Language of document : ECLI:EU:T:2018:263

Causa T283/15

Esso Raffinage

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«REACH – Valutazione dei fascicoli – Controllo della conformità delle registrazioni – Controllo delle informazioni comunicate e seguito della valutazione dei fascicoli – Dichiarazione di non conformità – Competenza del Tribunale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Incidenza diretta e individuale – Ricevibilità – Base giuridica – Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2018

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) inviata a uno Stato membro e che constata una violazione del regolamento n. 1907/2006 per non conformità del fascicolo di registrazione di una sostanza – Inclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 41, § 4, e 126)

3.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Adozione di una decisione che ingiunge al richiedente di mettere in conformità il suo fascicolo – Assenza di risposta – Conseguenze

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 41, § 3, e 42, § 1, e allegato XI)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Assenza di conformità di un fascicolo – Conseguenze – Ripartizione delle competenze tra l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e gli Stati membri

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 6, § 1, 41, §§ 1 e 3‑5, 42, §§ 1 e 2, e 126)

5.      Ricorso di annullamento – Ricorso proposto dalla persona fisica o giuridica destinataria dell’atto impugnato – Nozione di persona destinataria – Persona destinataria di una copia di detto atto – Esclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Lettera dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) inviata a uno Stato membro e che constata una violazione del regolamento n. 1907/2006 per non conformità del fascicolo di registrazione di una sostanza – Ricorso proposto da un’impresa che presentato domanda di registrazione – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 41, § 3, e 42, § 1)

7.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Assenza di conformità di un fascicolo – Conseguenze – Ripartizione delle competenze tra l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e gli Stati membri – Inosservanza da parte dell’ECHA delle modalità di esercizio della sua competenza – Inammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 41, § 3, e 42, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

2.      Sono considerati atti impugnabili, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti.

Tale è il caso di una lettera dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) inviata a uno Stato membro, che espone in termini categorici e definitivi le ragioni per le quali essa ritiene che le informazioni sottoposte da un richiedente la registrazione di una sostanza in seguito a una decisione dell’ECHA che constata la mancata conformità del fascicolo di registrazione con il regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non sono sufficienti a rispondere ai requisiti derivanti da detta decisione, nonché un caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 41, paragrafo 4, di tale regolamento e che richiede allo Stato membro l’adozione dei provvedimenti necessari ad imporre ed eseguire sanzioni in conformità all’articolo 126 di detto regolamento. In tal contesto, gli effetti dell’atto impugnato eccedono la semplice comunicazione di informazioni allo Stato membro suddetto e l’atto impugnato costituisce più che un semplice parere tecnico o un semplice resoconto fattuale e circostanziato delle ragioni per le quali il dichiarante non ha ottemperato ai suoi obblighi a norma del regolamento n. 1907/2006. L’atto impugnato deve, quindi, essere considerato produttivo di effetti giuridici vincolanti, sia nei confronti del richiedente la registrazione sia nei confronti dello Stato membro interessato e, pertanto, soggetto a ricorso di annullamento.

(v. punti 49, 67, 69, 70, 72)

3.      Nell’ambito della valutazione dei fascicoli di registrazione effettuata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), secondo l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), l’ECHA può elaborare un progetto di decisione che prescrive al o ai dichiaranti di comunicare tutte le informazioni necessarie per rendere la registrazione conforme ai requisiti pertinenti in materia di informazione. In forza dell’articolo 42, paragrafo 1, dello stesso regolamento, l’ECHA esamina ogni informazione comunicata in seguito ad una decisione adottata in forza dell’articolo 41 del regolamento stesso ed elabora all’occorrenza ogni decisione appropriata in conformità a quest’ultima disposizione.

Considerato il fatto che il controllo effettuato dall’ECHA, in seguito ad una prima decisione che ingiunge al dichiarante di porre il fascicolo della registrazione in conformità, costituisce la continuazione di una sola ed unica procedura, è giocoforza constatare che, qualora il dichiarante ometta completamente di fornire l’informazione richiesta, non è necessaria nessuna nuova valutazione della conformità del fascicolo e, quindi, nessuna nuova decisione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006. Per contro, qualora, in risposta alla decisione che ingiunge la messa in conformità del fascicolo della registrazione, il dichiarante si avvalga della possibilità prevista all’allegato XI di tale regolamento di adeguare il regime dei test standard e gli asserti che vi si riferiscono non sono manifestamente privi di serietà rispetto ai requisiti di cui a tale allegato e non rivelano pertanto abusi procedurali, l’ECHA deve valutare tali adattamenti. L’ECHA valuta la conformità di tali adattamenti con le condizioni previste all’allegato XI del regolamento n. 1907/2006 indipendentemente dalla questione se gli adattamenti in questione siano basati su fatti nuovi e sostanziali ignoti nel momento in cui una prima decisione di messa in conformità del fascicolo è stata adottata conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, di tale regolamento.

(v. punti 55, 57, 62, 63)

4.      Risulta dagli articoli 6, paragrafo 1, 41, paragrafi 1 e da 3 a 5, 42, paragrafi 1 e 2, e 126 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è l’unico ente competente ad effettuare il controllo di conformità di un fascicolo di registrazione. Tale controllo può comportare l’adozione di diverse decisioni.

Infatti, se l’ECHA ritiene che il fascicolo sottoposto a controllo non è conforme ai requisiti in materia di informazione che vi si riconnettono, le incombe avviare la procedura prevista all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006. Al riguardo, il rinvio che tale disposizione opera all’articolo 51 del regolamento n. 1907/2006, in merito alla procedura di adozione della decisione che formalizza l’obbligo di porre in conformità il fascicolo di registrazione, implica che tale decisione sia adottata dall’ECHA se gli Stati membri pervengono ad un accordo unanime sul progetto, e dalla Commissione se gli Stati membri non pervengono a tale accordo. Qualunque sia l’autore di tale decisione, incombe nuovamente all’ECHA, allo stato attuale del regolamento n. 1907/2006, nell’ambito della competenza che l’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento le attribuisce espressamente, esaminare ogni informazione comunicata in esecuzione della decisione stessa e predisporre eventualmente qualsiasi nuova decisione adeguata.

Ne deriva, di conseguenza, che l’articolo 126 del regolamento n. 1907/2006, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, dello stesso regolamento, implica in tal contesto che spetta agli Stati membri imporre le sanzioni adeguate ai dichiaranti rispetto ai quali è stato constatato, in conformità con quest’ultima disposizione, che hanno violato i loro obblighi. Al riguardo, anche se il dichiarante può sempre rendere conforme il proprio fascicolo successivamente all’adozione di una decisione che constata la mancanza di conformità dello stesso in forza dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, il ruolo degli Stati membri, nell’ambito dell’articolo 126 dello stesso regolamento, consiste nel valutare se occorre, tenuto conto delle circostanze di ogni fattispecie, imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il periodo in cui il dichiarante in parola ha violato i propri obblighi in forza dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

(v. punti 60, 61)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 88, 89)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 91, 92, 95‑97)

7.      Dalla ripartizione delle competenze in materia di valutazione dei fascicoli di registrazione risulta che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) assicura tale valutazione secondo le modalità previste dagli articoli 41 e 42 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Tali modalità devono essere rispettate da parte dell’ECHA nell’esercizio delle sue competenze senza che essa possa affrancarsi da detto contesto giuridico facendo ricorso a uno strumento diverso dalla decisione prevista agli articoli 41 e 42 del regolamento n. 1907/2006. Al riguardo, visto il suo contenuto, una lettera dell’ECHA inviata ad uno Stato membro, che constata l’assenza di conformità di un fascicolo di registrazione, è un atto equivalente ad una decisione che l’ECHA avrebbe dovuto preparare in forza dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento suddetto e che avrebbe infine dovuto essere adottata in conformità all’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Tenuto conto del fatto, in primo luogo, che l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 prevede l’adozione di una decisione secondo la procedura descritta all’articolo 51 di tale regolamento e, in secondo luogo, che tale procedura non è stata seguita, è giocoforza constatare che l’ECHA esercita le proprie competenze senza rispettare le modalità ad esse relative.

(v. punti 108, 109)