento, ossia tra il 22 dicembre 2020 e il 28 luglio 2022, pari a 4 per i 141 giorni successivi, ossia tra il 29 luglio e il 16 novembre 2022, e, infine, pari a 3 per il periodo iniziato il 17 novembre 2022. Il fattore «n» è pari a 0,07. Ne risulterebbe che l’importo della somma forfettaria è pari a EUR 349 650 per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2020 e il 28 luglio 2022, a EUR 39 480 per il periodo compreso tra il 29 luglio e il 16 novembre 2022 e a EUR 210 al giorno per il periodo compreso tra il 17 novembre 2022 e la data in cui la Repubblica di Lettonia si conformerà pienamente agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2018/1972 o la data della pronuncia della sentenza nella presente causa.

60      La Repubblica di Lettonia sostiene, per quanto riguarda, anzitutto, la gravità dell’infrazione, che il quadro normativo preesistente era già sufficiente e completo. Il ritardo nella trasposizione della direttiva 2018/1972 non avrebbe direttamente causato perdite né arrecato pregiudizio al settore delle comunicazioni elettroniche.

61      In particolare, la Repubblica di Lettonia richiama l’attenzione sul fatto che non ha tentato di evitare di trasporre la direttiva 2018/1972 e che ha regolarmente informato la Commissione dello stato di avanzamento dei lavori legislativi di trasposizione della stessa. Inoltre, in sostanza, tale direttiva migliorerebbe il quadro normativo già esistente senza modificarlo nel contenuto.

62      Per quanto riguarda poi la durata dell’infrazione, la Repubblica di Lettonia ritiene che essa non possa essere considerata rilevante, in quanto il ritardo nella trasposizione, da parte di tale Stato membro, della direttiva 2018/1972 non ha avuto conseguenze negative.

63      Infine, l’irrogazione di una sanzione alla Repubblica di Lettonia non avrebbe un effetto dissuasivo, ma richiamerebbe al contrario l’attenzione del pubblico sul fatto che la priorità è quella di trattare questioni formali per le quali lo Stato può essere sanzionato, anziché trattare questioni di importanza nazionale e sociale intrinseca, quali la lotta contro la diffusione della pandemia di COVID-19, l’afflusso di rifugiati provenienti dal territorio bielorusso che ha preceduto l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, l’aumento del costo delle risorse energetiche e la risoluzione dei problemi urgenti derivanti da tale invasione. Essa aggiunge che, a seguito di detta invasione, le previsioni di crescita del PIL per il 2022 e il 2023 sono state sensibilmente ridotte, rispettivamente all’1,8% e al 3,2%.

64      Nella sua replica, la Commissione ribatte che l’inadempimento di cui trattasi, contestato dalla Repubblica di Lettonia, rischia di ostacolare il buon funzionamento del mercato interno e riveste, pertanto, un certo grado di gravità, anche se non produce effetti negativi. In ogni caso, secondo la Commissione, se è pur vero che la direttiva 2018/1972 incorpora numerose disposizioni preesistenti, essa modernizza altresì il quadro legislativo, in particolare introducendo nuove norme relative all’installazione delle reti 5G, all’installazione di nuove reti fisse ad alta capacità e alle nuove soluzioni per una maggiore protezione dei consumatori.

65      La Commissione ricorda che l’obiettivo principale delle sanzioni di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è quello di garantire la trasposizione della normativa dell’Unione entro i termini fissati da quest’ultima e di impedire che tale tipo di infrazione si ripeta. La trasposizione di una direttiva entro i termini fissati da quest’ultima non sarebbe una mera questione formale, bensì un obbligo fondamentale imposto agli Stati membri, per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.

66      Nella sua controreplica, la Repubblica di Lettonia ribadisce la sua posizione e aggiunge che, dopo l’adozione delle misure da essa notificate alla Commissione il 17 novembre 2022, la trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto lettone è completa.

67      Nel suo atto del 30 giugno 2023, la Commissione ritiene invece che tali misure non traspongano talune disposizioni della direttiva 2018/1972 e traspongano in modo incompleto altre disposizioni di tale direttiva.

68      Nelle sue osservazioni su tale atto, la Repubblica di Lettonia riafferma la sua posizione secondo cui dette misure realizzano completamente la trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto lettone.

 Giudizio della Corte

69      Poiché, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, è stato accertato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica di Lettonia non aveva comunicato alla Commissione le misure che garantissero la completa attuazione della direttiva 2018/1972 ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, l’inadempimento constatato in tale sede rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione.

70      La Commissione chiede l’applicazione di una penalità e di una somma forfettaria.

71      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’applicazione dell’una o dell’altra di queste due misure dipende dall’idoneità di ciascuna a conseguire l’obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie. Anche se la pronuncia di una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine quanto prima a un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

–       Sulla domanda di imposizione di una penalità

72      Per quanto riguarda l’opportunità di infliggere una penalità nel caso di specie, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’irrogazione di una penalità è giustificata, in linea di principio, soltanto se l’inadempimento che tale penalità mira a sanzionare perdura sino all’esame dei fatti da parte della Corte, vale a dire fino alla data di chiusura del procedimento [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punti 55 e 57 nonché giurisprudenza ivi citata].

73      Ne consegue che, al fine di stabilire se, nel caso di specie, possa essere presa in esame l’imposizione di una penalità, occorre verificare se l’inadempimento constatato al punto 43 della presente sentenza sia perdurato fino alla data di chiusura del procedimento, avvenuta il 7 dicembre 2022.

74      In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che i termini «obbligo di comunicare le misure di attuazione», di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, riguardano l’obbligo degli Stati membri di comunicare informazioni sufficientemente chiare e precise in merito alle misure di attuazione di una direttiva. Al fine di rispettare l’imperativo di certezza del diritto e di garantire il recepimento completo delle disposizioni della direttiva di cui trattasi sull’intero territorio interessato, gli Stati membri sono tenuti, conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, a indicare, per ciascuna disposizione di detta direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali con cui gli stessi ritengono di aver adempiuto i diversi obblighi loro imposti dalla medesima direttiva. Una volta effettuata tale comunicazione, se del caso accompagnata dalla presentazione di una tabella di concordanza, incombe alla Commissione dimostrare, al fine di chiedere l’irrogazione, a carico dello Stato membro interessato, di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, che talune misure di attuazione sono manifestamente mancanti o non riguardano l’intero territorio di tale Stato membro, fermo restando che non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento giurisdizionale avviato in applicazione di quest’ultima disposizione, esaminare se le misure nazionali comunicate alla Commissione garantiscano un recepimento corretto delle disposizioni della direttiva di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità), C‑543/17, EU:C:2019:573, punti 51 e 59 nonché giurisprudenza ivi citata].

75      A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, il 17 novembre 2022, la Repubblica di Lettonia ha comunicato alla Commissione alcune misure. Nella sua controreplica, detto Stato membro ha espressamente affermato che, a suo avviso, tali misure realizzavano completamente la trasposizione della direttiva 2018/1972 nel diritto lettone.

76      Per contro, nel suo atto del 30 giugno 2023, la Commissione si è limitata ad affermare che la Repubblica di Lettonia non aveva ancora comunicato, a tale data, misure di trasposizione dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’articolo 35, paragrafi 7 e 9, dell’articolo 48, paragrafo 2, dell’articolo 49, paragrafo 3, dell’articolo 69, paragrafo 4, dell’articolo 96, paragrafo 4, nonché degli articoli 100 e 112 della direttiva 2018/1972. Inoltre, secondo la Commissione, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 4, l’articolo 62, paragrafo 2, l’articolo 76, paragrafo 2, l’articolo 80, paragrafo 3, seconda frase, e l’articolo 102, paragrafo 2, di tale direttiva non sono stati completamente trasposti nell’ordinamento giuridico lettone.

77      Pertanto, la Commissione non ha fornito alcun elemento che consentisse di ritenere che le misure comunicatele il 17 novembre 2022 dalla Repubblica di Lettonia non trasponessero manifestamente la direttiva 2018/1972 nel diritto lettone o non riguardassero l’intero territorio di tale Stato membro.

78      Peraltro, nelle sue osservazioni sull’atto del 30 giugno 2023, non solo la Repubblica di Lettonia ha riaffermato che, a suo avviso, dopo l’adozione di tali misure, la trasposizione della direttiva 2018/1972 era completa, ma ha altresì indicato le ragioni per le quali le disposizioni di tale direttiva menzionate al punto 76 della presente sentenza dovevano ritenersi completamente trasposte nel diritto lettone.

79      Del pari, nella sua lettera del 1° febbraio 2024, menzionata al punto 26 della presente sentenza, la Commissione si limita ad informare la Corte del risultato della sua analisi delle misure da essa ricevute fin dal 15 agosto 2023 e a segnalare un disaccordo tra la stessa e la Repubblica di Lettonia sulla trasposizione dell’articolo 112, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972.

80      Orbene, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 74 della presente sentenza, non spetta alla Corte, nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, pronunciarsi sulla questione se siffatte misure garantiscano una corretta trasposizione delle disposizioni di detta direttiva.

81      Qualora la Commissione ritenga che misure di trasposizione di una direttiva comunicate da uno Stato membro non garantiscano una trasposizione corretta di tale direttiva, una sanzione pecuniaria può essere inflitta a tale Stato membro solo al termine di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità), C‑543/17, EU:C:2019:573, punti da 55 a 57].

82      In tali circostanze, si deve constatare che, avendo comunicato alla Commissione, il 17 novembre 2022, le misure con le quali essa riteneva di essersi interamente conformata agli obblighi impostile dalla direttiva 2018/1972, la Repubblica di Lettonia ha posto fine all’inadempimento accertato al punto 43 della presente sentenza.

83      Pertanto, la domanda della Commissione diretta alla condanna della Repubblica di Lettonia al pagamento di una penalità deve essere respinta.

–       Sulla domanda di imposizione di una somma forfettaria

84      Per quanto attiene all’opportunità di imporre una somma forfettaria nel caso di specie, occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso ad essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 69 e giurisprudenza ivi citata].

85      Nella presente causa occorre considerare che, nonostante il fatto che la Repubblica di Lettonia abbia cooperato con i servizi della Commissione per tutta la durata della fase precontenziosa del procedimento e che abbia tenuto questi ultimi informati delle ragioni che le hanno impedito di garantire la trasposizione nel diritto lettone della direttiva 2018/1972, il complesso degli elementi di diritto e di fatto che fanno da sfondo all’inadempimento constatato, vale a dire l’assenza di comunicazione delle misure necessarie per la trasposizione completa di tale direttiva alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, anche alla data di formulazione del presente ricorso, indicano che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura deterrente, quale il pagamento di una somma forfettaria [v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].

86      Tale valutazione non è messa in discussione dagli argomenti della Repubblica di Lettonia esposti ai punti da 60 a 63 della presente sentenza.

87      Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda l’addotta circostanza secondo cui il quadro normativo preesistente era già sufficiente, dalla giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza risulta che, se una direttiva prevede espressamente l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le disposizioni necessarie per la sua attuazione contengano un riferimento a tale direttiva o siano corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, è in ogni caso necessario che gli Stati membri adottino un atto di trasposizione positivo della direttiva in questione.

88      In secondo luogo, sebbene la circostanza che l’inadempimento constatato al punto 43 della presente sentenza non abbia avuto conseguenze negative, anche supponendola dimostrata, possa essere rilevante per valutare la gravità di tale inadempimento ai fini del calcolo dell’importo della somma forfettaria, tale circostanza non può invece essere rilevante al fine di valutare l’opportunità di imporre una siffatta sanzione.

89      In terzo luogo, come sostiene giustamente la Commissione, la comunicazione delle misure di trasposizione di una direttiva non è una questione formale. Infatti, l’obbligo di adottare le misure nazionali per garantire il recepimento completo di una direttiva e l’obbligo di comunicare tali misure alla Commissione costituiscono obblighi fondamentali degli Stati membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 74 e giurisprudenza ivi citata].

90      Tenuto conto di quanto precede, è opportuno imporre una somma forfettaria alla Repubblica di Lettonia.

91      Per quanto riguarda il calcolo dell’importo di tale somma forfettaria, occorre ricordare che, nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, come delimitato dalle proposte della Commissione, spetta alla Corte fissare l’importo della somma forfettaria al cui pagamento uno Stato membro può essere condannato in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE in modo tale che esso sia, da un lato, adeguato alle circostanze e, dall’altro, proporzionato all’infrazione commessa. Tra i fattori rilevanti in quest’ottica si annoverano elementi quali la gravità dell’infrazione constatata, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro coinvolto [sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 73 e giurisprudenza ivi citata].

92      Per quanto concerne, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza menzionata al punto 89 della presente sentenza, l’obbligo di adottare le misure nazionali per garantire il recepimento completo di una direttiva e l’obbligo di comunicare tali misure alla Commissione costituiscono obblighi fondamentali degli Stati membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione e l’inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere ritenuto di una gravità certa.

93      Nel caso di specie, occorre constatare che, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, ossia il 23 novembre 2021, la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi di trasposizione ad essa incombenti in forza della direttiva 2018/1972, cosicché la piena efficacia del diritto dell’Unione non è stata garantita.

94      Inoltre, come evidenziato dalla Commissione, la direttiva 2018/1972 è il principale atto legislativo nel settore delle comunicazioni elettroniche.

95      In particolare, anzitutto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, quest’ultima «istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione».

96      Secondo l’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, gli scopi di quest’ultima sono poi, da un lato, realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali e, dall’altro, garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.

97      Infine, come risulta dai considerando 2 e 3 di detta direttiva, quest’ultima apporta modifiche al quadro normativo in vigore prima della sua adozione al fine di tener conto del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

98      È pur vero che, come rileva la Repubblica di Lettonia, il settore in questione è già disciplinato da altri atti di diritto dell’Unione che tale direttiva modifica o sostituisce.

99      Tuttavia, detta direttiva non si limita alla codificazione di tali atti. Infatti, come sottolinea la Commissione senza essere contraddetta dalla Repubblica di Lettonia, il CECE rafforza in particolare le possibilità di scelta e i diritti dei consumatori, garantendo standard di servizi di comunicazione più elevati, nonché il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione fissando un insieme minimo di competenze per tali autorità e rafforzando la loro indipendenza, mediante la definizione di criteri per le nomine, e gli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni. Inoltre, il CECE disciplina diversi aspetti della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, compresi gli obblighi di servizio universale, le risorse di numerazione e i diritti degli utenti finali. Il rafforzamento delle norme di organizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche stabilite dal CECE mira ad aumentare la sicurezza e la protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tali servizi a costi abbordabili.

100    Orbene, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la mancata trasposizione della direttiva 2018/1972 da parte della Repubblica di Lettonia, sotto un primo profilo, nuoce alla pratica normativa in tutta l’Unione per quanto riguarda la gestione del sistema di comunicazione elettronica, le autorizzazioni relative allo spettro e le norme di accesso al mercato. Di conseguenza, le imprese non beneficiano di procedure più coerenti e prevedibili per la concessione o il rinnovo dei diritti d’uso per lo spettro esistente né della prevedibilità regolamentare data dalla durata minima di 20 anni delle licenze d’uso per lo spettro. Siffatte mancanze incidono direttamente sulla disponibilità e sullo sviluppo di reti ad altissima capacità all’interno dell’Unione. Sotto un secondo profilo, i consumatori non possono beneficiare di una serie di vantaggi tangibili loro conferiti da tale direttiva, quali soluzioni relative all’accesso alla fornitura di servizi di comunicazione a prezzi abbordabili, l’obbligo di fornire loro informazioni chiare sui contratti, l’obbligo di applicare tariffe trasparenti, la semplificazione del cambio di fornitore di rete al fine di promuovere prezzi al dettaglio più accessibili e l’obbligo per gli operatori di offrire agli utenti finali con disabilità un accesso equivalente ai servizi di comunicazione.

101    Nondimeno, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione ai fini della determinazione dell’importo della somma forfettaria, si deve prendere in considerazione che, nel corso del procedimento, la Repubblica di Lettonia ha comunicato alla Commissione le misure di attuazione di un numero significativo di disposizioni della direttiva 2018/1972 e che, il 17 novembre 2022, tale Stato membro le ha comunicato le misure con le quali riteneva di essersi interamente conformato agli obblighi impostigli da tale direttiva.

102    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata dell’infrazione, occorre ricordare che essa dev’essere valutata, in linea di principio, tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e che tale valutazione dei fatti deve ritenersi intervenuta alla data della chiusura del procedimento [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Spagna (Direttiva dati personali – Settore penale), C‑658/19, EU:C:2021:138, punto 79 e giurisprudenza ivi citata].

103    Per quanto concerne, da un lato, l’inizio del periodo di cui occorre tener conto per fissare l’importo della somma forfettaria da infliggere in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha dichiarato che, a differenza della penalità giornaliera, la data da prendere in considerazione per valutare la durata dell’inadempimento di cui trattasi non è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato, bensì la data di scadenza del termine di trasposizione previsto dalla direttiva in questione [v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (Antiriciclaggio), C‑549/18, EU:C:2020:563, punto 79, e del 16 luglio 2020, Commissione/Irlanda (Antiriciclaggio), C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 90].

104    Nel caso di specie, non è validamente contestato che, alla scadenza del termine di trasposizione previsto all’articolo 124 della direttiva 2018/1972, ossia il 21 dicembre 2020, la Repubblica di Lettonia non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire la trasposizione completa di tale direttiva né, pertanto, le aveva comunicate alla Commissione.

105    Dall’altro lato, come risulta dal punto 82 della presente sentenza, il 17 novembre 2022 la Repubblica di Lettonia ha posto fine all’inadempimento accertato al punto 43 della presente sentenza.

106    Ne consegue che tale inadempimento è persistito nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2020 e il 16 novembre 2022, vale a dire un periodo di 694 giorni, il che costituisce una durata molto lunga.

107    Tuttavia, occorre prendere in considerazione il fatto che tale durata può essere in parte legata alle circostanze eccezionali connesse alla pandemia di COVID-19 e, successivamente, alla guerra di aggressione mossa dalla Federazione russa contro l’Ucraina. Infatti, la Repubblica di Lettonia sostiene, senza essere contestata, che tali circostanze, imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà, hanno ritardato l’iter legislativo necessario alla trasposizione della direttiva 2018/1972 e hanno, di conseguenza, prolungato il periodo nel quale è persistito detto inadempimento.

108    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre tenere conto del PIL di detto Stato membro, come esso si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte [v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (Antiriciclaggio), C‑549/18, EU:C:2020:563, punto 85, e del 16 luglio 2020, Commissione/Irlanda (Antiriciclaggio), C‑550/18, EU:C:2020:564, punto 97].

109    Nel suo ricorso, la Commissione propone di prendere in considerazione, oltre al PIL della Repubblica di Lettonia, il peso istituzionale di quest’ultima nell’Unione espresso dal numero di seggi di cui tale Stato membro dispone in seno al Parlamento europeo. La Commissione ritiene inoltre necessario utilizzare un coefficiente di aggiustamento pari a 4,5 al fine di garantire il carattere proporzionato e dissuasivo delle sanzioni che essa chiede alla Corte di irrogare a detto Stato membro.

110    Tuttavia, la Corte ha recentemente precisato in modo molto chiaro, da un lato, che la presa in considerazione del peso istituzionale dello Stato membro interessato non sembra indispensabile per garantire una dissuasione sufficiente e indurre tale Stato membro a modificare il suo comportamento attuale o futuro e, dall’altro, che la Commissione non ha dimostrato i criteri oggettivi sulla base dei quali ha fissato il valore del coefficiente di aggiustamento pari a 4,5 [v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Grecia (Recupero di aiuti di Stato – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, punti 115 e 117].

111    Tenuto conto di quanto precede e in considerazione del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il quale prevede che quest’ultima non possa, per quanto riguarda la somma forfettaria di cui impone il pagamento, superare l’importo indicato dalla Commissione, si deve ritenere che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe a quella derivante dalla violazione dell’articolo 124 della direttiva 2018/1972 e che incidono sulla piena efficacia del diritto dell’Unione sia tale da richiedere l’irrogazione di una somma forfettaria il cui importo deve essere fissato in EUR 300 000.

112    Di conseguenza, occorre condannare la Repubblica di Lettonia a versare alla Commissione una somma forfettaria di importo pari a EUR 300 000.

 Sulle spese

113    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

114    Nel caso di specie, il rigetto della domanda della Commissione diretta alla condanna della Repubblica di Lettonia al pagamento di una penalità è legato al comportamento di tale Stato membro, in quanto quest’ultimo ha adottato e comunicato alla Commissione le misure con le quali riteneva di essersi interamente conformato agli obblighi impostigli dalla direttiva 2018/1972 solo dopo la proposizione del presente ricorso.

115    In tali circostanze, e non potendo stabilire una distinzione pertinente tra le spese relative all’inadempimento accertato al punto 43 della presente sentenza e quelle relative al rigetto di tale domanda, la Repubblica di Lettonia si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica di Lettonia, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, di detta direttiva.

2)      La Repubblica di Lettonia è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 300 000.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Repubblica di Lettonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Firme


*      Lingua processuale: il lettone.