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Ricorso proposto il 13 novembre 2009 - Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Commissione

(Causa T-457/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Rosenfeld e I. Liebach)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., relativa all'aiuto di Stato C 43/2008 (ex N 390/2008) che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG;

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., relativa all'aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG [C 43/2008 (N 390/2008)]. In tale decisione, la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato comune l'aiuto notificato, avente la forma di una fideiussione di EUR 5 miliardi, purché siano rispettate alcune condizioni.

A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente, azionista della WestLB AG, deduce i seguenti motivi:

violazione del principio di collegialità ai sensi dell'art. 219 CE, poiché la decisione impugnata non è stata adottata dalla Commissione in qualità di organo competente in materia, bensì dalla Commissaria alla concorrenza;

violazione dell'art. 87, n. 1 CE, in quanto non è stato dimostrato l'elemento di falsazione della concorrenza;

erronea applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. b, seconda ipotesi, CE, poiché la decisione impugnata ha violato la fattispecie nonché il contenuto e la struttura normativa di tale disposizione, non ha attuato e/o ha attuato in modo scorretto i principi vincolanti del bilanciamento di interessi e della proporzionalità, è viziata da errori nella valutazione e nell'esercizio della discrezionalità sotto vari punti di vista, e ha imposto condizioni sproporzionate;

violazione del principio di proporzionalità;

violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata tratta la WestLB AG e i suoi azionisti in modo diverso rispetto alle decisioni adottate prima della crisi finanziaria e a quelle adottate nel corso dell'attuale crisi finanziaria;

violazione dell'art. 295 CE, poiché la condizione della rinuncia alla precedente qualità di proprietario costituirebbe un intervento sul diritto di proprietà degli azionisti della WestLB AG sancito e tutelato dalla Germania;

violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 1, che non rappresenta un fondamento normativo sufficiente a consentire un siffatto intervento;

violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE](GU L 83, pag. 1).