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Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2015 – RFA International / Commissione

(Causa T-466/12)1

[«Dumping – Importazione di ferrosilicio originario della Russia – Rigetto delle richieste di rimborso dei dazi antidumping versati – Determinazione del prezzo all’esportazione – Entità economica singola – Determinazione del margine di dumping – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta originaria – Mutamento di circostanze – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009»]Lingua processuale: l’ingl

nomica singola – Determinazion

e del

margine di dumping – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta

originaria – Mutamento di circostanze – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo

9, del re

golamento (CE) n. 1225/2009»]Lingua processuale: l’inglesePartiRicorrente: RFA International, LP (Calgary, Canada) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e A. Stobiecka-Kuik, agenti)Oggetto Domanda di annullamento parziale delle decisioni della Commissione C(2012) 5577 def., C(2012) 5585 def., C(2012) 5588 def., C(2012) 5595 def., C(2012) 5596 def., C(2012) 5598 def. e C(2012) 5611 def., del 10 agosto 2012, concernenti le domande di rimborso dei dazi antidumping versati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, nella misura in cui tali decisioni negano il rimborso dei dazi antidumping versati, ad eccezione di quei dazi, le cui richieste sono state dichiarate inammissibili in quanto presentate oltre la scadenza del limite temporale statutario. Dispositivo Il ricorso è respinto.La RFA International, LP è condannata alle spese.