Language of document : ECLI:EU:T:2001:216

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

19 settembre 2001 (1)

«Procedimenti antisovvenzioni - Regolamento (CE) n. 2450/98 - Barre lucide di acciaio inossidabile - Danno - Nesso causale»

Nella causa T-58/99,

Mukand Ltd, con sede in Mumbai (India),

Isibars Ltd, con sede in Mumbai,

Ferro Alloys Corporation Ltd, con sede in Nagpur (India),

Viraj Impoexpo Ltd, con sede in Mumbai,

rappresentate dall'avv. K. Adamantopoulos, e dal sig. J. Branton, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H.-J. Rabe e G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da

Commission des Communautés européennes, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 13 novembre 1998, n. 2450, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 304, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, A. Potocki, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 15 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    Le ricorrenti producono barre lucide di acciaio inossidabile (in prosieguo: le «SSBB») e le esportano nella Comunità.

2.
    Il 26 settembre 1997 la Commissione ha ricevuto una denuncia dell'associazione Eurofer, che raggruppa le imprese siderurgiche comunitarie, in cui si sosteneva che le importazioni di SSBB originarie dell'India erano oggetto di sovvenzioni ecausavano così un danno rilevante all'industria comunitaria. Un avviso di apertura di un procedimento anti sovvenzioni relativo a tali importazioni è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 ottobre 1997 (GU C 328, pag. 16).

3.
    Con decisione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega, GU L 100, pag. 55), la Commissione ha constatato che diverse imprese comunitarie produttrici di prodotti piatti in acciaio inossidabile (in prosieguo: i «prodotti piatti») avevano violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA a partire dal mese di dicembre 1993 fino ad una data compresa, secondo i casi, tra il novembre 1996 e il gennaio 1998, modificando ed applicando in modo concordato i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega. L'extra di lega è un supplemento di prezzo calcolato in funzione del corso degli elementi di lega che fanno parte della fabbricazione del prodotto, il quale si aggiunge al prezzo di base dell'acciaio inossidabile.

4.
    Durante un'audizione svoltasi a Bruxelles il 27 gennaio 1998, conformemente all'art. 11, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento di base»), la seconda e la quarta ricorrente hanno fatto valere, in particolare, le pratiche condannate nella decisione 98/247 erano riprese sul mercato comunitario delle SSBB e che tale mercato ne era viziato al punto da escludere qualsiasi valutazione del danno asseritamente subito dall'industria comunitaria su tale mercato a causa delle importazioni così dette sovvenzionate. Tale punto di vista è stato ripreso in una memoria di osservazioni complementari del 6 febbraio 1998.

5.
    Il 3 febbraio 1998, la seconda e la quarta ricorrente hanno inviato alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), in cui esse mettevano in discussione anche l'applicazione asseritamente concordata di un extra lega da parte dei produttori comunitari di SSBB.

6.
    Il 17 luglio 1998 la Commissione ha adottato il regolamento CE, n. 1556, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (GU L 202, pag. 40, in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).

7.
    I rappresentanti di alcune tra le ricorrenti sono stati sentiti in merito a tale regolamento durante un'audizione svoltasi il 27 luglio 1998. In seguito a tale audizione, le società interessate hanno presentato talune osservazioni scritte il 31 luglio 1998. Le ricorrenti hanno presentato osservazioni scritte complementari con memorandum del 14 agosto 1998.

8.
    Con lettera 14 settembre 1998 la Commissione ha comunicato alle ricorrenti, in applicazione dell'art. 15 del regolamento di base, la relazione definitiva degli elementi di fatto e delle considerazioni essenziali sui quali essa aveva l'intenzione di fondarsi per proporre la fissazione di dazi compensativi definitivi. Le ricorrenti hanno risposto a tale comunicazione con lettera e telecopia del 23 settembre 1998.

9.
    Il 28 ottobre 1998 la direzione generale Concorrenza della Commissione (DG IV) ha inviato alla seconda e alla quarta ricorrente, in risposta alla loro denuncia del 3 febbraio 1998, una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, 127, pag. 2268). Con lettera 29 ottobre 1998 gli interessati hanno trasmesso una copia di tale lettera ai servizi della Commissione competenti nell'ambito del procedimento antisovvenzioni allora in corso.

10.
    Il 13 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2450, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo» o il «regolamento impugnato»).

11.
    Con decisione 21 aprile 1999 la Commissione ha respinto la denuncia del 3 febbraio 1998 della seconda e della quarta ricorrente (causa IV/E-1/36.930). In tale decisione, la Commissione ha concluso nel senso dell'insussistenza di prove sufficienti del fatto che l'applicazione dell'extra lega da parte dei produttori comunitari di SSBB sarebbe stato il frutto di una concertazione.

Procedimento

12.
    Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 1° marzo 1999, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

13.
    Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 11 giugno 1999, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Tuttavia, essa non ha depositato conclusioni.

14.
    Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, è stato attribuito il presente procedimento. A causa del cambiamento intervenuto in seguito nella composizione del Tribunale il 15 dicembre 1999, il procedimento è stato affidato a un nuovo giudice relatore della stessa sezione.

15.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di aprire la trattazione orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato il Consiglio e la Commissione a rispondere a taluni quesiti durante l'udienza.

16.
    Gli argomenti delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono stati sentiti durante l'udienza del 15 maggio 2001. Con telecopia registrata alla cancelleria il 23 maggio 2001, il Consiglio ha inoltre fornito al Tribunale, su domanda di quest'ultimo, una versione scritta di alcune delle sue risposte fornite oralmente durante l'udienza.

Conclusioni delle parti

17.
    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare nullo e non avvenuto il regolamento definitivo, conformemente agli artt. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 174 del Trattato CE (divenuto art. 231 CE);

-    condannare il convenuto alle spese;

-    condannare la Commissione, in quanto interveniente, a sopportare le proprie spese.

18.
    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

19.
    Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, anche d'ufficio, rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico tra i quali, secondo una giurisprudenza costante, sono compresi i requisiti di ricevibilità di un ricorso fissati dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. in particolare sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 23 e del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T-121/96 e T-151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1355, punto 39).

20.
    Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, le persone fisiche o giuridiche possono proporre un ricorso contro un atto della Commissione o del Consiglio solo se tale atto costituisce una decisione presa nei loro confronti, avverso una decisione che pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, le riguarda direttamente e individualmente.

21.
    Ne consegue che il presente ricorso è ricevibile solo nei limiti in cui è diretto all'annullamento delle disposizioni del regolamento impugnato che riguardano direttamente e individualmente le ricorrenti. Tale è il caso delle disposizioni deldetto regolamento che istituiscono un dazio compensativo definitivo o decidono la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di SSBB fabbricate dalle ricorrenti, e determinano l'entità di tali dazi. Invece, le ricorrenti non possono proporre un ricorso di annullamento delle disposizioni del regolamento impugnato che riguardano altre società. In tali limiti, il presente ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Nel merito

22.
    A sostegno dei lori ricorsi, le ricorrenti fanno valere tre motivi. Il primo motivo attiene alla violazione degli artt. 1, n. 1, 8, nn. 1, 6 e 7, e 15, n. 1, del regolamento di base e degli artt. 15 e 19 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, concluso in seno all'organizzazione mondiale del commercio nell'ambito dei negoziati nell'Uruguay Round (GU 1994, L 336, pag. 156, in prosieguo: l'«ASMC»), nonché ad un errore manifesto di valutazione, in quanto il regolamento definitivo impone un dazio compensativo in mancanza di una constatazione corretta e fondata di un danno rilevante causato dalle importazioni del prodotto di cui trattasi all'industria comunitaria che fabbrica il prodotto simile. Il secondo motivo attiene alla violazione di una forma sostanziale con riferimento all'art. 10, n. 9, del regolamento di base e all'art. 13, n. 1, dell'ASMC, in quanto le consultazioni previste da tali disposizioni non sono state sottoposte al governo dell'India. Il terzo motivo attiene alle violazioni degli artt. 1, n. 1, 2, n. 1, lett. a), (ii) e 15, n. 2, del regolamento di base, e degli artt. 1, punto 1.1, lett. a), 1, (ii), e 19, n. 3, dell'ASMC, alla violazione del principio di proporzionalità, nonché ad un errore manifesto di valutazione dei fatti e ad un errore manifesto del procedimento, in quanto il regolamento definitivo impone dazi compensativi per un importo sproporzionato relativamente al «Passbook Scheme» indiano.

Sul primo motivo, attinente alla violazione degli artt. 1, n. 1, 8, nn. 1, 6 e 7, e 15, n. 1, del regolamento di base, e degli artt. 15 e 19 dell'ASMC, nonché ad un errore manifesto di valutazione

Argomenti delle parti

23.
    Le ricorrenti fanno valere che, ai sensi degli artt. 1, n. 1, 8, nn. 6 e 7, e 15, n. 1, del regolamento di base, e degli artt. 15 e 19 dell'ASMC, da un lato, un dazio compensativo può essere imposto solo se si è accertato, nell'ambito di un'indagine corretta, che le importazioni oggetto di sovvenzione causano un danno rilevante all'industria comunitaria, e, dall'altro, i danni causati da altri fattori, e in particolare quelli che hanno la loro origine in una condotta anticoncorrenziale della stessa industria comunitaria, non possono essere attribuiti alle importazioni di cui trattasi.

24.
    Le ricorrenti fanno valere la sentenza della Corte 11 giugno 1992, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-3813, in prosieguo: la «sentenza Extramet II», punto 16), e sostengono che, anche nel caso di specie, le istituzioni comunitarie sono venute meno ai loro obblighi di procedere correttamente alladeterminazione del danno. Tali istituzioni avrebbero, per ciò stesso, commesso un errore manifesto nella loro valutazione tanto del pregiudizio quanto del nesso causale.

25.
    Nelle loro memorie, le ricorrenti fanno valere, in via principale, che i produttori comunitari di SSBB hanno messo in atto le stesse pratiche anticoncorrenziali censurate, nella decisione 98/2047, nei confronti dei produttori comunitari di prodotti piatti e, in via subordinata, che, anche in assenza di siffatte pratiche da parte di produttori comunitarie di SSBB, quelle dei produttori comunitarie di prodotti piatti hanno necessariamente inciso sul prezzo delle SSBB. Nell'uno e nell'altro caso le istituzioni comunitarie avrebbero omesso di tener conto di tali elementi nella determinazione del danno.

26.
    Le ricorrenti espongono poi, rinviando in particolare agli elementi di prova contenuti nella loro lettera alla Commissione del 6 febbraio 1998 e nella loro denuncia del 3 febbraio 1998, nonché nella lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 del 28 ottobre 1998, che durante tutto il periodo coperto dall'indagine antisovvenzioni, i produttori comunitari di SSBB hanno sistematicamente applicato, per le loro vendite europee, un sistema di maggiorazione dei prezzi identico, mutatis mutandis, a quello dell'extra di lega sanzionato nella decisione 98/247. Le maggiorazioni applicabili alle SSBB sarebbero state calcolate semplicemente moltiplicando quelle applicabili ai prodotti piatti per un «coefficiente di rendimento» pari a 1,35. L'applicazione uniforme di tale coefficiente da parte di tutti i produttori comunitari di SSBB sarebbe stata confermato dalla Commissione al punto 36 della decisione 21 aprile 1999.

27.
    Le ricorrenti ne deducono che anche le SSBB prodotte nella Comunità erano vendute a prezzi artificiosamente alti dal febbraio 1994. Essi sottolineano che, secondo il quarantanovesimo 'considerando‘ della decisione 98/247, l'applicazione dell'extra di lega è stata seguita da un quasi raddoppio dei prezzi dell'acciaio inossidabile tra il gennaio 1994 e il marzo 1995. Esse rilevano, d'altra parte, che i prezzi delle SSBB si sono evoluti in modo simile a quelli dei prodotti piatti durante gli anni di cui trattasi. Esse sostengono che una distorsione così rilevante non poteva essere ignorata al momento della valutazione del danno nell'ambito del procedimento antisovvenzioni, in particolare per quanto riguarda la determinazione della quotazione inferiore al valore reale dei prezzi, del livello appropriato di redditività dell'industria comunitaria e della perdita di parti di mercato.

28.
    Durante l'udienza le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al loro argomento principale riassunto al punto 25, supra. Tuttavia, esse sottolineano che, ai fini della determinazione del danno nell'ambito del procedimento antisovvenzioni, è irrilevante sapere se gli stessi produttori comunitari di SSBB abbiano messo in atto un'attività anticoncorrenziale o se essi siano stati semplicemente condizionati dall'attività anticoncorrenziale dei produttori comunitari di prodotti piatti. In ogni caso, il mercato delle SSBB sarebbe stato condizionato da quest'ultima attività, acausa del nesso automatico stabilito con l'applicazione del coefficiente di rendimento pari a 1,35, in modo che, salvo i cali dei risultati dell'industria comunitaria, la Commissione non era in possesso di indizi sufficienti e certi che consentissero di giungere a una conclusione sicura relativamente alla valutazione del danno.

29.
    Per quanto riguarda il nesso causale, le ricorrenti fanno altresì valere che il danno asseritamente subìto dall'industria comunitaria non è imputabile alle importazioni di SSBB originarie dell'India, bensì a «altri fattori», vale a dire al comportamento dei fabbricanti di prodotti piatti e alla sua incidenza sul prezzo delle SSBB.

30.
    Il Consiglio sostiene di aver rispettato, nel caso di specie, tanto le condizioni fissate dal regolamento di base per la determinazione per l'esistenza di un danno, quanto l'obbligo di natura procedimentale affermato dalla Corte nella sentenza Extramet II per quanto riguarda tali condizioni. Infatti, le istituzioni avrebbero correttamente esaminato e preso in considerazione gli argomenti presentati dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo, relativi al comportamento asseritamente anticoncorrenziale dei produttori comunitari, nonché la loro rilevanza nell'ambito di tale procedimento.

31.
    Pertanto, il solo problema in sospeso sarebbe quello di sapere se le istituzioni abbiano commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti accertati. Il Consiglio sostiene che ciò non si è verificato.

32.
    Al riguardo, il Consiglio inizia con il rammentare che il prezzo di vendita finale fatturato dall'industria comunitaria per le SSBB ha costituito la base della valutazione della quotazione inferiore al valore reale di prodotti indiani (v. trentaseiesimo 'considerando‘ del regolamento impugnato). Il problema essenziale sarebbe stato quindi di sapere se tali prezzi finali di vendita, e non un elemento di tali prezzi, come l'extra di lega, erano stati aumentati artificiosamente, o se essi erano il risultato delle forze del mercato, considerato che, secondo la decisione 98/247 (quarantottesimo 'considerando‘), l'extra di lega non rappresentava più del 25% del prezzo finale dei prodotti piatti. Ora, il Consiglio avrebbe accertato che i prezzi finali di vendita praticati dai produttori di SSBB della Comunità per prodotti identici a clienti paragonabili durante gli stessi periodi erano diversi tra loro (v. quarantasettesimo 'considerando‘ del regolamento impugnato).

33.
    In risposta all'argomentazione delle ricorrenti il Consiglio fa valere che i prezzi praticati sul mercato delle SSBB non potevano essere considerati artificiosamente alti, dato che i produttori comunitari di SSBB non hanno agito in modo concordato per fissarli. L'applicazione del coefficiente di rendimento e la fissazione del suo livello, come anche la fissazione del prezzo finale delle SSBB, sarebbero state il risultato della libera scelta di ciascun produttore di SSBB e non il risultato inevitabile di decisioni adottate di concerto dai produttori di prodotti piatti. Per quanto riguarda i prodotti diversi e non sostituibili con le SSBB, nullaconsentirebbe di concludere che la condotta anticoncorrenziale dei produttori di prodotti piatti ha inciso sui prezzi praticati sul mercato delle SSBB.

Giudizio del Tribunale

34.
    Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento di base, un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, per la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio

35.
    L'art. 8 del regolamento di base dispone quanto segue:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave (...) a danno dell'industria comunitaria (...).

(...)

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, (...) che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento (...).

7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono (...) le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari (...)».

36.
    Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento di base:

«1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza delle sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento (...) il Consiglio istituisce un dazio compensativo definitivo (...)».

37.
    Gli artt. 15 e 19 dell'ASMC, intitolati rispettivamente alla ”determinazione del danno” ed alla ”imposizione e riscossione di dazi compensativi”, contengono disposizioni simili, in sostanza, a quelle citate sopra, ai punti 34-36.

38.
    Per quanto riguarda l'applicazione di tali disposizioni da parte delle istituzioni comunitarie, occorre rilevare, in via preliminare, che il problema di sapere se l'industria comunitaria abbia subito un danno e se quest'ultimo sia imputabile ad importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni presuppone la valutazione di situazioni economicamente complesse. Secondo una giurisprudenza costante, leistituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale in sede di tale valutazione e il sindacato giurisdizionale deve pertanto limitarsi all'accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata e dell'assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (v, tra l'altro, sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punti 76 e 86, e 10 marzo 1992, causa C-174/87, Ricoh/Consiglio, Racc. pag. I-1335, punto 68; sentenze del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II-2681, punto 131, 18 settembre 1996, causa T-155/94, Climax Paper/Consiglio, Racc. pag. II-873, punto 98, e 30 marzo 2000, causa T-51/96, Miwon/Consiglio, Racc. pag. II-1841, punto 94).

39.
    Per quanto riguarda, più in particolare, la verifica del rispetto delle regole procedurali, la Corte ha giudicato, nella sentenza Extramet II, pronunciata in materia di dumping, che, al momento della determinazione del danno, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e ad escludere invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato dallo stesso comportamento dei produttori comunitari (punto 16). Dopo aver constatato che, nel caso di specie, da nessuno dei 'considerando‘ emergeva che le istituzioni comunitarie avessero effettivamente accertato se la stessa industria comunitaria non aveva contribuito, con il suo rifiuto di vendere, al danno subito e provato che il danno rilevato non derivava dai fattori allegati dalla Extramet, la Corte ha dichiarato che le istituzioni comunitarie non avevano proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno (punto 19).

40.
    Nel caso di specie in esame, tuttavia, tanto dal sessantaseiesimo 'considerando‘ del regolamento provvisorio, quanto dai 'considerando‘ 42-49 del regolamento definitivo risulta che le istituzioni hanno effettivamente esaminato se la stessa industria comunitaria non aveva contribuito, con la sua condotta anticoncorrenziale, al danno subito, come fatto valere dalle ricorreenti durante il procedimento amministrativo. Alla luce dei requisiti procedurali sviluppati dalla Corte nella sentenza Extramet II, esse hanno quindi, almeno formalmente, proceduto correttamente alla determinazione del danno.

41.
    Si deve cionondimeno verificare se, essendosi fondate, al momento dela determinazione del danno e del nesso causale tra tale danno e le importazioni sovvenzionate, sull'assenza di fattori diversi dalle dette importazioni, fattori che erano stati fatti valere dalle ricorrenti, ed in merito ai quali queste ultime avevano sostenuto che essi causavano allo stesso tempo un danno all'industria comunitaria, le istituzioni non abbiano commesso un errore di valutazione. Tocca alle ricorrenti produrre gli elementi di prova che consentano al Tribunale di accertare un siffatto errore (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II-2391, punto 106, e 28 ottobre 1999, causa T-210/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II-3291, punto 58).

42.
    Al riguardo, le ricorrenti hanno fatto valere che i prezzi delle SSBB erano stati aumentati artificiosamente tanto, secondo la loro tesi principale, poi abbandonata durante la trattazione orale dinanzi al Tribunale, con l'applicazione concordata dell'extra di lega da parte degli stessi produttori di SSBB, quanto, secondo la loro tesi in via subordinata, con l'applicazione concordata dell'extra di lega da parte dei produttori di prodotti piatti, congiuntamente con l'applicazione uniforme del coefficiente di rendimento da parte dei produttori di SSBB. Tali prezzi non potevano pertanto costituire, a loro parere, una base solida per determinare se vi era stata una sottostima dei prodotti indiani.

43.
    Nell'ambito del presente procedimento, il Consiglio non contesta che, secondo la prassi dell'industria comunitaria, i prezzi delle SSBB sono calcolati a partire da un prezzo di base, al quale viene aggiunto un extra di lega calcolato applicando un coefficiente di rendimento di 1,35 all'extra di lega applicato dai produttori di prodotti piatti. Nella sua decisione 21 aprile 1999, la Commissione ha d'altro canto ammesso l'esistenza di tale coefficiente di 1,35 e la sua applicazione da parte dei produttori comunitari di SSBB durante dieci anni almeno. Dalle indicazioni fornite dalle istituzioni durante l'udienza risulta altresì che, come accertato dalla Commissione durante le sue indagini, gli stessi produttori di barre laminate a caldo, prodotto che rientra nel campo di applicazione del Trattato CECA e costituisce l'elemento principale in sede di produzione delle SSBB, per circa l'85% del prezzo di vendita di queste ultime, calcolano per prassi l'extra di lega applicabile al loro prodotto moltiplicando per 1,2 l'extra di lega applicato dai produttori di prodotti piatti. Il Consiglio non contesta la trasparenza di tale meccanismo per gli acquirenti, in particolare a causa della pubblicazione obbligatoria del tariffario dei produttori e dei rivenditori CECA.

44.
    Tuttavia, le istituzioni sottolineano di non disporre di alcuna prova del fatto che la realizzazione e il ricorso a tale meccanismo di calcolo dell'extra di lega applicabili alle SSBB sarebbero il risultato di una pratica concordata dei produttori di SSBB. Nelle sue memorie, il Consiglio fa valere più in particolare che l'applicazione del coefficiente di rendimento e la fissazione del suo livello, come anche la fissazione del prezzo finale delle SSBB, sono state il risultato della libera scelta di ciascun produttore di SSBB e non di decisioni adottate di concerto di produttori di prodotti piatti. Per quanto riguarda i prodotti diversi e non sostituibili, nulla consentirebbe di concludere che la condotta anticoncorrenziale dei produttori di prodotti piatti ha inciso sui prezzi praticati sul mercato delle SSBB.

45.
    Occorre constatare che tale argomentazione delle istituzioni non può essere accolta e che la valutazione del danno e del nesso causale tra tale danno e le importazioni sovvenzionate nel regolamento impugnato è, di conseguenza, viziata da errore manifesto.

46.
    Infatti, in circostanze come quelle del caso di specie, dal semplice fatto che non si è potuto provare che i prezzi finali di vendita delle SSBB erano stati decisi diconcerto tra i produttori comunitari non risulta che tali prezzi dovessero essere considerati affidabili e corrispondenti a condizioni normali di mercato ai fini della determinazione del danno subìto da tali produttori a causa delle importazioni indiane sovvenzionate. Al contrario, il parallelismo osservato tra l'evoluzione del prezzo dei prodotti piatti, da un lato, e quella delle barre laminate a caldo e delle SSBB, dall'altro, dall'applicazione uniforme costante del coefficiente del rendimento 1,2 per i produttori di barre laminate al caldo e di quello di 1,35 per i produttori di SSBB sull'extra di lega applicato ai prodotti piatti, avrebbe dovuto condurre le istituzioni ad ammettere che la condotta anticoncorrenziale dei produttori dei prodotti piatti poteva avere ripercussioni significative sul livello dei prezzi delle SSBB, tali da rendere questi ultimi artificiosamente alti, sebbene essi non formassero direttamente oggetto di una concertazione illegale tra produttori.

47.
    Ciò vale a maggior ragione in un contesto in cui la Commissione ha potuto constatare, nella sua decisione 21 aprile 1999, che «i prodotti piatti rappresentano circa l'85% dei prodotti finiti CECA forniti dai produttori comunitari» e che «a causa dell'importanza dei prodotti piatti, l'evoluzione dei prezzi sul mercato dell'acciaio inossidabile è determinata molto spesso dalle decisioni sui prezzi adottate dai produttori di prodotti piatti».

48.
    Pertanto, non avendo tenuto conto della prassi industriale uniforme e costante dei produttori comunitari di SSBB e di barre laminate a caldo, il cui effetto obiettivo è stato di ripercuotere automaticamente sui mercati di tali prodotti i rialzi artificiosi di prezzi ottenuti grazie alla concertazione tra produttori di prodotti piatti, le istituzioni hanno omesso di tener conto di un fattore noto, diverso dalle importazioni sovvenzionate, che avrebbe potuto causare simultaneamente il danno subito dall'industria comunitaria.

49.
    Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle considerazioni svolte dal Consiglio della Commissione in sede di determinazione dell'entità e della causa del danno subito dell'industria comunitaria, mettendo l'accento sul calo dei prezzi finali di vendita ottenuti da tale industria dal 1995 (v. settantacinquesimo 'considerando‘ del regolamento provvisorio e cinquantatreesimo 'considerando‘ del regolamento definitivo), calo che ha coinciso con l'aumento del volume delle importazioni indiane.

50.
    Infatti, secondo le osservazioni della stessa Commissione (v. settantacinquesimo 'considerando‘ del regolamento provvisorio), i prezzi medi di vendita delle SSBB sul mercato comunitario, espressi in forma indicizzata, corrispondono alle seguenti cifre per il periodo intercorso tra il 1994 e il 1997:

    1994 = 100

    1995 = 134

    1996 = 126

    (dall'1.7.1996 al 30.6.1997) = 106

51.
    E' giocoforza constatare che un siffatto schema di sviluppo dei prezzi era compatibile, a prima vista, con gli argomenti delle ricorrenti secondo cui, da un lato, l'aumento dei prezzi intervenuto nel 1995 era artificioso almeno in una certa misura, dato che esso risultava dagli effetti dell'intesa sull'importo dell'extra di lega applicato ai prodotti piatti, poiché quest'ultimo era applicato altresì, secondo la prassi dell'industria, se non in seguito a una concertazione illegale, alle SSBB, mediante applicazione del coefficiente del rendimento di 1,35 e, d'altro lato, il calo dei prezzi intervenuto successivamente, in particolare verso la fine del 1996 e l'inizio del 1997, era dovuto, almeno in parte, al progressivo abbandono del metodo concertato del calcolo dell'extra di lega applicato ai prodotti piatti, in seguito ad azioni adottate dalla Commissione. Su quest'ultimo punto, si deve notare che, secondo il sessantottesimo ed il settantesimo 'considerando‘ nella decisione 98/247, sebbene la comunicazione delle censure, in tale procedimento, sia stata inviata alle imprese interessate alla fine del 1995, è solo verso la fine del 1996 che la prima delle destinatarie di tale decisione, cioè l'Avesta Sheffield AB, ha abbandonato la formula di calcolo concertata dell'extra di lega.

52.
    D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il fatto incontestabile che un elemento del prezzo finale di vendita delle SSBB (vale a dire l'importo dell'extra di lega applicato ai prodotti piatti prima dell'applicazione del coefficiente di rendimento di 1,35) è stato artificiosamente aumentato in seguito a pratiche concertate illegittime dei produttori e di prodotti piatti, era necessariamente idoneo a produrre un effetto sui prezzi finali di vendita delle SSBB, tale da rendere tali prezzi non affidabili.

53.
    Infatti, in primo luogo, sul mercato in cui l'industria calcola per prassi il prezzo finale di vendita di un prodotto aggiungendo un certo numero di elementi diversi, è evidente che, salvo circostanze eccezionali, sul prezzo finale di vendita incideranno necessariamente fattori esterni relativi all'importo di uno o l'altro di tali elementi. Tale incidenza sarà verosimilmente ancor più pronunciata su un mercato come quello delle SSBB, in cui anche i prezzi del principale elemento necessario per la loro fabbricazione, che rappresentavano circa l'85% del loro prezzo finale di vendita (v. punto 43, supra), saranno stati condizionati dagli stessi fattori esterni, e in cui il meccanismo dei prezzi di tale elemento è trasparente e noto tanto agli acquirenti quanto i venditori, in particolare grazie ai tariffari CECA.

54.
    In secondo luogo, il ragionamento del Consiglio è in contraddizione con la valutazione svolta dalla stessa Commissione nella decisione 98/247. Infatti, in tale decisione la Commissione ha constatato che la modifica concertata dei valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega applicabile ai prodotti piatti, pur non essendo la sola causa del quasi raddoppio dei prezzi dei prodotti piatti in acciaio inossidabile tra il gennaio 1994 e il marzo 1995, vi aveva ciònondimeno «fortemente contribuito attraverso l'automatica maggiorazione di prezzo che ha indotto» (quarantanovesimo 'considerando‘). E' vero che, secondo le spiegazioni fornite dalle istituzioni durante l'udienza, l'extra di lega rappresenta tutt'al più il15% del prezzo finale di vendita delle SSBB, mentre, secondo il quarantottesimo 'considerando‘ della decisione 98/247, esso può rappresentare fino al 25% del prezzo finale di vendita dei prodotti piatti. E' vero altresì che, tra il 1994 e il 1995, i prezzi delle SSBB non sono raddoppiati ma solo aumentati di circa il 34% (v. punto 50, supra). Tuttavia, tali differenze non sono idonee ad escludere qualsiasi presa in considerazione da parte delle istituzioni, sul mercato delle SSBB, di un'eventuale effetto analogo a quello constatato dal mercato dei prodotti piatti.

55.
    In risposta alle osservazioni delle ricorrenti durante il procedimento amministrativo, il Consiglio ha altresì rilevato, al quarantasettesimo 'considerando‘ del regolamento impugnato, che si era accertato che i prezzi praticati dai produttori di SSBB della Comunità per prodotti identici venduti a clienti paragonabili tra loro nel corso degli stessi periodi erano diversi tra loro, da cui i livelli differenti di rendibilità per l'industria comunitaria di cui trattasi. Tuttavia, anche indipendentemente dal fatto che non è stata fornita alcuna indicazione quando alla rilevanza di tali differenze, sebbene il Consiglio affermi, nel suo controricorso, che i prezzi delle SSBB dei produttori comunitari «in genere non divergono affatto», il fatto che i prezzi finali di vendita delle SSBB abbiano potuto variare, in una misura imprecisata, non basta, per le ragioni già esposte, ad escludere la possibilità che la concertazione illegale tra produttori di prodotti piatti sulla formula di calcolo dell'extra di lega abbia causato anche un rialzo artificioso, sebbene variabile, di tali prezzi, di modo che i cali di questi prezzi osservati dopo il 1995 non potrebbero essere considerati come un'indicatore affidabile per determinare il danno subito dall'industria comunitaria. Il problema determinante, al riguardo, è di sapere se la concertazione illegale sul mercato dei prodotti piatti abbia causato un rialzo del livello globale dei prezzi delle SSBB, e non se tale rialzo sia stato uniforme per tutti i produttori comunitari.

56.
    Alla luce di quanto precede, occorre considerare fondata l'argomentazione fatta valere dalle ricorrenti in via subordinata.

57.
    Di conseguenza, il primo motivo di annullamento, attinente alla violazione degli artt. 1, n. 1, 8, nn. 1, 6 e 7, e 15, n. 1, del regolamento di base, e degli artt. 15 e 19 dell'ASMC, nonché ad un errore manifesto di valutazione, dev'essere accolto ed occorre annullare il regolamento impugnato nei limiti in cui esso riguarda i prodotti fabbricati dalle ricorrenti e importati nella Comunità europea, senza che occorra esaminare gli altri motivi fatti valere a sostegno del ricorso.

Sulle spese

58.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio è rimasto essenzialmente soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente. Tuttavia, la Commissione sopporterà le proprie spese in applicazione dell'art. 87, n. 4, delregolamento di procedura, ai sensi del quale le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il regolamento (CE) del Consiglio 13 novembre 1998, n. 2450, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio, è annullato nella parte in cui attiene alle importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Mukand Ltd, dalla Isibars Ltd, dalla Ferro Alloys Corporation Ltd e dalla Viraj Impoexpo Ltd.

2)    Il ricorso è irricevibile per il resto.

3)    Il Consiglio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Vesterdorf
Potocki
Pirrung

Vilaras

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.