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Ricorso proposto il 28 maggio 2015 – KF / SATCEN

(Causa T-286/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KF (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Kunst, avvocato)

Convenuto: Centro satellitare dell’Unione europea (SATCEN)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione ricorsi del SATCEN del 26 gennaio 2015, notificata alla ricorrente il 23 marzo 2015, recante rigetto di due ricorsi della ricorrente. Quest’ultima invoca l’inapplicabilità dell’articolo 28.6. dello statuto del personale del SATCEN 1 in forza dell’articolo 277 TFUE;

annullare la decisione implicita del SATCEN del 5 luglio 2013, recante rigetto della domanda di assistenza della ricorrente;

annullare la decisione del SATCEN del 5 luglio 2013 di sospendere la ricorrente dalle sue mansioni e avviare un procedimento disciplinare, in alternativa riesaminare incidentalmente la legittimità delle decisioni nel ricorso contro la decisione di destituzione;

annullare la decisione del SATCEN del 28 febbraio 2014;

condannare il SATCEN a risarcire la ricorrente per il danno materiale subito, sotto forma di stipendi, emolumenti e diritti, sino al termine del contratto della ricorrente e a compensare alla ricorrente il danno immateriale subito, valutato in via provvisoria ex aequo et bono in EUR 500 000;

condannare il SATCEN alle spese, maggiorate di interessi dell’8%.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento della decisione della commissione ricorsi del SATCEN del 26 gennaio 2015, la ricorrente deduce un motivo, vertente sulla violazione dei suoi diritti a un ricorso effettivo e a un processo equo.

La commissione ricorsi non ha tenuto conto della maggior parte dei motivi di fatto e di diritto dedotti dalla ricorrente, e non ha considerato/riesaminato nessuna le numerose violazioni dei diritti fondamentali della ricorrente.

A sostegno del ricorso di annullamento del diniego implicito del SATCEN del 5 luglio 2013 di prestare assistenza ai sensi dell’articolo 2.6 dello statuto del personale del SATCEN, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di prestare assistenza ai sensi dell’articolo 2.6 dello statuto del personale del SATCEN e del diritto della ricorrente sancito all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12a dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del diritto della ricorrente sancito all’articolo 31 della Carta.

A sostegno del ricorso di annullamento della decisione di sospensione adottata dal SATCEN e della sua decisione di avviare un procedimento disciplinare, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità, sulla violazione del diritto della ricorrente a una buona amministrazione, e su uno sviamento di potere.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, sulla violazione degli articoli 1.1 e 2 dell’allegato IX allo statuto del personale del SATCEN, e su uno sviamento di potere.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza.

A sostegno del ricorso di annullamento della decisione di destituzione adottata dal SATCEN il 28 febbraio 2014, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, dell’articolo 10.1 dell’allegato IX allo statuto del personale del SATCEN, e del diritto della ricorrente a una buona amministrazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di accertare la verità materiale dei fatti su cui si basa l’autorità che ha il potere di nomina, del diritto della ricorrente alla divulgazione per provare la sua innocenza e del principio della presunzione di innocenza.

Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere. La relazione del direttore non specifica chiaramente i fatti addebitati. Il presidente della commissione disciplinare ha impropriamente rifiutato di chiedere al direttore di determinare gli atti specifici di cui la ricorrente è accusata.

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1 Decisione 2009/747/PESC del Consiglio, del 14 settembre 2009, relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell’Unione europea (GU L 276, pag. 1).