Language of document :

Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 – Popp e Zech / UAMI – Müller-Boré & Partner (MB)

(Causa T-463/12) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo MB – Marchio comunitario figurativo anteriore MB&P – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Eugen Popp (Monaco, Germania) e Stefan M. Zech (Monaco) (rappresentanti: inizialmente C. Rohnke e M. Jacob, in seguito M. Jacob e F. Thiering, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Monaco) (rappresentanti: inizialmente T. Koerl e E. Celenk, in seguito K. Kern e B. Maneth, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 luglio 2012 (procedimento R 506/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Müller-Boré & Partner Patentanwälte, da un lato, e i sigg. Eugen Popp e Stefan M. Zech, dall’altro.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

I sigg. Eugen Popp e Stefan M. Zech sono condannati alle spese.

____________

____________

1     GU C 379 dell’8.12.2012.