Language of document : ECLI:EU:T:2001:222

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

19 settembre 2001 (1)

«Regolamento della Commissione n. 2519/97 - Aiuto alimentare -

Clausola compromissoria - Natura contrattuale della controversia -

Non conformità della merce consegnata - Furti nei depositi -

Trasferimento dell'onere dei rischi - Trattenute sui pagamenti»

Nella causa T-26/00,

Lecureur S.A., con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti L. Funck-Brentano e J. Villette, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Oliver, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere il versamento di somme trattenute dalla Commissione in sede di liquidazione di una consegna nel settore degli aiuti alimentari,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sfondo normativo

1.
    Il regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2519, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (GU L 346, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento»), dispone, al suo art. 1, n. 1, quanto segue:

«Qualora, in vista dell'esecuzione di un'azione comunitaria nell'ambito delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 1292/96, si decida di procedere ad una mobilitazione di prodotti, si applicano le modalità previste dal presente regolamento».

2.
    L'art. 11, primo comma, del regolamento recita:

«Aggiudicata la fornitura, la Commissione indica al fornitore l'impresa che sarà incaricata dei controlli di cui all'articolo 16, del rilascio del certificato di conformità, eventualmente del certificato di consegna e, in generale, del coordinamento di tuttele operazioni relative alla fornitura, (in prosieguo: ”l'impresa incaricata del controllo”)».

3.
    Ai sensi dell'art. 15 del regolamento:

«1.    In caso di fornitura reso destino, via mare e via terra oppure unicamente via terra, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 11.

2.    (...)

Il fornitore sopporta tutte le spese fino alla messa a disposizione dei prodotti all'entrata del deposito nel luogo di destinazione. (...)

5.    Salvo il disposto del paragrafo 9, la fornitura è realizzata quando tutti i prodotti sono stati effettivamente messi a disposizione nel deposito del luogo di destinazione; lo scarico dei mezzi di trasporto non è a carico del fornitore.

6.    Tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, sono a carico del fornitore, fino al momento in cui la consegna sia stata eseguita allo stadio di fornitura di cui al paragrafo 2 e accertata dall'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale (...)».

4.
    L'art. 16 del regolamento prevede quanto segue:

«1.    Per ogni fornitura l'impresa incaricata del controllo esegue un controllo della qualità, della quantità, del confezionamento e della marcatura dei prodotti da consegnare.

Il controllo definitivo è eseguito allo stadio di consegna stabilito. (...)

3.    Al termine del controllo definitivo, l'impresa incaricata del controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità finale, indicante in particolare la data di esecuzione della fornitura e la quantità netta fornita, eventualmente accompagnato da riserve.

4.    Non appena l'impresa incaricata del controllo constata una non conformità deve informarne quanto prima il fornitore e la Commissione per iscritto. Tale comunicazione è denominata ”notificazione di riserve”. Il fornitore può contestare i risultati presso l'impresa e la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi all'invio della suddetta notificazione».

5.
    L'art. 17 del regolamento dispone quanto segue:

«2.    Il certificato di assunzione a carico o il certificato di consegna determinano la quantità netta effettivamente consegnata.

3.    II beneficiario consegna al fornitore un certificato di assunzione a carico contenente le indicazioni di cui all'allegato III. Il certificato è rilasciato senza indugio dopo la messa a disposizione della merce allo stadio fissato per la fornitura e dopo che il fornitore ha consegnato al beneficiario l'originale del certificato di conformità finale, (...)».

6.
    Ai sensi dell'art. 18 del regolamento:

«(...) 2. II pagamento è effettuato per il quantitativo netto figurante nel certificato di assunzione a carico o nel certificato di consegna. Tuttavia, in caso di discordanza tra il certificato di assunzione a carico e il certificato di conformità finale, quest'ultimo prevale e serve come base per il pagamento. (...)

4.    In caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino, su richiesta del fornitore può essere versato un acconto entro il limite massimo del 90% dell'importo dell'offerta (...).

7.    I pagamenti sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda completa presentata secondo le disposizioni del paragrafo 5.

Se il pagamento è eseguito dopo tale termine, non giustificato da perizie o inchieste complementari, sono dovuti interessi di mora al tasso mensile applicato dall'Istituto monetario europeo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Il tasso da applicare è quello del mese del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma. Per un ritardo superiore a un mese, si applica una media ponderata secondo il numero di giorni d'applicazione di ciascun tasso».

7.
    L'art. 22, n. 4, del regolamento recita:

«Salvo casi di forza maggiore, la garanzia di consegna è soggetta a ritenute parziali effettuate cumulativamente nei casi seguenti, fatta salva l'applicazione del paragrafo 8:

a)    del 10% del valore dei quantitativi non consegnati, fatte salve le percentuali di tolleranza di cui all'articolo 17, paragrafo 1; (...)

c)    dello 0,2% del valore dei quantitativi consegnati oltre la scadenza del termine, per ciascun giorno di ritardo, o eventualmente, a condizione che il bando di gara lo preveda, dello 0,1% per ciascun giorno di consegna prematura. Le ritenute di cui alle lettere a) e c) non sono applicate quando le inadempienze constatate non sono imputabili al fornitore».

8.
    L'art. 24 del regolamento prevede quanto segue:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dall'inesecuzione o dall'interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento».

9.
    L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 11 maggio 1998, n. 990, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare (GU L 140, pag. 7) dispone quanto segue:

«Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato» (...).

Fatti all'origine della controversia

10.
    Con telecopia 26 maggio 1998, in risposta al bando d'appalto indetto nell'ambito del regolamento n. 990/98, la società Lecureur ha sottoposto alla Commissione un'offerta per la consegna di 15 000 tonnellate di granoturco al Niger, al prezzo reso destino di ECU 206,87 per tonnellata.

11.
    Con telecopia 28 maggio 1998, la Commissione ha accettato tale offerta e indicato che la società Socotec International Inspection era designata «l'impresa incaricata del controllo», conformemente all'art. 11 del regolamento.

12.
    Conformemente all'art. 16, n. 5, del regolamento, l'impresa incaricata del controllo ha rilasciato alla ricorrente, il 26 giugno 1998, un certificato provvisorio di conformità.

13.
    Il 2 luglio 1998 la merce sfusa è stata scaricata al porto di transito di Cotonou (Bénin) e insaccata al molo tra il 2 e il 17 luglio 1998, per un quantitativo totale di 14 976 tonnellate, poi instradata verso il Niger, per essere consegnata nei quattro luoghi di destinazione previsti.

14.
    Il 30 giugno 1998 la ricorrente aveva trasmesso alla Commissione una richiesta di pagamento di un acconto, ai sensi dell'art. 18, n. 4, del regolamento, pari al 90% del valore della merce, vale a dire un totale di ECU 2 792 745. La Commissione ha accolto tale richiesta.

15.
    Le consegne nei magazzini destinatari dell'Office de produits vivriers du Niger (ufficio dei prodotti alimentari del Niger; in prosieguo: l'«OPVN») si sono svolte nelle date seguenti: il 21 luglio a Maradi, il 26 luglio a Tahoua, il 6 agosto a Zinder e il 7 settembre 1998 a Niamey.

16.
    Con telex 21 agosto 1998 la ricorrente ha informato la Commissione del fatto che una parte della merce consegnata era stata colpita da un'infestazione di insetti. Questo telex precisa in particolare: «(...) prendiamo disposizioni per far procedere alle condizioni fissate dalla lettera dell'OPVN del 17.8.98, annotata e corretta dalla Socotec. Tale decisione è presa al solo fine di preservare la merce e di ottenere le corrispondenti assunzioni di responsabilità da parte dell'impresa incaricata del controllo. Le responsabilità saranno ulteriormente accertate dagli assicuratori, sapendo che la nostra posizione su quanto precede è stata chiaramente precisata».

17.
    In risposta a tale telex della ricorrente, l'impresa incaricata del controllo ha fatto sapere, in sostanza, con telecopia 27 agosto 1998, che essa respingeva la deduzione della ricorrente secondo cui lo stato dei magazzini potrebbe essere all'origine di tale infestazione.

18.
    Il 24 settembre 1998 la società Agri Control International, incaricata dalla ricorrente di controllare segnatamente l'inoltro della merce, ha constatato, in un documento redatto dopo la fornitura, quanto segue: «(...) Peso totale individuato alla consegna nei magazzini destinatari, merce integra: 14 806,600 T. Peso totale accertato dopo ricondizionamento delle avarie: 14 931,739 T».

19.
    Il 27 ottobre 1998 l'impresa incaricata del controllo ha inviato alla ricorrente una notificazione di riserve, conformemente all'art. 16, n. 4, del regolamento. Tale documento riporta, in particolare, quanto segue: «Vi abbiamo comunicato il 21 ottobre 98 i risultati finali delle analisi sulla base dei campioni prelevati in contraddittorio con i vostri servizi a destinazione. Tali risultati dimostrano la non conformità del prodotto alle specificazioni contrattuali in vigore su tale contratto, in particolare in merito al tasso di impurità diverse (1,43% per 0,5% al massimo). (...) L'OPVN beneficiario accetta di ricevere definitivamente questo granoturco solo alla condizione espressa che esso sia mondato mediante spulatura, operazione diretta all'eliminazione della maggior parte delle impurità diverse (...)».

20.
    Il 27 novembre 1998 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'OPVN (in prosieguo: il «protocollo d'intesa»). Tale documento precisa in particolare: «(...)

4)    Un mese dopo il prelievo di campioni è stata svolta una visita presso il fornitore Lecureur e presso la sede dell'impresa incaricata del controllo, la Socotec. Tale visita ha dato luogo a un accordo sulle modalità di assunzione a carico, per le quali sono state convenute talune misure di salvaguardia e di prevenzione.

5)    Fra tali misure si imponeva l'uscita immediata dei prodotti, dato il riscaldamento del granoturco e il rischio di combustione. Tale uscita è stata effettuata a spese del fornitore.

6)    Al momento di tale uscita, è stata realizzata una cernita sui sacchi avariati. La vagliatura finale è in corso e sarà eventualmente sottoposta alla verifica del rappresentante degli assicuratori del fornitore.

(...)

B) Decisione

1)    L'OPVN accetta la merce integra ricevuta, vale a dire:

(...)    Niamey    158 204 sacchi integri peso netto         7 910 200 kg.

    Totale    296 045 sacchi integri peso netto        14 802 250 kg.

salvo la vagliatura finale menzionata al punto A - 6 (...)».

21.
    Il 7 dicembre 1998 l'impresa incaricata del controllo ha rilasciato un documento intitolato «attestazione finale di conformità parziale». Tale documento precisa, in sostanza, quanto segue: «(...). La merce è (...) stata accettata in parte, salvo riserva di una cernita delle partite avariate (rinverdimenti) e delle partite che presentano un tasso di impurità diverse rilevante. (...) In considerazione di quanto precede, la consegna è parzialmente conforme ai regolamenti CEE al momento della consegna alla destinazione finale. (...)».

22.
    Il 20 febbraio 1999 l'OPVN ha rilasciato il certificato di assunzione a carico previsto all'art. 17, n. 3, del regolamento. L'OPVN vi attesta di aver ricevuto una quantità totale di 14 182 687 kg. di granoturco.

23.
    Il 25 febbraio 1999, l'impresa incaricata del controllo ha rilasciato il certificato di consegna previsto dall'art. 17, nn. 2 e 4, del regolamento, e il certificato di conformità finale previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento.

Il certificato di consegna è redatto nei termini seguenti: «(...)

Luogo e data di assunzione a carico:    Niamey/Maradi/Tahoua/Zinder

                            il 20 febbraio 1999

Data di consegna:                dal 14 luglio 1998 al 7 settembre 1998

B/Rifiuto di assunzione a carico

che è stata rifiutata l'assunzione a carico delle merci menzionate di seguito:

Prodotto:                        Granoturco

Tonnellaggio, peso netto rifiutato:    149.250 kg.    Prima della cernita e della

                                    spulatura

                        154.250 kg.    Dopo la cernita e la spulatura.

C/Note complementari o riserve:

Stima di un furto di 300 mt nel recinto dei depositi OPVN a Niamey durante le operazioni di cernita e di spulatura».

24.
    Il certificato di conformità finale riporta, dal canto suo:

«(...) Nostre constatazioni al momento della consegna alle destinazioni finali:

Quantitativi consegnati

La merce era stata parzialmente accettata, salvo riserva di una cernita delle partite avariate (rinverdimenti) e delle partite che presentano un rilevante tasso di impurità diverse. Tale cernita è stata effettuata, a tutt'oggi, solo parzialmente, in quanto il resto delle quantità da sottoporre a cernita ha formato l'oggetto di una valutazione riguardante le perdite future. (...)

Totale consegnato a Niamey: 147 864 sacchi - 7 393 200 kg. netti (...)

Quantitativo finale consegnato: 284 648 sacchi / 14 232 400 kg. netti (...)

Tuttavia, la qualità media del quantitativo riguardante le impurità granulari e le impurità diverse resta non conforme al capitolato. Siffatti risultati rientrano peraltro nei limiti accettabili riconosciuti. (...)

Nota

Alcuni furti sono stati perpetrati nel recinto dei magazzini OPVN a Niamey nel corso delle operazioni di cernita e di spulatura delle merci. Non è stato possibile quantificare la quantità sottratta, stimata intorno alle 300 tonnellate.

Conclusione

Considerando quanto precede, la consegna di cui sopra è conforme ai regolamenti CEE al momento della consegna alle destinazioni finali, salvo i punti seguenti:

-    Ritardo della consegna a Niamey

-    Tasso di impurità granulare + Tasso di impurità diverse superiori alle specificazioni».

25.
    Il 25 febbraio 1999 l'impresa incaricata del controllo ha altresì inviato alla Commissione una telecopia in cui ha fatto riferimento ai termini del protocollo d'intesa nel modo seguente: «(...) Occorre notare che taluni quantitativi integri preventivamente assunti a carico il 22 novembre 1998 sono diminuiti. (...). Tuttavia, considerato che un protocollo d'intesa redatto il 22 novembre 1998 riportava un'assunzione a carico parziale della partita, riteniamo che i quantitativi integri certificati e accettati dall'OPVN in tale data non debbano essere rimessi in discussione. (...)».

26.
    Con lettera 3 marzo 1999 la ricorrente ha chiesto alla Commissione il pagamento del saldo di ECU 310 305, corrispondenti al 10% del prezzo convenuto per la fornitura delle 15 000 tonnellate di granoturco.

27.
    Con telecopia 25 agosto 1999 la Commissione ha inviato alla ricorrente una scheda finanziaria che riprende, in sostanza, i seguenti elementi:

«(...) Quantitativo consegnato: 14 232,400 tonnellate (...)

B) Elementi passivi                            ECU

1) Quantitativo non consegnato: 767,600 tonnellate         158 793,41

% non consegnata    5,12%

2) Acconto corrisposto (art. 18.5 Regt. 2200/87)            2 792 745,00

3) Abbuoni previsti (art. 18.2 Regt. 2200/87)                 23 625,780

4) Penalità previste art. 22.4, lett. a)

Regt. 2519/97, primo trattino                          12 776,29

5) Penalità previste, art. 22.3

Regt. 220/87, terzo trattino                              1 677,20

Totale passivo:                                    2 989 617,68

Saldo da corrispondere:                             113 432,32

Imputazione    prodotto                             70 185,80

            trasporto                             43 246,52».

28.
    Il 26 ottobre 1999 un avvocato della ricorrente ha inviato alla Commissione la lettera seguente: «(...) 7/ (...) sembrerebbe che il beneficiario non aveva adottato le disposizioni per la distribuzione o la vendita dei prodotti, il che, evidentemente,è un problema che si situa al di là della fornitura e dell'influenza della società Lecureur.

8/ La società Lecureur ha quindi accettato di partecipare e di contribuire finanziariamente alla realizzazione di misure conservatorie dirette ad assicurare la conservazione, la cernita e, eventualmente, il ricondizionamento delle merci depositate a Niamey. (...)

11/ Infatti, l'attestazione redatta e recante la data del 25 febbraio 1999 è fondata sui quantitativi di sacchi sani ammessi e assunti a carico nel protocollo del 27 novembre 1998, per quanto riguarda: (...)

12/ Ma di tutto ciò nulla si trova a Niamey ed è in ciò che consiste l'intera controversia

                        27 novembre 1998        25 febbraio 1999

Niamey                     158 204                148 543

Vale a dire una sparizione nei magazzini dell'OPVN, dopo la consegna a destinazione, di 9 661 sacchi pesanti 483 050 chili. Certo, l'attestazione parla di furti commessi nel recinto dei magazzini OPVN a Niamey durante le operazioni di cernita e di spulatura delle merci ”la quantità sottratta non ha potuto essere accertata, ma è stimata intorno alle 300 tonnellate”. Infatti, e contrariamente a quanto scritto, tali furti possono essere esattamente quantificati mediante paragone del numero dei sacchi presenti all'uscita, vale a dire 9 661 sacchi rubati come è stato appena calcolato.

13/ Il totale dell'attestazione è di 14 232 400 chili netti, in condizioni integre.

14/ Al momento del pagamento del saldo della fornitura, la Commissione paga un saldo di ECU 113 432.52, mentre l'importo richiesto era di ECU 310 305. Con fax del 25 agosto 1999, la Commissione mostra il suo calcolo.

A/ dal pagamento vengono dedotti due importi relativi

    ad abbuoni di qualità, cioè                    23 625 780

    a penalità di ritardo, cioè                     1 677 200

                                     _________________

                            Totale ECU    25 302 980

La società Lecureur ammette tali deduzioni.

B/ la deduzione più importante: ECU 158 793,41 corrisponde alla ”quantità non consegnata” di 767 600 chili ed un'altra deduzione corrisponde alla penalità per la mancata consegna (5.12%) prevista all'art. 22, n. 4, lett. c), del regolamento 2519/97, vale a dire ECU 12 776,29.

15/ La società Lecureur non ammette tali due ultime deduzioni e fa valere:

1/ Le quantità sottratte a Niamey sono note molto esattamente e non sono imputabili alla società Lecureur e non possono essere contrattualmente assunte a carico da quest'ultima.

Si tratta di 9 661 sacchi che pesano 483 050 chili netti. La quantità non consegnata dalla Lecureur è quindi di: 767 600 - 483 050 = 284 550

Cioè una deduzione di 284 550 t. x 206,87 = ECU 58 864,85

2/ Poiché la quantità non consegnata è di 284 550 chili, la penalità prevista all'art. 22, n. 4, lett. c), deve essere di:

    284 550

-    150 000 (art. 17)

    -------------

    (134 550 x 206,87 x 10%    = ECU 2 783,44

         100

16/ Di conseguenza, la Lecureur non può accettare come quantità non consegnate una deduzione superiore a: 58 864,85 + 2 783,44 = ECU 61 648,29.

La Commissione ha invece dedotto: 158 793,41 + 12 776,29 = ECU 171 569,70.

17/ La società Lecureur chiede quindi alla Commissione di completare il pagamento della fornitura con un versamento di 109 921,41 ECU. (...)».

29.
    Il 13 dicembre 1999 la Commissione ha risposto a tale lettera nei termini che seguono:

«1.    La società Lecureur ammette le deduzioni di pagamento relative agli abbuoni di qualità e alle penalità di ritardo. (...)

2.    La società Lecureur non ammette le deduzioni relative alle quantità non consegnate, nonché l'importo della penalità applicata ai sensi dell'art. 22, n. 4, lett. a), del regolamento 2519/97. (...)

La deduzione applicata dalla Commissione riguarda così 767,6 tonnellate, vale a dire la differenza tra le 15 000 tonnellate nette che il fornitore eracontrattualmente obbligato a consegnare alla destinazione finale (...) 14 232,4 tonnellate nette accertate dal certificato di consegna e dall'attestazione di conformità finale. (...)

Per quanto riguarda le risultanze del certificato di consegna e/o dell'attestazione di conformità finale, il fornitore aveva il diritto di contestarle, come previsto all'art. 16, n. 4, del regolamento 2519/97. Ora, nei nostri fascicoli nulla indica che il fornitore abbia contestato tali risultanze. Al contrario, esso ha rimesso copie dei detti certificati e dell'attestazione con la sua domanda di pagamento del saldo datata 3 marzo 1999, senza alcuna riserva sulle risultanze che vi sono riportate.

Per quanto riguarda le perdite e i deterioramenti delle merci che hanno avuto luogo prima della loro consegna in conformità al capitolato allo stadio contrattuale di fornitura constatata dall'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale, tali perdite e deterioramenti sono integralmente a carico del fornitore (art. 15, n. 6, del regolamento 2519/97). La Commissione non può in nessun caso accettare l'assunzione a carico totale o parziale delle conseguenze finanziarie di tali perdite, anche se talune misure conservatorie da parte del forniture e/o del beneficiario avrebbero potuto evitarle. (...)».

Procedimento e conclusioni delle parti

30.
    Con tali antecedenti, l'11 febbraio 2000, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

31.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla trattazione orale e, come misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alle parti di rispondere a quesiti scritti e di produrre taluni documenti, e in particolare una copia del documento che contiene le modalità di consegna convenute tra la Commissione ed il Niger. Le parti hanno soddisfatto tali richieste.

32.
    Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza svoltasi il 21 marzo 2001.

33.
    In sostanza, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 13 dicembre 1999;

-    condannare la Commissione a pagare alla ricorrente la somma di 109 921 Euro per l'esecuzione del contratto di fornitura;

-    condannare la Commissione al pagamento degli interessi di mora, sulla base dell'art. 18, n. 7, del regolamento;

-    condannare la Commissione alle spese.

34.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

35.
    La Commissione ritiene inappropriata la terminologia impiegata nell'atto introduttivo relativo alla domanda di annullamento della decisione 13 dicembre 1999, in quanto la controversia riveste un carattere contrattuale, come nelle cause che hanno dato origine alla sentenza della Corte 11 febbraio 1993 (causa C-142/91, Cebag/Commissione, Racc. pag. I-553) ed all'ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T-186/96, (Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1633).

36.
    La ricorrente fa valere, nel suo ricorso, che la lettera della Commissione 13 dicembre 1999 è una decisione contro la quale si può ricorrere per annullamento e che essa è interessata direttamente ed individualmente da tale decisione, che le arreca pregiudizio. Nella sua replica, invece, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, essa ritiene che l'inadeguatezza terminologica rilevata dalla Commissione non rimetta in discussione la ricevibilità del suo ricorso. Essa sottolinea infine di adire il Tribunale conformemente all'art. 24 del regolamento.

Giudizio del Tribunale

37.
    La ricorrente ha, certo, proposto il ricorso in esame fondandosi sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto art. 230 CE). Tuttavia, come rammentato dalla Corte nella sua sentenza Cebag/Commissione, citata, punto 11, l'aiuto alimentare è fornito sulla scorta di impegni contrattuali. Nel caso di specie, il contratto è stato concluso con lo scambio di lettere tra le parti, il 26 e il 28 maggio. Pertanto, la controversia ha natura contrattuale.

38.
    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, se adito con un ricorso di annullamento o con un ricorso di risarcimento danni sebbene la controversia sia in realtà di natura contrattuale, il Tribunale riqualifica il ricorso e si dichiara, eventualmente, incompetente in mancanza di una clausola compromissoria (v., in particolare, ordinanze del Tribunale Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata, punti da 41 a 44, e 18 luglio 1997, causa T-180/95, Nutria/Commissione, Racc. pag. II-1317, punto 39).

39.
    Nel caso di specie, occorre constatare che il ricorso rientra nel combinato disposto dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) e dell'art. 24 del regolamento. Infatti, a seguito della conclusione del contratto di fornitura di cui trattasi, sulla base del regolamento (CE) n. 990/98, la clausola figurante all'art. 24 del regolamento è parte integrante di tale contratto di fornitura e deve pertanto considerarsi clausola compromissoria ai sensi del citato articolo del Trattato (sentenza Cebag/Commissione, citata, punto 14). Il ricorso deve quindi essere considerato ricevibile

Nel merito

40.
    In sostanza, la ricorrente fa valere due motivi per dimostrare che la Commissione non ha rispettato le sue obbligazioni nel caso di specie. Il primo attiene ad un errore della Commissione relativo al trasferimento della responsabilità della merce oggetto del contratto. Il secondo attiene ad un errore di valutazione della Commissione circa il valore giuridico del certificato di conformità finale, poiché l'istituzione ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto contestare le voci presenti in tale documento nei termini stabiliti all'art. 16, n. 4, del regolamento.

41.
    Nel caso di specie, prima di statuire globalmente, il Tribunale ritiene opportuno esporre anzitutto l'insieme degli argomenti delle parti attinenti a tali due motivi.

Argomenti delle parti

Sul primo motivo, attinente ad un errore relativo al trasferimento della responsabilità della merce oggetto del contratto

42.
    Fondandosi sul certificato di conformità finale del 25 febbraio 1999, nonché sul protocollo d'intesa, la ricorrente contesta l'importo adottato dalla Commissione come base per il pagamento del saldo, ai sensi dei prodotti effettivamente consegnati. Essa ritiene che gli elementi che figurano in tali due documenti, considerati nel loro insieme, attestano che il quantitativo di granoturco consegnato ammonta a 14 802 250 kg. e non a 14 232 400 kg., come affermato dalla Commissione. Infatti, i soli quantitativi che possono essere sottratti da questo totale di 14 802 250 kg. sarebbero quelli corrispondenti ai deterioramenti della merce sopravvenuti in un momento in cui essa ne aveva il controllo effettivo. Invece, non le possono essere imputati i deterioramenti subiti dalla merce consegnata o il furto di una parte di quest'ultima, dopo il trasferimento della responsabilità.

43.
    Al riguardo essa rammenta, in primo luogo, che la responsabilità del fornitore è definita all'art. 15, n. 6, del regolamento. Ora, l'analisi della Commissione si fonderebbe su un'interpretazione errata di tale disposizione. Infatti, il fornitore sarebbe responsabile fino al momento della consegna, la cui data è attestata dal certificato di conformità e dal certificato di consegna. Di conseguenza, la ricorrente non può essere ritenuta responsabile dei furti commessi dopo la consegna della merce, il 7 settembre 1998, a Niamey.

44.
    In secondo luogo, la ricorrente considera che il protocollo d'intesa attesta il trasferimento delle responsabilità in quanto vi è in particolare indicato: «L'OPVN assume a carico la merce integra ricevuta».

45.
    Essa contesta, in terzo luogo, la tesi della Commissione secondo cui i furti commessi a Niamey (in prosieguo: i «furti controversi») sarebbero la conseguenza delle operazioni di cernita resesi necessarie in seguito all'infestazione della merce da parte di insetti. Secondo la ricorrente non sussiste un nesso di causalità tra tali operazioni ed i furti controversi, in quanto questi ultimi risultano esclusivamente da un difetto della sorveglianza dell'OPVN. La ricorrente sottolinea, infine, che contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la riserva di cui al punto A-6 del protocollo d'intesa riguarderebbe solo lo sconto dei sacchi avariati e non l'insieme dei sacchi consegnati.

46.
    La ricorrente conclude pertanto che la Commissione deve versarle ancora la somma di EURO 109 921 per il contratto di fornitura. Essa ritiene, infatti, che la deduzione operata dalla Commissione al momento del pagamento del saldo, vale a dire la somma di EURO 171 569,41, sia troppo elevata, in quanto essa tiene conto dei furti controversi.

47.
    La ricorrente chiede altresì al Tribunale di condannare la Commissione al pagamento degli interessi di mora, a partire dal 15 ottobre 1999, conformemente alle disposizioni dell'art. 18, n. 7, del regolamento. Nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha precisato la sua domanda relativa agli interessi di mora, nel senso che questi ultimi devono essere calcolati a partire dal 6 maggio 1999, dato che la sua domanda completa di pagamento è stata presentata il 3 marzo 1999, conformemente all'art. 18, n. 5, del regolamento e che il n. 7 di questa stessa disposizione accorda alla Commissione 60 giorni, dopo ricezione della domanda, per effettuare il pagamento di cui trattasi.

48.
    Dal canto suo, la Commissione rileva, in primo luogo, che l'argomentazione della ricorrente si fonda su una lettura parziale dell'art. 15, n. 6, del regolamento, in quanto tale argomentazione si basa solo su una delle condizioni formulate in tale disposizione. Da quest'ultima risulterebbe, infatti, che il fornitore continua a sopportare tutti i rischi fino a che, da un lato, la merce viene consegnata, e che, dall'altro, il certificato di conformità finale viene emesso dall'impresa incaricata del controllo, vale a dire, nel caso di specie, il 25 febbraio 1999.

49.
    La Commissione rileva, in secondo luogo, che le deduzioni di cui trattasi non possono essere contestate in quanto queste ultime sono state operate sulla base delle informazioni menzionate nel certificato di conformità finale. Ora, essa sottolinea che secondo le disposizioni dell'art. 18, n. 2, del regolamento, in caso di discordanza tra il certificato di assunzione a carico e il certificato di conformità finale, quest'ultimo prevale.

50.
    La Commissione rammenta, in terzo luogo, che la ricorrente non può fondarsi sulle menzioni presenti nel protocollo d'intesa, in quanto tale atto, non previsto dal regolamento, non può rimettere in discussione la portata di disposizioni regolamentari.

51.
    Infine, la Commissione fa valere che, per quanto riguarda le penalità relative ai quantitativi non consegnati, essa ha applicato le disposizioni dell'art. 22, n. 4, lett. a), del regolamento. Essa contesta, peraltro, di dover pagare interessi di mora.

Sul secondo motivo, attinente alla contestazione del certificato di conformità finale

52.
    In risposta all'argomento sviluppato dalla Commissione, secondo cui questa non avrebbe utilizzato il procedimento previsto all'art. 16, n. 4, del regolamento, che gli consente di contestare i risultati del certificato di consegna e/o dell'attestazione finale di conformità, la ricorrente indica, anzitutto, che essa non era in disaccordo con il tenore letterale della telecopia 25 febbraio 1999 dell'impresa incaricata del controllo, dato che quest'ultima si riferiva al protocollo d'intesa e che l'impresa incaricata del controllo riteneva che i quantitativi integri certificati ed accettati in tale protocollo non dovessero essere messi in discussione. Pertanto, la ricorrente considera di non avere avuto alcun motivo di formulare riserve in relazione al certificato di conformità finale.

53.
    Essa constata, poi, che la Commissione si nasconde dietro il valore formale del certificato di conformità finale, mentre quest'ultimo non sarebbe esente da errori. Essa sostiene, da un lato, che tale documento non è stato rilasciato entro un termine ragionevole, e, dall'altro, che esso certifica i furti commessi a Niamey senza quantificare la merce sottratta. Essa rileva che l'impresa incaricata del controllo ha reso nota alla Commissione la valutazione esatta della merce sottratta solo nel dicembre 1999. Essa rammenta, infine, che, secondo le informazioni fornite il 21 dicembre 1999 dall'impresa incaricata del controllo, i furti controversi riguardano 9 661 sacchi, pari a 483 050 kg. di granoturco.

54.
    La Commissione fa valere anzitutto che il protocollo d'intesa sul quale si fonda la ricorrente non ha alcun valore giuridico nei confronti di quest'ultima, contrariamente ai certificati esplicitamente previsti dal regolamento. Essa rileva poi che, dato che la ricorrente non ha contestato la notifica di riserve nei termini previsti all'art. 16, n. 4, del regolamento, essa non può più rimettere in discussione le conclusioni riportate nel certificato di conformità finale.

55.
    In risposta alla censura formulata dalla ricorrente, secondo cui essa non avrebbe tratto le conseguenze delle rettifiche relative ai quantitativi di merci sottratte a Niamey, la Commissione fa valere che, poiché il quantitativo di 483 050 kg. di granoturco sottratto, constatato nel dicembre 1999 dall'impresa incaricata del controllo, è superiore alla stima provvisoria di 300 000 kg. ripresa nel certificato di conformità finale, essa dovrebbe, di conseguenza, recuperare una parte dell'anticipo indebitamente versato alla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

56.
    L'operazione di fornitura controversa si inscrive in un insieme di clausole contrattuali che vincolano la ricorrente e la Commissione, tra le quali figura l'art. 15 del regolamento (v. sentenza Cebag/Commissione, citata, punto 14).

57.
    Ora, l'art. 15, n. 6, del regolamento consente di determinare, in caso di fornitura reso destino come quello di specie, il momento del trasferimento dell'onere dei rischi dal fornitore al beneficiario per quanto riguarda le merci contrattuali.

58.
    Tale disposizione prevede, al suo n. 5, che l'operazione di fornitura oggetto del contratto sia realizzata con la messa a disposizione dei prodotti nel magazzino del luogo di destinazione e, al suo n. 6, che il fornitore sopporti tutti i rischi gravanti sui prodotti fino al momento della loro consegna, vale a dire, della messa a disposizione di cui sopra.

59.
    D'altra parte, l'art. 7 delle modalità di consegna convenute tra la Commissione e il Niger per la realizzazione dell'aiuto alimentare di cui trattasi precisa che «il beneficiario sopporta tutti i rischi gravanti sulla merce, in particolare la perdita o il deterioramento, a partire dal momento in cui essa è effettivamente scaricata e consegnata al magazzino di destinazione».

60.
    Considerato in tale contesto, l'art. 15 del regolamento collega così il trasferimento dal fornitore al beneficiario dell'onere dei rischi gravanti sulle merci alla loro messa a disposizione al magazzino del luogo di destinazione.

61.
    Oltre alla determinazione dell'operazione che comporta il trasferimento dell'onere dei rischi, l'art. 15, n. 6, del regolamento precisa che lo svolgimento di tale operazione è compiuto per mezzo del rilascio del certificato di conformità finale da parte dell'impresa incaricata del controllo al momento del controllo definitivo che deve essere effettuato nella fase della consegna, conformemente all'art. 16 del regolamento.

62.
    Ora, a differenza della condizione sostanziale alla quale è subordinato il trasferimento dei rischi, cioè la consegna della merce, l'intervento dell'impresa incaricata del controllo per provare il compimento di tali operazioni non può essere considerata nel caso di specie come un intervento che esclude necessariamente mezzi di prova non esplicitamente previsti all'art. 15, n. 6, del regolamento, il quale costituisce in effetti uno degli elementi della convenzione che obbliga le parti all'operazione di consegna.

63.
    L'interpretazione da parte della Commissione della disposizione controversa, secondo cui l'effetto giuridico della consegna, cioè il trasferimento dell'onere dei rischi dal fornitore al beneficiario, dipenderebbe necessariamente dal momento incui è redatto il certificato di conformità finale, solo mezzo di prova della consegna previsto esplicitamente dal regolamento, non può quindi essere accolta.

64.
    Infatti, in circostanze come quelle del caso di specie, una siffatta interpretazione rischierebbe di compromettere l'esecuzione in buona fede delle obbligazioni contrattuali di cui trattasi, subordinando il momento del trasferimento dell'onere dei rischi alla mera volontà dell'impresa incaricata del controllo rappresentante la Commissione e mantenendo a carico del fornitore i rischi gravanti sulla merce sebbene esso non ne abbia più il controllo.

65.
    Pertanto, anche se il protocollo d'intesa concluso tra la Commissione e il beneficiario non può, da solo, determinare il momento del trasferimento dell'onere dei rischi dalla ricorrente al beneficiario, i dati di fatto che la Commissione constata e approva formalmente in tale documento possono ciononostante servire a stabilire i fatti rilevanti nell'ambito delle relazioni tra il fornitore e l'istituzione.

66.
    Ora, la Commissione e il beneficiario hanno formalmente constatato in tale protocollo che a Niamey erano stati certificati 158 204 «sacchi integri», per un peso netto di 7 910 200 kg, salvo la redazione di un inventario relativo alla sola conformità della merce alle norme contrattuali di qualità.

67.
    Peraltro, dalle constatazioni dell'impresa incaricata del controllo riprese nel certificato di conformità finale risulta che i furti controversi sono stati commessi, in ogni caso, dopo la fornitura delle merci al beneficiario, nei suoi magazzini di Niamey, il 7 settembre 1998. D'altra parte, la data di disponibilità delle merci non è peraltro contestata tra le parti.

68.
    Occorre quindi ritenere, indipendentemente dal problema della conformità delle merci consegnate ai requisiti di qualità convenuti tra le parti, che la ricorrente ha effettuato, ai sensi dell'art. 15, n. 6, del regolamento, la consegna delle merci prima dei furti controversi.

69.
    Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il beneficiario, in forza delle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti tra la ricorrente e la Commissione, aveva nel caso di specie la responsabilità della merce al momento in cui sono stati commessi i furti controversi. Al riguardo, è irrilevante che tali furti abbiano potuto aver luogo durante le operazioni di cernita e di spulatura della merce resesi necessarie a causa della parziale non conformità di tale merce, dato che quest'ultima, durante tali operazioni, era già sottratta al controllo e alla sorveglianza della ricorrente.

70.
    Occorre rammentare che nel protocollo d'intesa la Commissione aveva espresso il proprio accordo circa i quantitativi di merci consegnate dalla ricorrente a Niamey. D'altra parte, l'impresa incaricata del controllo ha segnalato alla Commissione, nella telecopia inviatale il 25 febbraio 1999, che i quantitativi menzionati nel protocollo d'intesa non dovevano più essere rimessi in discussione.

71.
    Occorre rilevare infine che l'interpretazione da fare dell'art. 16, n. 4, del regolamento, relativo alle notifiche di riserva, non può influire sulla determinazione del momento in cui è intervenuto il trasferimento dell'onere dei rischi dal fornitore al beneficiario, come accolto sopra. Tale disposizione riguarda infatti soltanto il problema della non conformità della merce alle clausole contrattuali applicabili.

72.
    E' quindi in violazione dei suoi obblighi contrattuali, nonché in contraddizione con le constatazioni di fatto da essa stessa approvate, che la Commissione ha considerato, nella sua lettera 13 dicembre 1999, che la ricorrente doveva assumere la responsabilità dell'insieme delle perdite, ivi comprese quelle relative ai furti controversi, pari a 767 600 kg di granoturco. Come ha fatto giustamente valere la ricorrente nella sua lettera 26 ottobre 1999, dai 767 600 kg citati deve essere sottratto un totale di 483 050 kg, corrispondente al quantitativo non contestato di merce sottratta dopo la fornitura.

73.
    Ne discende che la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a considerare che, dopo la cernita e la spulatura della merce, la ricorrente aveva fornito solo 14 715 450 kg di mais, il cui valore di mercato era di 3 044 185,1415 ECU (14 715 450 kg x 206,87 ECU/tonnellata). In altri termini, nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di fornire, alla luce delle clausole contrattuali applicabili, 284 550 kg di granoturco, il cui valore di mercato era di 58 864,85 ECU (284 550 kg x 206,87 ECU/tonnellata). Considerato che, conformemente all'art. 18, n. 4, del regolamento la ricorrente ha ottenuto un anticipo del 90% dell'importo del bando, vale a dire, nel caso di specie, una somma di 2 792 745 ECU, la Commissione avrebbe dovuto versarle, in linea di principio, un saldo calcolato conformemente alle disposizioni contrattuali applicabili, di 251 440,15 ECU (3 103 050 - 2 792 745 - 58 864,85).

74.
    Da tale saldo devono tuttavia essere dedotti gli importi di diverse penalità. Infatti, in particolare dalla lettera della ricorrente 26 ottobre 1999, risulta che quest'ultima non contesta il fatto che la Commissione le abbia imposto una penalità pari a 2 783,44 ECU in forza dell'art. 22, n. 4, del regolamento, in quanto la merce da essa fornita era parzialmente non conforme alle clausole contrattuali. La ricorrente non contesta neanche che la Commissione abbia dedotto dal saldo da pagare un importo di 25 302,98 ECU a causa dell'abbuono e della penalità di ritardo. Dal saldo di 251 440,15 ECU deve, di conseguenza, essere dedotta la somma di 28 086,42 ECU (v. supra, punto 28).

75.
    In applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), occorre sostituire il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ECU.

76.
    Da quanto precede risulta che il saldo restante dovuto alla ricorrente ammonta a 223 353,73 euro invece dell'importo di 113 432,52 euro versati dalla Commissione.La ricorrente ha quindi legittimamente chiesto che la Commissione venga condannata, in via principale, a versarle la somma di 109 921 euro.

77.
    Per quanto riguarda gli interessi di mora, la Commissione non ha, da un lato, negato l'affermazione della ricorrente secondo cui essa ha effettivamente ricevuto la domanda di pagamento della ricorrente datata 3 marzo 1999, presentata conformemente all'art. 18, n. 5, del regolamento, dall'altro, contestato di essere tenuta, in linea di principio, conformemente all'art. 18, n. 7, del regolamento, ad effettuare il pagamento in un termine di 60 giorni a partire dalla ricezione di tale domanda. Occorre pertanto condannare la Commissione a versare alla ricorrente gli interessi di mora sulla somma di 109 921 euro citata, a contare dal 6 maggio 1999, conformemente all'art. 18, n. 7, del regolamento.

78.
    Di conseguenza, la Commissione deve essere condannata a versare alla ricorrente la somma di 109 921 euro, maggiorata degli interessi di mora calcolati, conformemente all'art. 18, n. 7, del regolamento, a partire dal 6 maggio 1999 e sino ad integrale pagamento del debito (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 novembre 2000, causa C-356/99, Commissione/Hitesys, Racc. pag. I-9517, punto 29).

Sulle spese

79.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente, conformemente alle domande di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di 109 921 euro, maggiorata degli interessi di mora calcolati, conformemente all'art. 18, n. 7, del regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2519, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario, a partire dal 6 maggio 1999 e sino ad integrale pagamento del debito.

2)    La Commissione è condannata alle spese.

Meij
Potocki
Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.