Language of document : ECLI:EU:C:2019:1128

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi complementari di previdenza – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela garantito – Obbligo per l’ex datore di lavoro di compensare una riduzione della pensione professionale di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Effetto diretto»

Nella causa C‑168/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 20 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2018, nel procedimento

Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

contro

Günther Bauer,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász (relatore), M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Pensions-Sicherungs-Verein VVaG, da F. Wortmann, Rechtsanwalt;

–        per G. Bauer, da I. Axler, Rechtsanwältin;

–        per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze e R. Kanitz, successivamente da R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo lussemburghese, da D. Holderer e T. Uri, in qualità di agenti, assistiti da P. Kinsch, avocat;

–        per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery, in qualità di agente, assistita da J. Coppel, QC;

–        per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (organismo di garanzia per le pensioni professionali; in prosieguo: il «PSV») ed il sig. Günther Bauer, in merito alla compensazione delle riduzioni dell’importo di prestazioni erogate da una cassa mutua per le pensioni.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il considerando 3 della direttiva 2008/94 così recita:

«Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale [nell’Unione europea]. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa.

5        Ai sensi dell’articolo 8 della citata direttiva:

«Gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere della insolvenza di quest’ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale».

6        Ai sensi dell’articolo 11, primo comma, della direttiva 2008/94, essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.

 Diritto tedesco

7        Il Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz) (legge per il miglioramento dei regimi pensionistici professionali), del 19 dicembre 1974 (BGBl. 1974 I, pag. 3610), come modificata dalla legge del 17 agosto 2017 (BGBl. 2017 I, pag. 3214) (in prosieguo: la «legge sulle pensioni professionali»), dispone, all’articolo 1, dal titolo «Concessione di una pensione professionale da parte del datore di lavoro»:

«(1)      Qualora il datore di lavoro si impegni a fornire al lavoratore, in ragione del rapporto di lavoro con questi intercorrente, prestazioni di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità (previdenza professionale), trovano applicazione le disposizioni della presente legge. Le prestazioni di previdenza professionale possono essere erogate direttamente dal datore di lavoro oppure tramite uno degli organismi previdenziali di cui all’articolo 1b, paragrafi da 2 a 4. Il datore di lavoro risponde dell’adempimento delle prestazioni promesse anche qualora non ne garantisca direttamente l’erogazione.

(…)».

8        L’articolo 1b della legge stessa, intitolato «Tutela dei diritti acquisiti e erogazione delle prestazioni di previdenza professionale», che elenca, ai suoi paragrafi da 2 a 4, le possibilità offerte a un datore di lavoro in materia di previdenza professionale, prevede, in sostanza, che un datore di lavoro possa stipulare una copertura assicurativa sulla vita del lavoratore (paragrafo 2) o che le prestazioni di previdenza professionale possano essere erogate da una cassa mutua per le pensioni o da un fondo pensionistico (paragrafo 3) o ancora da una cassa di previdenza (paragrafo 4).

9        L’articolo 7 di tale legge, intitolato «Livello di copertura», così dispone:

«(1)      I beneficiari di una prestazione, i cui diritti derivanti da un impegno previdenziale diretto del datore di lavoro non possono essere soddisfatti, in quanto sul patrimonio o sulla successione di quest’ultimo è stata aperta una procedura di insolvenza, e i loro aventi diritto, possono reclamare, nei confronti dell’organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza, il pagamento di una somma corrispondente all’importo che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in forza dell’impegno previdenziale, se non fosse stata avviata la procedura d’insolvenza. (…)

(…)».

10      L’articolo 10 della stessa legge, intitolato «Obbligo di contribuzione e calcolo dei contributi», prevede quanto segue:

«(1)      Le risorse per l’attuazione della garanzia contro il rischio di insolvenza vengono raccolte, in forza un obbligo di diritto pubblico, tramite contributi di tutti i datori di lavoro che si sono impegnati a erogare prestazioni di previdenza professionale attraverso un’assicurazione diretta, una cassa mutua previdenziale o un fondo pensionistico.

(…)

(4) L’esecuzione forzata sulla base degli avvisi di accertamento dell’organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza viene effettuata applicando in via analogica le disposizioni della Zivilprozessordnung [(codice di procedura civile)]. La copia esecutiva contenente la formula esecutiva viene rilasciata dall’organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza.

(…)».

11      Ai sensi dell’articolo 14 della legge sulla previdenza professionale, intitolato «Organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza»:

«(1)      L’organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza è il [PSV], che è altresì l’organismo di garanzia operante con riferimento alle prestazioni previdenziali delle imprese lussemburghesi, in conformità all’accordo del 22 settembre 2000 stipulato fra la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sulla cooperazione nel settore della garanzia contro il rischio di insolvenza nella previdenza professionale.

(2) Il [PSV] è soggetto al controllo prudenziale del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [(Ufficio federale per la vigilanza sui servizi finanziari)] (…)».

12      L’articolo 3 del Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (legge sull’esecuzione in materia amministrativa) del 27 aprile 1953 (BGBl. 1953 I, pag. 157), come modificato da ultimo dalla legge del 30 giugno 2017 (BGBl. 2017 I, pag. 2094) così recita:

«(1)      La procedura esecutiva è avviata nei confronti del debitore mediante un ordine di esecuzione; non è necessario un titolo esecutivo.

(2)      I requisiti per l’avvio della procedura esecutiva sono i seguenti:

a) l’esistenza di un’ingiunzione di pagamento, con la quale al debitore sia stato intimato di adempiere all’obbligazione;

b) l’esigibilità della prestazione;

c) il decorso di un termine di una settimana a partire dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento oppure, qualora la prestazione divenga esigibile in un momento successivo alla notifica, il decorso di un termine di una settimana a partire dalla data in cui la prestazione è divenuta esigibile.

(3)      Prima che sia possibile disporre l’esecuzione, al debitore deve inoltre essere intimato in maniera specifica il pagamento assegnando al medesimo un termine ulteriore di una settimana.

(4)      L’ordine di esecuzione è rilasciato dall’autorità legittimata a far valere il credito».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Nel dicembre 2000 l’ex datore di lavoro del sig. Bauer ha concesso a quest’ultimo il beneficio di un trattamento pensionistico professionale, ai sensi della legge sulle pensioni professionali.

14      Tale trattamento pensionistico professionale comprendeva un’integrazione pensionistica mensile e una gratifica natalizia annuale, concesse direttamente dall’ex datore di lavoro, nonché una pensione, concessa nell’ambito del regime delle casse previdenziali sulla base dei contributi dell’ex datore di lavoro e versata dalla Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft (Cassa di previdenza per l’economia tedesca; in prosieguo: la «Pensionskasse»), un organismo interprofessionale le cui prestazioni conferiscono ai lavoratori beneficiari un diritto soggettivo.

15      Nel corso del 2003 la Pensionskasse ha incontrato difficoltà economiche e, previa autorizzazione dell’Ufficio federale per il controllo dei servizi finanziari, ha ridotto l’importo delle prestazioni erogate. Così, la parte della pensione versata al sig. Bauer, calcolata sulla base dei contributi del suo ex datore di lavoro, che nel giugno 2003 ammontava a EUR 599,49 lordi, è stata ridotta dalla Pensionskasse ogni anno tra il 2003 e il 2013, mediante undici riduzioni comprese tra l’1,40% e l’1,25%.

16      In totale, tra il 2003 e il 2013, l’importo della pensione mensile di vecchiaia versata al sig. Bauer dalla Pensionskasse è stato ridotto del 13,8%, il che rappresenta una perdita, per l’interessato, pari a EUR 82,74 mensili e una riduzione del 7,4% dell’importo complessivo delle prestazioni pensionistiche professionali di cui egli beneficia in virtù del regime complementare di previdenza professionale.

17      Conformemente all’obbligo di garanzia derivante dalla legislazione nazionale, l’ex datore di lavoro del sig. Bauer ha innanzitutto compensato le riduzioni delle prestazioni erogate dalla Pensionskasse, in quanto tale legislazione non prevede obblighi di garanzia supplementari per le prestazioni erogate dalle casse mutue per le pensioni.

18      Nel gennaio 2012 è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti dell’ex datore di lavoro stesso.

19      Il PSV, che garantisce il pagamento delle pensioni professionali in caso di insolvenza di un datore di lavoro in Germania e in Lussemburgo, ha informato il sig. Bauer, con decisione del 12 settembre 2012, che si sarebbe accollato il pagamento mensile del supplemento pensionistico per un importo di EUR 398,90, nonché il pagamento annuale della gratifica natalizia pari a EUR 1 451,05.

20      Tuttavia, poiché il PSV ha rifiutato di compensare le riduzioni applicate alla pensione di vecchiaia versata dalla Pensionskasse, quest’ultima continua a versare all’interessato una pensione di vecchiaia per un importo ridotto.

21      Con ricorso proposto dinanzi al giudice competente in primo grado, il sig. Bauer ha sostenuto che, a causa della procedura di insolvenza a carico del suo ex datore di lavoro, il PSV doveva garantire le riduzioni riguardanti le prestazioni erogate dalla Pensionskasse. Il PSV ha sostenuto di non essere tenuto a garantire l’importo delle prestazioni erogate da una cassa mutua, nel caso in cui il datore di lavoro non sia stato in grado di adempiere al proprio obbligo giuridico di garanzia in ragione del proprio stato di insolvenza.

22      Soccombente in primo grado, il sig. Bauer ha comunque ottenuto un esito favorevole in sede di appello.

23      Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), adito dal PSV, precisa che, nel procedimento principale, esso è chiamato a decidere se il PSV sia tenuto a garantire il credito del sig. Bauer nei confronti del suo ex datore di lavoro in quanto quest’ultimo è insolvente e non può quindi adempiere al proprio obbligo di garantire le prestazioni erogate dalla Pensionskasse.

24      Il giudice del rinvio rileva che, in Germania, le prestazioni pensionistiche professionali possono essere concesse secondo varie modalità. Il datore di lavoro può, per un verso, erogare direttamente le prestazioni a suo carico in base al regime pensionistico professionale della propria impresa. Per altro verso, egli può far erogare le dette prestazioni mediante organismi esterni. Il datore di lavoro non eroga in tal caso alcuna prestazione, ma vi provvede indirettamente, attraverso una polizza di assicurazione sulla vita stipulata dal datore di lavoro a favore del lavoratore, ovvero attraverso una cassa di previdenza o una cassa mutua che egli incarica della gestione del regime pensionistico professionale della propria impresa.

25      Quando il datore di lavoro concede al lavoratore subordinato prestazioni pensionistiche professionali, erogate da un organismo previdenziale esterno, e quando tali prestazioni non sono sufficienti a soddisfare l’impegno assunto da quest’ultimo nei confronti del lavoratore subordinato in forza del contratto di lavoro, il diritto nazionale impone al datore di lavoro un obbligo di garanzia, che egli deve assicurare con il proprio patrimonio. In questa situazione, se il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza, il diritto nazionale non prevede per il PSV alcun obbligo di garantire le prestazioni che il datore di lavoro deve erogare al dipendente a causa della riduzione, da parte di una cassa mutua per le pensioni, dell’importo delle prestazioni erogate.

26      In primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 nel caso in cui una cassa mutua per le pensioni, senza essere essa stessa insolvente, riduca l’importo delle prestazioni erogate, ma l’ex datore di lavoro, nonostante il suo obbligo di garanzia ai sensi del diritto nazionale, non sia in grado di compensare le riduzioni effettuate a causa del suo stato di insolvenza. Secondo tale giudice sussiste, nel caso di specie, un diritto del lavoratore subordinato derivante dal rapporto di lavoro nei confronti del suo ex datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, atteso che tale credito è fondato sulla concessione di prestazioni pensionistiche da parte di tale ex datore di lavoro.

27      In secondo luogo, il giudice del rinvio, il quale precisa che, nel procedimento principale, le perdite subite dall’ex dipendente interessato corrispondono soltanto al 13,8% della pensione mensile di anzianità e al 7,4% di tutte le prestazioni pensionistiche professionali derivanti dai diritti da lui acquisiti nell’ambito del regime complementare di previdenza professionale, desidera sapere, alla luce dell’obbligo di tutela degli interessi dei lavoratori subordinati di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94, in quali circostanze le perdite subite dall’ex lavoratore subordinato a causa dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate. Esso ritiene che siano necessarie alcune precisazioni quanto alle circostanze di cui al punto 35 della sentenza del 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C‑454/15, EU:C:2016:891), al fine di poter valutare se la tutela minima prevista dall’articolo 8 della direttiva 2008/94 sia stata acquisita nella causa principale.

28      In terzo luogo, il giudice del rinvio osserva che, qualora l’articolo 8 della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che impone allo Stato membro interessato l’obbligo di garantire i diritti invocati dal sig. Bauer, il giudice stesso non potrebbe procedere ad un’interpretazione coerente con la direttiva delle disposizioni pertinenti della legge sulle pensioni professionali. Di conseguenza, tale giudice si interroga sull’eventuale effetto diretto dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, che consentirebbe al sig. Bauer di invocare tale disposizione direttamente dinanzi al giudice stesso.

29      In quarto luogo, nel caso in cui l’articolo 8 della direttiva 2008/94 abbia effetti diretti, il giudice del rinvio si chiede se a un organismo di garanzia per le pensioni professionali, quale il PSV, possa essere opposta tale disposizione.

30      Tanto premesso, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 8 della direttiva [2008/94] sia applicabile qualora le prestazioni di previdenza complementare professionale vengano fornite attraverso un ente previdenziale interprofessionale soggetto al controllo statale dei servizi finanziari, e quest’ultimo riduca legittimamente per motivi finanziari, con il consenso dell’autorità di vigilanza, le prestazioni erogate, e il datore di lavoro, pur dovendo rispondere delle riduzioni, in forza del diritto nazionale, nei confronti degli ex dipendenti, non possa tuttavia, a causa del suo stato di insolvenza, adempiere all’obbligo ad esso incombente di compensare tali riduzioni delle prestazioni.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

In quali circostanze le perdite subite dall’ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare professionale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima, sebbene l’ex dipendente percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai diritti pensionistici maturati.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94 esplichi effetti diretti e se tale disposizione, qualora uno Stato membro non abbia recepito tale direttiva nel diritto nazionale o l’abbia recepita in modo non corretto, conferisca al singolo diritti che questi può far valere dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti dello Stato membro.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro – con effetti vincolanti per il datore di lavoro – quale ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare professionale, sia soggetto al controllo statale dei servizi finanziari e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l’assicurazione contro l’insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un’autorità amministrativa, possa creare i presupposti dell’esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia un’autorità pubblica dello Stato membro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui un datore di lavoro, che eroga prestazioni pensionistiche professionali tramite un organismo interprofessionale, non possa garantire, a causa della propria insolvenza, la compensazione delle perdite derivanti dalla riduzione delle prestazioni erogate da tale organismo interprofessionale, riduzione che era stata autorizzata dall’autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari, che esercita un controllo prudenziale su tale organismo.

32      Per quanto riguarda il campo di applicazione materiale della direttiva 2008/94, l’articolo 1, paragrafo 1, della stessa prevede che essa si applichi ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.

33      Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere dell’insolvenza di quest’ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati in materia di prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

34      È pacifico che il sig. Bauer è un ex lavoratore subordinato, che il suo ex datore di lavoro si trova in stato di insolvenza e che, alla data in cui è insorta l’insolvenza e in conseguenza di essa, i suoi diritti maturati in materia di prestazioni di vecchiaia sono stati violati, in quanto tale ex datore di lavoro non è più stato in grado di compensare le riduzioni della pensione di vecchiaia professionale mensile versata da un organismo interprofessionale, conformemente all’obbligo di garantire il pagamento delle prestazioni pensionistiche professionali gravante sul datore di lavoro ai sensi della legislazione nazionale.

35      Pertanto, gli elementi materiali di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94 sono soddisfatti, il che implica che l’articolo 8 è applicabile a circostanze come quelle di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Hogan e a., C‑398/11, EU:C:2013:272, punto 40).

36      Risulta da quanto precede che si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui un datore di lavoro, che eroga prestazioni pensionistiche professionali mediante un organismo interprofessionale, non può garantire, a causa della propria insolvenza, la compensazione delle perdite derivanti dalla riduzione dell’importo delle prestazioni stesse erogate da tale organismo interprofessionale, riduzione che era stata autorizzata dall’autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari che esercita un controllo prudenziale su tale organismo.

 Sulla seconda questione

37      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede quali siano le circostanze particolari in cui debba ritenersi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, che una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate ad un ex lavoratore subordinato, in conseguenza dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro, sia manifestamente sproporzionata, comportando l’obbligo per gli Stati membri di garantire una tutela minima, sebbene l’interessato riceva almeno la metà dell’importo delle prestazioni derivanti dai suoi diritti maturati ai fini di una pensione di vecchiaia professionale.

38      Si deve ricordare che, nel recepire l’articolo 8 della direttiva stessa, gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale per determinare tanto il meccanismo quanto il livello di tutela dei diritti maturati dai lavoratori in materia di prestazioni di vecchiaia in base a regimi complementari di previdenza. Tale disposizione non può quindi essere interpretata nel senso che richiede una garanzia integrale dei diritti in questione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 41).

39      Di conseguenza, tale articolo 8 non osta a che gli Stati membri, nel perseguire legittimi obiettivi sociali ed economici, e segnatamente nel rispetto del principio di proporzionalità, riducano i diritti maturati dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 42).

40      Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti, conformemente all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/94, a garantire ai lavoratori, in assenza di qualsiasi illecito da parte degli stessi, ai sensi dell’articolo 12 di detta direttiva, il minimo di tutela richiesto da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2016, Webb-Sämann, C‑454/15, EU:C:2016:891, punto 35, e del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 47).

41      La Corte ha già dichiarato che per un corretto recepimento dell’articolo 8 della suddetta direttiva è necessario che un ex lavoratore subordinato percepisca, in caso di insolvenza del suo datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia derivanti dai diritti pensionistici maturati per i quali ha versato contributi nell’ambito di un regime complementare di previdenza professionale (v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2007, Robins e a., C‑278/05, EU:C:2007:56, punto 57; del 25 aprile 2013, Hogan e a., C‑398/11, EU:C:2013:272, punto 51; del 24 novembre 2016, Webb-Sämann, C‑454/15, EU:C:2016:891, punto 35, e del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 50).

42      La Corte ha inoltre chiarito che, anche se, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, è richiesta una garanzia minima pari alla metà delle prestazioni di vecchiaia, ciò non esclude che, in determinate circostanze, le perdite subìte da un lavoratore o da un ex lavoratore possano pure essere considerate manifestamente sproporzionate alla luce dell’obbligo di tutela degli interessi dei lavoratori subordinati, previsto da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2016, Webb-Sämann, C‑454/15, EU:C:2016:891, punto 35, e del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 50).

43      Dalla motivazione della proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, dell’11 aprile 1978 [COM(78) 141 def.], emerge che l’obiettivo perseguito da tale direttiva consisteva nell’offrire una tutela in circostanze tali da privare il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi di sussistenza. In particolare, come precisato da tale motivazione, le disposizioni che ormai figurano all’articolo 8 della direttiva 2008/94 sono giustificate dalla volontà del legislatore dell’Unione di evitare le circostanze particolarmente difficili, per il lavoratore, a causa della perdita dei diritti maturati al fine di beneficiare di un regime pensionistico complementare.

44      Da ciò si può dedurre che una riduzione delle prestazioni di vecchiaia di un ex lavoratore subordinato deve essere considerata manifestamente sproporzionata qualora da tale riduzione, nonché, eventualmente, dalla sua evoluzione prevista, risulti che la capacità dell’interessato di far fronte alle proprie necessità è gravemente compromessa. Ciò si verificherebbe nel caso di una riduzione delle prestazioni di vecchiaia subita da un ex lavoratore subordinato che già vive o che dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato.

45      L’articolo 8 della direttiva 2008/94 esige, quale obbligo minimo di tutela, che uno Stato membro garantisca ad un ex lavoratore, esposto ad una siffatta riduzione delle proprie prestazioni di vecchiaia, un’indennità per un importo che, senza necessariamente coprire la totalità delle perdite subite, sia tale da porre rimedio al loro carattere manifestamente sproporzionato.

46      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate ad un ex lavoratore subordinato, in conseguenza dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata manifestamente sproporzionata, sebbene l’interessato percepisca almeno la metà dell’importo delle prestazioni derivanti dai propri diritti maturati, qualora tale ex lavoratore subordinato già viva o dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato.

 Sulle questioni terza e quarta

47      Con la terza e la quarta questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8 della direttiva 2008/94 possa avere un effetto diretto, così da poter essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato come organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali.

48      Secondo costante giurisprudenza della Corte, disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dal soggetto dell’ordinamento nei confronti dello Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, nonché verso organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che dispongano di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli (sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Sono altresì assimilabili allo Stato organismi o enti incaricati da un’autorità di svolgere funzioni di interesse pubblico e dotati, a tal fine, di poteri che eccedono i limiti suddetti (sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, punto 34, e del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 55).

49      L’esame afferente all’eventuale natura incondizionata e sufficientemente precisa dell’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve riguardare tre aspetti, vale a dire la determinazione dei beneficiari della tutela prevista da tale disposizione, il contenuto di tale tutela e l’identità del soggetto tenuto a fornire la tutela stessa.

50      Per quanto riguarda i beneficiari della tutela di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94, emerge chiaramente dal tenore letterale di tale articolo che la direttiva de qua è diretta a tutelare i lavoratori subordinati interessati da un’insolvenza del loro datore di lavoro o ex datore di lavoro. Pertanto, detto articolo risponde, quanto alla determinazione dei beneficiari della tutela, ai criteri di precisione e incondizionalità richiesti ai fini dell’applicabilità diretta di una disposizione di una direttiva (sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 57).

51      Per quanto riguarda il contenuto della tutela di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94, va ricordato che la Corte ha rilevato che l’obiettivo dell’articolo 8 è di garantire ad ogni singolo lavoratore subordinato un livello minimo di tutela (v. in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata).

52      La Corte ha dichiarato che l’articolo 8, nell’imporre agli Stati membri di garantire, senza eccezioni, a ciascun ex lavoratore subordinato un’indennità corrispondente almeno al 50% del valore dei diritti maturati nell’ambito di un regime complementare di previdenza professionale in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, detta un obbligo chiaro, preciso e incondizionato incombente agli Stati membri, volto a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, punto60).

53      Conformemente ai punti 44 e 45 della presente sentenza, lo stesso può dirsi per l’obbligo secondo il quale gli Stati membri sono altresì tenuti a garantire, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94, una tutela minima per l’ex lavoratore esposto a una riduzione manifestamente sproporzionata delle prestazioni di vecchiaia, in modo tale che i singoli possono invocare tale obbligo direttamente dinanzi a un giudice nazionale.

54      Per quanto riguarda l’identità del soggetto tenuto a fornire la tutela di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94, dalla decisione di rinvio risulta che il PSV è stato designato dallo Stato membro interessato come organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro nel settore delle pensioni professionali. Questo organismo di diritto privato è soggetto al controllo prudenziale esercitato dall’autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari. Inoltre, esso preleva presso i datori di lavoro, con modalità proprie del diritto pubblico, i contributi obbligatori necessari per la garanzia contro il rischio di insolvenza e può, al pari di un’autorità pubblica, creare le condizioni per l’avvio di un’esecuzione forzata, mediante l’adozione di un atto amministrativo.

55      Pertanto, tenuto conto della missione affidata al PSV e delle condizioni in cui essa è svolta, tale ente si distingue dai soggetti privati e deve essere assimilato allo Stato, sicché, in linea di principio, le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94 possono essere invocate nei suoi confronti.

56      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, tale interpretazione può essere accolta solo ove lo Stato membro interessato abbia affidato al PSV l’obbligo di garantire la tutela minima in materia di prestazioni di vecchiaia richiesta dall’articolo 8 stesso, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio. Infatti, come risulta, in particolare, dalle osservazioni presentate dal PSV e dal governo tedesco, la garanzia che deve essere fornita da tale organismo non si estenderebbe alle prestazioni erogate da casse mutue per le pensioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

57      Alla luce di quanto precede si deve rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2008/94, che prevede un obbligo di tutela minima, può avere un effetto diretto, così da poter essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato quale organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione che il compito di garanzia affidatogli si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista dal citato articolo 8.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui un datore di lavoro, che eroga prestazioni pensionistiche professionali mediante un organismo interprofessionale, non può garantire, a causa della propria insolvenza, la compensazione delle perdite derivanti dalla riduzione dell’importo delle prestazioni stesse, erogate da tale organismo interprofessionale, riduzione che era stata autorizzata dall’autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari che esercita un controllo prudenziale su tale organismo.

2)      L’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate ad un ex lavoratore subordinato, in conseguenza dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata manifestamente sproporzionata, sebbene l’interessato percepisca almeno la metà dell’importo delle prestazioni derivanti dai propri diritti maturati, qualora tale ex lavoratore subordinato già viva o dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato.

3)      L’articolo 8 della direttiva 2008/94, che prevede un obbligo di tutela minima, può avere un effetto diretto, così da poter essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato quale organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione che il compito di garanzia affidatogli si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista dal citato articolo 8.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.