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Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-116/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania

ha violato l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE1 non avendo designato come zone speciali di conservazione 88 dei 4606 siti per i quali il termine di sei anni di tale disposizione è scaduto;

ha violato l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43 non avendo fissato alcun obiettivo di conservazione per 88 dei 4606 siti in questione e perseguendo, inoltre, in sede di fissazione degli obiettivi di conservazione, in modo generale e strutturale, una prassi che non soddisfa i requisiti giuridici di tale disposizione;

ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43 non avendo adottato alcuna misura di conservazione per 737 dei 4606 siti in questione e perseguendo, inoltre, in sede di fissazione delle misure di conservazione, una prassi che non soddisfa i requisiti giuridici di tale disposizione;

2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione europea addebita alla Repubblica federale di Germania di essere venuta meno al suo obbligo di adottare le misure necessarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE in merito alla designazione e gestione della propria rete Natura 2000.

In primo luogo, la Germania viola l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva non avendo designato 88 dei 4606 siti, per i quali era scaduto il termine di sei anni di tale disposizione, come zone di protezione speciale al momento rilevante ai fini della violazione.

In secondo luogo, la Germania viola l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva di definire obiettivi di conservazione sufficientemente specifici, in quanto non ha fissato alcun obiettivo di conservazione per 88 dei 4606 siti in questione e persegue, inoltre, in sede di fissazione degli obiettivi di conservazione, in modo generale e strutturale, una prassi che non soddisfa i requisiti giuridici di tale disposizione. Secondo l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, gli obiettivi di conservazione devono essere quantificati e misurabili, distinguere chiaramente tra l'obiettivo del «ripristino» e quello del «mantenimento» dei pertinenti beni da proteggere del rispettivo sito ed essere definiti, in via generale, in atti giuridici vincolanti. La prassi tedesca in relazione agli obiettivi di conservazione non soddisfa detti requisiti.

In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania viene meno al suo obbligo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, di stabilire le misure di conservazione necessarie. La Germania non ha definito alcuna misura di conservazione per 737 dei 4606 siti in questione e, inoltre, quando definisce le misure di conservazione, viola in modo generale e strutturale il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale le misure di conservazione devono basarsi su obiettivi di conservazione sufficientemente specifici.

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1 Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).