Language of document : ECLI:EU:C:1998:594

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 dicembre 1998 (1)

«Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese»

Nei procedimenti riuniti C-127/96, C-229/96 e C-74/97,

aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a normadell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Superior de Justicia di Murcia (Spagna)(C-127/96), dall'Arbeitsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) (C-229/96) edal Juzgado de lo Social n° 1 di Pontevedra (Spagna) (C-74/97), nelle cause dinanziad essi pendenti tra

Francisco Hernández Vidal SA

e

Prudencia Gómez Pérez,

María Gómez Pérez,

Contratas y Limpiezas SL (causa C-127/96),

e tra

Friedrich Santner

e

Hoechst AG (causa C-229/96),

e tra

Mercedes Gómez Montaña

e

Claro Sol SA,

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) (causa C-74/97),

domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,77/187/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membrirelative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti diimprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, P. Jann,J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: signor G. Cosmas


cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

—    per la Francisco Hernández Vidal SA, dall'avv. Ángel Hernández Martín,del foro di Murcia,

—    per il signor Santner, dall'avv. Stephan Baier, del foro di Francoforte sulMeno,

—    per la Hoechst AG, dal signor Mathias Becker, Assessor pressol'Arbeitsgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das LandHessen e.V., in qualità di agente,

—    per la Claro Sol SA, dall'avv. José Antonio Otero Martín, del foro diMadrid,

—    per la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe), dall'avv. LuisFernando Díaz-Guerra Alvarez, del foro di Madrid,

—    per il governo spagnolo, dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogadodel Estado, in qualità di agente (causa C-74/97),

—    per il governo tedesco, dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin zurAnstellung presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente(cause C-127/96 e C-229/96), e dal signor Ernst Röder, Ministerialrat pressoil ministero federale dell'Economia, in qualità di agente (cause C-229/96 eC-74/97),

—    per il governo belga, dal signor Jann Devadder, direttore amministrativopresso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commerciocon l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, (causaC-127/96),

—    per il governo francese, dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiuntopresso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, edalla signora Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessadirezione, in qualità di agenti (causa C-127/96),

—     per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del TreasurySolicitor's Department, in qualità di agente, e dal signor Clive Lewis,barrister (causa C-127/96), e dalla signora Lindsey Nicoll, del TreasurySolicitor's Department, in qualità di agente, e dalla signora Sarah Moore,barrister (causa C-74/97),

—    per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Maria Patakia,Isabel Martínez Del Peral, membro del servizio giuridico, in qualità diagente (cause C-127/96 e C-74/97), e dal signor Peter Hillenkamp,consigliere giuridico, in qualità di agente, (causa C-229/96),

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Francisco Hernández Vidal SA, rappresentatadall'avv. Ángel Hernández Martín, delle signore Prudencia e Maria Gómez Pérez,con l'avv. Joaquín Martínez Jiménez, del foro di Murcia, della Hoechst AG, con ilsignor Mathias Becker, della Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe), conl'avv. Luis Fernando Díaz-Guerra Alvarez, del governo spagnolo, rappresentatodalla signora Rosario Silva de Lapuerta, il governo francese, rappresentato dalsignor Jean-François Dobelle e dalla signora Anne de Bourgoing, e dellaCommissione, rappresentata dai signori Peter Hillenkamp e Manuel Desantes,funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità diagente, all'udienza dell' 11 giugno 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 settembre1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanze 22 febbraio 1996 (causa C-127/96), 11 giugno 1996 (causa C-229/96)e 28 gennaio 1997 (causa C-74/97), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 22aprile 1996, il 1° luglio 1996 e il 20 febbraio 1997, il Tribunal Superior de Justiciadi Murcia, l'Arbeitsgericht di Francoforte sul Meno e il Juzgado de lo Social n° 1di Pontevedra, hanno sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del TrattatoCE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva delConsiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori incaso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61,pag. 26).

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie che vedonocontrapposti, in primo luogo, la Francisco Hernández Vidal SA (in prosieguo: la«Hernández Vidal») alle signore Prudencia e María Gómez Pérez, nonché allaContratas y Limpiezas SL (in prosieguo: la «Contratas y Limpiezas»), in secondoluogo, il signor Santner alla Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst») e, in terzoluogo, la signora Gómez Montaña alla Claro Sol SA (in prosieguo: la «Claro Sol»)e alla Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (rete nazionale delle ferroviespagnole, in prosieguo: la «Renfe»).

3.
    A seguito della pronuncia della sentenza 11 marzo 1997 (causa 13/95, Süzen, Racc.pag. I-1259), il procedimento nelle presenti cause è stato sospeso con decisioni delpresidente della Corte 18 marzo 1997 e la Corte ha invitato i giudici a quibus adindicarle se essi mantenessero in essere le loro questioni alla luce di tale sentenzae della sentenza 14 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt, (Racc. pag. I-1311). Conlettere 6 maggio 1997 (causa C-127/96), 24 luglio 1997 (causa C-229/96) e 22 aprile1997 (causa C-74/97), tali giudici hanno comunicato alla Corte che essimantenevano in essere le loro questioni. Con decisioni del presidente della Corte2 giugno 1997 (causa C-127/96), 27 agosto 1997 (causa C-229/96) e 5 giugno 1997(causa C-74/97), il procedimento è stato ripreso nelle cause in esame.

4.
    Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione 31 marzo 1998, le tre causesono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Causa C-127/96

5.
    Le signore Prudencia e María Gómez sono state, per vari anni, alle dipendenzedell'impresa di pulizie Contratas y Limpiezas in qualità di addette alle pulizie. Essevenivano assegnate alle pulizie dei locali della Hernández Vidal, impresa che si

occupa della produzione di gomme da masticare e di dolciumi, nell'ambito di uncontratto di pulizie tra quest'ultima impresa e la Contratas y Limpiezas.

6.
    Il contratto di pulizie di cui trattasi, che decorreva dal 1° gennaio 1992 ed eratacitamente prorogabile di anno in anno, veniva risolto, il 28 novembre 1994, coneffetto dal 31 dicembre 1994, dalla Hernández Vidal che intendeva provvederedirettamente da allora in poi, alle pulizie dei propri locali. Né tale società né laContratas y Limpiezas hanno inteso proseguire, a partire dal 2 gennaio 1995, ilrapporto di lavoro con le signore Prudencia e María Gómez Pérez.

7.
    Queste ultime intentavano allora un'azione per licenziamento illegittimo avversole due società di cui trattasi dinanzi al Juzgado de lo Social n° 5 di Murcia. Consentenza 23 marzo 1995, quest'ultimo ha accolto le loro domande, ma unicamentenei confronti della Hernández Vidal, condannando quest'ultima alla reintegrazionedelle interessate o al pagamento di un indennizzo nei loro confronti, nonché aversare loro le retribuzioni dovute per il periodo trascorso tra la data deilicenziamenti e la notifica della sentenza.

8.
    Ritenendo che nessun trasferimento di stabilimento o di parte di stabilimento fosseintervenuto e che essa non potesse quindi esser considerata cessionaria, laHernández Vidal ha impugnato tale sentenza in appello dinanzi al TribunalSuperior de Justicia di Murcia.

9.
    Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione delladirettiva 77/187/CEE, tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporrealla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)    Se l'attività consistente nel provvedere ai servizi di pulizia dei locali diun'impresa, la cui attività principale non è quella delle pulizie - nellafattispecie, la fabbricazione di gomma da masticare e dolciumi - ma chenecessita permanentemente di tale attività secondaria, sia una ”parte distabilimento”.

2)    Inoltre se, nella nozione di ”cessione contrattuale” si possa comprendere larisoluzione di un contratto per la prestazione di servizi di pulizia — duratotre anni mediante proroghe annuali — avvenuta alla scadenza del terzo anno,con decisione dell'impresa committente; e se, in caso di soluzioneaffermativa, ciò possa dipendere dal fatto che l'impresa committenteprovveda alle pulizie con i propri dipendenti o con altri di nuovaassunzione».

Causa C-229/96

10.
    Il signor Santner svolgeva attività lavorativa, a partire dal 1980, in qualità diaddetto alle pulizie, dapprima alle dipendenze della Dörhöffer+Schmitt GmbH (inprosieguo: la «Dörhöffer+Schmitt»), indi della B+S GmbH (in prosieguo: la«B+S»), sorta a seguito di una scissione della Dörhöffer+Schmitt. Egli venivaesclusivamente destinato alle pulizie di una parte dei bagni della Hoechstnell'ambito di contratti di pulizie che quest'ultima aveva concluso di volta in voltacon le due precedenti società.

11.
    La Hoechst tuttavia risolveva il suo contratto con la B+S, e riorganizzava il serviziodi pulizia dei propri bagni. Essa provvede ormai direttamente a tale attività in partecon i propri dipendenti e in parte in collaborazione con altre imprese esterne.

12.
    Il 27 aprile 1995, la B+S risolveva il rapporto di lavoro col signor Santner.

13.
    Ritenendo che si fosse verificato un trasferimento di imprese e che tale rapportodovesse quindi proseguire con la Hoechst, l'interessato intentava allora un'azionenei confronti di quest'ultima società dinanzi all'Arbeitsgericht di Francoforte sulMeno.

14.
    Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione delladirettiva 77/187, tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre allaCorte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)    Se i lavori di pulizia di singole parti di uno stabilimento aziendale, possanoessere equiparati a parti di stabilimenti ai sensi della direttiva 77/187/CEEqualora l'imprenditore li esegua di nuovo direttamente dopo la risoluzionedella cessione contrattuale ad una ditta esterna.

2)    Se lo stesso valga anche qualora i detti lavori di pulizia di singole parti dellostabilimento, dopo essere stati riassunti dall'imprenditore, siano riassorbitinell'ambito delle attività di pulizia dell'intero stabilimento».

Causa C-74/97

15.
    La Renfe aveva affidato, per il periodo 16 ottobre 1994 - 15 ottobre 1996, la puliziae la manutenzione della stazione ferroviaria di Pontevedra all'impresa di pulizieClaro Sol.

16.
    In conseguenza della stipulazione di tale contratto, la Claro Sol aveva assunto lasignora Gómez Montaña assegnandola alle pulizie e alla manutenzione dellastazione ferroviaria di cui trattasi. In precedenza e per vari anni, la signora GómezMontaña aveva eseguito gli stessi lavori in qualità di dipendente di varie societàappaltatrici che avevano preceduto la Claro Sol.

17.
    Alla scadenza del termine contrattuale, la Renfe decideva di non rinnovare ilcontratto che la vincolava alla Claro Sol e di provvedere da allora in poi

direttamente alle pulizie e alla manutenzione della stazione ferroviaria diPontevedra. Il 1° ottobre 1996, la Claro Sol comunicava alla signora GómezMontaña che la perdita di tale contratto la induceva a risolvere il suo rapporto dilavoro a decorrere dal 15 ottobre successivo.

18.
    La signora Gómez Montaña intentava allora un'azione per licenziamento illegittimonei confronti della Claro Sol e della Renfe dinanzi al Juzgado de lo Social n. 1 diPontevedra.

19.
    Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall'interpretazione della direttiva77/187, tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Cortela seguente questione pregiudiziale:

«Se rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE,l'estinzione di un contratto di subappalto stipulato con un'impresa di pulizie, da cuisiano derivati il licenziamento della lavoratrice dipendente dell'impresasubappaltatrice e la presa a carico dell'attività di pulizia da parte dell'impresaprincipale, una società operante nel settore del trasporto ferroviario, con i propridipendenti».

Le questioni pregiudiziali

20.
    Con le loro questioni che occorre esaminare congiuntamente, i giudici a quibuscercano di accertare se, ed in quali condizioni, la direttiva 77/187/CEE, si applichiad una situazione in cui un'impresa, che affidava la pulizia dei propri locali o diuna parte di questi ad un'altra impresa, decida di porre fine al contratto che lavincolava a questa e di provvedere da allora in poi essa stessa ai lavori di cuitrattasi.

21.
    A termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva 77/187 si applica ai trasferimenti diimprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore inseguito a cessione contrattuale o a fusione.

22.
    Secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 77/187 mira a garantire lacontinuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica,indipendentemente dal mutamento di titolare. Il criterio decisivo per stabilire se siconfiguri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste quindi nella circostanzache l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dalfatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenza 18marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e, da ultimo,sentenza Süzen, citata, punto 10).

23.
    Per quanto riguarda le modalità di tale trasferimento, è pacifico che la direttiva77/187 si applica in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali,della persona fisica o giuridica che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei

confronti dei dipendenti dell'impresa (v., in particolare, sentenza 7 marzo 1996,cause riunite C-171/94 e C-172/974, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punto28.

24.
    La Corte ha così considerato che possono rientrare nell'ambito di applicazionedella direttiva 77/187, una situazione in cui un'impresa affidi contrattualmente adun'altra impresa la responsabilità di effettuare lavori di pulizie a cui essaprovvedeva in precedenza in modo diretto (sentenza Schmidt, citata, punto 14), euna situazione nella quale un committente, che aveva affidato la pulizia dei suoilocali ad un primo imprenditore, risolve il contratto che lo vincolava a quest'ultimoe conclude, per l'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondoimprenditore (sentenza Sûzen, citata, punti 11 e 12).

25.
    Analogamente, la direttiva 77/187 deve poter applicarsi nel caso in cui, come nellecause principali, un'impresa, che ricorreva ad un'altra impresa per le pulizie deisuoi locali, o di una parte di essi, decida di porre termine al contratto che lavincolava a quest'ultima e di provvedere in futuro direttamente a tali lavori.

26.
    Perché la direttiva 77/187 sia applicabile occorre tuttavia che il trasferimento abbiaad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non silimiti all'esecuzione di un'opera determinata (sentenza 19 settembre 1995, causaC-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2745, punto 20). La nozione di entità si richiamaquindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentonol'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinatoobiettivo (sentenza Süzen, citata, punto 13).

27.
    Una entità del genere, pur se deve essere adeguatamente strutturata ed autonoma,non comporta necessariamente elementi patrimoniali, materiali o immateriali,significativi. Infatti, in taluni settori economici, come quello delle pulizie, talielementi sono spesso ridotti alla loro più semplice espressione e l'attività si fondaessenzialmente sulla manodopera. Così un gruppo organizzato di dipendentispecificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune può, in mancanzadi altri fattori produttivi, corrispondere ad un'entità economica.

28.
    Spetta ai giudici a quibus accertare, alla luce degli elementi interpretativi sopraesposti, se la manutenzione dei locali dell'impresa committente fosse organizzatasotto forma di un'entità economica nell'ambito dell'impresa esterna di pulizie primache la committente decidesse di provvedere direttamente a tale attività.

29.
    Per poter determinare poi se sussistano le caratteristiche di un trasferimento diun'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fattoche caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolareil tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementimateriali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali almomento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personaleda parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché

il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata diun'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltantoaspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono,perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le menzionate sentenzeSpijkers e Süzen, rispettivamente punti 13 e 14).

30.
    Così, la mera circostanza che i lavori di manutenzione effettuati dall'impresa dipulizie e poi direttamente dall'impresa proprietaria dei locali siano analoghi nonconsente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entitàeconomica tra la prima e la seconda impresa. Infatti, un'entità del genere non puòessere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altrielementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazionedel suo lavoro, i metodi di gestione e ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione asua disposizione (sentenza Süzen, citata, punto 15).

31.
    Come già ricordato al punto 29 della presente sentenza, il giudice nazionale devetener conto in particolare, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fattoche caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento dicui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singolicriteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzionedei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento onella parte di stabilimento in questione. Quando, in particolare, un'entitàeconomica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementipatrimoniali — materiali o immateriali — significativi, la conservazione della suaidentità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi,dipendere dalla cessione di tali elementi (sentenza Süzen, citata, punto 18).

32.
    Così, quando, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sullamano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comunepuò corrispondere ad un'entità economica, una siffatta entità può conservare la suaidentità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti aproseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini dinumero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessorea tali compiti. In una siffatta ipotesi, il nuovo imprenditore acquisisce infattil'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attivitào di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile (sentenza Süzen, punto21).

33.
    Infine la circostanza che l'attività di pulizia costituisca per l'impresa che ha decisodi provvedervi direttamente per il futuro, solamente un'attività accessoria priva dirapporto di necessità con il proprio oggetto sociale non può aver l'effetto diescludere tale operazione dalla sfera di applicazione della direttiva 77/187 (v.sentenze 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc.pag. I-5755, punto 17, e Schmidt, già citata, punto 14).

34.
    Spetta ai giudici a quibus accertare, alla luce di tutti gli elementi interpretativisopra esposti, se nelle cause principali si sia verificato un trasferimento.

35.
    Le questioni sollevate vanno quindi risolte nel senso che l'art.1, n. 1, della direttiva77/187 dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica ad unasituazione in cui un'impresa, che affidava le pulizie dei suoi locali ad un'altraimpresa, decide di porre fine al contratto che la vincolava a quest'ultima e diprovvedere direttamente per il futuro ai lavori di cui trattasi, purché l'operazionesi accompagni al trasferimento di un'entità economica fra le due imprese. Lanozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato di personee di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata alperseguimento di un determinato obiettivo. La mera circostanza che i lavori dimanutenzione effettuati di volta in volta dall'impresa di pulizie e dall'impresaproprietaria dei locali siano analoghi non consente di concludere nel senso chesussista il trasferimento di un'entità del genere.

Sulle spese

36.
    Le spese sostenute dai governi spagnolo, tedesco, belga, francese e del RegnoUnito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte,non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali,il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudicenazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia deMurcia, dall'Arbeitsgericht di Francoforte sul Meno e dal Juzgado de lo Social n°1 di Pontevedra, con ordinanze 22 febbraio 1996, 11 giugno 1996 e 28 gennaio1997, dichiara:

L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE,concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative almantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, distabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che ladirettiva stessa si applica ad una situazione in cui un'impresa, che affidava lepulizie dei suoi locali ad un'altra impresa, decide di porre fine al contratto che lavincolava a quest'ultima e di provvedere direttamente per il futuro ai lavori di cuitrattasi, purché l'operazione si accompagni al trasferimento di un'entità economicafra le due imprese. La nozione di entità economica si richiama ad un complessoorganizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività

economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. La meracircostanza che i lavori di manutenzione effettuati di volta in volta dall'impresadi pulizie e dall'impresa proprietaria dei locali siano analoghi non consente diconcludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità del genere.

Puissochet                Jann
Moitinho de Almeida

        Gulmann                Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 dicembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

J.-P. Puissochet


1: Lingue processuali: lo spagnolo e il tedesco.