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Ricorso proposto il 29 maggio 2015 – Esso Raffinage / ECHA

(Causa T-283/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Esso Raffinage (Courbevoie, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione del 1° aprile 2015, adottata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e contenuta in una lettera intitolata “Statement of Non-Compliance following a Dossier Evaluation Decision under Regulation (EC) No 1907/2006 (‘SONC’)” ed il suo allegato (numero di riferimento CCH-C-0000005770-74-01/F);

rinviare il caso dinanzi al direttore esecutivo dell’ECHA disponendo che qualsiasi ulteriore decisione dell’ECHA dovrà prendere in considerazione la motivazione dell’annullamento da parte del Tribunale, nonché tutte le informazioni aggiornate;

ordinare all’ECHA di sopportare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione del procedimento e

adottare qualsiasi altra o ulteriore decisione di giustizia che si rendesse necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una serie di motivi, tra i quali:

Primo motivo, vertente, tra l’altro su un eccesso di potere e sulla violazione dell’equilibrio istituzionale.

La ricorrente sostiene che l’ECHA non dispone di alcuna autorità, né di base giuridica, per stilare, redigere, adottare e/o indirizzare cosiddetti “Statements on Non-Compliance” (SONC) e che, avendo redatto, adottato e indirizzato un SONC nel presente caso, l’ECHA ha (1) ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e/o esecutivo (eccesso di potere); (2) violato il principio giuridico ed il requisito dell’equilibrio istituzionale dei poteri; (3) violato il principio giuridico ed il requisito di buona amministrazione; (4) violato il principio giuridico ed il requisito del corretto controllo pubblico; e/o (5) violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Secondo motivo, vertente, in alternativa, sulla violazione dell’articolo 42 del REACH

Qualora l’ECHA facesse valere l’articolo 42, paragrafo 1, del REACH per fondare la sua autorità o la base giuridica della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che tale disposizione non conferisce all’ECHA alcuna autorità o base per l’adozione della decisione impugnata e che, adottando tale decisione, l’ECHA ha violato l’articolo 42, paragrafo 1, del REACH. Secondo la ricorrente, nel presente caso, l’ECHA, da un lato, non ha adottato la decisione appropriata, come richiesto dall’articolo 42, paragrafo 1, del REACH e, dall’altro, ha sempre interpretato tale disposizione nel senso che essa non autorizza il rilascio di un SONC.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto ad essere sentiti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei principi giuridici dell’Unione relativi al diritto di essere sentiti, al diritto di rispondere e di replicare, al diritto della difesa, al diritto di notificare e al diritto alla buona amministrazione. Secondo la ricorrente, in conseguenza diretta della violazione di tali diritti procedurali e processuali, la decisione impugnata è annullabile o nulla. In altri termini, ad avviso della ricorrente, se l’ECHA non avesse agito in violazione dei diritti procedurali e processuali della ricorrente, l’esito del procedimento sarebbe stato sostanzialmente diverso.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata contrasta con il principio giuridico dell’Unione di proporzionalità e lo viola. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non è appropriata né necessaria, non costituisce il provvedimento meno gravoso e gli svantaggi causati sono sproporzionati rispetto alle finalità perseguite.

Quinto motivo, vertente su un errore di interpretazione dei requisiti informativi ai sensi del REACH

La ricorrente sostiene che l’ECHA è incorsa in un errore in sede di interpretazione dei requisiti informativi cui all’allegato X , sezione 8.7.2., poiché, di fatto, non sussiste alcun obbligo di condurre uno studio di tossicità dello sviluppo prenatale su un’altra specie. Di conseguenza, secondo la ricorrente, adottando la decisione impugnata, l’ECHA ha agito senza base giuridica e al di fuori dei limiti del suo potere discrezionale.

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